Assunzione del lavoratore straniero

 

MANUALE OPERATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivit sperimentali per prevenire il rischio di irregolarit di lavoratori extracomunitari; il progetto realizzato nell'ambito dell'Azione di Sistema PON Obiettivo 3, Misura A1 e realizzato dall'ATI composta da Ascai Servizi, Fondazione CENSIS, Studio Staff RU, con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali di Perugia, Macerata, Prato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stesura del manuale stata conclusa il 20 maggio 2005 da Maria Chiara Locchi e Stela Myzeqari Deliallisi; il lavoro costituisce il risultato conclusivo di una pi ampia attivit di sperimentazione svolta nella provincia di Perugia, iniziata nel mese di ottobre 2004; hanno fatto parte del gruppo di lavoro anche Elzbieta Barbara Wolanowska, Antonella Carrera, Manuela Checcarelli, Inna Karpinskaya e Maria Teresa Dominici; tutor del gruppo di lavoro stato Tullio Bugari; tutte le attivit sono state svolte con la diretta partecipazione di Said Jowkar del Servizio Stranieri e Lavoro della Provincia di Perugia e con la collaborazione dei Centri per l'Impiego di Perugia, Foligno e Citt di Castello.

 

 

 

INDICE

 

Le procedure per l'assunzione del lavoratore straniero

 

1. Lavoratore straniero residente all'estero

 

1.1  Chi pu entrare in Italia per lavoro?                                                             pag. 3

1.2  Quali sono le procedure da seguire?

- autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato                pag. 3

- autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale                   pag. 5

- titoli di prelazione                                                               pag. 7

                                               - ingressi fuori quota (figure professionali specifiche)              pag. 7

 

2. Lavoratore straniero regolarmente residente in Italia

 

            2.1 Chi pu lavorare?                                                                                   pag. 11

            2.2 Quali sono le procedure per assumere un cittadino straniero?                          pag. 12

 

3. Obblighi del datore di lavoro

 

            3.1 Le Comunicazioni da fare                                                                                  pag. 13

            3.2 Le Sanzioni da evitare                                                                                        pag. 16

 

4. Fase Transitoria (Circolare 9/2005)                                                                      pag. 17

 

5. Informazioni utili

 

            5.1 Glossario                                                                                                            pag. 20

            5.2 Faq - Domande frequenti                                                                       pag. 22

            5.3 Appendice normativa                                                                                        pag. 24

            5.4 Servizi offerti dal Centro per l'Impiego                                                             pag. 26

            5.5 Allegati                                                                                                               pag. 28

-       Contratto di Soggiorno - Allegato 23

-       Contratto di Soggiorno - Allegato 25

-       Modello C/Ass

-       Modello C/TRL

-       Modello C/CRL

-       Modello per la comunicazione all'INAIL

-       Modello per la comunicazione all'INPS - LD09 (lavoro domestico)

-       Modello per la comunicazione di Cessione di Fabbricato

 

 

 

 

 

 

LAVORATORE RESIDENTE ALL'ESTERO

 

I cittadini stranieri residenti all'estero possono entrare in Italia per svolgere un'attivit lavorativa (subordinata e autonoma) esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite annualmente con decreto governativo e con le procedure in esso indicate.

Ogni anno il Governo emana il cd. Decreto Flussi, con il quale vengono stabiliti i limiti quantitativi (numero massimo di stranieri ammessi sul territorio nazionale e ripartizione su base regionale) e qualitativi (ripartizione del numero massimo di stranieri ammessi in base alla nazionalit; accordi bilaterali fra l'Italia e i Paesi di provenienza) all'ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno successivo.

La legge individua determinate figure professionali in relazione alle quali consentito l'ingresso al di fuori delle quote (art. 27 T.U. 286/98).

 

1 - Richiesta di nulla osta al lavoro

 

CHI

COSA

A CHI

Il datore di lavoro

deve presentare, in sede di richiesta di nulla osta all'ingresso per lavoro e in aggiunta ai documenti suindicati, una dichiarazione contenente:

-       lindicazione di un alloggio fornito dei requisiti di abitabilit

e idoneit igienico-sanitaria

-       limpegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese

di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

allo Sportello Unico per limmigrazione

 

(vedi Glossario)

 

 

2 - Contratto di soggiorno

 

CHI

COSA

A CHI

Il datore di lavoro

deve presentare, in sede di richiesta di nulla osta al lavoro, la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo determinato o indeterminato

 

(N.B. Tale contratto avr effetto solo dopo l'ingresso del lavoratore straniero in Italia e la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

allo Sportello Unico per limmigrazione

 

 

 

Il contratto di soggiorno stato introdotto dalla L. 189/2002 (cd. Legge Bossi - Fini) ed diventato operativo, dal 25 febbraio 2005, con l'emanazione del regolamento di attuazione della stessa legge (D.P.R. 334/2004).

 

Il contratto di soggiorno deve contenere:

 

1.    garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (vedi glossario);

2.     impegno del datore di lavoro, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (vedi glossario).

 

3 - Verifica del Centro per lImpiego

 

-       Lo Sportello Unico comunica la richiesta di nulla osta al Centro per lImpiego.

-       Il Centro per lImpiego diffonde la richiesta, anche per via telematica pubblicizzandola su sito Internet.

 

       CASO A: Decorsi 20 giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, il Centro per l'Impiego trasmette allo Sportello Unico una certificazione negativa.

 

       CASO B: Se nellarco dei 20 giorni pervenuta un'adesione da parte di lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, il Centro per l'Impiego trasmette allo Sportello Unico l'elenco delle disponibilit raccolte. In questo caso:

 

CHI

COSA

DOVE

Il datore

di lavoro

 

se rifiuta le candidature pervenute al Centro per lImpiego, confermando la propria richiesta, prosegue la procedura di autorizzazione all'ingresso del lavoratore straniero residente allestero

presso

lo Sportello Unico

per limmigrazione.

 

 

4 - Verifica della Questura

 

CHI

COSA

A CHI

Lo Sportello Unico per lImmigrazione

 

richiede la verifica della eventuale sussistenza di motivi ostativi all'ingresso, nei confronti del lavoratore, e di motivi ostativi nei confronti del datore di lavoro (art. 380 381 / codice della procedura penale)

 

alla Questura.

 

 

 

 

5 - Verifica della Direzione Provinciale del Lavoro

 

CHI

COSA

A CHI

Lo Sportello Unico per lImmigrazione

 

richiede:

-       il rispetto delle condizioni previste dal CCNL applicabile al caso concreto;

-       la verifica della congruit del numero delle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dell'impresa;

 

alla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

 

 

 

6 - Rilascio del nulla-osta

 

Espletate le procedure sopra descritte, lo Sportello Unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e richiede l'attribuzione del Codice Fiscale per il lavoratore extracomunitario all'Agenzia delle Entrate.

Lo Sportello Unico trasmette il nulla-osta e tutta la documentazione, compreso il Codice Fiscale, agli uffici consolari.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nulla - osta, al fine di richiedere il visto d'ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit di nulla - osta (6 mesi).

 

 

7 - Rilascio del visto

 

La rappresentanza diplomatica:

       entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto, presenta allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro per la firma, e rilascia il visto di ingresso;

       comunica in via telematica al Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL, l'avvenuto rilascio del visto di ingresso.

 

 

8 - Ingresso in Italia

 

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per limmigrazione e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

In sede di sottoscrizione del contratto il lavoratore non pu apporre modifiche o condizioni allo stesso (in quanto ha gi accettato le condizioni generali con la firma dello schema di contratto che precedentemente al suo ingresso in Italia il datore di lavoro gli ha fatto pervenire).

 

Il contratto di soggiorno, completo necessariamente delle due dichiarazioni indicate, costituisce il solo titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

Lo Sportello Unico per limmigrazione comunica copia del contratto di soggiorno:

-       al Centro per lImpiego,

-       allAutorit consolare competente,

-       al datore di lavoro.

 

Text Box:  

 

 

 


LAVORO STAGIONALE

 

 

CHI

COSA

A CHI

Il datore di lavoro (o le associazioni di categoria

Per conto dei loro associati) che intenda instaurare

in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero residente allestero

deve presentare apposita richiesta di nulla osta

al lavoro

 

allo Sportello Unico.

 

 

 

 

 

La procedura coincidente con quella relativa al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, descritta pi sopra:

- richiesta di nulla osta allo Sportello Unico

- rispetto dei limiti numerici qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto Flussi

- documentazione da presentare.

 

 

Particolarit

 

TEMPI

 

Lo Sportello Unico rilascia la autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale entro 20 giorni dalla richiesta

Lautorizzazione ha una validit minima

di 20 giorni e massima di 9 mesi

 

 

ASSUNZIONE PLURIMA

 

E possibile lassunzione dello stesso lavoratore da parte di diversi datori di lavoro nellambito della stagione, purch vengano rispettati i limiti temporali suindicati.

 

In questi casi lautorizzazione al lavoro

deve essere unica, pu essere cumulativa,

ed rilasciata a ciascun datore.

 

 

 

DIRITTO DI PRECEDENZA

 

Il lavoratore straniero stagionale che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza nellambito delle richieste cumulative o senza indicazione nominativa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro stagionale entro 20 giorni dalla richiesta.

 

 

 

 

    Lo Sportello Unico comunica la richiesta del datore di lavoro al Centro per limpiego, ai fini della verifica delleventuale disponibilit di un lavoratore gi presente in Italia, solo nel caso di richiesta numerica.

    Il Centro per lImpiego dovr comunicare lesito della ricerca entro 5 giorni.

    Il datore di lavoro, nel caso in cui il Centro per lImpiego gli abbia comunicato l'elenco delle adesioni pervenute, ha 2 giorni di tempo per dare leventuale conferma della richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.

    In relazione al lavoratore straniero venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale:

il datore di lavoro pu richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale nel caso di impieghi ripetitivi e nei limiti delle quote per lavoro stagionale.

    Il nulla osta in questione ha una validit di tre anni, e nellarco di ciascun anno la sua durata temporale coincide con quella di cui il lavoratore ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento.

 

 

 

 

Titoli di prelazione

 

    La L.189/02 ha introdotto dei titoli di prelazione a favore di quei lavoratori che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e di istruzione

realizzati nei Paesi di origine nellambito di programmi gestiti dal Ministero del Lavoro e dellIstruzione, in collaborazione con altri enti e istituzioni.

    Il Decreto annuale dei flussi di ingresso riserva una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori che abbiano partecipato ad attivit formative nei paesi dorigine.

    Entro i limiti di tale riserva il Ministero del Lavoro provvede alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale.

    Tali lavoratori vengono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e messe a disposizione del datore di lavoro tramite il sistema informativo della Direzione provinciale del lavoro.

    Il datore di lavoro pu procedere, sulla base di tali liste, alla richiesta nominativa o numerica di autorizzazione al lavoro.

    In questi casi lo Sportello Unico non dovr comunicare la richiesta al Centro per lImpiego per verificare leventuale disponibilit al lavoro di un lavoratore, italiano o straniero, gi presente in Italia.

    I lavoratori iscritti in tali liste hanno la precedenza rispetto ai cittadini del loro stesso Paese ai fini della chiamata numerica.

    Nel caso di lavoro stagionale tale priorit non opera nei confronti di quei lavoratori che, gi presenti in Italia per lavoro stagionale nellanno precedente, hanno diritto di precedenza per il rientro in Italia.

 

Text Box:  

 

 


Ingresso fuori quota (art. 27 T.U. 286/98)

 

Il Testo Unico prevede una serie di figure professionali specifiche il cui ingresso in Italia avviene al di fuori delle quote fissate annualmente dal cd. Decreto Flussi:

 

CHI

COSA

DOVE

Il datore di lavoro che intenda instaurare

un rapporto di lavoro con un lavoratore straniero residente allestero e rientrante

in una delle categorie indicate dalla legge

 

deve presentare apposita richiesta

di nulla osta al lavoro

 

allo Sportello Unico per l'immigrazione.

 

 

Il nulla osta al lavoro:

- non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni;

- deve essere utilizzato entro 120 giorni dal rilascio;

-       pu essere subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato nel caso di lettori universitari / professori universitari e ricercatori / infermieri professionali;

-       pu essere rinnovato in costanza dello stesso rapporto di lavoro, tranne che nel caso di ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; anche nel caso di rinnovo non pu comunque essere superata la durata massima di due anni dal rilascio.

 

N.B. Per le sole categorie di: traduttori e interpreti / collaboratori familiari che lavorano a tempo pieno regolarmente da almeno un anno all'estero con un cittadino italiano o comunitario / infermieri professionali possibile instaurare un nuovo rapporto di lavoro, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato l'originario nulla-osta.

 

N.B. In relazione alle figure professionali specifiche individuate dall'art. 27 T.U. la procedura di richiesta del nulla osta al lavoro non prevede la comunicazione da parte dello Sportello Unico al Centro per lImpiego per la verifica delleventuale disponibilit al lavoro di un lavoratore, italiano o straniero, gi residente. Fanno eccezione i traduttori e interpreti / infermieri professionali, per i quali la verifica da parte del Centro per l'Impiego invece necessaria.

 

 

Figure professionali individuate dall'art. 27 T.U. 286/98:

 

       Dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27 lett. a)

- di societ aventi sede o filiali in Italia;

- di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione Mondiale del Commercio;

- di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato UE.

 

Si tratta di un trasferimento temporaneo in Italia (non di assunzione!) di figure professionali altamente specializzate occupate da almeno 6 mesi nell'ambito dello stesso settore.

 

 

       Lettori universitari di scambio o di madre lingua (art. 27 lett. b)

 

Possibile la richiesta di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Universit o dell'istituto

di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati

 

Professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia

(art. 27 lett. c)

 

Possibile la richiesta di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Universit o dell'istituto

di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati

 

       Traduttori e interpreti (art. 27 lett. d):

 

Il datore di lavoro fa la richiesta di nulla-osta allo Sportello Unico.

E' necessario allegare alla richiesta il titolo di studio o l'attestato professionale di traduttore o

interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati da una scuola statale o da ente pubblico o

altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio. Tali documenti

devono essere debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al

rilascio degli stessi, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

E' necessaria la verifica da parte del Centro per l'Impiego dell' indisponibilit di lavoratori

italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in relazione alla richiesta di

lavoro.

 

       Collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno rapporti

di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o comunitari residenti all'estero che si

trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico (art. 27 lett. e) .

 

Deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o

consolare.

 

Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,

svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando

anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato (art. 27 lett. f)

 

Sono previste due ipotesi distinte:

1)    coloro che svolgono attivit nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.

In questo caso non richiesto il nulla-osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti individuati dal D.M. 142/98 (Universit; Provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; ecc), nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi dello stesso D.M. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo vistato dalla Regione.

2)    coloro che svolgono attivit di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

In questo caso il nulla-osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dell' organizzazione presso la quale si svolge l'attivit lavorativa a finalit formativa. Deve essere allegato il progetto formativo.

( N.B. Le domande di proroga delle autorizzazioni al lavoro presentate dopo il 25 febbraio 2005 sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della disciplina.)

 

 

       Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art. 27 lett. g)

 

Limpresa o lorganizzazione, italiana o straniera, che fa la richiesta di autorizzazione deve operare nel territorio italiano; la richiesta pu riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato (quelle, cio, riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio), per un numero limitato di lavoratori.

 

       Lavoratori marittimi (art. 27 lett. h)

 

Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto dappalto (art. 27 lett. i)

 

Il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali pi rappresentative nel settore interessato.

 

 

       Lavoratori dello spettacolo. In particolare:

-       lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

-       personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

-       ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

-       artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

(art. 27 lett. l, m, n, o)

 

Dal 25 febbraio 2005 il nulla-osta al lavoro rilasciato dalla Direzione Generale del Mercato del lavoro - Div. II - Ufficio nazionale per il collocamento dello Spettacolo, per un periodo iniziale di massimo 12 mesi salvo proroga. (Nel caso di ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento la proroga pu essere concessa solo per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro).

 

       Stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane (art. 27 lett. p)

 

L'autorizzazione al lavoro viene sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, sulla richiesta della societ destinataria delle prestazioni sportive.

 

       Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere (art. 27 lett. q)

 

Il nulla-osta al lavoro non richiesto.

 

 

       Persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone "alla pari" (art. 27 lett. r)

 

Il nulla-osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore.

 

       Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (art. 27 lett. rbis)

 

Ci si riferisce esclusivamente agli infermieri in possesso dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute.

E' necessaria la verifica da parte del Centro per l'Impiego dell' indisponibilit di lavoratori

italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in relazione alla richiesta di

lavoro.

E' possibile l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle strutture sanitarie.

E' possibile l'assunzione di infermieri professionali stranieri gi regolarmente presenti in Italia da parte di struttura sanitaria pubblica o privata; societ cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria; agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.

 

 

 

 

 

ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO

GIA RESIDENTE IN ITALIA

 
GIA REGOLARMENTE PRESENTE IN ITALIA

 

Il principio che regola la condizione del lavoratore straniero presente regolarmente

sul territorio quello di non discriminazione rispetto al lavoratore italiano.

 

In applicazione del principio di parit di trattamento fra lavoratore italiano e straniero regolarmente soggiornante, la disciplina del rapporto di lavoro quella ordinaria.

 

1 Chi pu lavorare in Italia?

 

Il datore di lavoro pu assumere, secondo le procedure ordinarie, un cittadino straniero gi regolarmente residente in Italia e in possesso di permesso di soggiorno purch il titolo del permesso di soggiorno sia compatibile con lo svolgimento di unattivit lavorativa subordinata:

 

CHI PUO LAVORARE

CHI NON PUO LAVORARE

- Asilo Politico

- Attesa occupazione

- Motivi familiari, in particolare:

ricongiungimento familiare

coesione familiare

familiari al seguito

- Lavoro autonomo

- Lavoro subordinato (anche stagionale)

- Protezione sociale

- Motivi straordinari

- Motivi umanitari

- Studio: possibile svolgere attivit di lavoro subordinato per non pi di 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 1042 ore annuali per 52 settimane

- Affidamento (minori non accompagnati affidati ai sensi della L. 184/83)

- Integrazione del Minore (vedi glossario)

- Affari

- Cure mediche

- Motivi di giustizia

- Minore Et

- Motivi religiosi

- Residenza elettiva

- Richiesta di asilo politico (in attesa dello status di rifugiato politico)

- Richiesta di cittadinanza (in attesa della cittadinanza italiana)

- Turismo

 

 

NOTE:

- i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari possono essere utilizzati anche per le atre attivit consentite dalla legge, anche senza conversione o rettifica del documento;

- I minori extracomunitari presenti regolarmente in Italia devono essere considerati al pari dei minori italiani e sottoposti pertanto allobbligo formativo previsto dalla legge (L. n 53/03 e successive integrazioni ).

In particolare, let minima per lammissione al lavoro fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non pu essere inferiore ai 15 anni compiuti. Per l' assolvimento dellobbligo necessario il possesso del titolo di studio (ai sensi della L. 53/03)

Nel caso in cui il minore sia in possesso di un titolo di studio di un paese extra UE la procedura di riconoscimento dello stesso di competenza dell'Autorit diplomatica italiana del paese nel quale il titolo di studio stato conseguito.

 

 

 

 

 

 

N.B.

Il datore di lavoro NON pu procedere allassunzione di un lavoratore

in possesso della sola ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Lart. 6 c. 2 del T.U. sullImmigrazione n. 286/98 prevede infatti che i documenti inerenti al soggiorno(permesso e carta di soggiorno)devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Lo stesso Contratto di Soggiorno (Allegato 23 introdotto con Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2005 e in vigore dal 25 febbraio 2005) riporta la seguente dicitura: "contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, in corso di validit".

 

 

 

Particolarit del rapporto di lavoro con un lavoratore straniero:

 

Alcuni contratti collettivi nazionali contengono previsioni specifiche per i lavoratori stranieri.

Es. diritto ad un permesso retribuito di 250 ore nellarco di un triennio per frequentare corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne lintegrazione Accordo di rinnovo per lindustria metalmeccanica, 2003.

Es. diritto del lavoratore di cittadinanza non italiana, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, allaccumulo delle ferie nellarco massimo di un biennio, qualora abbia la necessit di godere di un periodo di ferie pi lungo al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, 1996.

 

 

ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA

(titolari di un permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento di unattivit lavorativa /

carta di soggiorno)

 

CHI

COSA

Il datore di lavoro che intenda instaurare

Un rapporto di lavoro con un cittadino straniero di uno Stato non appartenente all'UE gi regolarmente presente in Italia

 

deve stipulare con il lavoratore straniero un contratto di soggiorno per lavoro.

 

* da inviare tramite raccomandata A/R

allo Sportello Unico

 

Il contratto di soggiorno titolo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni

 

 

Nel caso di ASSUNZIONE di un lavoratore straniero:

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

 

comunica l'assunzione del lavoratore straniero

 

all' Autorit di

Pubblica

Sicurezza

 

entro

48 ore.

 

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

 

comunica

l'assunzione del

lavoratore straniero

 

-       allo Sportello Unico

(copia del contratto di soggiorno);

-       al Centro per l'Impiego

(modello C/Ass / copia del permesso di soggiorno / copia del contratto di soggiorno)

 

entro

5 giorni.

 

 

 

 

 


Lavoro domestico

Nel caso di assunzione di un lavoratore straniero per lo svolgimento di attivit di collaborazione familiare il datore di lavoro, oltre alle comunicazioni sopra indicate, sempre tenuto ad effettuare anche le seguenti comunicazioni:

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

COME

 

 

Il datore di lavoro

 

comunica l'assunzione del lavoratore domestico straniero

 

 

 

 

(in caso di convivenza)

* all'INAIL

 

 

 

* all' INPS

 

 

 

 

 

 

* all'Autorit di Pubblica

Sicurezza

* entro 24 ore

 

 

* entro le scadenze fissate per il pagamento dei contributi

 

* entro 48 ore

* tramite fax, e-mail o presenza diretta allo sportello;

 

* tramite il modello LD-09, compilazione on-line o consegna diretta allo sportello;

 

 

 

* tramite consegna o invio del modulo di "cessione del fabbricato".

 

 

Nota

- Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare all'INPS i contributi previdenziali, per lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico, ogni 3 mesi, precisamente entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio dell'anno successivo, tramite il bollettino INPS.

 

Cenni sul contratto di lavoro domestico      (Riferimenti: CCNL sul lavoro domestico del 21/03/2001)

 

Tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) deve essere stipulato un contratto di lavoro, nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

       le generalit del datore di lavoro e del lavoratore,

       la data di inizio del rapporto di lavoro,

       l'orario di lavoro,

       la durata del periodo di prova,

       la categoria di appartenenza,

       l'esistenza o meno della convivenza (totale o parziale),

       il riposo settimanale e infrasettimanale (in caso di convivenza totale),

       la retribuzione pattuita,

       il periodo di ferie concordato tra le parti.

 

Il contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

 

L'assunzione pu essere a tempo determinato nei seguenti casi:

- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessit di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternit o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

- per sostituire lavoratori in ferie.

Nel caso di lavoro domestico a tempo determinato obbligatoria la forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera di assunzione (ai sensi della L. 230 del 18 aprile 1962).

 

 

 

 


Nel caso di VARIAZIONE del rapporto di lavoro intercorrente con un lavoratore straniero:

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

 

comunica

ogni variazione

del rapporto di lavoro intercorrente con lo straniero

 

-       allo Sportello Unico

( contratto di soggiorno);

-       al Centro per l'Impiego

(modello C/Ttrl / copia del permesso di soggiorno / copia del contratto di soggiorno)

 

entro

5 giorni.

 

 

 

Nel caso di CESSAZIONE del rapporto di lavoro con un lavoratore straniero:

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

 

comunica la cessazione del rapporto di lavoro con lo straniero

 

 

-       allo Sportello Unico;

-       al Centro per l'Impiego

(modello C/Crl)

 

entro

5 giorni.

 

 

Note: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero tenuto all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'INPS e all'INAIL secondo le ordinarie previsioni di legge.

 

 

 

 


Lavoro Domestico

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro, oltre alle comunicazioni sopra indicate, sempre tenuto ad effettuare anche le seguenti comunicazioni:

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

Il datore di lavoro

 

 

 

 

 

comunica la cessazione del rapporto di lavoro domestico con lo straniero

 

 

* all' INAIL

 

 

* all'INPS

 

 

 

* entro 24 ore dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

* entro 10 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tramite i bollettini INPS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sanzioni

 

Mancata comunicazione alla Questura entro 48 ore dallavvenuta assunzione di un lavoratore straniero

 

Sanzione amministrativa

da euro 160 a euro 1.100

 

Assunzione di lavoratore straniero privo di permesso

di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto

e del quale non sia stato richiesto il rinnovo

nei termini di legge ovvero sia revocato o annullato

 

Arresto da 3 mesi a 1 anno

e ammenda di euro 5.000

per ogni lavoratore impiegato

 

Mancata comunicazione allo Sportello Unico

dell'assunzione del lavoratore straniero

 

Sanzione amministrativa

da euro 500 a euro 2.500

Mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione del lavoratore straniero

 

Sanzione amministrativa

da euro 250 a euro 1.500

Mancata comunicazione allo Sportello Unico di

ogni variazione del rapporto di lavoro intercorrente con un lavoratore straniero

 

Sanzione amministrativa

da euro 500 a euro 2.500

 

Mancata comunicazione al Centro per l'Impiego della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con un lavoratore straniero

 

Sanzione amministrativa

da euro 50 a euro 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE TRANSITORIA

 

Gli Sportelli Unici non sono ancora pienamente operativi.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2005 ha fornito delle indicazioni per la gestione della fase transitoria, iniziata il 25 febbraio 2005 e che si protrarr fino alla piena operativit degli Sportelli unici.

 

N.B. Le richieste di nulla-osta al lavoro nellambito dei Flussi 2005 e le relative procedure, presentate prima del 25 febbraio 2005, verranno gestite in applicazione del D.P.R. 394/99 nel suo testo originario, senza tenere conto delle modifiche entrate in vigore nel febbraio 2005.

 

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

 

CASO A - Stipula del contratto di soggiorno ai fini dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (Allegato 23)

 

CHI

COSA

DOVE

Il lavoratore straniero gi presente regolarmente in Italia

e il datore di lavoro

 

 

devono stipulare un contratto di soggiorno per lavoro, sottoscrivendolo per mezzo della compilazione e sottoscrizione del relativo modulo

 

 

 

autonomamente e al di fuori dello Sportello Unico per l'immigrazione.

 

 

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

comunica

l'assunzione del

lavoratore straniero

(contratto di soggiorno)

 

alla Prefettura - UTG

 

* accludendo fotocopia di un proprio documento di identit

* mediante raccomandata postale con AR

 

entro

5 giorni.

 

 

 

CHI

COSA

A CHI

 

Il datore di lavoro

consegna

copia del contratto di soggiorno

e della rispettiva comunicazione

completa della copia della ricevuta postale

 

al lavoratore straniero

 

 

 

 

CASO B - Stipula del contratto di soggiorno ai fini della integrazione di un rapporto di lavoro gi esistente (Allegato 25)

 

CHI

COSA

DOVE

Il lavoratore straniero gi presente regolarmente in Italia

E il datore di lavoro,

 

fra i quali gi in corso un regolare rapporto di lavoro

 

 

devono stipulare un contratto di soggiorno per lavoro,

ai fini dell'integrazione dell'originario contratto di lavoro

 

 

 

autonomamente e al di fuori dello Sportello Unico per l'immigrazione.

 

 

Tale integrazione necessaria per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

CHI

COSA

A CHI

QUANDO

 

 

Il datore di lavoro

comunica l'integrazione dell'originario

contratto di lavoro

(contratto di soggiorno)

 

alla Prefettura - UTG

 

* accludendo fotocopia di un proprio documento di identit

* mediante raccomandata postale con AR

 

entro

5 giorni.

 

 

 

CHI

COSA

A CHI

 

Il datore di lavoro

consegna

copia del contratto di soggiorno

e della rispettiva comunicazione

completa della copia della ricevuta postale

 

al lavoratore straniero

 

 

 

RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL LAVORO AL DI FUORI DELLE QUOTE

(Art. 27 T.U.)

 

La Circolare 9/2005 precisa che, fin quando non verr garantita la piena operativit degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche di richiesta di nulla-osta al lavoro per i lavoratori indicati all'art. 27 T.U. sar avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate.

 

N.B.    Le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG.

            Il provvedimento finale sar adottato dallo Sportello Unico.

 

In particolare:

-       le domande di nulla-osta al lavoro presentate prima del 25 febbraio 2005 vengono trattate secondo la disciplina previgente: le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) cureranno l'istruttoria e rilasceranno il nulla-osta.

-       a partire dal 25 febbraio 2005 le domande di nulla-osta al lavoro vanno presentate alla Prefettura-UTG mediante spedizione postale con raccomandata A/R. In relazione a tali domande la DPL curer l'istruttoria della pratica secondo le modalit fissate nel nuovo regolamento; l'esito delle verifiche istruttorie sar trasmesso alla Prefettura-UTG. La Questura dovr procedere alle ordinarie verifiche circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi in relazione al lavoratore e al datore di lavoro. Il provvedimento finale del procedimento di spettanza dello Sportello Unico e sar in concreto adottabile solo dopo che quest'ultimo sar diventato operativo.

-       la nuova disciplina della proroga della durata del nulla-osta iniziale trova applicazione sia in relazione alle domande di proroga presentate prima del 25 febbraio 2005 (che vengono decise dalla DPL) sia a quelle presentate dopo detto termine (da inoltrarsi alla Prefettura-UTG per il tramite della DPL). Lo Sportello Unico, quando sar pienamente operativo, dovr adottare il provvedimento conclusivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO

 

Alloggio (parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Parametri individuati a livello regionale (in Umbria dallart. 4 della L.R. 33/1996 sulledilizia residenziale pubblica).

Secondo l'art. 4 della L.R. n. 33/1996 "adeguato" l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore a:

       30 mq per 1 persona;

       45 mq per due persone;

       55 mq per tre persone;

       65 mq per quattro persone;

       75 mq per cinque persone;

       95 mq per sei persone.

Secondo l'art. 32 della L.R. n. 23/2003 il numero di vani convenzionali determinato dividendo per -16- l'intera superficie dell'unit immobiliare.

 

La certificazione della rispondenza dellalloggio ai parametri di legge rilasciata dal Comune o dalla ASL competenti.

 

Alloggio (garanzia dellalloggio)

Il datore di lavoro tenuto a indicare le modalit alloggiative del lavoratore, specificando se il lavoratore convivente o meno con il datore di lavoro e se labitazione in uso a titolo gratuito o in locazione.

Se il datore di lavoro si trovasse a dover sostenere le spese per la messa a disposizione dellalloggio, ha la facolt di trattenere dalla retribuzione mensile dovuta al lavoratore una somma pari ad un terzo dellimporto netto.

Non si fa luogo a tale decurtazione per il rapporto domestico che prevede la convivenza con il lavoratore: in questo caso, infatti, il contratto collettivo nazionale fissa il trattamento economico tenendo gi conto del fatto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro

 

Datore di Lavoro

Datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante

 

Integrazione del minore (permesso di soggiorno)

Tipologia di permesso di soggiorno introdotto dal D.P.R. 334/2004 e rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 394/99.

Al compimento della maggiore et al minore pu essere rilasciato un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, sempre ch non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri e l'ente gestore del progetto riesca a provare con idonea documentazione che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non mento di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

 

Spese di viaggio (impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio)

L'obbligo relativo alle spese di rimpatrio sorge con la perdita, da parte dello straniero, del titolo di soggiorno.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze un lavoratore straniero che deve lasciare lItalia a causa della perdita del titolo di soggiorno, tenuto a pagare le spese per il rimpatrio del lavoratore stesso, se questultimo non nella condizione economica di farlo.

Qualora cambi il datore di lavoro, o se allo scadere del primo contratto il lavoratore venga assunto da altro datore, l'onere delle spese si trasferisce su quest'ultimo.

 

Sportello Unico per l'immigrazione

Struttura polifunzionale istituita presso la Prefettura UTG di ogni provincia e introdotta con L. 189/2002 (L. Bossi-Fini).

E responsabile delle procedure di ingresso e assunzione dei lavoratori extracomunitari; dei ricongiungimenti familiari degli stranieri; delle procedure relative al riconoscimento dello status di rifugiato (asilo politico).

In particolare, lo Sportello Unico:

-       diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro;

-       composto da almeno un rappresentante della Prefettura-UTG, da almeno uno della Direzione Provinciale del Lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

-       istituito con decreto prefettizio

 

Sportello Unico territorialmente competente

Richiesta assunzione lavoratori stranieri nellambito dei Flussi di ingresso: il datore di lavoro pu scegliere, alternativamente, tra:

-       lo Sportello della provincia di residenza

-       Sportello della provincia ove ha sede legale limpresa

-       Sportello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa

 

Rilascio del nulla-osta al lavoro: Sportello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa

 

Stipula / Comunicazione del contratto di soggiorno: Sportello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa

 

 

 

 

 


FAQ - Domande frequenti

 

Il divieto di assunzione di stranieri in possesso del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico ammette eccezioni?

S, nel solo caso in cui lo straniero, gi presente regolarmente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivit lavorativa, chieda il riconoscimento dello status di rifugiato a causa della situazione sopravvenuta creatasi nel suo paese di origine.

 

Cosa comporta precisamente lobbligo del datore di lavoro di garantire lalloggio?

Il datore di lavoro, in sede di stipula del contratto di soggiorno con un lavoratore straniero, deve garantire la disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il datore di lavoro deve quindi indicare: lubicazione dellalloggio nella disponibilit dello straniero (Comune, via, numero civico, provincia, ecc.) e la condizione alloggiativa (se il lavoratore convivente o meno con il datore di lavoro - se alloggia a titolo gratuito o in locazione - se in locazione, qual lammontare del canone mensile e se il canone stesso a carico del datore di lavoro).

Egli inoltre tenuto a dichiarare, sulla base della relativa certificazione, che la sistemazione alloggiativa del lavoratore conforme ai parametri di legge; la suddetta certificazione, richiesta dal proprietario dellalloggio o dallo stesso lavoratore al Comune o alla ASL, dovr essere esibita allo Sportello Unico se richiesta.

 

I lavoratori in possesso di permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli indicati negli Allegati 23 e 25 (introdotti dalla Circolare 9/2005) devono essere assunti mediante contratto di soggiorno?

Gli Allegati 23 e 25 sono entrambi intitolati Contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per lassunzione di lavoratore in possesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, in corso di validit.

Linterpretazione che sembra pi lineare con la normativa, per, nel senso dellapplicazione del contratto di soggiorno anche agli stranieri in possesso delle altre categorie di permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attivit lavorativa subordinata, come ad esempio quelli per lavoro subordinato stagionale, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi straordinari.

 

Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto anche nel caso di assunzione di lavoratori neo-comunitari?

I cittadini di 8 dei 10 paesi che dal 1 maggio 2004 sono entrati nellUnione Europea (in particolare Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria) non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario.

Per quanto riguarda in particolare il cittadino neo-comunitario che ha fatto ingresso nel mercato del lavoro italiano dopo il 1 maggio 2004, il datore di lavoro pu assumerlo se in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validit. Non necessaria la stipula del contratto di soggiorno.

 

Che tipo di variazioni del rapporto di lavoro vanno comunicate allo Sportello Unico?

Lart. 22 T.U. 286/98 obbliga il datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, pena la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500.

Rientrano quindi nellambito di applicazione di questo obbligo: trasformazione da rapporto di tirocinio a rapporto di lavoro subordinato; da tempo determinato a tempo indeterminato; da tempo parziale a tempo pieno, e viceversa; da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; da contratto di formazione a lavoro a tempo indeterminato; proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto termine.

In tutte queste ipotesi necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno.

La legge richiede al datore di lavoro di comunicare allo Sportello Unico anche il trasferimento di sede del lavoratore.

 

Un datore di lavoro, diverso da quello che ha fatto la richiesta di nulla osta, pu assumere uno straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro rilasciato ai sensi dellart. 27 T.U. 286/98 (ingressi fuori quota)?

Lassunzione di un lavoratore in possesso di permesso di soggiorno ai sensi dellart. 27 T.U. da parte di un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il nulla osta allingresso possibile solo in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.

In particolare tale possibilit prevista per: traduttori e interpreti; collaboratori familiari che al momento dellingresso avevano regolarmente in corso allestero da almeno un anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o comunitari residenti allestero e erano entrati in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; infermieri professionali.

Per i datori di lavoro affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza si deve procedere alla verifica della capacit economica?

Il datore di lavoro che intende assumere, nell'ambito dei flussi annuali di ingresso, un lavoratore straniero residente all'estero deve dimostrare di avere un' adeguata capacit economica, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dal CCNL di categoria applicabile. Il nuovo Regolamento d'attuazione (D.P.R 334/2004) ha previsto che tale verifica di congruit in rapporto alla capacit economica non si applica per il datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

Com' disciplinata la cessazione del rapporto di lavoro domestico?

Il contratto di lavoro domestico, secondo la disciplina ordinaria, pu essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza di un termine di preavviso.

Per il rapporto di lavoro domestico superiore a 25 ore settimanali il termine di preavviso il seguente:

    fino a 5 anni di anzianit presso lo stesso datore di lavoro: 15 gg di calendario;

    oltre i 5 anni di anzianit: 30 gg di calendario;

Per il rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali il preavviso il seguente:

    fino a 2 anni di anzianit: 8 gg di calendario.

    oltre i due anni di anzianit: 15 gg di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Nel caso del mancato preavviso dovuta dalla parte recedente un'indennit pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennit di mancato preavviso.

Per il licenziamento del lavoratore domestico non prescritto l'obbligo di motivazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA

 

 

LEGGI

 

 

D. Lgs. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla L. 30/2003

 

L. 30/2003 (cd. Legge Biagi) - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

 

D. Lgs. 297/2002 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

 

L. 189/2002 (cd. Legge Bossi-Fni) - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo.

 

D. Lgs. 181/2000 - Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

 

D. Lgs 286/1998 - T.U. sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

 

D. Lgs. 469/1997 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

L. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

 

-       Leggi della regione Umbria -

 

L. R. 11/2003 - Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per loccupazione dei disabili

L. R. 41/1998 - Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per limpiego

L. R. 18/1990 - Interventi a favore degli immigrati extracomunitari

 

DECRETI

 

A titolo indicativo si riporta il riferimento all'ultimo Decreto dei flussi per l'anno 2005

D.P.C.M. 17/12/2004 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005

 

D.P.R. 334/2004 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

 

D.P.R. 303/2004 - regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

D.P.R. 394/1999 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

 

D.P.R. 242/2002 - regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

 

D.P.R. 54/2002 - testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

 

 

CIRCOLARI

 

Circ. Ministero del Lavoro - n. 9/2005
OGGETTO: D.P.R. 334/2004 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 394/1999, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, c.1, della legge Bossi-Fini Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.

 

Circ. Ministero del Lavoro - n. 1/2005

OGGETTO: D.P.C.M. DEL 17/12/2004 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005"

 

Circ. Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro - 24/02/2005
OGGETTO: D.P.R. 334/2004 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 394/1999, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, c.1 della Legge Bossi-Fini - Sportello Unico per lImmigrazione Prime indicazioni

 

Circ. Ministero del Lavoro - n. 12/2003

OGGETTO: Art.4 bis del D.Lgs. 181/2000 inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 297/2002. Modalit di assunzione e profilo sanzionatorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi offerti dalla Provincia e dai Centri per lImpiego

 

La Provincia di Perugia, tramite i Centri per lImpiego di Perugia, Citt di Castello e Foligno,

mette a disposizione delle imprese e delle persone una vasta gamma di servizi completamente gratuiti.

In particolare le aziende:
- sono accompagnate professionalmente nel percorso di ricerca e selezione per una efficace mediazione tra domanda e offerta di competenze,
- sono supportate nellindividuazione delle esigenze di formazione professionale e degli strumenti per ottenere sostegni economici e agevolazioni contributive.

 

 

PRESELEZIONE E INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI COMPETENZE

Lincontro tra domanda e offerta di lavoro viene realizzato grazie a una banca dati

costantemente aggiornata e basata sulla gestione delle competenze professionali:

-       divulgazione delle richieste di personale e di competenze, reperimento delle candidature;

-       accesso alla banca dati delle persone disponibili al lavoro;

-       preselezione mirata, anche in presenza di un rappresentante dellimpresa;

-       rilevazione del fabbisogno di competenze professionali di singole imprese o gruppi di imprese:

-       mediazione per un possibile e ottimale incontro tra domanda e offerta di competenze;

 

EURES: incontro domanda e offerta in Europa

-       informazioni sulle modalit per le assunzioni in ambito europeo;

-       diffusione delle richieste di personale negli Stati membri, attraverso linserimento nella banca dati EURES;

-       preselezione del personale per lincontro domanda e offerta di lavoro in ambito europeo;

 

 

INFORMAZIONI, CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI LAVORO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVZIONI PER LE ASSUNZIONI

-       informazioni e consulenza sulle norme in materia di lavoro e sulle procedure di assunzione e licenziamento dei lavoratori;

-       supporto per lutilizzo delle procedure amministrative informatizzate (comunicazioni di assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni dei rapporti di lavoro);

-       consulenza sulle procedure di assunzione di lavoratori inseriti nelle liste di mobilit e di lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 407/90 (disoccupazione da almento 24 mesi);

-       consulenza sulle procedure di assunzione degli apprendisti;

-       informazioni e assistenza sulle modalit di assunzioni dei disabili (Legge 68/99) e sulle agevolazioni per lavviamento al lavoro;

-       iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio.

 

CONSULENZA E ACCESSO AGLI STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA

DEL LAVORO: aiuti alloccupazione, stage, tirocinio

-       informazioni e consulenza sugli incentivi, periodicamente assegnati, finalizzati allassunzione di lavoratori svantaggiati;

-       consulenza e supporto per lattivazione di stage e tirocini.

 

 

SERVIZIO STRANIERI E LAVORO
E un servizio della Provincia di Perugia finalizzato a facilitare:

- i cittadini stranieri nellaccesso e fruizione dei servizi offerti dai Centri per lImpiego;

- le aziende nella gestione dei rapporti di lavoro con personale straniero.

  

COSA OFFRE?

Alle persone:

-     colloquio  per rilevare le richieste dellutente e  fornire informazione sui servizi offerti dai centri per limpiego, sulle opportunit lavorative e formative;

-     colloquio per una migliore definizione del progetto migratorio;

-     consulenza per pratiche amministrative relative al lavoro e per riconoscimento dei titoli acquisiti allestero;

-     consulenza sulle fonti normative e sui temi dellingresso, soggiorno e lavoro, con lausilio di:

     o  materiali multilingue

     o  sportelli multimediali

     o  supporto di operatori specializzati nelle tematiche migratorie

        

Alle aziende:

-     informazioni sulle modalit di assunzione di cittadini stranieri;

-     consulenza per pratiche amministrative relative al lavoro;

-     consulenza sulle fonti normative.

 

Per ulteriori approfondimenti, consulta il sito del Servizio Stranieri e Lavoro:

http://www.provincia.perugia.it/Guide-tema/Lavoro/index.htm

 

 

INDIRIZZI

 

Centro per lImpiego Perugia

Via Palermo, 106 06100 Perugia

tel. 075 3681973-974 fax 075 3681703

e-mail: lavoro.perugia@provincia.perugia.it

 

Centro per lImpiego Citt di Castello

Via Francesco Pierucci, 13 06012 Citt di Castello

tel. 075 8553302 fax 075 8521600

e-mail: lavoro.castello@provincia.perugia.it

 

Centro per lImpiego Foligno

Via Umberto I, 65 06034 Foligno

tel. 0742 340655 fax 0742 342897

e-mail: lavoro.foligno@provincia.perugia.it

 

Servizio Stranieri e Lavoro Perugia

Via Palermo, 106 06100 Perugia

tel. 075 3681706 - fax 075 3681703

e-mail: said.jowkar@provincia.perugia.it