TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

<<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>

 

CAPO I

Finalit e destinatari

 

CAPO I

Finalit e destinatari

 

Art. 1

(Finalit e principi)

 

Art. 1

(Finalit e principi)

 

1.    Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e cittadini stranieri immigrati condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

 

1.    Identico

 

2.    Le politiche della Regione e la legislazione regionale sono finalizzate a:

 

2.    Le politiche della Regione sono finalizzate a:

 

a)    eliminare ogni forma di discriminazione;

 

a)    Identica

 

b)    garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

 

b)    Identica

 

c)    garantire pari opportunit di accesso ai servizi;

 

c)    Identica

 

d)    promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

 

d)    Identica

 

e)    favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identit culturali, religiose e linguistiche;

 

e)    Identica

 

f)    garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilit.

 

f)    Identica

 

 

g)    assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonch garanzia di tutela ai minori.

 

3.    Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

 

3.     Identico

 

a)    dall'articolo 10 della Costituzione;

 

a)    Identica

 

b)    dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge  24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

 

b)    Identica

 

c)    dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

 

c)    Identica

 

d)    dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

 

d)    Identica

 

 

e)    dalla Dichiarazione e Programmazione dazione adottate dalla IV Conferenza mondiale delle donne, Pechino 1995, recepite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere lattribuzione di poteri e responsabilit alle donne, a riconoscere e garantire libert di scelte e qualit sociale a donne e uomini);

 

e)    dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000;

 

f)    Identica

 

 

g)    dalla Convenzione europea sullesercizio dei diritti del fanciullo, firmata a Strasburgo nel 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

 

f)    dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

 

h)   Identica

 

4.    Le Province e i Comuni, nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, perseguono lobiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversit linguistica, allintegrazione sociale, nonch alla partecipazione alla vita pubblica locale.

 

4.    Identico

 

Art. 2

(Destinatari e definizioni)

 

Art. 2

(Destinatari e definizioni)

 

1.    Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale.

 

1.    Identico

 

2.    Gli interventi regionali sono estesi anche alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dell'Unione Europea,  laddove non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli, in conformit ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

2.    Gli interventi regionali sono attuati in conformit al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In conformit ai principi di cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo gli interventi regionali sono estesi alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dellUnione Europea, laddove non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli.

 

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

 

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1.    La Regione svolge funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

1.    La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificit territoriali, nonch funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

2.    La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali che operano in materia di immigrazione sul territorio regionale.

 

2.    Identico

 

3.    Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell'articolo  22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

 

3.    Identico

 

Art. 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

 

Art. 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

 

1.    Le Province e i Comuni, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adottano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

 

1.    Identico

 

Art. 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

 

Art. 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

 

1.    Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

 

1.    Identico

 

2.    Il Piano regionale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validit triennale e viene aggiornato annualmente.

 

2.    Il Piano regionale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge,  ha validit triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale approvato previo parere della competente commissione consiliare la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

 

3.    Il Piano regionale predisposto e aggiornato in armonia al piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 8 e dall'Assemblea per le autonomie locali, dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo 6.

 

3.    Identico

 

4.    Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti Locali.

 

4.    Identico

 

5.    Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10. A questi ultimi pu essere demandata la realizzazione degli  interventi di competenza degli Enti Locali, qualora non siano realizzati.

 

5.    Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Allattuazione del Piano contribuiscono altres associazioni, enti ed organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10.

 

6.    Il Piano regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

6.    Identico

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.    L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

 

Identico

 

2.    In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e cittadini stranieri immigrati in Regione, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale.

 

 

 

3.    La valutazione triennale presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.

 

 

 

Art. 7

(Osservatorio sull'immigrazione)

 

Art. 7

(Osservatorio sull'immigrazione)

 

1.    E' istituito l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente ad oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. L'Osservatorio realizzato dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione; partecipa e si coordina con altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

 

1.    E' istituito, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente ad oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. La direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge lattivit di Osservatorio sullimmigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione, alle quali partecipa.

 

2.    Nell'ambito dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonch dati ed informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale .

 

2.    Identico

 

3.    Per lo svolgimento delle attivit dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Universit degli studi, istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

 

3.    Identico

 

4.    Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonch ai diversi aspetti del fenomeno immigratorio sul proprio territorio. Collaborano altres all'Osservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

 

4.    Identico

 

5.    I risultati dell'attivit di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

 

5.    Identico

 

Art. 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

 

Art. 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

 

1.    E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

 

1.    Identico

 

2.    La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

 

2.    Identico

 

a)    formula proposte propedeutiche alla stesura del Programma regionale ed esprime su di esso parere;

 

a)    formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere;

 

b)    esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;

 

b)    Identica

 

c)    formula proposte per lo svolgimento di studi ed approfondimento sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie, anche tenendo conto della prospettiva di genere, che risiedono nella Regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;

 

c)    Identica

 

d)    collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

 

d)    Identica

 

e)    formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;

 

e)    Identica

 

f)    esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt ed autonomie locali);

 

f)    esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt ed autonomie locali);

 

g)    collabora con i consigli territoriali per l'immigrazione;

 

g)    collabora con i consigli territoriali per l'immigrazione e formula proposte alla Commissione nazionale per le politiche di integrazione degli immigrati, previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 46 del decreto legislativo 286/1998;

 

h)    esprime parere sull'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10.

 

SOPPRESSA

 

Art. 9

(Composizione e funzionamento)

 

Art. 9

(Composizione e funzionamento)

 

1.    La Consulta costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione,  rimane in carica  per la durata della legislatura ed composta da:

 

1.    Identico

 

a)    l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

 

a)    Identica

 

b)    il direttore centrale competente in materia di immigrazione;

 

b)    il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;

 

c)    un esperto nominato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;

 

c)    Identica

 

d)    due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla sezione seconda dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;

 

d)    Identica

 

e)    quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni, enti che svolgono attivit particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla sezione prima dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;

 

e)    Identica

 

f)    tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

f)    Identica

 

g)    tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

g)    Identica

 

h)    un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

 

h)    Identica

 

i)     un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea per le autonomie locali;

 

i)     Identica

 

l)     un rappresentante della scuola indicato dall'Ufficio scolastico regionale.

 

l)     Identica

 

 

m)  un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale.

 

2.    Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a l) nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

 

2.    Identico

 

3.    La Consulta elegge tra i suoi componenti un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

 

3.    Identico

 

4.    Il Presidente pu far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

 

4.    Il Presidente pu far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti nonch il Difensore civico regionale ed il Tutore dei Minori..

 

5.    La Consulta si riunisce almeno due volte all' anno, ed ogni volta che  il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e pu essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

 

5.     Identico

 

6.    Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della  maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

6.    Identico

 

7.    La partecipazione alle riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

 

7.    Identico

 

8.    Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale.

 

8.    Identico

 

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)

 

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)

 

1.    La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta a favore degli stranieri immigrati da associazioni ed enti.

 

1.    La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nellambito dellimmigrazione da associazioni ed enti.

 

2.    E' istituito l' Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione.

 

2.    Identico

 

3.    Nell'Albo regionale sono iscritte le associazioni o gli enti che hanno una sede permanente nel territorio della Regione e operano localmente con continuit a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L'Albo regionale suddiviso in due sezioni:

 

3.    Identico

 

a)    nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attivit particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;

 

 

 

b)    nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati    iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo  286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

 

 

 

4.    L'iscrizione all'Albo regionale condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso a incentivi regionali.

 

4.    Identico

 

5.    Liscrizione allAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale competente in materia di immigrazione, previo parere della Consulta regionale.

 

5.    Liscrizione allAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale competente in materia di immigrazione.

 

Art. 11

(Misure contro la discriminazione)

 

Art. 11

(Misure contro la discriminazione)

 

1.    La Regione in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le  vittime di discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le vittime delle situazioni di grave violenza e sfruttamento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

1.    La Regione in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le  vittime di discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di et, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

2.    Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilit di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale,  dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale e ad esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

 

2.    Identico

 

3.    Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche  identit culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

 

3.    Identico

 

Art. 12

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

Art. 12

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

1.    La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per  l'accoglienza, consulenza legale ed integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime  e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti nel territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

 

1.    Identico

 

2.    Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati alla promozione, al supporto e al coordinamento di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

 

2.    Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati alla promozione e al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

 

3.    L'Amministrazione regionale autorizzata a concedere ad associazioni ed enti  iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione di interventi di cui al comma 1, nonch a concedere finanziamenti, anche integrativi, agli Enti locali a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

 

3.    Identico

 

 

Art. 13

(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)

 

 

1.    Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensit in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allUnione Europea, la Giunta regionale pu, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.

 

 

2.    Il piano straordinario di cui al comma 1 finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 13

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

 

Art. 14

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

 

1.    Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'Amministrazione regionale autorizzata a concedere finanziamenti a Enti  locali,  enti pubblici, nonch ad associazioni ed enti  iscritti all'Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale.

 

1.    Identico

 

2.    Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

 

2.    Identico

 

3.    Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore et ai sensi dei commi 1 e 2 proseguono successivamente al raggiungimento della maggiore et.

 

3.    Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore et ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore et.

 

Art. 14

(Programmi di protezione sociale)

 

Art. 15

(Programmi di protezione sociale)

 

1.    L'Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo  286/1998.

 

1.    L'Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo  286/1998.

 

 

 

 

Art. 15

(Sostegno alle misure alternative della pena)

 

 

 

 

Art. 16

(Sostegno alle misure alternative della pena)

 

1.    L'Amministrazione regionale autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

 

Identico

 

2.    Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 data priorit ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

 

 

 

Art. 16

(Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine)

 

Art. 17

(Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine)

 

1.    L'Amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, attua progetti ed interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadini e cittadine stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

 

1.    L'Amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti ed interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadini e cittadine stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

 

2.    Ai fini di cui al comma 1, lAmministrazione regionale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a stipulare e finanziare convenzioni con le associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

2.    Ai fini di cui al comma 1, lAmministrazione regionale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante lerogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

CAPO IV

Interventi di settore

 

CAPO IV

Interventi di settore

 

Art. 17

(Politiche abitative)

 

Art. 18

(Politiche abitative)

 

1.    La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in propriet e l'accesso alle locazioni ad uso abitativo per le  cittadine e cittadini stranieri immigrati a parit di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore.

 

1.    La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in propriet e l'accesso alle locazioni ad uso abitativo per le  cittadine e cittadini stranieri immigrati a parit di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformit allarticolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

2.    Nellattuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per ledilizia residenziale (ATER), le Province e i Comuni dovranno ricercare la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalit italiana e straniera. La disciplina della presente norma demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

 

2.    Con accordo di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

 

3.    Con accordo di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi verranno previsti allinterno del piano regionale.

 

3.    L'amministrazione regionale autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni e associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento  e gestione di strutture dedicate all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformit all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere parzialmente destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

 

4.    L'amministrazione regionale autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni, alle ATER e associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento  e gestione di strutture dedicate all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformit all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere parzialmente destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

 

 

4.    La Regione promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini stranieri immigrati che siano in condizioni di disagio.  Tali servizi sono erogati anche a favore di cittadine e cittadini italiani, che si trovino nelle medesime condizioni.

 

5.    La Regione promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nellambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.

 

5.    Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data priorit ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, con particolare riguardo alle associazioni che abbiano gi attivato servizi analoghi in regime di convenzione con l'Amministrazione regionale.

 

6.    Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data priorit ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

 

Art. 18

(Servizi territoriali)

 

Art. 19

(Servizi territoriali)

 

1.    I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni a rilevante presenza di popolazione immigrata organizzano, anche in forma associata, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, i servizi territoriali  i quali  provvedono:

 

1.    I Comuni, anche in forma associata e le Province, nellambito delle proprie competenze, organizzano, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, i servizi territoriali  i quali  provvedono:

 

a)    all'erogazione di attivit di informazione sui diritti, doveri e opportunit verso i destinatari della presente legge;

 

a)    Identica

 

b)    alla promozione di attivit di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

 

b)    Identica

 

c)    alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

 

c)    Identica

 

d)    alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;

 

d)    Identica

 

e)    all'organizzazione di attivit di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 11.

 

e)    Identica

 

 

f)    allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno e della carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dellInterno.

 

2.    I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti.

 

2.    I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti allAlbo regionale.

 

3.    La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi

 

3.    Identico

 

4.    Sino a quando i Comuni di cui ai commi 1 e 2 non attivano i servizi ivi previsti, l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

 

4.    Qualora i Comuni di cui ai commi 1 e 2 non attivano i servizi ivi previsti, l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

 

Art. 19

(Interventi di politica sociale)

 

Art. 20

(Interventi di politica sociale)

 

1.    Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizione di parit con gli altri cittadini.

 

Identico

 

2.    L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della legge.

 

 

 

Art. 20

(Assistenza sanitaria)

 

Art. 21

(Assistenza sanitaria)

 

1.    Sono garantiti alle cittadine e  ai cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

 

1.    Sono garantiti alle cittadine e  ai cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e cittadini italiani in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.

 

2.    Alle cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, nonch i programmi di tutela della salute mentale.

 

2.    Alle cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonch i programmi di tutela della salute mentale.

 

3.    Sono, in particolare, garantiti:

 

 

a)    la tutela della gravidanza e della maternit, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parit di condizioni con le cittadine italiane;

 

 

b)    la tutela della salute del minore;

 

 

c)    le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

 

 

d)    gli interventi di profilassi internazionale;

 

 

e)    la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;

 

 

f)    la prevenzione e cura del disagio psicologico.

 

SOPPRESSA

 

4.    L'amministrazione regionale realizza iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch interventi di prevenzione e di riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio, nei confronti dei destinatari della presente legge comunque presenti nel territorio.

 

SOPPRESSO

 

5.    L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili, in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri  immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

 

4.    Identico

 

6.    Presso la struttura regionale competente in materia di sanit e politiche sociali costituito l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

 

5.    Identico

 

7.    L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili ad una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attivit finalizzate a:

 

6.    Identico

 

a)    monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonch gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi pi efficaci;

 

a)    Identica

 

b)    attuare progetti ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare;

 

b)    attuare progetti ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificit di genere;

 

c)    coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche emergenti.

 

c)    coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.

 

8.    L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attivit svolte ai sensi dell'articolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.

 

7.    Identico

 

9.    In ogni ente del servizio sanitario regionale, e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri, sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

 

8.    Identico

 

10.  Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, l'Amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocit relativi all'assistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in materia di sanit, in conformit ai parametri definiti dalla Giunta regionale, autorizza i ricoveri.

 

9.    Identico

 

Art. 21

(Istruzione ed educazione interculturale)

 

Art. 22

(Istruzione ed educazione interculturale)

 

1.    Sono garantite alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati  presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, e sono altres favorite relazioni positive tra le comunit scolastiche e le famiglie immigrate.     

 

1.    Identico

 

2.    Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri comunque presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

 

2.    Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

 

3.    In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunit scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

 

3.    Identico

 

4.    Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficolt linguistiche e formative, nonch a  contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

 

4.    Identico

 

5.    L'Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

 

5.    Identico

 

a)    la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

 

 

 

b)    l'attivit di mediazione linguistica e culturale;

 

 

 

c)    la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

 

 

 

d)    la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;

 

 

 

e)    la promozione del tempo pieno e prolungato, nonch di progetti di integrazione con il territorio;

 

 

 

f)    la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

 

 

 

 

6.    Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.

 

6.    Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede  incentivi per interventi di formazione riguardante l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonch per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

 

7.    Identico

 

7.    L'Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonch iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

 

8.    Identico

 

8.    In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e cittadini stranieri immigrati assicurata parit di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previste in favore degli studenti universitari.

 

9.    Identico

 

9.    La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo promuove specifici protocolli interistituzionali.

 

10.  La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con lUfficio scolastico regionale e le universit degli studi della regione.

 

Art. 22

(Formazione professionale)

 

Art. 23

(Formazione)

 

1.    Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parit con gli altri cittadini.

 

1.    Identico

 

2.    La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalit, nonch corsi di formazione per l'organizzazione delle attivit svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

 

2.    Identico

 

3.    La Regione favorisce e promuove le attivit formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivit lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonch quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

3.    Identico

 

4.    La Regione promuove e sostiene progetti formativi e di riqualificazione  promossi in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, enti di formazione accreditati presso la Regione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

 

4.    La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione  promossi in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, enti di formazione accreditati presso la Regione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

 

5.    Nell' ambito dell'attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione sostiene i costi dell'istruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratrici e lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia, nei soli casi in cui la stessa sia inserita nell'ambito di un progetto integrato concordato tra Province, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli datori di lavoro, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia (OIM), associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, operanti in Italia da almeno tre anni, enti di formazione accreditati.

 

5.    Nell' ambito dell'attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione sostiene i costi dell'istruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratrici e lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia, nei soli casi in cui la stessa sia inserita nell'ambito di un progetto integrato concordato tra Regione, Province, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli datori di lavoro, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, operanti in Italia da almeno tre anni, enti di formazione accreditati.

 

 

6.     E istituito lElenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia immigrazione. Liscrizione allElenco subordinata al possesso di specifica professionalit in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

 

 

 

7.    Con regolamento regionale, proposto di concerto dallAssessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

 

 

a)    le modalit e criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;

 

 

 

b)    i criteri di valutazione delle esperienze formative elaborative acquisite, ai fini delliscrizione allelenco;

 

 

c)    gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento delliscrizione;

 

 

d)    le modalit e i criteri per liscrizione e la cancellazione dallelenco.

 

 

8.    lAmministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonch corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, delle associazioni ed enti per limmigrazione.

 

Art. 23

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali)

 

Art.24

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali)

 

1.    Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit nell'inserimento lavorativo presso datori di lavoro, sia pubblici che privati, e al sostengo ad attivit autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

1.    Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit nell'inserimento lavorativo e al sostengo ad attivit autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

2.    Le Province, ai sensi dell'articolo 2 ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonch norme in materia di formazione professionale e personale regionale), provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonch agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

 

2.    Identico

 

 

3.    Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dalla lettera i) del comma 1 dellarticolo 27 del decreto legislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

3.    La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

 

4.    Identico

 

 

4.    La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro, di accoglienza dei lavoratori stagionali con particolare riferimento alla  prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch all'individuazione del trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani.

 

5.    La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli ed iniziative volti allinformazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

 

5.    La Regione  promuove iniziative  per favorire la mobilit dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti o loro Regioni.

 

6.    La Regione  promuove iniziative  per favorire la mobilit dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti o loro Regioni.

 

6.    La Regione predispone in coordinamento con Enti locali, enti di formazione accreditati, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sentita la Consulta, progetti volti ad assicurare sostegno, orientamento, formazione e informazione ai privati datori di lavoro a domestici e al personale domestico straniero immigrato.

 

7.    Identico

 

7.    Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimanto del tessuto sociale e produttivo.

 

8.    Identico

 

8.    Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 25, comma 3, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

 

9.    Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 23, comma 6, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

 

Art. 24

(Accesso al pubblico impiego)

 

Art. 25

(Accesso al pubblico impiego)

 

1.    In conformit ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del decreto legislativo 286/1998, riconosciuto alle cittadine e cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

 

Identico

 

Art. 25

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

 

Art. 26

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

 

1.    La Regione, anche tramite gli Enti locali, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali mediante:

 

l.     La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 10 contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

 

a)    l'uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

 

a)    uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

 

 

b)    gestione di centri di aggregazione;

 

b)    iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore sviluppo delle relazioni interculturali tra la comunit locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

 

c)    iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunit locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

 

c)    iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;

 

d)    iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;

 

d)    l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

 

e)    utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

 

2.    La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

 

2.    Identico

 

3.    E' istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale. L'iscrizione all'Elenco subordinata alla frequenza di un percorso  formativo organizzato dalle Province o da enti di formazione accreditati, realizzato secondo modalit e criteri stabiliti con  apposito regolamento regionale, che tenga conto dei livelli formativi e delle esperienze gi acquisite. Con il medesimo regolamento sono definiti i requisiti e le funzioni del mediatore culturale, i percorsi formativi e di aggiornamento.

 

SOPPRESSO

 

4.    L'amministrazione regionale assicura l'organizzazione sistematica e periodica in tutte le zone della Regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori regionali, provinciali, comunali, degli enti del servizi sanitario regionale e di quello scolastico, nonch per gli operatori di altre amministrazioni, pubbliche o private, competenti in materia di immigrazione.

 

SOPPRESSO

 

Art. 26

(Contributi ad associazioni per attivit dedicate ai cittadini stranieri immigrati)

 

SOPPRESSO

 

1.    L'amministrazione regionale concede alle associazioni ed enti  iscritti all'Albo regionale contributi per le seguenti finalit:

 

 

 

a)    attivit istituzionali;

 

 

 

b)    attivit di gestione di centri di aggregazione.

 

 

 

2.    Le Province e i Comuni possono disporre l'attuazione di interventi analoghi a quelli previsti dal comma 1 anche nei confronti di associazioni non iscritte all'Albo regionale.

 

 

3.    Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili entro il limite della spesa ammissibile.

 

 

 

Art. 27

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

 

Art. 27

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

 

1.    La Regione in attuazione dei principi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale dell'attivit di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) promuove programmi di sostegno al diritto allo studio e di valorizzazione delle competenze rivolti agli studenti e ricercatori stranieri immigrati operanti nelle universit e negli istituti di ricerca aventi sede nella regione. A tal fine la Regione, anche attraverso accordi interuniversitari, sostiene altres programmi volti a favorire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

 

Identico

 

2.    Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19/2000 aggiunto, in fine, il seguente:<<7 bis. La Regione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadini e cittadine stranieri immigrati.>>.

 

 

 

 

Art. 28

(Conferenza regionale sullimmigrazione)

 

 

1.     La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sullimmigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalit di volta in volta da essa determinate.

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

Art. 28

(Regolamenti)

 

Art. 29

(Regolamenti)

 

1.    La Giunta, acquisito il parere della Commissione regionale competente, d attuazione con regolamento regionale  agli articoli 10, 23, 25 e sono definiti i criteri e le modalit di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

 

1.    Con regolamento regionale data attuazione agli articoli 10, 23 e 24, e sono definiti i criteri e le modalit di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

 

Art. 29

(Modifica all'art. 9 della LR 7/2002)

 

Art. 30

(Modifica all'art. 9 della LR 7/2002)

 

1.    Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dopo le parole <<Consulta regionale dell'immigrazione>>, le parole <<di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46>> sono soppresse.

 

Identico

 

Art. 30

(Disposizioni transitorie)

 

Art. 31

(Disposizioni transitorie)

 

1.    In sede di prima applicazione, sono iscritte all'Albo regionale le associazioni e gli enti gi iscritti all'albo di cui all'articolo  5  della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti).

 

1.    Identico

 

2.    Il regolamento che disciplina l'Albo regionale emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino alla costituzione della Consulta per l'iscrizione all'Albo regionale si prescinde dal parere di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h)

 

2.    Il regolamento che disciplina l'Albo regionale emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3.    La Consulta costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3.    Identico

 

Art. 31

(Pubblicazione)

 

Art. 32

(Pubblicazione)

 

1.    Il testo della presente legge pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

 

Identico

 

Art. 32

(Abrogazioni)

 

Art. 33

(Abrogazioni)

 

1.    Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

 

Identico

 

a)    articolo 21 legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

 

 

 

b)    legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti);

 

 

 

c)    articolo 7 legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonch disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

 

 

 

d)    commi 54, 55, 56, 57, 58, articolo 8 legge regionale 22 febbraio 2000, n 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000));

 

 

 

e)    articolo 17 legge regionale 3 luglio 2000, n.13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

 

 

 

f)    articoli 3, comma 26, e 8, commi da 31 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001));

 

 

 

g)    articolo 13, commi 23, 24 e 25, della  legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

 

 

 

h)    commi 46, 47, 48 e 49, articolo 4 legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

 

 

 

Art. 33

(Norme finanziarie)

 

Art. 34

(Norme finanziarie)

 

1.    Il finanziamento degli interventi della presente legge assicurato anche attraverso l'utilizzo di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ai sensi dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, nella medesima misura percentuale applicata alla destinazione del fondo medesimo effettuata ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

 

Identico

 

2.    Per le finalit previste dagli articoli 12, comma 3, 13 comma 1, 14, 15 comma 1, 16, relativamente al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 2, 17 comma 4, 18, 19 comma 2, e 21 commi 5 6 e 7 autorizzata la spesa complessiva di euro 3.871.523,06 a carico dell'unit previsionale di base 8.5.300.1.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese correnti - con la denominazione "Interventi a favore di cittadini stranieri immigrati" con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

- capitolo 4500 (2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione, di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi Regionali - " per complessivi euro 1.904.000,00 suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per l'anno 2004 di euro 1.077.000,00 per l'anno 2005 e di euro 627.000,00 per l'anno 2006;          

- capitolo 4505 (2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione, di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi Statali - "per complessivi euro 1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro 983.761,53 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

 

 

 

3.    Per le finalit previste dall'articolo 16, relativamente a quelle perseguite con spese dirette, autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00, suddivisi in ragione di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unit previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.141.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Spese per interventi di sostegno al rientro volontario nei paesi d'origine di cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale".

 

 

 

4.    Per le finalit previste dall'articolo 26, comma 1, autorizzata la spesa complessiva di  euro 400.000,00, suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unit previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4502 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio Politiche della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Contributi alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per lo svolgimento della propria attivit istituzionale e per la gestione di centri di aggregazione per cittadini stranieri immigrati".

 

 

 

5.    Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

 

 

 

a)    storno dall'unit previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4949 di complessivi euro 1.754.000,00, suddivisi in ragione di euro 877.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

 

 

b)    storno dall'unit previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di complessivi euro 1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro 983.761,53 per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

 

 

c)    prelevamento di complessivi euro 650.000,00 suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per l'anno 2004 e di euro 450.000,00 per l'anno 2005, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unit previsionale di base 8.5.250.2.759 - capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento conseguentemente ridotto di pari importo.Corrispondentemente agli storni di cui alle lettere a) e b) si intendono revocate le relative autorizzazioni di spesa, in relazione al disposto di cui all'articolo 32, comma 1, lettere g) e h).

 

 

 

6.    Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono istituiti "per memoria" a decorrere dall'anno 2005, le unit previsionali di base e rispettivamente i capitoli come di seguito indicati, per le seguenti finalit, che saranno finanziate con la legge finanziaria :          

-      per le finalit previste dall'articolo 17, comma 3, alla funzione obiettivo n.5. - programma 5.3 - Rubrica n. 340 - spese d'investimento -  istituita l'unit previsionale di base 5.3.340.2.493 con la denominazione <<Oneri per strutture di ospitalit temporanea per cittadini stranieri>>, con riferimento al capitolo 3005 (1.1.232.3.08.07) che si istituisce alla Rubrica 340 - Servizio dell'edilizia residenziale - con la denominazione "Contributi a Comuni, Associazioni ed Enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di strutture per l'ospitalit temporanea di cittadini stranieri immigrati";          

-      per le finalit previste dall'articolo 20, comma 10, alla funzione obiettivo n.7 - programma 7.1 - Rubrica n. 310 - spese correnti - istituita l'unit previsionale di base 7.1.310.1.491 con la denominazione <<Oneri per prestazioni di alta specializzazione nel campo dell'assistenza sanitaria >> con riferimento al capitolo 3003 (1.1.157.2.08.07) - che si istituisce alla Rubrica 310 - Servizio per l'economia sanitaria - con la denominazione "Finanziamenti agli Enti del servizio sanitario regionale per l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri";          

-      per le finalit previste dall'articolo 22, comma 5, alla funzione obiettivo n.10 - programma 10.1.- Rubrica n. 320 - spese correnti- istituita l'unit previsionale di base 10.1.320.1.496 con la denominazione <<Attivit di istruzione e formazione linguistica e professionale per cittadini immigrati>> con riferimento al capitolo 3004 (2.1.145.2.08.02) - che si istituisce alla Rubrica 320 - Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo - con la denominazione "Spese per l'istruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia";          

-      per le finalit previste dall'articolo 25 comma 2, alla funzione obiettivo n.8- programma 8.6. - Rubrica n. 300 - spese correnti - istituita l'unit previsionale di base 8.6.300.1.492 con la denominazione <<Interventi di integrazione e comunicazione interculturale>> con riferimento al capitolo 200 (1.1.153.2.08.05) che si istituisce alla Rubrica 300 - Servizio Politiche della pace, della solidariet e dell'associazionismo - con la denominazione "Interventi di sostegno della mediazione socio-culturale".

 

 

 

7.    Gli interventi di cui alla presente legge, gi resi alla collettivit regionale, estesi in condizione di parit ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unit previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.