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Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 142/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 09/02/2005
  Decisione del 24/03/2005
Deposito del 06/04/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
953/2004  
Massime:



ORDINANZA N. 142

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda        CONTRI      Presidente

- Guido           NEPPI MODONA  Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "

- Annibale        MARINI            "

- Franco          BILE              "

- Giovanni Maria  FLICK             "

- Francesco       AMIRANTE          "

- Ugo             DE SIERVO         "

- Romano          VACCARELLA        "

- Paolo           MADDALENA         "

- Alfio           FINOCCHIARO       "

- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza in data 1° ottobre 2003, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

    Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

    Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi;

    che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385 del 2004).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it