DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n.12 -

Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento
reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi
terzi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,
relativa    al    riconoscimento   reciproco   delle   decisioni   di
allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
  Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed,  in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art.1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto non si applica ai familiari dei cittadini
dell'Unione  europea  che  hanno  esercitato  il proprio diritto alla
libera circolazione.
  2.  Per  familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il
coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore
ai  21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino
o del coniuge.
 
      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva  2001/40/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          legge 149 del 2 giugno 2001.
              - L'art.  1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
          n.   306,   (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. legge comunitaria 2003) cosi' recita:
              ÇArt.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie.)  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e  Bolzano  entrano  in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria normativa, di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello StatoÈ.
                                                          ÇAllegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.È
              Il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, reca:
          Çtesto  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          stranieroÈ.
              La  legge  23 agosto  1988,  n.  400  reca: ÇDisciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei MinistriÈ.
 
      
                               Art. 2.
         Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 23 e 96 della
Convenzione  di  applicazione  dell'accordo di Schengen del 14 giugno
1985,  ratificata  con  legge  30 settembre 1993, n. 388, ai fini del
presente  decreto,  le  decisioni  di  allontanamento, adottate dalle
competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento
e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro
dell'interno  e  dal  Prefetto,  ai  sensi degli articoli 10 e 13 del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni,  di  seguito  denominato:  Çtesto  unicoÈ,  nonche'  i
corrispondenti   provvedimenti   di   allontanamento  adottati  dalle
competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
  2.  L'autorita'  nazionale  competente  ad  adottare  una misura di
esecuzione  per  l'attuazione  di  una  decisione  di  allontanamento
adottata  da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto
che  provvede,  secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3,
del  testo  unico,  previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro
autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per
comprovare  l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i
canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
  3.  All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le
modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
  4.  L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in
possesso  di  un  titolo  di  soggiorno, puo' essere disposta, previa
revoca  del  provvedimento  autorizzativo,  ai sensi dell'articolo 5,
commi  5  e  6,  del  testo  unico, da parte dell'autorita' che lo ha
rilasciato.
 
      
                  Note all'articolo 2:
              Gli  articoli 5,  commi  5  e 6, 10, 13 e 14 del citato
          decreto legislativon, 286 del 1998, cosi' recitano:
              Ç5.  il  permesso  di  soggiorno  o il suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato  quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
              6.  Il  rifiuto  o  la revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italianoÈ.
              ÇArt.  10  (Respingimento  Legge  6 marzo  1998, n. 40,
          articolo 8).  -  1.  La  polizia  di frontiera respinge gli
          stranieri  che  si presentano ai valichi di frontiera senza
          avere  i  requisiti  richiesti dal presente testo unico per
          l'ingresso nel territorio dello Stato.
              2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
          e'  altresi'  disposto  dal  questore  nei  confronti degli
          stranieri:
                a)   che   entrando   nel   territorio   dello  Stato
          sottraendosi   ai  controlli  di  frontiera,  sono  fermati
          all'ingresso o subito dopo;
                b)  che,  nelle  circostanze  di cui al comma 1, sono
          stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
          di pubblico soccorso.
              3.  Il  vettore  che  ha  condotto  alla  frontiera uno
          straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
          essere  comunque respinto a norma del presente articolo, e'
          tenuto  a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurla
          nello  Stato  di provenienza, o in quello che ha rilasciato
          il  documento  di  viaggio  eventualmente in possesso del/o
          straniero.   Tale  disposizione  si  applica  anche  quando
          l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
          vettore  che  avrebbe  dovuto  trasportarlo  nel  Paese  di
          destinazione  rifiuti  di  imbarcarlo  o le autorita' dello
          Stato  di  destinazione  gli abbiano negato l'ingresso o lo
          abbiano rinviato nello Stato.
              4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  e quelle
          dell'articolo  4,  commi  3  e 6, non si applicano nei casi
          previsti   dalle   disposizioni  vigenti  che  disciplinano
          l'asilo   politico,   il  riconoscimento  dello  status  di
          rifugiato,   ovvero  l'adozione  di  misure  di  protezione
          temporanea per motivi umanitari.
              5.  Per  lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
          necessaria presso i valichi di frontiera.
              6.  I  respingimenti  di  cui al presente articolo sono
          registrati dall'autorita' di pubblica sicurezzaÈ.
              ÇArt.  13.  (Espulsione  amministrativa  legge  6 marzo
          1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
          di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
          nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
          affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b)  si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
          aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
          prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
          maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
          revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
          giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              3.  L'espulsione  disposta  in  ogni  caso  con decreto
          motivato.  In  tal  caso  l'esecuzione del provvedimento e'
          sospesa  fino  a quando l'autorita' giudiziaria comunica la
          cessazione   delle   esigenze   processuali.  Il  questore,
          ottenuto  il  nulla  osta,  provvede  all'espulsione con le
          modalita'  di  cui  al  comma  4.  Il nulla osta si intende
          concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
          quindici  giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
          In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
          questore  puo'  adottare la misura del trattenimento presso
          un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
          3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma  dell'art.  240  del  codice  penale. Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies.  Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
          concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
          L'udienza   per   la  convalida  si  svolge  in  camera  di
          consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
          cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
          compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
          decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
          trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
          assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
          trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
          convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
          alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
          concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
          decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
          effetto.  Contro  il  decreto  di  convalida e' proponibile
          ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
          l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
          Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
          pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4  e  5,  e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
          giudice  di  pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo.
              6.- .
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
          luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
          l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
          del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
          accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
          provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
          dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
          presente    comma    puo'    essere    sottoscritto   anche
          personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
          rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
          di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
          della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
          l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9. - .
              10. - .
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma  13  opera per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.  L  'onere  derivante  dal  comma  10  del presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.È.
              ÇArt.  14.  -  1.  Quando non e' possibile eseguire con
          immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla
          frontiera   ovvero   il   respingimento,   perche'  occorre
          procedere   al   soccorso   dello  straniero,  accertamenti
          supplementari  in ordine alla sua identita' o nazionalita',
          ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
          per   l'indisponibilita'   di  vettore  o  altro  mezzo  di
          trasporto  idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
          trattenuto  per  il tempo strettamente necessario presso il
          centro  di  permanenza temporanea e assistenza piu' vicino,
          tra   quelli  individuati  o  costituiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta'
          di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
              3.  Il  questore  del  luogo  in cui si trova il centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente   competente,   per  la  convalida,  senza
          ritardo  e  comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
          del provvedimento.
              4.  L'udienza  per  la convalida si svolge in camera di
          consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
          comma 8  dell'art.  13.  Il giudice provvede alla convalida
          con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art.  13 e dal presente articolo,
          escluso   il   requisito  della  vicinanza  del  centro  di
          permanenza  temporanea  ed  assistenza di cui al comma 1, e
          sentito  l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
          di  avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
          per  la  decisione. La convalida puo' essere disposta anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
              5.  La  convalida comporta la permanenza nel centro per
          un   periodo   di   complessivi   trenta   giorni.  Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su  richiesta del questore, puo
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
              5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo
          straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
          siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
          l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
          straniero  di  lasciare  il territorio dello Stato entro il
          termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze penali della sua trasgressione.
              5-ter.  Lo  straniero  che senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine  impartito  dal  questore  ai  sensi  del comma
          5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
          l'espulsione  e'  stata  disposta per ingresso illegale sul
          territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,
          lettere  a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
          di  soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
          forza   maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
          revocato  o  annullato.  Si applica la pena dell'arresto da
          sei  mesi  ad  un  anno  se  l'espulsione e' stata disposta
          perche'  il  permesso  di  soggiorno  e' scaduto da piu' di
          sessanta  giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
          ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
          di  espulsione  con  accompagnamento alla frontiera a mezzo
          della forza pubblica.
              5-quater.  Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma
          5-ter,  primo  periodo,  che  viene  trovato, in violazione
          delle  norme del presente testo unico, nel territorio dello
          Stato  e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
          l'ipotesi  riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
          5-ter,  secondo  periodo, la pena e' la reclusione da uno a
          quattro anni.
              5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai commi 5-ter e
          5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di
          assicurare   l'esecuzione   dell'espulsione,   il  questore
          dispone  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1. Per i reati
          previsti  dall'art.  5-ter,  primo  periodo,  e 5-quater e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma  5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
              7.  lI  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
          non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
              8.  Ai fini dell'accompagnarnento anche collettivo alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
              9.   oltre   a   quanto  previsto  dal  regolamento  di
          attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del   tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione
          economica.È.
 
      
                               Art. 3.
           Procedura di consultazione fra gli Stati membri
  1.   L'accertamento  della  situazione  concernente  gli  stranieri
destinatari  della  decisione  di allontanamento viene effettuata dal
dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno,
avvalendosi  del  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di
polizia  che  utilizzera'  i  canali  di  consultazione utili ai fini
dell'accertamento richiesto.
  2.  Il  Ministero  dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato
membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione
della medesima.
 
      
                               Art. 4.
                    Trattamento di dati personali
  1.  Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione
del  presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
      
                  Nota all'articolo 4:
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          ÇCodice in materia di protezione dei dati personali.È.
 
      
                               Art. 5.
                               Ricorsi
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  esecuzione  delle  decisioni di
allontanamento  di  cui  all'articolo  2, comma 2, l'interessato puo'
proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13,
comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato.
 
      
                  Nota all'articolo 5:
              - Per  l'art.  13,  comma 8, del testo unico, vedi note
          all'art. 2.
 
      
                               Art. 6.
                         Casi di esclusione
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve
le  disposizioni  internazionali  e  comunitarie sulla individuazione
dello  Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata
in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e gli accordi di
riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni
di   allontanamento   adottate   in   contrasto  con  le  Convenzioni
internazionali  in  vigore  in  materia  di diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali,  nonche'  in  contrasto con l'articolo 19 del
testo unico.
 
      
                  Nota all'articolo 6:
              - L'art. 9, del testo unico, cosi' recita:
              ÇArt.  19  (Divieti  di espulsione e di respingimento -
          Legge  6  marzo  1998,  n. 40, articolo 17). - 1. In nessun
          caso  puo'  disporsi  l'espulsione o il respingimento verso
          uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa essere oggetto di
          persecuzione  per  motivi di razza, di sesso, di lingua, di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni  personali  o sociali, ovvero possa rischiare di
          essere  rinviato  verso  un  altro  Stato nel quale non sia
          protetto dalla persecuzione.
              2.  Non  e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
                a) degli  stranieri minori di anni diciotto, salvo il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
                b) degli   stranieri   in  possesso  della  carta  di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
                c) degli  stranieri  conviventi  con parenti entro il
          quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
                d) delle  donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono.È.
 
      
                               Art. 7.
                                Costi
  1.  Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a
spese  dello  straniero  interessato  lo  Stato  autore  e  lo  Stato
esecutore  compensano  tra  loro gli squilibri finanziari che possono
risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e
le  modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del
23 febbraio 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
      
                  Nota all'articolo 7:
              - La  decisione  2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          60 del 27 febbraio 2004.
 
      

17.02.2005


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


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