Ric. n. 3262/03 Sent. n.1400/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito Del 11 aprile 2005 a norma dellĠart. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Mauro Springolo Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallĠarticolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 3262/03 proposto da Boulkhir Mohammed, rappresentato e difeso dallĠavv.to Vincenzo Tallarico con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il MINISTERO dellĠINTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
la Questura della provincia di Padova in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
del decreto 3.10.2003 del Questore di Padova con il quale stata respinta la domanda di rilascio di permesso di soggiorno;
Visto il ricorso, notificato il 12.12.2003 e depositato presso la Segreteria il 23.12.2003 con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 gennaio 2004 (relatore il Consigliere Springolo), i procuratori delle parti;
Rilevata, ai sensi dellĠarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallĠarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;
considerato che:
il provvedimento impugnato si limita a dichiarare che il ricorrente risulta destinatario di un provvedimento di espulsione, laddove non si indicano gli estremi e le ragioni del provvedimento;
sulla base quindi di principi ormai pacifici e della legge 241 del '90, oltre che dell'articolo 97 della costituzione, era necessario comunicare almeno gli estremi della espulsione e i suoi contenuti essenziali, anche per consentire all'interessato di far valere le sue ragioni nel procedimento;
il presente ricorso merita accoglimento per la fondatezza della censura di difetto di motivazione e va di conseguenza annullato il provvedimento impugnato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,
come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2004.
Il Presidente LĠestensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
ilÉ É É É É nÉ. É É
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione