TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE
<<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale
delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>
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TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE
<<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale
delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>
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CAPO I
Finalit e destinatari
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CAPO I
Finalit e destinatari
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Art. 1
(Finalit e principi)
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Art. 1
(Finalit e principi)
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1. Nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi
e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e
statale, la Regione riconosce alle cittadine e cittadini stranieri immigrati
condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani,
attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena
realizzazione.
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1. Identico
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2. Le politiche della Regione e
la legislazione regionale sono finalizzate a:
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2. Le politiche della Regione
sono finalizzate a:
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a) eliminare ogni forma di
discriminazione;
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a) Identica
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b) garantire l'accoglienza e
l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri
immigrati nel territorio regionale;
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b) Identica
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c) garantire pari opportunit
di accesso ai servizi;
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c) Identica
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d) promuovere la
partecipazione alla vita pubblica locale;
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d) Identica
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e) favorire il reciproco
riconoscimento e la valorizzazione delle identit culturali, religiose e
linguistiche;
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e) Identica
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f) garantire forme di tutela
dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilit.
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f) Identica
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g) assicurare pari valore e
condizioni al genere femminile, nonch garanzia di tutela ai minori.
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3. Con la presente legge la
Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in
particolare dei principi espressi:
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3. Identico
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a) dall'articolo 10 della
Costituzione;
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a) Identica
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b) dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951);
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b) Identica
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c) dalla convenzione
internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio
1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
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c) Identica
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d) dalla Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata
dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
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d) Identica
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e) dalla Dichiarazione e
Programmazione dazione adottate dalla IV Conferenza mondiale delle donne,
Pechino 1995, recepite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere lattribuzione di
poteri e responsabilit alle donne, a riconoscere e garantire libert di
scelte e qualit sociale a donne e uomini);
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e) dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000;
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f) Identica
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g) dalla Convenzione europea
sullesercizio dei diritti del fanciullo, firmata a Strasburgo nel 1996,
ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996);
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f) dalla
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su
immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.
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h) Identica
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4. Le Province e i Comuni,
nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, perseguono
lobiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai
cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla
valorizzazione e tutela della diversit linguistica, allintegrazione sociale,
nonch alla partecipazione alla vita pubblica locale.
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4. Identico
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Art. 2
(Destinatari e
definizioni)
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Art. 2
(Destinatari e
definizioni)
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1. Sono destinatari della
presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti
sul territorio regionale.
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1. Identico
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2. Gli interventi regionali
sono estesi anche alle figlie ed ai figli, nati
in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dell'Unione Europea, laddove non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli, in
conformit ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero).
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2. Gli interventi regionali
sono attuati in conformit al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni e integrazioni (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero). In conformit ai principi di cui allarticolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo gli interventi regionali sono estesi alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della
presente legge ed ai cittadini dellUnione
Europea, laddove non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli.
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CAPO II
Assetto istituzionale
e programmazione regionale
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CAPO II
Assetto istituzionale
e programmazione regionale
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Art. 3
(Funzioni della
Regione)
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Art. 3
(Funzioni della
Regione)
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1. La Regione svolge funzioni
di regolazione, programmazione, monitoraggio,
controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.
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1. La Regione svolge funzioni
di regolazione e programmazione, anche tenendo
conto delle specificit territoriali, nonch
funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione
degli interventi di cui alla presente legge.
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2. La Regione promuove forme
di coordinamento tra i soggetti istituzionali che operano in materia di
immigrazione sul territorio regionale.
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2. Identico
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3. Ai sensi del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni
amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al
lavoro) e dell'articolo 22,
comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di lavoro.
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3. Identico
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Art. 4
(Rappresentanza
e partecipazione a livello locale)
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Art. 4
(Rappresentanza
e partecipazione a livello locale)
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1. Le Province e i Comuni, al
fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini
stranieri immigrati, adottano misure a livello istituzionale per costituire
organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli
strumenti di consultazione non elettivi.
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1. Identico
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Art. 5
(Piano regionale
integrato per l'immigrazione)
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Art. 5
(Piano regionale
integrato per l'immigrazione)
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1. Il Piano regionale
integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale,
definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi
dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati
nei settori oggetto della presente legge.
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1. Identico
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2. Il Piano regionale
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori
regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validit
triennale e viene aggiornato annualmente.
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2. Il Piano regionale
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori
regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validit triennale e viene
aggiornato annualmente. Il Piano regionale approvato previo parere della
competente commissione consiliare la quale si esprime entro trenta giorni
dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si
prescinde dal parere.
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3. Il Piano regionale
predisposto e aggiornato in armonia al piano strategico regionale, dalla
direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione
con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte
formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 8 e
dall'Assemblea per le autonomie locali, dei rapporti dell'Osservatorio
sull'immigrazione e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza
prevista dall'articolo 6.
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3. Identico
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4. Il Piano regionale orienta
la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per
la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti Locali.
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4. Identico
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5. Partecipano all'attuazione
del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli
enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le
aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela
sindacale, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le
associazioni ed enti
iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per
l'immigrazione di cui all'articolo 10. A questi ultimi pu essere
demandata la realizzazione degli
interventi di competenza degli Enti Locali, qualora non siano
realizzati.
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5. Partecipano all'attuazione
del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli
enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le
aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela
sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Allattuazione del Piano
contribuiscono altres associazioni, enti ed organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato,
enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti
all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui
all'articolo 10.
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6. Il Piano regionale
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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6. Identico
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Art. 6
(Clausola
valutativa)
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Art. 6
(Clausola
valutativa)
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1. L'efficacia delle azioni
realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione
triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
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Identico
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2. In particolare gli
interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo
finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e
formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione
nei confronti delle cittadine e cittadini stranieri immigrati in Regione, in
relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai
servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, all'informazione e
partecipazione alla vita pubblica locale.
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3. La valutazione triennale
presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento
per l'aggiornamento del Piano regionale.
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Art. 7
(Osservatorio
sull'immigrazione)
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Art. 7
(Osservatorio
sull'immigrazione)
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1. E' istituito l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio,
avente ad oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. L'Osservatorio
realizzato dalla direzione centrale competente in
materia di immigrazione; partecipa e si coordina con altre iniziative di
osservatorio promosse dalla Regione.
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1. E' istituito, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio,
avente ad oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. La direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge lattivit di Osservatorio sullimmigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio
promosse dalla Regione, alle quali partecipa.
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2. Nell'ambito
dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine
della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di
immigrazione, nonch dati ed informazioni sulle situazioni di
discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri
immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul
territorio regionale .
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2. Identico
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3. Per lo svolgimento delle
attivit dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale autorizzata ad
avvalersi di collaborazioni con Universit degli studi, istituti di ricerca
ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed
esperienze in materia di immigrazione.
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3. Identico
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4. Gli Enti locali forniscono
periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie
competenze, nonch ai diversi aspetti del fenomeno immigratorio sul proprio
territorio. Collaborano altres all'Osservatorio le direzioni centrali per
quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.
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4. Identico
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5. I risultati dell'attivit
di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
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5. Identico
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Art. 8
(Consulta regionale per l'immigrazione)
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Art. 8
(Consulta regionale per l'immigrazione)
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1. E' istituita la Consulta
regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.
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1. Identico
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2. La Consulta svolge funzioni
di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei
cittadini stranieri immigrati. In particolare:
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2. Identico
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a) formula proposte
propedeutiche alla stesura del Programma
regionale ed esprime su di esso parere;
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a) formula proposte
propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed
esprime su di esso parere;
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b) esprime parere sulle
iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano
l'immigrazione e proposte di intervento;
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b) Identica
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c) formula proposte per lo
svolgimento di studi ed approfondimento sull'immigrazione, sulle condizioni
di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e
delle loro famiglie, anche tenendo conto della prospettiva di genere, che
risiedono nella Regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla
difesa dei loro diritti ed interessi;
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c) Identica
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d) collabora all'Osservatorio,
anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno
migratorio;
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d) Identica
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e) formula alla Regione
proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di
opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e
delle loro famiglie;
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e) Identica
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f) esprime parere sui
provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello
straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citt ed autonomie locali);
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f) esprime parere sui
provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello
straniero di particolare importanza sottoposti
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt ed
autonomie locali);
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g) collabora con i consigli
territoriali per l'immigrazione;
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g) collabora con i consigli
territoriali per l'immigrazione e formula proposte alla Commissione
nazionale per le politiche di integrazione degli immigrati, previsti
rispettivamente dagli articoli 3 e 46 del decreto legislativo 286/1998;
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h) esprime parere
sull'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale delle associazioni e
degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10.
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SOPPRESSA
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Art. 9
(Composizione e
funzionamento)
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Art. 9
(Composizione e
funzionamento)
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1. La Consulta costituita
con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione. Ha sede
presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed
composta da:
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1. Identico
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a) l'Assessore regionale
competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;
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a) Identica
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b) il direttore centrale
competente in materia di immigrazione;
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b) il direttore centrale
competente in materia di immigrazione o suo delegato;
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c) un esperto nominato
dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
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c) Identica
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d) due rappresentanti per ogni
provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati
congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla sezione seconda
dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui
all'articolo 10;
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d) Identica
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e) quattro rappresentanti
designati congiuntamente dalle associazioni, enti che svolgono attivit
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio
regionale iscritti alla sezione prima dell'Albo regionale delle associazioni
e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;
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e) Identica
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f) tre rappresentanti
designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
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f) Identica
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g) tre rappresentanti
designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro,
maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio
regionale;
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g) Identica
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h) un rappresentante designato
dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
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h) Identica
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i) un rappresentante dei
Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea per le autonomie
locali;
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i) Identica
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l) un rappresentante
della scuola indicato dall'Ufficio scolastico regionale.
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l) Identica
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m) un rappresentante per ogni Prefettura
presente sul territorio regionale.
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2. Per ciascuno dei componenti
di cui al comma 1, lettere da d) a l) nominato un membro supplente per i
casi di assenza o decadenza.
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2. Identico
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3. La Consulta elegge tra i
suoi componenti un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1,
lettera d).
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3. Identico
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4. Il Presidente pu far intervenire
alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di
amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti
regionali ed esperti.
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4. Il Presidente pu far
intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti
locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del
settore, dirigenti regionali ed esperti nonch il Difensore civico
regionale ed il Tutore dei Minori..
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5. La Consulta si riunisce
almeno due volte all' anno, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e
pu essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.
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5. Identico
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6. Le riunioni della Consulta
sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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6. Identico
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7. La partecipazione alle
riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti
pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i
lavori della Consulta, riconosciuto il trattamento di missione previsto per
i dipendenti regionali.
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7. Identico
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8. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale.
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8. Identico
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Art. 10
(Albo regionale
delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)
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Art. 10
(Albo regionale
delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)
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1. La Regione riconosce la
funzione sociale e culturale svolta a favore degli stranieri immigrati da associazioni ed enti.
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1. La Regione riconosce la
funzione sociale e culturale svolta nellambito
dellimmigrazione da associazioni ed enti.
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2. E' istituito l' Albo
regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito
denominato Albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia
di immigrazione.
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2. Identico
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3. Nell'Albo regionale sono
iscritte le associazioni o gli enti che hanno una sede permanente nel
territorio della Regione e operano localmente con continuit a favore degli
immigrati stessi da almeno un anno. L'Albo regionale suddiviso in due
sezioni:
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3. Identico
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a) nella prima sezione sono
inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all'articolo
42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e
le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano
attivit particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;
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b) nella seconda sezione sono
inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all'articolo 42
del decreto legislativo
286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a
livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il
sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.
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4. L'iscrizione all'Albo
regionale condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la
Regione e per l'accesso a incentivi regionali.
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4. Identico
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5. Liscrizione
allAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale
competente in materia di immigrazione, previo parere della Consulta
regionale.
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5. Liscrizione
allAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale
competente in materia di immigrazione.
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Art. 11
(Misure contro
la discriminazione)
|
Art. 11
(Misure contro
la discriminazione)
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1. La Regione in
collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti
sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela
legale per le vittime di
discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di orientamento
sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per
motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le vittime delle situazioni
di grave violenza e sfruttamento di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.
|
1. La Regione in
collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti
sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela
legale per le vittime di
discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di et, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le
vittime delle situazioni di violenza o di grave
sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.
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2. Le azioni di cui al comma 1
sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilit
di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti
iscritti all'Albo regionale e ad esse concorrono il Difensore civico e il
Tutore dei minori.
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2. Identico
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3. Nell'accesso ai servizi
delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture
socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle
specifiche identit culturali e
religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale
vigente.
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3. Identico
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Art. 12
(Programmi di
protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
|
Art. 12
(Programmi di
protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
|
1. La Regione, nell'ambito
delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo
promuovendo interventi specifici per
l'accoglienza, consulenza legale ed integrazione sociale dei
richiedenti asilo, rifugiati, vittime
e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti nel
territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente
vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
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1. Identico
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2. Gli interventi regionali
sono prioritariamente mirati alla promozione, al
supporto e al coordinamento di interventi
territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere
dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o
dall'Unione Europea.
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2. Gli interventi regionali
sono prioritariamente mirati alla promozione e al
supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati posti in essere dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi
finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.
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3. L'Amministrazione regionale
autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione
di interventi di cui al comma 1, nonch a concedere finanziamenti, anche
integrativi, agli Enti locali a sostegno degli interventi di cui al comma 2.
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3. Identico
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Art. 13
(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi
eccezionali)
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1. Qualora si verifichino
flussi migratori di eccezionale intensit in occasione di disastri naturali,
conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravit in
Paesi non appartenenti allUnione Europea, la Giunta regionale pu, per
esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche
in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.
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2. Il piano straordinario di
cui al comma 1 finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati
cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano
indicate le risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo
286/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 13
(Interventi per
i minori stranieri non accompagnati)
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Art. 14
(Interventi per
i minori stranieri non accompagnati)
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1. Al fine di assicurare forme
efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'Amministrazione
regionale autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonch ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per
interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio regionale.
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1. Identico
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2. Gli interventi di cui al
comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione
e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.
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2. Identico
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3. Al fine di sostenere la
conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la
minore et ai sensi dei commi 1 e 2 proseguono successivamente
al raggiungimento della maggiore et.
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3. Al fine di sostenere la
conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la
minore et ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore et.
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Art. 14
(Programmi di
protezione sociale)
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Art. 15
(Programmi di
protezione sociale)
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1. L'Amministrazione regionale
concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza,
integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei
paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di
grave sfruttamento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.
|
1. L'Amministrazione regionale
concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione,
assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e
reinserimento nei paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni
di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.
|
Art. 15
(Sostegno alle
misure alternative della pena)
|
Art. 16
(Sostegno alle misure
alternative della pena)
|
1. L'Amministrazione regionale
autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione
degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione
della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da
Comuni, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
|
Identico
|
2. Nell'ambito degli
interventi di cui al comma 1 data priorit ai progetti di protezione e
inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.
|
|
Art. 16
(Iniziative di
rientro e reinserimento nei paesi di origine)
|
Art. 17
(Iniziative di
rientro e reinserimento nei paesi di origine)
|
1. L'Amministrazione
regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o
internazionali, attua progetti ed interventi di sostegno al rientro
volontario e al reinserimento di cittadini e cittadine stranieri immigrati
presenti sul territorio regionale.
|
1. L'Amministrazione
regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o
internazionali, sostiene e attua progetti ed
interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadini
e cittadine stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.
|
2. Ai fini di cui al comma 1,
lAmministrazione regionale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a
stipulare e finanziare convenzioni con le associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.
|
2. Ai fini di cui al comma 1,
lAmministrazione regionale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a
concorrere mediante lerogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.
|
CAPO IV
Interventi di settore
|
CAPO IV
Interventi di settore
|
Art. 17
(Politiche
abitative)
|
Art. 18
(Politiche
abitative)
|
1. La Regione favorisce
l'acquisizione della prima casa in propriet e l'accesso alle locazioni ad
uso abitativo per le cittadine e
cittadini stranieri immigrati a parit di condizioni con gli altri cittadini,
ai sensi della normativa regionale di settore.
|
1. La Regione favorisce
l'acquisizione della prima casa in propriet e l'accesso alle locazioni ad
uso abitativo per le cittadine e
cittadini stranieri immigrati a parit di condizioni con gli altri cittadini,
ai sensi della normativa regionale di settore, in conformit allarticolo
40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
|
|
2. Nellattuazione delle
politiche abitative, le Aziende territoriali per ledilizia residenziale
(ATER), le Province e i Comuni dovranno ricercare la massima integrazione tra
gli inquilini di nazionalit italiana e straniera. La disciplina della
presente norma demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia
di edilizia residenziale pubblica).
|
2. Con accordo
di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di
programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad
azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
|
3. Con accordo
di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di
programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad
azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi verranno
previsti allinterno del piano regionale.
|
3. L'amministrazione
regionale autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del
novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni e associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la
costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate
all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In
deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di
destinazione decennale. In conformit all'articolo 40 del decreto legislativo
286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e
strutturali delle strutture dedicate all'ospitalit temporanea di cittadine e
cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere parzialmente
destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitino di soccorso e
assistenza o siano in condizioni di disagio.
|
4. L'amministrazione
regionale autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del
novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni, alle ATER e associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la
costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate
all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In
deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a
vincolo di destinazione decennale. In conformit all'articolo 40 del decreto
legislativo 286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti
gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalit temporanea
di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere
parzialmente destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitino di
soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.
|
4. La Regione
promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e
lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, finalizzati a
favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini stranieri
immigrati che siano in condizioni di disagio. Tali servizi sono erogati anche a favore di cittadine e
cittadini italiani, che si trovino nelle medesime condizioni.
|
5. La Regione
promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e
lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nellambito
della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e
cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.
|
5. Ai fini della
concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data priorit ai Comuni
convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, con
particolare riguardo alle associazioni che abbiano gi attivato servizi
analoghi in regime di convenzione con l'Amministrazione regionale.
|
6. Ai fini della
concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data priorit ai Comuni
convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
|
Art. 18
(Servizi
territoriali)
|
Art. 19
(Servizi
territoriali)
|
1. I Comuni capoluogo di
provincia e i Comuni a rilevante presenza di popolazione immigrata
organizzano, anche in forma associata, direttamente
o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, i servizi
territoriali i quali provvedono:
|
1. I Comuni, anche in forma
associata e le Province, nellambito delle proprie competenze, organizzano, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo
regionale, i servizi territoriali
i quali provvedono:
|
a) all'erogazione di attivit
di informazione sui diritti, doveri e opportunit verso i destinatari della
presente legge;
|
a) Identica
|
b) alla promozione di attivit
di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
|
b) Identica
|
c) alla realizzazione di
interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in
situazioni di bisogno;
|
c) Identica
|
d) alla erogazione di servizi
di mediazione linguistico-culturale;
|
d) Identica
|
e) all'organizzazione di
attivit di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni
di discriminazione di cui all'articolo 11.
|
e) Identica
|
|
f) allo svolgimento degli
adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo dei
permessi di soggiorno e della carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta
al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del
Ministero dellInterno.
|
2. I Comuni sede di case
circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli
immigrati detenuti.
|
2. I Comuni sede di case
circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli
immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti
iscritti allAlbo regionale.
|
3. La Regione sostiene
l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi
incentivi
|
3. Identico
|
4. Sino a quando i Comuni di cui ai commi 1 e 2
non attivano i servizi ivi previsti, l'Amministrazione regionale sostiene i
medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale.
|
4. Qualora i Comuni di cui ai commi 1 e 2 non
attivano i servizi ivi previsti, l'Amministrazione regionale sostiene i
medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale.
|
Art. 19
(Interventi di
politica sociale)
|
Art. 20
(Interventi di
politica sociale)
|
1. Sono garantiti alle
cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica
sociale previsti dalla normativa vigente in condizione di parit con gli
altri cittadini.
|
Identico
|
2. L'Amministrazione
regionale, al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai
soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto
all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della legge.
|
|
Art. 20
(Assistenza
sanitaria)
|
Art. 21
(Assistenza
sanitaria)
|
1. Sono garantiti alle
cittadine e ai cittadini
stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari
previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.
|
1. Sono garantiti alle
cittadine e ai cittadini
stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari
previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di
parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle
cittadine e cittadini italiani in attuazione degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.
|
2. Alle cittadine e cittadini
stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, nonch i
programmi di tutela della salute mentale.
|
2. Alle cittadine e cittadini
stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di
riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e
prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonch i programmi di tutela della salute mentale.
|
3. Sono, in particolare,
garantiti:
|
|
a) la tutela della gravidanza
e della maternit, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parit di
condizioni con le cittadine italiane;
|
|
b) la tutela della salute del
minore;
|
|
c) le vaccinazioni previste
dai piani sanitari;
|
|
d) gli interventi di
profilassi internazionale;
|
|
e) la profilassi, la diagnosi
e la cura delle malattie infettive;
|
|
f) la prevenzione e cura del
disagio psicologico.
|
SOPPRESSA
|
4. L'amministrazione regionale
realizza iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
nonch interventi di prevenzione e di riduzione del danno rispetto a
comportamenti a rischio, nei confronti dei destinatari della presente legge
comunque presenti nel territorio.
|
SOPPRESSO
|
5. L'Amministrazione
regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere
concretamente fruibili, in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte
le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio
sanitario regionale.
|
4. Identico
|
6. Presso la
struttura regionale competente in materia di sanit e politiche sociali
costituito l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo
di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del
servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo
stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che
collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.
|
5. Identico
|
7. L'Osservatorio
regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi
informativi utili ad una efficace programmazione degli interventi
socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge.
In particolare svolge attivit finalizzate a:
|
6. Identico
|
a) monitorare la situazione
sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonch gli
interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti
socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi pi
efficaci;
|
a) Identica
|
b) attuare progetti ed
interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della
sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio
multiculturale e pluridisciplinare;
|
b) attuare progetti ed
interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della
sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio
multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la
specificit di genere;
|
c) coordinare progetti
specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con
particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche
emergenti.
|
c) coordinare progetti
specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con
particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle
donne e sui minori e alle problematiche emergenti.
|
8. L'Osservatorio
regionale per la salute dei migranti concorre alle attivit svolte ai sensi
dell'articolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.
|
7. Identico
|
9. In ogni ente
del servizio sanitario regionale, e comunque presso i principali servizi
socio-sanitari e ospedalieri, sono organizzati servizi di mediazione
culturale, con particolare attenzione al genere.
|
8. Identico
|
10. Ai sensi dell'articolo
36 del decreto legislativo 286/1998, l'Amministrazione regionale finanzia gli
enti del servizio sanitario regionale autorizzati ad erogare prestazioni di
alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati,
con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non
esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il
trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocit
relativi all'assistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in
materia di sanit, in conformit ai parametri definiti dalla Giunta
regionale, autorizza i ricoveri.
|
9. Identico
|
Art. 21
(Istruzione ed educazione interculturale)
|
Art. 22
(Istruzione ed educazione interculturale)
|
1. Sono garantite alle
cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di
accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi
in materia di diritto allo studio, e sono altres favorite relazioni positive
tra le comunit scolastiche e le famiglie immigrate.
|
1. Identico
|
2. Le azioni poste in essere
al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente
finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri comunque presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi
forma di discriminazione.
|
2. Le azioni poste in essere
al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente
finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri
presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di
discriminazione.
|
3. In attuazione dei principi
di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunit
scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da
porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture; a
tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivit interculturali comuni.
|
3. Identico
|
4. Nel quadro della
programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e
le istituzioni scolastiche, concorrono alla realizzazione di azioni
finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali
difficolt linguistiche e formative, nonch a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
|
4. Identico
|
5. L'Amministrazione regionale
concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli
enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:
|
5. Identico
|
a) la formazione alla
cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
|
|
b) l'attivit di mediazione
linguistica e culturale;
|
|
c) la sperimentazione e la
diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
|
|
d) la costruzione di reti di
scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;
|
|
e) la promozione del tempo
pieno e prolungato, nonch di progetti di integrazione con il territorio;
|
|
f) la creazione e
l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi
plurilingui.
|
|
|
6. Gli incentivi di cui al
comma 5 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.
|
6. Ai fini di
cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardante
l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente,
nonch per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua
italiana come lingua seconda.
|
7. Identico
|
7. L'Amministrazione
regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire
l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti,
nonch iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio,
anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di
provenienza.
|
8. Identico
|
8. In materia di
istruzione universitaria, alle cittadine e cittadini stranieri immigrati
assicurata parit di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli
interventi e misure previste in favore degli studenti universitari.
|
9. Identico
|
9. La Regione,
al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo
promuove specifici protocolli interistituzionali.
|
10. La Regione, al fine del
coordinamento degli interventi di cui al presente articolo promuove specifici
protocolli interistituzionali, in particolare con lUfficio scolastico
regionale e le universit degli studi della regione.
|
Art. 22
(Formazione professionale)
|
Art. 23
(Formazione)
|
1. Le cittadine e i cittadini
stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizione
di parit con gli altri cittadini.
|
1. Identico
|
2. La Regione favorisce tutte
le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione
continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalit,
nonch corsi di formazione per l'organizzazione delle attivit svolte dalle
associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
|
2. Identico
|
3. La Regione favorisce e
promuove le attivit formative che tengano conto del livello formativo e
delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivit lavorative di
inserimento e al livello formativo da acquisire, nonch quelle che prevedano
una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di
sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in
collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di
vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
|
3. Identico
|
4. La Regione promuove e
sostiene progetti formativi e di riqualificazione promossi in coordinamento tra enti
locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, enti di formazione
accreditati presso la Regione per l'acquisizione delle specifiche competenze
professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
|
4. La Regione promuove e
sostiene percorsi formativi e di
riqualificazione promossi in
coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, enti di
formazione accreditati presso la Regione per l'acquisizione delle specifiche
competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del
lavoro.
|
5. Nell' ambito dell'attuazione
dell'articolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni
e integrazioni, la Regione sostiene i costi dell'istruzione e formazione
linguistica e professionale di lavoratrici e lavoratori stranieri immigrati
nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia,
nei soli casi in cui la stessa sia inserita nell'ambito di un progetto
integrato concordato tra Province, associazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro, singoli datori di lavoro, organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia (OIM), associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, operanti in
Italia da almeno tre anni, enti di formazione accreditati.
|
5. Nell' ambito
dell'attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e
successive modificazioni e integrazioni, la Regione sostiene i costi
dell'istruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratrici e
lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento
lavorativo in Italia, nei soli casi in cui la stessa sia inserita nell'ambito
di un progetto integrato concordato tra Regione, Province,
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli datori
di lavoro, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia, associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale, operanti in Italia da almeno tre anni, enti di formazione
accreditati.
|
|
6. E
istituito lElenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione
centrale competente in materia immigrazione. Liscrizione allElenco
subordinata al possesso di specifica professionalit in materia di mediazione
culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione
specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.
|
|
7. Con
regolamento regionale, proposto di concerto dallAssessore regionale
competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti
in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:
|
|
a) le
modalit e criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma
6;
|
|
b) i
criteri di valutazione delle esperienze formative elaborative acquisite, ai
fini delliscrizione allelenco;
|
|
c) gli
obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento
delliscrizione;
|
|
d) le
modalit e i criteri per liscrizione e la cancellazione dallelenco.
|
|
8. lAmministrazione
regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonch corsi periodici di
formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori
regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del
servizio scolastico, delle associazioni ed enti per limmigrazione.
|
Art. 23
(Inserimento
lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali)
|
Art.24
(Inserimento
lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali)
|
1. Le cittadine e i cittadini
stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit
nell'inserimento lavorativo presso datori di lavoro, sia pubblici che
privati, e al sostengo ad attivit autonome, anche
in forma imprenditoriale e cooperativa.
|
1. Le cittadine e i cittadini
stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit
nell'inserimento lavorativo e al sostengo ad attivit autonome, anche in
forma imprenditoriale e cooperativa.
|
2. Le Province, ai sensi
dell'articolo 2 ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Norme in
materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego
nonch norme in materia di formazione professionale e personale regionale),
provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste dagli
articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive
modificazioni e integrazioni, nonch agli altri adempimenti previsti dalla
legge in materia di lavoro.
|
2. Identico
|
|
3. Al fine di realizzare
efficacemente le azioni previste dalla lettera i) del comma 1 dellarticolo
27 del decreto legislativo 286/1998, le Province si avvalgono della
collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
|
3. La Giunta
regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori
stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle
quote di ingresso da parte dello Stato.
|
4. Identico
|
4. La Regione
stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di
lavoro, di accoglienza dei lavoratori stagionali con particolare riferimento
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch all'individuazione del trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello
previsto per i lavoratori italiani.
|
5. La Regione
stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di
lavoro e di accoglienza dei lavoratori,
compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli ed iniziative volti allinformazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.
|
5. La
Regione promuove iniziative per favorire la mobilit dei
lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa
orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso,
dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo la stipulazione
di nuovi accordi con i suddetti o loro Regioni.
|
6. La
Regione promuove iniziative per favorire la mobilit dei
lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa
orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso,
dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti o loro Regioni.
|
6. La Regione
predispone in coordinamento con Enti locali, enti di formazione accreditati,
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sentita la
Consulta, progetti volti ad assicurare sostegno, orientamento, formazione e
informazione ai privati datori di lavoro a domestici e al personale domestico
straniero immigrato.
|
7. Identico
|
7. Ai sensi
dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive
modificazioni e integrazioni, la Regione trasmette, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimanto
del tessuto sociale e produttivo.
|
8. Identico
|
8. Le Province
individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di
mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite
mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di
cui all'articolo 25, comma 3, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.
|
9. Le Province
individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di
mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite
mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di
cui all'articolo 23, comma 6, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.
|
Art. 24
(Accesso al pubblico impiego)
|
Art. 25
(Accesso al pubblico impiego)
|
1. In conformit ai principi
di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 286/1998, riconosciuto alle cittadine e
cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di
partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito
dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano
riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
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Identico
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Art. 25
(Interventi di
integrazione e comunicazione interculturale)
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Art. 26
(Interventi di
integrazione e comunicazione interculturale)
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1. La Regione, anche
tramite gli Enti locali, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali mediante:
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l. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e
concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo
regionale di cui all'articolo 10 contributi per la realizzazione dei seguenti
interventi:
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a) l'uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per
iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
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a) uso di spazi pubblici in
via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di
centri interculturali;
|
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b) gestione di centri di
aggregazione;
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b) iniziative
di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano
una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore
sviluppo delle relazioni interculturali tra la comunit locale e le cittadine
e cittadini stranieri immigrati;
|
c) iniziative
di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano
una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore
sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunit locale e le cittadine e cittadini stranieri
immigrati;
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c) iniziative di
tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate
alla valorizzazione delle diverse culture;
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d) iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
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d) l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche
realizzati per via telematica.
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e) utilizzo di
adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via
telematica.
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2. La Regione sostiene la
realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.
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2. Identico
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3. E' istituito l'Elenco
regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in
materia di salute e protezione sociale. L'iscrizione all'Elenco subordinata
alla frequenza di un percorso
formativo organizzato dalle Province o da enti di formazione
accreditati, realizzato secondo modalit e criteri stabiliti con apposito regolamento regionale, che
tenga conto dei livelli formativi e delle esperienze gi acquisite. Con il
medesimo regolamento sono definiti i requisiti e le funzioni del mediatore
culturale, i percorsi formativi e di aggiornamento.
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SOPPRESSO
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4. L'amministrazione regionale
assicura l'organizzazione sistematica e periodica in tutte le zone della
Regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori
regionali, provinciali, comunali, degli enti del servizi sanitario regionale
e di quello scolastico, nonch per gli operatori di altre amministrazioni,
pubbliche o private, competenti in materia di immigrazione.
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SOPPRESSO
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Art. 26
(Contributi ad
associazioni per attivit dedicate ai cittadini stranieri immigrati)
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SOPPRESSO
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1. L'amministrazione regionale
concede alle associazioni ed enti
iscritti all'Albo regionale contributi per le seguenti finalit:
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a) attivit istituzionali;
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b) attivit di gestione di
centri di aggregazione.
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2. Le Province e i Comuni
possono disporre l'attuazione di interventi analoghi a quelli previsti dal
comma 1 anche nei confronti di associazioni non iscritte all'Albo regionale.
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3. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono cumulabili entro il limite della spesa ammissibile.
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Art. 27
(Cooperazione allo sviluppo e partenariato
internazionale scientifico)
|
Art. 27
(Cooperazione allo sviluppo e partenariato
internazionale scientifico)
|
1. La Regione in attuazione
dei principi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi
per la promozione, a livello regionale e locale dell'attivit di cooperazione
allo sviluppo e partenariato internazionale) promuove programmi di sostegno
al diritto allo studio e di valorizzazione delle competenze rivolti agli
studenti e ricercatori stranieri immigrati operanti nelle universit e negli
istituti di ricerca aventi sede nella regione. A tal fine la Regione, anche
attraverso accordi interuniversitari, sostiene altres programmi volti a
favorire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
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Identico
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2. Dopo il comma 7
dell'articolo 2 della legge regionale 19/2000 aggiunto, in fine, il
seguente:<<7 bis. La Regione sostiene prioritariamente la realizzazione
di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di
cittadini e cittadine stranieri immigrati.>>.
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Art. 28
(Conferenza regionale
sullimmigrazione)
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1. La
Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza
regionale sullimmigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto
propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo
le modalit di volta in volta da essa determinate.
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CAPO V
Norme finali e
transitorie
|
CAPO V
Norme finali e
transitorie
|
Art. 28
(Regolamenti)
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Art. 29
(Regolamenti)
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1. La Giunta, acquisito il
parere della Commissione regionale competente, d attuazione con regolamento
regionale agli articoli 10, 23,
25 e sono definiti i criteri e le modalit di erogazione degli incentivi
previsti dalla presente legge.
|
1. Con regolamento regionale
data attuazione agli articoli 10, 23 e 24, e sono definiti i criteri e le
modalit di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.
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Art. 29
(Modifica
all'art. 9 della LR 7/2002)
|
Art. 30
(Modifica
all'art. 9 della LR 7/2002)
|
1. Al comma 1 dell'articolo 9
della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati),
dopo le parole <<Consulta regionale dell'immigrazione>>, le
parole <<di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre
1990, n. 46>> sono soppresse.
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Identico
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Art. 30
(Disposizioni
transitorie)
|
Art. 31
(Disposizioni
transitorie)
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1. In sede di prima
applicazione, sono iscritte all'Albo regionale le associazioni e gli enti gi
iscritti all'albo di cui all'articolo
5 della legge regionale
10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei
migranti).
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1. Identico
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2. Il regolamento che
disciplina l'Albo regionale emanato entro venti giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Sino alla costituzione della Consulta per
l'iscrizione all'Albo regionale si prescinde dal parere di cui all'articolo
8, comma 2, lettera h)
|
2. Il regolamento che
disciplina l'Albo regionale emanato entro venti giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
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3. La Consulta costituita
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
|
3. Identico
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Art. 31
(Pubblicazione)
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Art. 32
(Pubblicazione)
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1. Il testo della presente
legge pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, preceduto da un
sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni
interne.
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Identico
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Art. 32
(Abrogazioni)
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Art. 33
(Abrogazioni)
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1. Sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
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Identico
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a) articolo 21 legge regionale
9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10
della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'
anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione
di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
|
|
b) legge regionale 10
settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei
migranti);
|
|
c) articolo 7 legge regionale
26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il
contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per
l'anno 1999 nonch disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e
regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
|
|
d) commi 54, 55, 56, 57, 58,
articolo 8 legge regionale 22 febbraio 2000, n 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge
finanziaria 2000));
|
|
e) articolo 17 legge regionale
3 luglio 2000, n.13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
|
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f) articoli 3, comma 26, e 8,
commi da 31 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge
finanziaria 2001));
|
|
g) articolo 13, commi 23, 24 e
25, della legge regionale 15
maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
|
|
h) commi 46, 47, 48 e 49,
articolo 4 legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge
finanziaria 2003).
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Art. 33
(Norme finanziarie)
|
Art. 34
(Norme finanziarie)
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1. Il finanziamento degli
interventi della presente legge assicurato anche attraverso l'utilizzo di
una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ai sensi dell'articolo
46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive
modificazioni ed integrazioni, nella medesima misura percentuale applicata
alla destinazione del fondo medesimo effettuata ai sensi della legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).
|
Identico
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2. Per le finalit previste
dagli articoli 12, comma 3, 13 comma 1, 14, 15 comma 1, 16, relativamente al
finanziamento delle convenzioni di cui al comma 2, 17 comma 4, 18, 19 comma
2, e 21 commi 5 6 e 7 autorizzata la spesa complessiva di euro 3.871.523,06
a carico dell'unit previsionale di base 8.5.300.1.958 che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 -
programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese correnti - con la denominazione
"Interventi a favore di cittadini stranieri immigrati" con
riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi come di seguito indicato:
- capitolo 4500
(2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della
solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Contributi a
enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale
delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione
nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione, di progetti di
intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi Regionali -
" per complessivi euro 1.904.000,00 suddivisi in ragione di euro
200.000,00 per l'anno 2004 di euro 1.077.000,00 per l'anno 2005 e di euro
627.000,00 per l'anno 2006;
- capitolo 4505
(2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della
solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Contributi a
enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale
delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione
nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione, di progetti di
intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi Statali -
"per complessivi euro 1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro
983.761,53 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
|
|
3. Per le finalit previste
dall'articolo 16, relativamente a quelle perseguite con spese dirette,
autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00, suddivisi in ragione di
euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unit
previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4501
(2.1.141.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al
bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace,
della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Spese
per interventi di sostegno al rientro volontario nei paesi d'origine di
cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale".
|
|
4. Per le finalit previste
dall'articolo 26, comma 1, autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000,00, suddivisi in ragione
di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unit
previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4502
(2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al
bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace,
della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione
"Contributi alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle
associazioni e degli enti per l'immigrazione, per lo svolgimento della
propria attivit istituzionale e per la gestione di centri di aggregazione
per cittadini stranieri immigrati".
|
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5. Agli oneri derivanti dalle
autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante
storno ovvero prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unit
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito
elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al
bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:
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a) storno dall'unit
previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4949 di complessivi euro
1.754.000,00, suddivisi in ragione di euro 877.000,00 per ciascuno degli anni
2005 e 2006;
|
|
b) storno dall'unit
previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di complessivi euro
1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro 983.761,53 per ciascuno degli anni
2005 e 2006;
|
|
c) prelevamento di complessivi
euro 650.000,00 suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per l'anno 2004 e di
euro 450.000,00 per l'anno 2005, dall'apposito fondo globale iscritto
sull'unit previsionale di base 8.5.250.2.759 - capitolo 9710 (partita n. 846
del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento
conseguentemente ridotto di pari importo.Corrispondentemente agli storni di
cui alle lettere a) e b) si intendono revocate le relative autorizzazioni di
spesa, in relazione al disposto di cui all'articolo 32, comma 1, lettere g) e
h).
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6. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e nel documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono istituiti "per memoria"
a decorrere dall'anno 2005, le unit previsionali di base e rispettivamente i
capitoli come di seguito indicati, per le seguenti finalit, che saranno
finanziate con la legge finanziaria :
- per le finalit
previste dall'articolo 17, comma 3, alla funzione obiettivo n.5. - programma
5.3 - Rubrica n. 340 - spese d'investimento - istituita l'unit previsionale di base 5.3.340.2.493 con
la denominazione <<Oneri per strutture di ospitalit temporanea per
cittadini stranieri>>, con riferimento al capitolo 3005
(1.1.232.3.08.07) che si istituisce alla Rubrica 340 - Servizio dell'edilizia
residenziale - con la denominazione "Contributi a Comuni, Associazioni
ed Enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di strutture per
l'ospitalit temporanea di cittadini stranieri immigrati";
- per le finalit
previste dall'articolo 20, comma 10, alla funzione obiettivo n.7 - programma
7.1 - Rubrica n. 310 - spese correnti - istituita l'unit previsionale di
base 7.1.310.1.491 con la denominazione <<Oneri per prestazioni di alta
specializzazione nel campo dell'assistenza sanitaria >> con riferimento
al capitolo 3003 (1.1.157.2.08.07) - che si istituisce alla Rubrica 310 -
Servizio per l'economia sanitaria - con la denominazione "Finanziamenti
agli Enti del servizio sanitario regionale per l'erogazione di prestazioni di
alta specializzazione a favore di cittadini stranieri";
- per le finalit
previste dall'articolo 22, comma 5, alla funzione obiettivo n.10 - programma
10.1.- Rubrica n. 320 - spese correnti- istituita l'unit previsionale di
base 10.1.320.1.496 con la denominazione <<Attivit di istruzione e
formazione linguistica e professionale per cittadini immigrati>> con
riferimento al capitolo 3004 (2.1.145.2.08.02) - che si istituisce alla
Rubrica 320 - Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo
- con la denominazione "Spese per l'istruzione e formazione linguistica
e professionale di lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine
finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia";
- per le finalit
previste dall'articolo 25 comma 2, alla funzione obiettivo n.8- programma
8.6. - Rubrica n. 300 - spese correnti - istituita l'unit previsionale di
base 8.6.300.1.492 con la denominazione <<Interventi di integrazione e
comunicazione interculturale>> con riferimento al capitolo 200
(1.1.153.2.08.05) che si istituisce alla Rubrica 300 - Servizio Politiche
della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione
"Interventi di sostegno della mediazione socio-culturale".
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7. Gli interventi di cui alla
presente legge, gi resi alla collettivit regionale, estesi in condizione di
parit ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unit previsionali di
base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
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