Utilizzabilitˆ della ricevuta di istanza di rinnovo

 

del permesso di soggiorno

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi e interventi specifici

 

 

Il prolungamento dei tempi dĠattesa per il rilascio e il rinnovo del permesso pone molti cittadini stranieri in condizione di possedere per molti mesi dellĠanno il cosiddetto ÒcedolinoÓ, vale a dire la ricevuta di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Esso viene rilasciato dalle Questure con modalitˆ spesso disomogenee (a volte contiene i dati per lĠidentificazione completa dello straniero, altre solo la data dĠappuntamento per il rilascio del permesso), risultando inidoneo a costituire un valido documento per il cittadino extracomunitario.

La legge fa espresso riferimento alla validitˆ di tale ricevuta solo in materia sanitaria (art 34, c.1 del Testo Unico sullĠimmigrazione D. Lgs 286/98[1]; art. 13, c. 3 del D.P.R. 394/99[2]) ai fini dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Allo stato attuale al cedolino non viene riconosciuta validitˆ corrispondente a quella del permesso di soggiorno, in quanto lĠesame dei requisiti necessari per il rilascio o rinnovo del permesso  differito al momento dellĠeffettiva valutazione dellĠistanza.

Sul cedolino viene espressamente riportata la formula Ònon sostituisce il permesso di soggiornoÓ, in conformitˆ con quanto previsto dallĠart. 6, c.2 del T.U. secondo cui Òi documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, (permesso di soggiorno e carta di soggiorno n.d.r.) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiÓ.

 

La mancanza del permesso di soggiorno, nelle more del rilascio regolarmente richiesto, espone lo straniero ad una situazione fortemente limitante che pu˜ protrarsi anche a lungo, investendo la possibilitˆ di esibire un documento idoneo ad accedere ai servizi amministrativi e non (servizi anagrafici, cambio di residenza, accesso al credito presso istituti bancari, conseguimento della patente di guida, servizi erogati dalle Camere di Commercio, etc.).

In particolare, viene generalmente preclusa la possibilitˆ di sottoscrivere nuovi contratti di lavoro, limitando fortemente la capacitˆ negoziale dello straniero nonchŽ esponendolo al rischio di cadere in forme di lavoro irregolare. La criticitˆ della situazione  stata periodicamente riportata allĠattenzione pubblica da numerose iniziative e manifestazioni a livello locale (citiamo da  ultimo la settimana di mobilitazione svoltasi a livello nazionale dal 23 al 30 ottobre

 

In alcuni casi specifici vi  stato tuttavia un espresso riconoscimento da parte delle Istituzioni per conferire una circoscritta validitˆ al cedolino.

I cittadini extracomunitari interessati dalla regolarizzazione introdotta ex DPCM 16.10.1998, potevano essere regolarmente avviati al lavoro anche in presenza di solo cedolino attestante la richiesta di permesso di soggiorno, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 78 del 1999.

Pi recentemente il Ministero degli Interni (circolare 29 giugno 2004) ha concesso lĠutilizzabilitˆ della ricevuta per gli stranieri che intendevano recarsi allĠestero per il periodo estivo.

Si registrano inoltre diversi esempi di interpretazioni estensive basate sul fatto che la legge non ha precluso espressamente lĠadempimento di determinati atti di  carattere amministrativo o privatistico a chi sia titolare del semplice cedolino.

Il Comune di Roma si  impegnato Òad agevolare gli iter amministrativi di propria competenze (servizi anagrafici, scuola, servizi sociali, commercio) per i cittadini stranieri che posseggono la ricevuta di istanza di rinnovo del permessoÓ (maggio 2004).

Nella Provincia di Genova i CPI ed i centri provinciali di formazione riconoscono la validitˆ del cedolino per la partecipazione alle attivitˆ di formazione professionale.

Il Comune di Genova riconosce ai cittadini stranieri regolarmente residenti la possibilitˆ di dichiarare un cambio di abitazione esibendo la ricevuta della richiesta di rinnovo.

 

 

 

 

 

Prosecuzione del rapporto di lavoro in attesa del rinnovo

 

Per chiarezza espositiva,  assodato che la mancanza del permesso di soggiorno, in attesa del suo rinnovo richiesto secondo i termini di legge, non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ci˜ si evince dallĠart. 22 c. 12 del Testo Unico sullĠimmigrazione, come modificato dalla L. 189/2002, secondo cui  punito  con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Il testo sottolineato, introdotto dal Legislatore del 2002, rende evidente come sia perfettamente legittima la continuazione del rapporto di lavoro con il lavoratore che abbia chiesto per tempo il rinnovo del permesso.

In questo stesso senso si era giˆ pronunciato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 67/2000, giˆ prima che intervenisse la modifica qui segnalata.

Tuttavia si riscontrano dubbi interpretativi in merito a quale sia il termine di legge cui la norma si riferisce: se sia quello indicato dallĠart. 5, c. 4 del citato Testo Unico (60 gg prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o 90 gg. prima in caso di lavoro a tempo indeterminato), o possa essere tollerata lĠistanza tardiva di rinnovo fintanto che il cittadino extracomunitario non sia soggetto ad espulsione, vale a dire solo dopo 60 gg  dalla scadenza del permesso ex art. 13, c.2 T.U., (V. da ultimo sent. Cort. Cass. 7892/2003), tenendo comunque conto che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (..) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. (art. 5, c. 5 T.U.)

 

 

Stipula di nuovi contratti di lavoro

 

 

Generalmente lĠavviamento al lavoro non  possibile qualora il cittadino extracomunitario sia in possesso del solo cedolino ed espone il lavoratore ed il datore di lavoro alle sanzioni della Direzione Provinciale del Lavoro che esercita attivitˆ ispettiva.

 

Tuttavia secondo ricorrente interpretazione giuslavorista, la citata disposizione di cui allĠart. 22, co. 12 del Testo Unico sullĠimmigrazione darebbe legittimitˆ anche alla stipula di un nuovo contratto di lavoro nelle more del rinnovo del permesso tempestivamente richiesto.  Infatti la stipula del contratto di lavoro in quanto tale non deve risultare gravata da condizioni diverse da quelle vigenti in relazione al lavoratore nazionale.

 LĠimposizione di ulteriori condizioni, infatti, si configurerebbe come una violazione dellĠart. 2, co. 3 del Testo Unico e, pi gravemente, come violazione della Convenzione OIL n. 143/1975, che assicura paritˆ di diritti tra lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e i lavoratori nazionali.

Il legislatore del 2002 si  limitato infatti a imporre condizioni ulteriori per la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro con un cittadino extracomunitario, solo in fase di prima ammissione al mercato del lavoro: una estensione di queste condizioni a successivi contratti di lavoro avrebbe esposto la legge a una censura di illegittimitˆ costituzionale per violazione dellĠart. 10 Cost.

 

Nella Provincia di Roma per lo straniero in possesso della ricevuta di istanza  possibile rendere presso i CPI la dichiarazione di immediata disponibilitˆ a lavorare ex. D. lgs. 181/200 e pu˜ essere accolta la comunicazione di assunzione dello straniero interessato. (circ. Prov. Roma 11/C/2003 e successivo accordo con la Direzione Provinciale del Lavoro).

 

LĠavviamento al lavoro  consentito anche nelle province di Ancona, Venezia, Torino (V. recente protocollo dĠintesa tra Prefettura, Questura, DPL, Provincia di Torino e Regione Piemonte del 16 dicembre 2004)  purchŽ il permesso di soggiorno sia stato richiesto regolarmente.

 Nella Provincia di Udine  consentito lĠinstaurazione del rapporto di lavoro subordinato di carattere stagionale per il cittadino extracomunitario titolare dellĠistanza di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, corredata da fotografia dellĠinteressato e controfirmata dagli uffici della Questura.

 

Una soluzione innovativa  stata adottata dalla Questura di Pavia (nonchŽ da quella di Bologna, ma solo per alcuni casi specifici): la validitˆ del permesso di soggiorno  prorogata fino al suo rinnovo. Sul permesso di soggiorno viene infatti apposto un timbro di proroga della validitˆ fino alla data di appuntamento per il rinnovo del permesso: in tale caso i diritti degli stranieri e la capacitˆ negoziale di sottoscrivere nuovi contratti di lavoro non trova alcuna soluzione di continuitˆ.

 



[1] LĠiscrizione al S.S.N.  obbligatoria e si prevede la piena eguaglianza di trattamento per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno ovvero che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno

[2] A seguito della richiesta di rinnovo del permesso  previsto il rilascio di  ricevuta ove sia riportata per iscritto lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla competente ASL  condizione per la continuitˆ dellĠiscrizione al SSN.