Ric. n. 3262/03                                                                   Sent. n.1400/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

Del 11 aprile 2005

a norma dellĠart. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

            Umberto Zuballi       Presidente

            Mauro Springolo      Consigliere relatore

            Angelo Gabbricci    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallĠarticolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

         sul ricorso n. 3262/03 proposto da Boulkhir Mohammed, rappresentato e difeso dallĠavv.to Vincenzo Tallarico con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il MINISTERO dellĠINTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

la Questura della provincia di Padova in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

del decreto 3.10.2003 del Questore di Padova con il quale  stata respinta la domanda di rilascio di permesso di soggiorno;

Visto il ricorso, notificato il 12.12.2003 e depositato presso la Segreteria il 23.12.2003 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 15 gennaio 2004 (relatore il Consigliere Springolo), i procuratori delle parti;

Rilevata, ai sensi dellĠarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallĠarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato che:

il provvedimento impugnato si limita a dichiarare che il ricorrente risulta destinatario di un provvedimento di espulsione, laddove non si indicano gli estremi e le ragioni del provvedimento;

sulla base quindi di principi ormai pacifici e della legge 241 del '90, oltre che dell'articolo 97 della costituzione, era necessario comunicare almeno gli estremi della espulsione e i suoi contenuti essenziali, anche per consentire all'interessato di far valere le sue ragioni nel procedimento;

il presente ricorso merita accoglimento per la fondatezza della censura di difetto di motivazione e va di conseguenza annullato il provvedimento impugnato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2004.

Il Presidente LĠestensore

 

Il Segretario

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

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(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione