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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3476 del 2 Dicembre 2005

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005   

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3476). (GU n. 288 del 12-12-2005)  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;  
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;  
Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;  
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;  
Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;  
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;  
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006,  lo  stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale  afflusso  di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;  
Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 10 ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005;  
Considerato  che  risulta  ancora  particolarmente  consistente  il flusso  dei  clandestini  che  raggiunge la Sicilia, determinando una situazione  di  particolare  criticita', in particolare nell'isola di Lampedusa a causa dei continui sbarchi;  
Considerato  che  costituisce  tutela di interessi essenziali dello Stato  fronteggiare  in  maniera  efficace  ed  immediata il fenomeno dell'immigrazione;  
Rilevata  la  somma  urgenza  di  destinare  risorse finanziarie al potenziamento  delle  strutture  e  dei  servizi  di accoglienza gia' esistenti,  nonche'  alla  realizzazione  in  tempi  brevi  di  nuove strutture per immigrati;  
Ravvisata  altresi' l'esigenza, per il perseguimento delle predette finalita',  di  provvedere alla nomina di un Commissario delegato per lo  svolgimento  nell'isola  di Lampedusa di attivita' di impulso, di coordinamento  e  di  raccordo  tra  le  Amministrazioni interessate, nonche',  se  necessario,  di carattere sostitutivo nei confronti dei soggetti pubblici ordinariamente competenti;  
Considerato, inoltre, il rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia che comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con  la  conseguente esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza ai  rifugiati,  ai  richiedenti  asilo ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;  
Ravvisata,  quindi,  la necessita' di apportare alcune integrazioni alle  sopra  citate  ordinanze,  al fine di consentire il superamento della situazione emergenziale in rassegna;
Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;  
Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato del 30 novembre 2005;   Su proposta del Ministro dell'interno;   Acquisita l'intesa della regione Siciliana;   Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Dispone: 
Art. 1.   

1. Il  dott. Dionisio Spoliti, Prefetto in quiescenza, e' nominato Commissario  delegato  per il compimento, nell'isola di Lampedusa, in termini  di  somma  urgenza,  di tutte le occorrenti iniziative volte all'acquisizione  di  forniture e servizi, nonche' alla realizzazione ed  all'acquisizione  della  disponibilita'  di adeguate strutture di accoglienza  per  gli immigrati clandestini, con funzioni di impulso, coordinamento  e  raccordo  delle  Amministrazioni interessate, e con funzioni  sostitutive  in ipotesi di accertata inerzia da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria.  
2.  Nell'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il Commissario  delegato  puo'  avvalersi di due soggetti attuatori, cui affidare  specifici  settori  di  intervento,  sulla base di puntuali direttive commissariali di volta in volta impartite.  
3.  Al  Commissario delegato ed ai soggetti attuatori, in relazione alla consistenza dell'impegno richiesto, e' corrisposta un'indennita' mensile   onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo  trattamento  di missione,  di  entita'  pari  al  50%  del  trattamento  economico in godimento.  
4.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.1.2.5 «Immigrati, profughi  e  rifugiati»  -  Cap.  2356  dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.   

Art. 2.   

1.  Ferme  le  funzioni sostitutive di cui al precedente art. 1, il Prefetto  di  Agrigento  adotta,  ove  necessario,  provvedimenti  di occupazione    temporanea   e   requisizione   in   uso   strumentali all'acquisizione   della   disponibilita'   delle   aree   necessarie all'incremento  della  ricettivita'  del  Centro per gli immigrati di Lampedusa  e,  ove  si  debba  procedere ad iniziative espropriative, provvede,  mediante  l'utilizzo  delle  procedure  previste dall'art. 22-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  all'individuazione  delle  aree, alla comunicazione di pubblica utilita'   ai   soggetti   espropriandi,   all'immediata  occupazione d'urgenza,  nonche'  alla  redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.  
2.  Il  decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini   e   formalita',   contiene   la   determinazione   urgente dell'indennita',  congruita' in deroga alle procedure di cui all'art. 2,  comma  2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura   non  inferiore  al  valore  agricolo,  nonche'  l'invito  al proprietario    espropriato    a    comunicare,   entro   20   giorni dall'immissione   in   possesso,  la  condivisione  sulla  indennita' determinata.  
3.   Il   Commissario   delegato,   ricevuta  la  comunicazione  di condivisione, nonche' la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del  bene,  dispone  il  pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di giorni 60.  
4.  Qualora  il  proprietario non condivida la determinazione della misura  dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui al precedente  comma  2, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima del  cespite  e,  se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione  alla stima, senza che cio' possa pregiudicare comunque gli  effetti  del provvedimento di occupazione dell'area, ne' l'avvio delle  opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo' fruire della  quantificazione  minima  rapportata  al  valore  agricolo  del terreno di cui al precedente comma 2.  
5.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede  a  valere  sulle  risorse  di cui all'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere varie»   -   Cap.  7352  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.   

Art. 3.   

1.  lI  Ministro dell'interno, nelle more dell'adozione del decreto di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  e' autorizzato, in deroga alle procedure dallo stesso comma  previste,  ad  adottare  apposito  provvedimento di temporanea attuazione  delle  lettere a) e c) del comma citato, avente efficacia limitata  alla  durata  dello  stato  di  emergenza,  ed  il Capo del Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno  e' autorizzato ad assegnare, con le risorse disponibili sul  Fondo  nazionale  per le politiche e i servizi dell'asilo - anno 2005  -  del  capitolo 2361, un contributo straordinario a favore dei servizi  di  accoglienza  dei  rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari  del  soggiorno  per  motivi umanitari, ubicati nei seguenti comuni, e per gli importi di seguito specificati:     Roma Euro 1.200.000,00;     Milano Euro 1.000.000,00;     Firenze Euro 150.000,00;     Agrigento Euro 200.000,00;     Catania Euro 150.000,00;     Caltanissetta Euro 150.000,00;     Ragusa Euro 150.000,00;     Siracusa Euro 150.000,00;     Acireale Euro 80.000,00;     Comiso Euro 80.000,00.  
2.  Per  la  rendicontazione  delle  spese  si  applicano le regole stabilite  nel  decreto del Ministro dell'interno di ripartizione per l'anno  2005  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i servizi dell'asilo  adottato  in data 23 luglio 2005. Agli oneri previsti dal comma  1,  si  provvede  a  carico  del  capitolo 2361 dello stato di previsione  del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.   

Art. 4.   

1.  In  relazione  alla  situazione  di  emergenza  determinata dal rilevante  e  continuo afflusso di stranieri nella regione Siciliana, ed   al  fine  di  provvedere  urgentemente  alla  realizzazione  dei necessari  interventi strutturali di carattere straordinario, il Capo del   Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  trasferire  alla regione Siciliana   ed   al   comune  di  Lampedusa  le  risorse  finanziarie disponibili nell'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere Varie» - Cap. 7352 dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per le liberta'  civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005, nella misura  di  Euro  2.000.000,00,  ripartito  rispettivamente  in  Euro 1.000.000,00 ciascuno.

Art. 5.   

1.  In  ragione della natura delle attivita' da porre in essere dal Ministero  dell'interno per il superamento dell'emergenza di cui alla presente  ordinanza,  finalizzate alla tutela di interessi essenziali dello  Stato,  ed  attesa  la somma urgenza della realizzazione degli interventi  previsti, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  e'  autorizzato  ad avvalersi di un Avvocato dello Stato  in  qualita' di consulente giuridico, al quale e' corrisposta, in  relazione  alla consistenza dell'impegno richiesto, un'indennita' mensile   onnicomprenslva,  ad  eccezione  del  solo  trattamento  di missione,  di  entita'  pari  al  50%  del  trattamento  economico in godimento,  a  valere  sulle risorse di cui all'art. 1, comma 4 della presente ordinanza.  
La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: Berlusconi