DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n.334
Regolamento   recante   modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'articolo  34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante  modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo,  che  prevede  l'emanazione di un regolamento di attuazione ed
integrazione  della  medesima  legge,  di revisione ed armonizzazione
delle  disposizioni  contenute  nel regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  nonche' di
definizione  delle  modalita'  di funzionamento dello sportello unico
per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Ritenuto  di  poter  solo  in  parte  aderire  ai  rilievi  ed alle
osservazioni  della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato,
allo  scopo  di  mantenere  la  coerenza  dell'intervento  e  la  sua
rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
per   gli   affari  regionali,  per  le  politiche  comunitarie,  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  per  le pari opportunita', per gli
italiani   nel   mondo,   degli   affari   esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive,  del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per
i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento della condizione di reciprocita'
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del
1999», e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Accertamento  della  condizione di reciprocita). - 1. Ai
fini  dell'accertamento  della  condizione  di reciprocita', nei casi
previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di
seguito  denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri,
a  richiesta,  comunica  ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi  che  ammettono gli stranieri al godimento dei diritti
in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti  in  questione  da  parte  dei  cittadini  italiani nei Paesi
d'origine dei suddetti stranieri.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».

      
                                            N O T E
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  compentente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.»
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.   394,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero):
              «6.  Il  regolamento  di  attuazione del presente testo
          unico,  di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
          emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.».
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 34, comma 1,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
          in materia di immigrazione e di asilo):
              «1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
          presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  si procede, ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e successive modificazioni, all'emanazione
          delle  norme  di  attuazione ed integrazione della presente
          legge,  nonche'  alla  revisione  ed  armonizzazione  delle
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
          il  medesimo  regolamento  sono  definite  le  modalita' di
          funzionamento  dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
          previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
          vigore del predetto regolamento le funzioni gia' esercitate
          in  materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
          lavoro  alla data di entrata in vigore della presente legge
          continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «Art.  9  (Carta  di  soggiorno).  -  1.  Lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello Stato da
          almeno  sei  anni, titolare di un permesso di soggiorno per
          un  motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
          il  quale  dimostri  di avere un reddito sufficiente per il
          sostentamento  proprio  e dei familiari, puo' richiedere al
          questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per
          il  coniuge  e  per  i figli minori conviventi. La carta di
          soggiorno e' a tempo indeterminato.
              2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche
          dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore
          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia.
              3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti di cui all'articolo 380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
          381  del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
          di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto
          la  riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
          di  soggiorno  il  questore  dispone la revoca, se e' stata
          emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non definitiva, per
          reati  di  cui  al presente comma. Qualora non debba essere
          disposta  l'espulsione  e  ricorrano  i  requisiti previsti
          dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
          rifiuto  del  rilascio della carta di soggiorno e contro la
          revoca   della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente.
              4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare della carta di soggiorno puo':
                a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
          esenzione di visto;
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lecita,  salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
          straniero o comunque riserva al cittadino;
                c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate
          dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
          disposto;
                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
          anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in
          armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione
          sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a
          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
              5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
          indicate  dall'articolo  1 della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423,  come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
          1988,  n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
          1965,  n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
          13 settembre  1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
          in  via  cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
          della legge 19 marzo 1990, n. 55.».

      
                               Art. 2.
              Rapporti con la pubblica amministrazione
  1.  All'articolo  2  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n.  15»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «di cui
all'articolo   46   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Gli  stati,  fatti,  e  qualita'  personali  diversi da quelli
indicati  nel  comma  1,  sono  documentati  mediante  certificati  o
attestazioni   rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero,  legalizzati  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita'
consolari  italiane  e corredati di traduzione in lingua italiana, di
cui   l'autorita'   consolare   italiana   attesta   la   conformita'
all'originale.  Sono  fatte  salve  le diverse disposizioni contenute
nelle    convenzioni   internazionali   in   vigore   per   l'Italia.
L'interessato  deve  essere  informato  che  la  produzione di atti o
documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e
determina  gli  effetti  di  cui  all'articolo 4,  comma 2, del testo
unico.»;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1
non  possono  essere  documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati  da  competenti  autorita'  straniere,  in  ragione  della
mancanza   di   una   autorita'   riconosciuta   o   della   presunta
inaffidabilita'  dei  documenti,  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.».

      
                  Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  2  (Rapporti con la pubblica amministrazione). -
          1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, limitatamente agli
          stati,   fatti   e   qualita'   personali  certificabili  o
          attestabili   da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati
          italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del
          presente   regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
          produzione di specifici documenti.
              2.  Gli  stati,  fatti, e qualita' personali diversi da
          quelli  indicati  nel  comma  1,  sono documentati mediante
          certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente
          autorita'   dello   Stato   estero,  legalizzati  ai  sensi
          dell'articolo   49   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   5 gennaio   1967,   n.  200,  dalle  autorita'
          consolari  italiane  e  corredati  di  traduzione in lingua
          italiana,  di cui l'autorita' consolare italiana attesta la
          conformita'  all'originale.  Sono  fatte  salve  le diverse
          disposizioni  contenute nelle Convenzioni internazionali in
          vigore  per  l'Italia.  L'interessato deve essere informato
          che  la  produzione  di  atti  o documenti non veritieri e'
          prevista  come  reato  dalla legge italiana e determina gli
          effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
              2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui
          al   comma   1  non  possono  essere  documentati  mediante
          certificati   o   attestazioni   rilasciati  da  competenti
          autorita'  straniere,  in  ragione  della  mancanza  di una
          autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei
          documenti,  rilasciati  dalla  autorita'  locale,  rilevata
          anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
          sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre
          2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
          al  rilascio  di  certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  200,  sulla  base  delle verifiche ritenute necessarie,
          effettuate a spese degli interessati.».

      
                               Art. 3.
                    Comunicazioni allo straniero
  1.  All'articolo  3  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Il  provvedimento  che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione,  il  provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno,   quello  di  rifiuto  della  conversione  del  titolo  di
soggiorno,  la  revoca  od  il  rifiuto della carta di soggiorno sono
comunicati   allo  straniero  mediante  consegna  a  mani  proprie  o
notificazione   del  provvedimento  scritto  e  motivato,  contenente
l'indicazione  delle  eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con  modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del contenuto
dell'atto.  Se  lo  straniero  non  comprende  la lingua italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una  sintesi  del  suo
contenuto,   anche   mediante   appositi  formulari  sufficientemente
dettagliati,  nella  lingua  a  lui  comprensibile  o, se cio' non e'
possibile  per  indisponibilita'  di personale idoneo alla traduzione
del  provvedimento  in  tale  lingua,  in  una  delle lingue inglese,
francese    o    spagnola,    secondo    la    preferenza    indicata
dall'interessato.»;
    b) al  comma  4,  dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

      
                  Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   3  (Comunicazioni  allo  straniero).  -  1.  Le
          comunicazioni  dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
          relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo
          unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso
          di  cancelleria  al  difensore nominato dallo straniero o a
          quello incaricato di ufficio.
              2.  Le  comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
          stranieri  diversi  da quelli indicati nel comma 1, emanati
          dal  Ministro  dell'interno,  dai  prefetti, dai questori o
          dagli   organi  di  polizia  sono  effettuate  a  mezzo  di
          ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita'
          di  cui  al  comma 3, o, quando la persona e' irreperibile,
          mediante  notificazione  effettuata  nell'ultimo  domicilio
          conosciuto.
              3.  Il  provvedimento  che dispone il respingimento, il
          decreto  di  espulsione,  il  provvedimento  di revoca o di
          rifiuto  del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della
          conversione  del  titolo  di  soggiorno,  la  revoca  od il
          rifiuto  della  carta  di  soggiorno,  sono comunicati allo
          straniero  mediante consegna a mani proprie o notificazione
          del    provvedimento   scritto   e   motivato,   contenente
          l'indicazione  delle  eventuali  modalita' di impugnazione,
          effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza
          del  contenuto  dell'atto. Se lo straniero non comprende la
          lingua  italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
          da  una  sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
          formulari  sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita'  di  personale  idoneo alla traduzione del
          provvedimento  in tale lingua, in una delle lingue inglese,
          francese   o   spagnola,  secondo  la  preferenza  indicata
          dall'interessato.
              4.  Nel  provvedimento di espulsione e nella sintesi di
          cui  al  comma  3,  lo  straniero e' altresi' informato del
          diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con
          ammissione,   qualora   ne  sussistano  i  presupposti,  al
          gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge
          30 luglio  1990,  n. 217, e successive modificazioni, ed e'
          avvisato  che,  in  mancanza di difensore di fiducia, sara'
          assistito  da un difensore di ufficio designato dal giudice
          tra  quelli  iscritti  nella tabella di cui all'articolo 29
          del  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, e che le
          comunicazioni  dei successivi provvedimenti giurisdizionali
          saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
          nominato   dallo   straniero   o  a  quello  incaricato  di
          ufficio.».

      
                               Art. 4.
                    Rilascio dei visti d'ingresso
  1.  All'articolo  5  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  La  tipologia  dei  visti  corrispondente ai diversi motivi di
ingresso,  nonche'  i  requisiti e le condizioni per l'ottenimento di
ciascun  tipo  di  visto sono disciplinati da apposite istruzioni del
Ministero  degli  affari  esteri,  adottate  con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della giustizia, della salute,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle attivita'
produttive   e   per  gli  affari  regionali  e  sono  periodicamente
aggiornate  anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia.».
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per
il  rilascio  del  visto,  lo  straniero  deve  indicare  le  proprie
generalita'  complete  e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli   estremi   del  passaporto  o  di  altro  documento  di  viaggio
riconosciuto  equivalente,  il  luogo dove e' diretto, il motivo e la
durata del soggiorno.»;
    c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
    «c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata  del  viaggio  e  del soggiorno, osservate le direttive di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
    c-bis)  il  nullaosta  di  approvazione del progetto da parte del
Comitato  per  i  minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello  della  questura  per  i  componenti  del nucleo familiare che
ospita   il  minore,  con  allegata  la  lista  dei  minori  e  degli
accompagnatori,  per  il  rilascio  del visto per il soggiorno di cui
all'articolo 10, comma 3-bis;»;
    d) il comma 7 e' soppresso;
    e)  al  comma  8,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto  dal  testo  unico e dal
presente regolamento.»;
    f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis.  Contestualmente  al  rilascio  del  visto  d'ingresso,  la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto
una  comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile,  in  inglese,  francese,  spagnolo  o  arabo, secondo le
preferenze  manifestate  dall'interessato,  che  illustri i diritti e
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia,  di  cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita'
dopo il suo ingresso in Italia.».

      
                  Note all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  5  (Rilascio  dei  visti  di  ingresso). - 1. Il
          rilascio  dei  visti  di  ingresso  o  per  il transito nel
          territorio    dello    Stato   e'   di   competenza   delle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane a cio'
          abilitate  e,  tranne  in casi particolari territorialmente
          competenti  per  il luogo di residenza dello straniero. Gli
          uffici  di  polizia  di  frontiera  italiani possono essere
          autorizzati  a  rilasciare visti di ingresso o di transito,
          per  una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a
          cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
              2.  Il  visto  puo'  essere rilasciato, se ne ricorrono
          requisiti   e  condizioni,  per  la  durata  occorrente  in
          relazione  ai  motivi della richiesta e alla documentazione
          prodotta dal richiedente.
              3.  La  tipologia  dei  visti corrispondente ai diversi
          motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per
          l'ottenimento  di  ciascun tipo di visto, sono disciplinati
          da  apposite  istruzioni del Ministero degli affari esteri,
          emanate  adottate  con  decreto  del  Ministro degli affari
          esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
          e  delle  politiche sociali, della giustizia, della salute,
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle
          attivita'   produttive   e   per   gli   affari  regionali,
          periodicamente   aggiornate   anche   in  esecuzione  degli
          obblighi internazionali assunti dall'Italia.
              4.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          sono  tenute  ad  assicurare,  per  l'esigenze dell'utenza,
          adeguate   forme   di  pubblicita'  di  detti  requisiti  e
          condizioni,  nonche'  degli eventuali requisiti integrativi
          resi  necessari  da  particolari  situazioni  locali  o  da
          decisioni  comuni  adottate  nell'ambito della cooperazione
          con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
          Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
              5.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 4, nella
          domanda  per  il  rilascio  del  visto,  lo  straniero deve
          indicare  le  proprie  generalita'  complete e quelle degli
          eventuali  familiari al seguito, gli estremi del passaporto
          o  di  altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
          il  luogo  dove  e'  diretto,  il  motivo  e  la durata del
          soggiorno.
              6.  Alla  domanda  deve essere allegato il passaporto o
          altro   documento   di  viaggio  riconosciuto  equivalente,
          nonche'  la  documentazione necessaria per il tipo di visto
          richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
                a) la finalita' del viaggio;
                b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
                c) la   disponibilita'   dei   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per  la  durata  del  viaggio e del soggiorno,
          osservate  le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
          testo unico;
                c-bis)  il  nullaosta di approvazione del progetto da
          parte  del  Comitato  per  i  minori  stranieri, rilasciato
          previa   acquisizione   di  quello  della  questura  per  i
          componenti  del  nucleo familiare che ospita il minore, con
          allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
          rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10,
          comma 3-bis;
                d) le condizioni di alloggio.
              7. (Soppresso).
              8.  Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti
          gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto,
          ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto
          e'  rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
          quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
          regolamento.
              8-bis Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso,
          la  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  consegna  al
          titolare  del  visto  una comunicazione scritta in lingua a
          lui  comprensibile  o,  in  mancanza,  in inglese, francese
          spagnolo   o   arabo,  secondo  le  preferenze  manifestate
          dall'interessato,  che  illustri  i  diritti e doveri dello
          straniero  relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia,
          di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di
          presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
          autorita' dopo il suo ingresso in Italia.».

      
                               Art. 5.
 Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
  1.  L'articolo  6  del  d.P.R.  n.  394  del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  6  (Visti  per ricongiungimento familiare e per familiari al
seguito).   -  1.  La  richiesta  di  nullaosta  al  ricongiungimento
familiare,  per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo
unico,  va  presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso
la  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo, competente per il
luogo  di  dimora  del  richiedente. La domanda dell'interessato deve
essere corredata dalla:
    a)  copia  della  carta  di soggiorno o del permesso di soggiorno
avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
    b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
    c) documentazione  attestante la disponibilita' di un alloggio, a
norma  dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale
fine,   l'interessato   deve   produrre  l'attestazione  dell'ufficio
comunale  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui al predetto
articolo   del   testo  unico  ovvero  il  certificato  di  idoneita'
igienico-sanitaria  rilasciato  dall'Azienda  unita' sanitaria locale
competente per territorio;
    d) documentazione  attestante  i rapporti di parentela, la minore
eta' e lo stato di famiglia;
    e) documentazione  attestante  l'invalidita'  totale  o  i  gravi
motivi  di  salute  previsti  dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e
b-bis),  del  testo  unico,  rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico  nominato  con  decreto  della  rappresentanza  diplomatica  o
consolare;
    f)  documentazione  concernente la condizione economica nel Paese
di  provenienza  dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma
1,  lettere  b-bis)  e  c)  del  testo  unico,  prodotta dalle locali
autorita'  o  da  soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare
alla luce dei parametri locali.
  2.  L'autorita'  consolare  italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)
e  f),  salvo  che  gli  accordi  internazionali vigenti per l'Italia
prevedano  diversamente,  nonche'  alla  sua  validazione ai fini del
ricongiungimento familiare.
  3.  Per  i  visti  relativi  ai familiari al seguito, si applica la
medesima  procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f)
e  2.  Ai  fini  della  richiesta  del  nullaosta  lo  straniero puo'
avvalersi di un procuratore speciale.
  4.  Lo  Sportello  unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della
domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla
copia  della  domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e
della  sigla  dell'addetto  alla ricezione. Verificata la sussistenza
dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico,
nonche'  i  dati  anagrafici  dello straniero, lo Sportello unico per
l'immigrazione  verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede
l'attribuzione,  secondo  le modalita' determinate con il decreto del
Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello
unico   per   l'immigrazione  rilascia,  anche  attraverso  procedure
telematiche,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione,  il nullaosta
ovvero   il   provvedimento   di   diniego,   dandone   comunicazione
all'autorita'  consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto
con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti presso il
Ministero degli affari esteri.
  5.  Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4
ovvero,  se  sono  trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda  di  nullaosta,  ricevuta  copia della stessa domanda e degli
atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto
di  ingresso  entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
di  visto,  dandone  comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico.».

      
                  Nota all'art. 5:
              -  Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
          articoli 28,   comma  1,  e  29,  del  decreto  legislativo
          25 luglio  1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              «1.  Il  diritto  a mantenere o a riacquistare l'unita'
          familiare   nei   confronti   dei  familiari  stranieri  e'
          riconosciuto,  alle  condizioni previste dal presente testo
          unico,  agli  stranieri titolari di carta di soggiorno o di
          permesso  di  soggiorno  di durata non inferiore a un anno,
          rilasciato  per  lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo
          ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.»
              «Art.   29   (Ricongiungimento   familiare).  -  1.  Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                a) coniuge non legalmente separato;
                b) figli  minori  a  carico, anche del coniuge o nati
          fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente
          separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora
          esistente, abbia dato il suo consenso;
                b-bis)   figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  non
          possano   per   ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio
          sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
          invalidita' totale;
                c) genitori  a carico qualora non abbiano altri figli
          nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni   qualora   gli  altri  figli  siano
          impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
          motivi di salute;
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore  a  18 anni. I minori adottati o
          affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
              3.  Salvo  che si tratti di rifugiato, lo straniero che
          richiede    il    ricongiungimento   deve   dimostrare   la
          disponibilita':
                a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
                b) di  un reddito annuo derivante da fonti lecite non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente.
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              5.  Oltre  a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2,
          e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano
          o  comunitario,  dei  familiari  con  i  quali e' possibile
          attuare il ricongiungimento.
              6.  Salvo  quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata   della   prescritta  documentazione
          compresa   quella   attestante  i  rapporti  di  parentela,
          coniugio  e  la  minore  eta',  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana, e' presentata allo sportello unico per
          l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale
          del   Governo   competente  per  il  luogo  di  dimora  del
          richiedente,  la quale ne rilascia copia contrassegnata con
          timbro  datario  e  sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento.    L'ufficio,   verificata,   anche   mediante
          accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
          requisiti   di   cui   al   presente  articolo,  emette  il
          provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
          del nulla osta.
              8.  Trascorsi  novanta giorni dalla richiesta del nulla
          osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto di ingresso
          direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane,   dietro   esibizione   della  copia  degli  atti
          contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
          cui  risulti la data di presentazione della domanda e della
          relativa documentazione.
              9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          rilasciano  altresi'  il  visto  di ingresso al seguito nei
          casi previsti dal comma 5.».

      
                               Art. 6.
                    Diniego del visto d'ingresso
  1.  Dopo  l'articolo  6  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
    «Art.  6-bis  (Diniego  del  visto  d`ingresso). - 1. Qualora non
sussistano  i  requisiti  previsti  nel  testo  unico  e nel presente
regolamento,   l'autorita'  diplomatica  o  consolare  comunica  allo
straniero,  con  provvedimento  scritto,  il  diniego  del  visto  di
ingresso,  contenente  l'indicazione  delle  modalita'  di  eventuale
impugnazione.  Il  visto di ingresso e' negato anche quando risultino
accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo  unico.  Se  lo  straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una traduzione del suo
contenuto  nella  lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese,
francese,   spagnolo  o  arabo,  secondo  le  preferenze  manifestate
dall'interessato.  Il  provvedimento  di  diniego  e' motivato, salvo
quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2,  del  testo  unico.  Il
provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.».

      
                               Art. 7.
           Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
  1.  All'articolo  8  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «permesso di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Lo  straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non
piu'  di  sessanta  giorni  e  che  ne  abbia  chiesto il rinnovo nel
rispetto  dei  termini,  per  rientrare nel territorio dello Stato e'
tenuto   a   munirsi   di   visto  di  reingresso,  rilasciato  dalla
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza,  previa  esibizione  del  documento scaduto. Il predetto
termine  di  sessanta  giorni  non  si  applica  nei  confronti dello
straniero   che  si  e'  allontanato  dal  territorio  nazionale  per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso
di  sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero,
dei  suoi  parenti  di  I°  grado  o  del  coniuge, fermo restando il
possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rinnovo  del permesso di
soggiorno.»;
    c) il comma 5 e' soppresso.

      
                  Nota all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   8   (Uscita   dal   territorio  dello  Stato  e
          reingresso).  -  1.  Lo  straniero che lascia il territorio
          dello  Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo
          spazio  di  libera  circolazione  e' tenuto a sottoporsi ai
          controlli  di  polizia  di  frontiera.  E' fatto obbligo al
          personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il
          timbro  di  uscita  munito  dell'indicazione  del valico di
          frontiera e della data.
              2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
          che,   dopo  esserne  uscito,  intende  farvi  ritorno,  il
          reingresso  e' consentito previa esibizione al controllo di
          frontiera  del  passaporto  o  documento  equivalente e del
          permesso  di  soggiorno o della carta di soggiorno in corso
          di validita'.
              3.  Lo  straniero  il  cui  documento  di  soggiorno e'
          scaduto  da non piu' di 60 giorni e che ne abbia chiesto il
          rinnovo   nel  rispetto  dei  termini,  per  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  e'  tenuto  a munirsi di visto di
          reingresso,  rilasciato  dalla rappresentanza diplomatica o
          consolare   italiana   nel  Paese  di  provenienza,  previa
          esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60
          giorni  non si applica nei confronti dello straniero che si
          e'  allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
          obblighi  militari  e si estende fino a sei mesi in caso di
          sussistenza  di  comprovati  gravi  motivi  di salute dello
          straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo
          restando  il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo
          del permesso di soggiorno.
              4.  Lo  straniero  privo  del  documento  di soggiorno,
          perche'  smarrito  o  sottratto,  e' tenuto a richiedere il
          visto   di   reingresso   alla   competente  rappresentanza
          diplomatica  o  consolare  unendo  copia della denuncia del
          furto  o  dello  smarrimento.  Il  visto  di  reingresso e'
          rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento
          del questore concernente il soggiorno.
              5. (Soppresso)».

      
                               Art. 8.
            Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
  1.  Dopo  l'articolo  8  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  8-bis (Contratto  di soggiorno per lavoro subordinato). - 1.
Il  datore  di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore  straniero,  deve  indicare con un'apposita dichiarazione,
inserita  nella  richiesta  di  assunzione  del lavoratore straniero,
nonche'   nella   proposta   di   contratto   di   soggiorno  di  cui
all'articolo 30-bis,  comma  2, lettera d), e comma 3, lettera c), un
alloggio  fornito  di  requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico
sanitaria,  o  che  rientri nei parametri previsti dal testo unico, e
deve  impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
  2.  La  documentazione  necessaria  per il rilascio del permesso di
soggiorno,  di  cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del
testo   unico,   e'   esibita   dal   lavoratore   al  momento  della
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le modalita'
previste dall'articolo 35, comma 1.».

      
                  Note all'art. 8:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  5-bis,  comma  1,  lettere  a) e b), del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «1.  Il  contratto  di soggiorno per lavoro subordinato
          stipulato  fra  un  datore  di  lavoro italiano o straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia  e  un prestatore di
          lavoro,  cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
          europea o apolide, contiene:
                a) la  garanzia  da  parte del datore di lavoro della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei  parametri  minimi previsti dalla legge per gli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica;
                b) l'impegno  al  pagamento  da  parte  del datore di
          lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
          nel Paese di provenienza.».

      
                               Art. 9.
                 Richiesta del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  9  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
termine  previsto  dal testo unico, al questore della provincia nella
quale  lo  straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico
in  caso  di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma
1,   ed   in   caso  d'ingresso  per  lavoro  subordinato,  ai  sensi
dell'articolo  36,  comma  1,  mediante  scheda  conforme  al modello
predisposto  dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente
e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in
quattro  esemplari:  uno  da  apporre sulla scheda di domanda, uno da
apporre  sul  permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti
d'ufficio  e  il  quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo  49  del  testo unico. In luogo della fotografia in piu'
esemplari,  allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita    apparecchiatura    per   il   trattamento   automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  modalita'  di  richiesta  del  permesso  di soggiorno,
diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto
del  Ministro  dell'interno  di  attuazione  del  regolamento (CE) n.
1030/2002  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5,
comma 8, del testo unico.
  1-ter.  In  caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro
otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo
Sportello  unico  che,  a  seguito  di  verifica del visto rilasciato
dall'autorita'  consolare  e  dei  dati  anagrafici  dello straniero,
consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice fiscale e fa
sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di richiesta del permesso di
soggiorno,  i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  tramite
procedura  telematica.  Si applica quanto previsto dagli articoli 11,
comma 2-bis, e 36, comma 2.
  1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei
codici  fiscali  non  consegnati  nel  termine  di  diciotto mesi dal
rilascio  del  nullaosta,  ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la
contestuale  comunicazione  del  dato  relativo  al domicilio fiscale
dello  straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»;
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  la  documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per
il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da
quelli per motivi di famiglia e di lavoro.»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Gli  stranieri  autorizzati  al  lavoro  stagionale  ai  sensi
dell'articolo  24  del  testo  unico  per  un periodo non superiore a
trenta  giorni  sono  esonerati  dall'obbligo  di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;
    e) al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le
seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)».

      
                  Note all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1. La
          richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
          termine   previsto  dal  testo  unico,  al  questore  della
          provincia  nella  quale  lo  straniero intende soggiornare,
          ovvero,  allo  Sportello  unico in caso di ricongiungimento
          familiare,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  ed in caso
          d'ingresso  per  lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo
          36,   comma   1,   mediante   scheda  conforme  al  modello
          predisposto  dal  Ministero  dell'interno, sottoscritta dal
          richiedente,  corredata  della fotografia dell'interessato,
          in  formato  tessera,  in quattro esemplari: uno da apporre
          sulla  scheda  di  domanda,  uno da apporre sul permesso di
          soggiorno,  il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il
          quarto   da  trasmettere  al  sistema  informativo  di  cui
          all'articolo  49 del testo unico. In luogo della fotografia
          in  piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di
          farsi   ritrarre   da   apposita   apparecchiatura  per  il
          trattamento   automatizzato   dell'immagine,  in  dotazione
          all'ufficio.
              1-bis.  Le  modalita'  di  richiesta  del  permesso  di
          soggiorno,  diverse  da  quelle  previste dal comma 1, sono
          disciplinate  con  decreto  interministeriale di attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione
          Europea del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8,
          del testo unico.
              1-ter.   In  caso  di  ricongiungimento  familiare,  lo
          straniero,  entro  8  giorni  dall'ingresso  nel territorio
          nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito
          di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
          dei   dati   anagrafici   dello   straniero,   consegna  il
          certificato   di  attribuzione  del  codice  fiscale  e  fa
          sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di  richiesta  del
          permesso  di  soggiorno,  i cui dati sono, contestualmente,
          inoltrati  alla  questura  competente  per  il rilascio del
          permesso  di  soggiorno,  tramite  procedura telematica. Si
          applica  quanto  previsto  dagli articoli 11, comma 2-bis e
          36, comma 2.
              1-quater.   Lo   Sportello  unico  competente  richiede
          l'annullamento   dei  codici  fiscali  non  consegnati  nel
          termine  di  18  mesi  dal  rilascio  del nullaosta, ovvero
          conferma    l'avvenuta   consegna,   con   la   contestuale
          comunicazione  del dato relativo al domicilio fiscale dello
          straniero, secondo le modalita' determinate con decreto del
          Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
              2.  Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve
          indicare:
                a) le  proprie  generalita'  complete, nonche' quelle
          dei  figli  minori  conviventi,  per  i  quali sia prevista
          l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
                b) il  luogo  dove  l'interessato  dichiara  di voler
          soggiornare;
                c) il motivo del soggiorno.
              3.  Con  la  richiesta  di cui al comma 1 devono essere
          esibiti:
                a) il  passaporto  o  altro documento equipollente da
          cui  risultino  la  nazionalita',  la  data, anche solo con
          l'indicazione  dell'anno,  e  il  luogo  di  nascita  degli
          interessati,   nonche'   il   visto   di  ingresso,  quando
          prescritto;
                b) la  documentazione,  attestante  la disponibilita'
          dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi
          di  soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di
          lavoro.
              4.   L'ufficio  trattiene  copia  della  documentazione
          esibita  e  puo'  richiedere,  quando occorre verificare la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  testo unico,
          l'esibizione  della  documentazione  o  di  altri  elementi
          occorrenti per comprovare:
                a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
                b) la   disponibilita'   dei   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti   commisurati  ai  motivi  e  alla  durata  del
          soggiorno,  in relazione alle direttive di cui all'articolo
          4,  comma  3,  del  testo unico, rapportata al numero delle
          persone a carico;
                c) la    disponibilita'    di    altre    risorse   o
          dell'alloggio,  nei  casi  in  cui  tale documentazione sia
          richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
              5.  Gli  stranieri  autorizzati al lavoro stagionale ai
          sensi  dell'articolo  24 del testo unico per un periodo non
          superiore  a  30  giorni sono esonerati dall'obbligo di cui
          all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
              6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 3 e 4 non e'
          necessaria  per  i  richiedenti  asilo  e per gli stranieri
          ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
          20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).
              7.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminati  i documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia
          un  esemplare  della  scheda  di  cui al comma 1, munita di
          fotografia    dell'interessato   e   del   timbro   datario
          dell'ufficio  e  della  sigla  dell'addetto alla ricezione,
          quale  ricevuta,  indicando  il giorno in cui potra' essere
          ritirato  il  permesso  di  soggiorno, con l'avvertenza che
          all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione
          attestante   l'assolvimento   degli   obblighi  in  materia
          sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
              -  Il  regolamento (CE) del consiglio UE, del 13 giugno
          2002  n.  1030/2002  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          delle  comunita'  europee  del 15 giugno 2002, n. 157/l/1),
          istituisce  un modello uniforme per i permessi di soggiorno
          rilasciati a cittadini di paesi terzi.
              -  Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
          articoli 5,   comma  2-bis  e  8,  24  e  49,  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»
              «8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
          cui  all'articolo  9  sono  rilasciati mediante utilizzo di
          mezzi    a    tecnologia   avanzata   con   caratteristiche
          anticontraffazione   conformi  ai  tipi  da  approvare  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie in attuazione
          dell'Azione   comune  adottata  dal  Consiglio  dell'Unione
          europea  il  16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
          modello uniforme per i permessi di soggiorno.»
              «Art.  24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
          italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
          le  associazioni di categoria per conto dei loro associati,
          che  intendano  instaurare  in Italia un rapporto di lavoro
          subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
          presentare  richiesta  nominativa  allo sportello unico per
          l'immigrazione   della  provincia  di  residenza  ai  sensi
          dell'articolo  22.  Nei  casi  in  cui  il datore di lavoro
          italiano   o   straniero  regolarmente  soggiornante  o  le
          associazioni   di  categoria  non  abbiano  una  conoscenza
          diretta  dello  straniero, la richiesta, redatta secondo le
          modalita'    previste   dall'articolo   22,   deve   essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente,  che  verifica  nel  termine  di  cinque giorni
          l'eventuale   disponibilita'   di   lavoratori  italiani  o
          comunitari  a  ricoprire  l'impiego  stagionale offerto. Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza    maturato,    decorsi   dieci   giorni   dalla
          comunicazione  di  cui  al comma 1 e non oltre venti giorni
          dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  del datore di
          lavoro.
              3.  L'autorizzazione  al lavoro stagionale ha validita'
          da   venti   giorni   ad   un  massimo  di  nove  mesi,  in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di  lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
          datori di lavoro.
              4.  Il  lavoratore  stagionale, ove abbia rispettato le
          condizioni   indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e  sia
          rientrato  nello  Stato  di  provenienza  alla scadenza del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro stagionale,
          rispetto  ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di soggiorno per
          lavoro  stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni.
              5.   Le   commissioni   regionali  tripartite,  di  cui
          all'articolo   4,   comma   1,   del   decreto  legislativo
          23 dicembre   1997,   n.  469,  possono  stipulare  con  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  regionale  dei  lavoratori e dei datori di lavoro,
          con  le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
          dirette  a  favorire  l'accesso dei lavoratori stranieri ai
          posti   di   lavoro   stagionale.  Le  convenzioni  possono
          individuare  il trattamento economico e normativo, comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le  misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per  favorire  l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
          misure complementari relative all'accoglienza.
              6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
          per  lavori  di  carattere stagionale, uno o piu' stranieri
          privi  del  permesso  di  soggiorno  per lavoro stagionale,
          ovvero  il  cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 1.»
              «Art.  49  (Disposizioni  finali  e  transitorie). - 1.
          Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni della legge
          6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede
          a  dotare  le  questure che ancora non ne fossero provviste
          delle   apparecchiature   tecnologiche  necessarie  per  la
          trasmissione  in via telematica dei dati di identificazione
          personale   nonche'   delle   operazioni   necessarie   per
          assicurare  il  collegamento  tra  le questure e il sistema
          informativo   della   Direzione   centrale   della  polizia
          criminale.
              1-bis.  Agli  stranieri  gia'  presenti  nel territorio
          dello  Stato  anteriormente  alla data di entrata in vigore
          della  legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
          stabiliti  dal  decreto di programmazione dei flussi per il
          1998   emanato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  in
          attuazione  del documento programmatico di cui all'articolo
          3,  comma  1,che abbiano presentato la relativa domanda con
          le  modalita'  e nei termini previsti dal medesimo decreto,
          puo'  essere  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno per i
          motivi  ivi  indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
          ingressi  per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma
          4,  restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste.
          In  mancanza  dei  requisiti  richiesti  per l'ingresso nel
          territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
          presente testo unico.
              2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
          a  carico  delle  risorse di cui all'articolo 48 e comunque
          nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
              2-bis.  Per  il  perfezionamento  delle  operazioni  di
          identificazione  delle  persone  detenute  o  internate, il
          Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria  adotta
          modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi
          a  quelle  gia'  in  atto per le questure e si avvale delle
          procedure  definite  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza.».

      
                              Art. 10.
       Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
inserito il seguente:
  «1-bis.  In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a
trenta  giorni,  gli  stranieri  appartenenti  a  Paesi  in regime di
esenzione  di  visto  turistico  possono  richiedere  il  permesso di
soggiorno  al  momento  dell'ingresso  nel  territorio nazionale alla
frontiera,  attraverso  la  compilazione  e  la  sottoscrizione di un
apposito  modulo.  La  ricevuta  rilasciata  dall'ufficio  di polizia
equivale  a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale.  Le  modalita'  e  le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.».
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
inserito il seguente:
  «3-bis.  Per  soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di
gruppi  di  minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a
carattere  umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici
locali,  per  i  quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato  per  i  minori  stranieri,  la richiesta di soggiorno per i
minori  puo'  essere  presentata  dal legale rappresentante dell'ente
proponente   alla   questura   competente   mediante  esibizione  del
passaporto degli interessati.».

      
                  Note all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  10  (Richiesta del permesso di soggiorno in casi
          particolari).  -  1.  Per  gli  stranieri  in  possesso  di
          passaporto   o  altro  documento  equipollente,  dal  quale
          risulti  la  data di ingresso nel territorio dello Stato, e
          del  visto  di  ingresso  quando  prescritto, che intendono
          soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta
          giorni,  l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a
          norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
          soggiorno  per  i  trenta  giorni  successivi  alla data di
          ingresso   nel   territorio   nazionale.  Ai  fini  di  cui
          all'articolo  6,  comma  3, del testo unico, la scheda deve
          essere esibita unitamente al passaporto.
              1-bis.  In  caso di soggiorno per turismo di durata non
          superiore  a  30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi
          in   regime   di   esenzione  di  visto  turistico  possono
          richiedere    il   permesso   di   soggiorno   al   momento
          dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  alla  frontiera,
          attraverso  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  di  un
          apposito  modulo.  La  ricevuta  rilasciata dall'ufficio di
          polizia  equivale  a  permesso di soggiorno per i 30 giorni
          successivi  alla data di ingresso nel territorio nazionale.
          Le  modalita'  e  le  procedure  di attuazione del presente
          comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
              2.  Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata
          non  superiore  a  30 giorni di gruppi guidati la richiesta
          del  permesso  di soggiorno puo' essere effettuata dal capo
          gruppo,  mediante  esibizione  dei  passaporti  o documenti
          equipollenti  e,  se si tratta di passaporti collettivi, di
          copia  dei  documenti  di  identificazione  di ciascuno dei
          viaggiatori,   nonche'   del   programma  del  viaggio.  La
          disponibilita'  dei mezzi di sussistenza e di quelli per il
          ritorno   nel   Paese  d'origine  puo'  essere  documentata
          attraverso  la  attestazione  di  pagamento  integrale  del
          viaggio e del soggiorno turistico.
              3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2, la ricevuta della
          richiesta  del  permesso  di  soggiorno,  munita del timbro
          dell'ufficio  con  data e sigla dell'operatore addetto alla
          ricezione,  rilasciata  nel numero di esemplari occorrenti,
          equivale  a  permesso  di soggiorno collettivo per i trenta
          giorni  successivi  alla  data  di  ingresso nel territorio
          nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
          apposto  sul  passaporto  o  altro  documento  equipollente
          all'atto del controllo di frontiera.
              3-bis.  Per soggiorni di durata non superiore a novanta
          giorni   di  gruppi  di  minori  stranieri  partecipanti  a
          progetti  di  accoglienza  a  carattere umanitario promossi
          anche  dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali
          sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per
          i  minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori
          puo'  essere presentata dal legale rappresentante dell'ente
          proponente alla questura competente mediante esibizione del
          passaporto degli interessati.
              4.  Per  i  soggiorni da trascorrersi presso convivenze
          civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura,
          la   richiesta   del  permesso  di  soggiorno  puo'  essere
          presentata   in  questura  dall'esercente  della  struttura
          ricettiva  o  da  chi  presiede  le case, gli ospedali, gli
          istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il
          quale   provvede   anche   al   ritiro   e   alla  consegna
          all'interessato  della  ricevuta  di  cui  al comma 1 e del
          permesso di soggiorno.
              5.  Gli  stranieri  che intendono soggiornare in Italia
          per  un  periodo  non  superiore a 30 giorni sono esonerati
          dall'obbligo  di  cui  al comma 8 dell'articolo 6 del testo
          unico.
              6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
          centri  di  accoglienza  alle frontiere deve essere messa a
          disposizione  dei  viaggiatori  stranieri una trascrizione,
          nelle  lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
          delle   disposizioni   del   testo  unico  e  del  presente
          regolamento  concernenti  l'ingresso  e  il soggiorno degli
          stranieri nel territorio dello Stato.».

      
                              Art. 11.
                 Rilascio del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  11  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
  «c-bis)  per  motivi  di  giustizia,  su  richiesta  dell'Autorita'
giudiziaria,  per  la  durata  massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso  periodo,  nei  casi  in  cui  la presenza dello straniero sul
territorio  nazionale  sia indispensabile in relazione a procedimenti
penali  in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice
di   procedura   penale,  nonche'  per  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
  c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma
6  e  19,  comma  1, del testo unico, previo parere delle Commissioni
territoriali  per  il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione  dall'interessato di documentazione riguardante i motivi
della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni personali
che  non  consentono  l'allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale;
  c-quater)  per residenza elettiva a favore dello straniero titolare
di una pensione percepita in Italia;
  c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore di minore che
si  trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo
unico;
  c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che
si  trovino  nelle  condizioni  di cui all'articolo 32, commi 1-bis e
1-ter,  del  testo  unico,  previo  parere  del Comitato per i minori
stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Allo  straniero,  entrato  in  Italia  per prestare lavoro
stagionale,  che  si  trova  nelle  condizioni di cui all'articolo 5,
comma  3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno
triennale,  con  l'indicazione  del  periodo di validita' per ciascun
anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se
lo  straniero  non  si  presenta  all'ufficio di frontiera esterna al
termine  della  validita'  annuale  e  alla  data  prevista dal visto
d'ingresso  per  il  rientro  nel  territorio  nazionale.  Tale visto
d'ingresso  e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi
dell'articolo 38-bis.»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  in conformita' al
Regolamento  (CE)  n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
istituzione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi di soggiorno
rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi e contiene l'indicazione del
codice  fiscale.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui  all'articolo  17,  rilasciati  in  formato  elettronico, possono
altresi'   contenere   i   soli  dati  biometrici  individuati  dalla
normativa.  A  tale  fine,  con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate  le  modalita'  di  comunicazione, in via telematica, dei
dati  per  l'attribuzione  allo  straniero  del  codice fiscale e per
l'utilizzazione   dello   stesso  codice  come  identificativo  dello
straniero,  anche  ai  fini  degli  archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.»;
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli accertamenti effettuati,
procede  al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o
di   ricongiungimento   familiare,   dandone  comunicazione,  tramite
procedura   telematica,   allo  Sportello  unico  che  provvede  alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso
o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.».

      
                  Note all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il
          permesso  di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i
          presupposti,  per  i  motivi e la durata indicati nel visto
          d'ingresso  o  dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti
          altri motivi:
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo;
                b) per  emigrazione  in un altro Paese, per la durata
          delle procedure occorrenti;
                c) per  acquisto  della cittadinanza o dello stato di
          apolide,  a  favore  dello  straniero  gia' in possesso del
          permesso  di  soggiorno per altri motivi, per la durata del
          procedimento di concessione o di riconoscimento.
                c-bis)   per   motivi   di  giustizia,  su  richiesta
          dell'Autorita'  giudiziaria,  per  la durata massima di tre
          mesi  prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile  in relazione a procedimenti penali in corso
          per  uno  dei  reati  di cui all'articolo 380 del codice di
          procedura  penale,  nonche'  per  taluno dei delitti di cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
                c-ter)  per  motivi  umanitari,  nei casi di cui agli
          articoli 5,  comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo
          parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello    status    di    rifugiato    ovvero   acquisizione
          dall'interessato  di  documentazione  riguardante  i motivi
          della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni
          personali   che   non   consentono  l'allontanamento  dello
          straniero dal territorio nazionale;
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
                c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
          31, comma 3, del testo unico;
                c-sexies)  per integrazione del minore, nei confronti
          dei   minori   che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo  32,  commi  1-bis  e  1-ter  del testo unico,
          previo  parere  del Comitato per i minori stranieri, di cui
          all'articolo 33 del testo unico.
              1-bis.  Allo  straniero, entrato in Italia per prestare
          lavoro  stagionale,  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'articolo  5, comma 3-ter del testo unico, e' rilasciato
          un  permesso  di soggiorno triennale, con l'indicazione del
          periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso
          di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non
          si  presenta  all'ufficio  di  frontiera esterna al termine
          della  validita'  annuale  e  alla  data prevista dal visto
          d'ingresso  per  il  rientro nel territorio nazionale. Tale
          visto  d'ingresso  e'  concesso  sulla base del nulla osta,
          rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
              2.   Il   permesso   di   soggiorno  e'  rilasciato  in
          conformita' del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
          dell'Unione   Europea   del   13 giugno   2002  e  contiene
          l'indicazione  del  codice fiscale. A tal fine, con decreto
          del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  determinate  le
          modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per
          l'attribuzione  allo  straniero  del  codice  fiscale e per
          l'utilizzazione  dello  stesso  codice  come identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
          lavoratori   extracomunitari.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  sono  stabilite  le modalita' di consegna del
          permesso di soggiorno.
              2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati,  procede  al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento familiare,
          dandone  comunicazione,  tramite procedura telematica, allo
          Sportello    unico    che    provvede   alla   convocazione
          dell'interessato  per la successiva consegna del permesso o
          dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
              3.  La  documentazione  attestante l'assolvimento degli
          obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
          3,  del  testo  unico  deve  essere  esibita al momento del
          ritiro del permesso di soggiorno.».

      
                              Art. 12.
                  Rinnovo del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  13  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «comma  9»  sono  sostituite dalle
seguenti: «comma 11»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Il  rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e'  subordinato  alla  sussistenza  di  un contratto di soggiorno per
lavoro,  nonche'  alla  consegna  di autocertificazione del datore di
lavoro  attestante  la  sussistenza  di  un  alloggio del lavoratore,
fornito  dei  parametri  richiamati  dall'articolo  5-bis,  comma  1,
lettera a), del testo unico.».

      
                  Note all'art. 12:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  13  (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il
          permesso   di   soggiorno  rilasciato  dai  Paesi  aderenti
          all'Accordo   di  Schengen,  in  conformita'  di  un  visto
          uniforme  previsto  dalla  Convenzione  di applicazione del
          predetto  Accordo  ovvero rilasciato in esenzione di visto,
          per  i  soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o
          prorogato  oltre  la  durata  di  novanta giorni, salvo che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali.
              2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo 22, comma 11, del
          testo unico, la documentazione attestante la disponibilita'
          di   un  reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  lecita,
          sufficiente   al  sostentamento  proprio  e  dei  familiari
          conviventi  a  carico puo' essere accertata d'ufficio sulla
          base  di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
          dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
              2-bis.  Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
          di  lavoro  e' subordinato alla sussistenza di un contratto
          di   soggiorno   per   lavoro,  nonche'  alla  consegna  di
          autocertificazione  del  datore  di  lavoro  attestante  la
          sussistenza  di  un  alloggio  del  lavoratore, fornito dei
          parametri  richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera
          a) del testo unico.
              3.  La  richiesta  di  rinnovo e' presentata in duplice
          esemplare.  L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia
          un  esemplare  della  richiesta,  munito del timbro datario
          dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
          riportata   per   iscritto,   con   le   modalita'  di  cui
          all'articolo  2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che
          l'esibizione  della ricevuta stessa alla competente Azienda
          sanitaria   locale   e'   condizione   per  la  continuita'
          dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
              4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o
          prorogato  quando risulta che lo straniero ha interrotto il
          soggiorno  in  Italia  per un periodo continuativo di oltre
          sei  mesi,  o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
          biennale,  per un periodo continuativo superiore alla meta'
          del  periodo  di validita' del permesso di soggiorno, salvo
          che  detta  interruzione  sia  dipesa  dalla  necessita' di
          adempiere  agli  obblighi  militari  o  da  altri  gravi  e
          comprovati motivi.».

      
                              Art. 13.
                Conversione del permesso di soggiorno
  1. L'articolo  14  del  d.P.R.  n.  394  del 1999 e' sostituito dal
seguente:
                              «Art. 14.
                Conversione del permesso di soggiorno
  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato  o  di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere
utilizzato  anche  per  le altre attivita' consentite allo straniero,
anche  senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validita' dello stesso. In particolare:
    a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale   consente   l'esercizio   di   lavoro   autonomo,  previa
acquisizione  del  titolo  abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto  e  sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni
previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attivita'
lavorativa  in  forma  autonoma,  nonche'  l'esercizio  di  attivita'
lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
    b) il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro  autonomo
consente  l'esercizio  di  lavoro  subordinato,  per  il  periodo  di
validita'  dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o,
se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
    c) il  permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per
ingresso  al  seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per
integrazione  minore  nei  confronti  dei minori che si trovino nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico  e  per  i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso
parere  favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
    d) il  permesso  di  soggiorno rilasciato per lavoro subordinato,
autonomo  e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso
di  soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-quater).
  2.  L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio  o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera
a),  e  la  Direzione  provinciale  del lavoro, nei casi previsti dal
comma  1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza,  i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per
un motivo diverso da quello riportato nel documento.
  3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attivita' effettivamente svolta.
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi di studio o formazione
consente,  per  il  periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di
attivita'  lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali,  anche  cumulabili  per  cinquantadue  settimane,  fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore.
  5.  Fermi  restando  i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1,
del  testo  unico,  le  quote  d'ingresso definite nei decreti di cui
all'articolo  3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla
data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi
di  soggiorno  per  motivi  di  studio  o  formazione,  convertiti in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri
regolarmente  soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento
della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri
che  hanno  conseguito  in  Italia  il  diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio
in Italia.
  6.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito   dagli   accordi
internazionali  o  dalle  condizioni  per  le  quali  lo straniero e'
ammesso  a  frequentare  corsi  di  studio  in Italia, il permesso di
soggiorno  per  motivi  di studio puo' essere convertito, prima della
scadenza,  in  permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti
delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa
stipula  del  contratto  di  soggiorno per lavoro presso lo Sportello
unico,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  1, o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori   adempimenti   previsti  dall'articolo  39,  comma  9.  La
disposizione  si  applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare
corsi  di  formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione
del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.».

      
                  Note all'art. 13:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.

      
                              Art. 14.
                       Iscrizioni anagrafiche
  1.  Il  comma  3  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15,
comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e' sostituito dal seguente:
  «3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
all'ufficiale  di  anagrafe  la  dichiarazione di dimora abituale nel
comune,  entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,
corredata   dal   permesso   medesimo   e,   comunque,  non  decadono
dall'iscrizione  nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per
gli  stranieri  muniti  di  carta  di  soggiorno,  il  rinnovo  della
dichiarazione  di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni
dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.  L'ufficiale  di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore.».

      
                  Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 maggio  1989,  n.  223
          (Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione   residente),   come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              «Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).  - 1. L'iscrizione
          nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
                a) per  nascita,  nell'anagrafe  del  comune ove sono
          iscritti  i  genitori o nel comune ove e' iscritta la madre
          qualora  i  genitori  siano  iscritti  in anagrafi diverse,
          ovvero,  quando  siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove
          e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato
          affidato;
                b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
                c) per  trasferimento  di residenza da altro comune o
          dall'estero  dichiarato  dall'interessato  oppure accertato
          secondo  quanto  e'  disposto  dall'art.  15,  comma 1, del
          presente   regolamento,   tenuto  conto  delle  particolari
          disposizioni  relative  alle  persone senza fissa dimora di
          cui  all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
          n.  1228,  nonche'  per mancata iscrizione nell'anagrafe di
          alcun comune.
              2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
          successivamente   ricomparse   devesi   procedere  a  nuova
          iscrizione anagrafica.
              3.  Gli  stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo
          di  rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
          dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
          permesso  di  soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
          comunque,   non  decadono  dall'iscrizione  nella  fase  di
          rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti
          di  carta  di  soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
          dimora  abituale  e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo
          della   carta   di   soggiorno.   L'ufficiale  di  anagrafe
          aggiornera'  la  scheda anagrafica dello straniero, dandone
          comunicazione al questore.
              4.  Il  registro di cui all'art. 2, comma quarto, della
          legge  24 dicembre  1954,  n.  1228, e tenuto dal Ministero
          dell'interno  presso  la prefettura di Roma. Il funzionario
          incaricato  della  tenuta  di tale registro ha i poteri e i
          doveri dell'ufficiale di anagrafe.».

      
                              Art. 15.
                 Richiesta della carta di soggiorno
  1.  All'articolo  16  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d)  le  fonti  di  reddito, derivanti anche dal riconoscimento del
trattamento    pensionistico    per    invalidita',    specificandone
l'ammontare.»;
    b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  copia  della  dichiarazione  dei  redditi  o  del  modello CUD
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui
risulti  un  reddito  non  inferiore  all'importo  annuo dell'assegno
sociale;»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4,
del  testo  unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all'articolo  9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del  medesimo  testo  unico,  le  indicazioni  di cui al comma 2 e la
documentazione  di  cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge
ed  i  figli  minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure
sia  richiesta  la  carta  di  soggiorno,  e  deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
    a) lo  stato  di  coniuge  o  di  figlio  minore.  A tale fine, i
certificati  rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero
sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la
traduzione   in  lingua  italiana  dei  documenti  e'  conforme  agli
originali,  o  sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi
internazionali  vigenti  per  l'Italia  prevedano  diversamente. Tale
documentazione  non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto
ingresso   sul   territorio  nazionale  con  visto  di  ingresso  per
ricongiungimento familiare;
    b) la  disponibilita'  di  un alloggio, a norma dell'articolo 29,
comma  3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve
produrre  l'attestazione  dell'ufficio  comunale circa la sussistenza
dei  requisiti  di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero
il    certificato    di   idoneita'   igienico-sanitaria   rilasciato
dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
    c) il  reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29,
comma  3,  lettera  b),  del  testo unico, tenuto conto di quello dei
familiari e conviventi non a carico.»;
    d) al  comma  6  dopo  la  parola:  «corredata» sono soppresse le
parole da: «,oltre» ad: «anche».

      
                  Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. Per
          il  rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
          del  testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta
          per  iscritto,  su  scheda  conforme a quella approvata con
          decreto del Ministro dell'interno.
              2.   All'atto   della  richiesta,  da  presentare  alla
          questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve
          indicare:
                a) le proprie generalita' complete;
                b) il  luogo  o  i  luoghi  in  cui  l'interessato ha
          soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
                c) il luogo di residenza;
                d) le   fonti   di   reddito,   derivanti  anche  dal
          riconoscimento    del    trattamento    pensionistico   per
          invalidita', specificandone l'ammontare.
              3. La domanda deve essere corredata da:
                a) copia del passaporto o di documento equipollente o
          del   documento   di   identificazione   rilasciato   dalla
          competente   autorita'   italiana   da   cui  risultino  la
          nazionalita',   la   data,  anche  solo  con  l'indicazione
          dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
                b) copia   della  dichiarazione  dei  redditi  o  del
          modello  CUD  rilasciato  dal  datore  di  lavoro, relativi
          all'anno   precedente,   da  cui  risulti  un  reddito  non
          inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
                c) certificato    del    casellario    giudiziale   e
          certificato   delle  iscrizioni  relative  ai  procedimenti
          penali in corso;
                d) fotografia  della  persona interessata, in formato
          tessera,   in  quattro  esemplari,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 9, comma 1;
              4.  Salvo  quanto  previsto dagli articoli 9, comma 2 e
          30,  comma  4,  del  testo  unico,  nel  caso  di richiesta
          relativa  ai  familiari  di  cui all'articolo 9, comma 1, e
          all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo
          unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione
          di  cui  al comma 3 del presente articolo devono riguardare
          anche  il  coniuge  ed  i  figli minori degli anni diciotto
          conviventi,  per  i  quali  pure  sia richiesta la carta di
          soggiorno,   e   deve  essere  prodotta  la  documentazione
          comprovante:
                a) lo  stato  di  coniuge  o  di figlio minore. A tal
          fine,  i  certificati rilasciati dalla competente autorita'
          dello   Stato   estero   sono   legalizzati  dall'autorita'
          consolare  italiana che attesta che la traduzione in lingua
          italiana  dei  documenti e' conforme agli originali, o sono
          validati   dalla   stessa  nei  casi  in  cui  gli  accordi
          internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.
          Tale  documentazione  non  e'  richiesta  qualora il figlio
          minore  abbia  fatto  ingresso sul territorio nazionale con
          visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
                b) la   disponibilita'   di   un  alloggio,  a  norma
          dell'articolo  29,  comma 3, lettera a), del testo unico. A
          tal   fine   l'interessato   deve  produrre  l'attestazione
          dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
          cui   al  medesimo  articolo  del  testo  unico  ovvero  il
          certificato   di  idoneita'  igienico-sanitaria  rilasciato
          dall'Azienda   unita'   sanitaria   locale  competente  per
          territorio;
                c) il  reddito  richiesto  per  le  finalita'  di cui
          all'articolo  29,  comma  3,  lettera  b), del testo unico,
          tenuto  conto  di  quello  dei familiari e conviventi non a
          carico.
              5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita'
          di  coniuge  straniero  o genitore straniero convivente con
          cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione
          europea  residente  in Italia, di cui all'articolo 9, comma
          2,  del  testo  unico,  il  richiedente, oltre alle proprie
          generalita',  deve indicare quelle dell'altro coniuge o del
          figlio  con  il  quale  convive.  Per  lo straniero che sia
          figlio   minore   convivente,   nelle   condizioni  di  cui
          all'articolo  9,  comma  2,  del  testo  unico, la carta di
          soggiorno  e'  richiesta  da  chi  esercita la potesta' sul
          minore.
              6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
          corredata  delle  certificazioni  comprovanti  lo  stato di
          coniuge  o  di  figlio  minore  o  di genitore di cittadino
          italiano   o   di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
          residente in Italia.
              7.  L'addetto  alla ricezione, esaminata la domanda e i
          documenti    allegati    ed   accertata   l'identita'   dei
          richiedenti,  ne  rilascia ricevuta, indicando il giorno in
          cui  potra'  essere  ritirato  il  documento  richiesto. La
          ricevuta   non  sostituisce  in  alcun  modo  la  carta  di
          soggiorno.».

      
                              Art. 16.
             Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo
periodo e' soppresso.

      
                  Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).
          -  1.  La  carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni
          dalla   richiesta,  previo  accertamento  delle  condizioni
          richieste dal testo unico.
              2.  La  carta  di  soggiorno  costituisce  documento di
          identificazione  personale  per non oltre cinque anni dalla
          data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a
          richiesta     dell'interessato,    corredata    di    nuove
          fotografie.».

      
                              Art. 17.
            Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  18  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.  La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8,
del   testo  unico,  presentato  dallo  straniero  ad  una  autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana, viene autenticata dai funzionari
delle   rappresentanze   diplomatiche  o  consolari,  che  provvedono
all'inoltro  all'ufficio  del  giudice di pace del luogo in cui siede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del
ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».

      
                  Note all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   18   (Ricorsi   contro   i   provvedimenti   di
          espulsione).  -  1.  La  sottoscrizione  del ricorso di cui
          all'art.  13,  comma  8,  del testo unico, presentato dallo
          straniero   ad   una   autorita'  diplomatica  o  consolare
          italiana,    viene   autenticata   dai   funzionari   delle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  che provvedono
          all'inoltro  all'ufficio  del  giudice di pace del luogo in
          cui  siede  l'autorita'  che  ha disposto l'espulsione, cui
          viene  inviata  copia del ricorso stesso, indicando la data
          di presentazione del ricorso.
              2.   L'autorita'   che  ha  adottato  il  provvedimento
          impugnato  puo'  far  pervenire  le proprie osservazioni al
          giudice,  entro  cinque  giorni  dalla data di notifica del
          ricorso presso i propri uffici.».

      
                              Art. 18.
            Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Decorso  il  termine  di cui al comma 1, lo straniero deve
produrre  idonea  documentazione comprovante l'assenza dal territorio
dello  Stato  presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese
di  appartenenza  o  di  stabile  residenza, che provvede, verificata
l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».

      
                  Nota all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   19   (Divieto  di  rientro  per  gli  stranieri
          espulsi).  -  1. Il divieto di rientro nel territorio dello
          Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere
          dalla  data  di  esecuzione  dell'espulsione, attestata dal
          timbro  d'uscita  di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da
          ogni  altro documento comprovante l'assenza dello straniero
          dal territorio dello Stato.
              1-bis.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1, lo
          straniero  deve  produrre idonea documentazione comprovante
          l'assenza    dal   territorio   dello   Stato   presso   la
          rappresentanza    diplomatica   italiana   del   Paese   di
          appartenenza   o   di   stabile  residenza,  che  provvede,
          verificata  l'identita'  del  richiedente,  all'inoltro  al
          Ministero dell'interno.».

      
                              Art. 19.
    Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
  1.  Dopo  l'articolo  19  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri
espulsi).  - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in
Italia,  di  cui  all'articolo  13,  comma 13,  del  testo  unico, e'
presentata   dal  cittadino  straniero  espulso  alla  rappresentanza
diplomatica  italiana  dello  Stato  di  appartenenza  o  di  stabile
residenza,   che  provvede  all'inoltro  della  stessa  al  Ministero
dell'interno,  previa verifica dell'identita' e autentica della firma
del  richiedente  nonche' acquisizione della documentazione attinente
alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
  2.  La  rappresentanza  diplomatica  italiana competente provvede a
notificare    all'interessato    il   provvedimento   del   Ministero
dell'interno.».

      
                  Note all'art. 19:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.  13,  comma 13, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «13.  Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.».

      
                              Art. 20.
   Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  20  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.   Il   provvedimento  con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento   dello   straniero  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita'
dei  posti,  ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato
all'interessato  con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.».
  2.  Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, e'
aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma  2 sono altresi' dati allo
straniero  destinatario  del  provvedimento  di  accompagnamento alla
frontiera,   in   relazione   all'udienza   di   convalida   prevista
dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».

      
                  Note all'art. 20:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   20  (Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
          temporanea  e  assistenza).  -  1.  Il provvedimento con il
          quale  il questore dispone il trattenimento dello straniero
          presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu'
          vicino,  in  relazione  alla  disponibilita'  dei posti, ai
          sensi  dell'articolo  14  del  testo  unico,  e' comunicato
          all'interessato  con  le  modalita'  di cui all'articolo 3,
          commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di
          respingimento.
              2.  Con  la  medesima  comunicazione  lo  straniero  e'
          informato del diritto di essere assistito, nel procedimento
          di  convalida del decreto di trattenimento, da un difensore
          di  fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
          gratuito  patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e'
          dato  altresi'  avviso  che,  in  mancanza  di difensore di
          fiducia,   sara'  assistito  da  un  difensore  di  ufficio
          designato  dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
          cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
          giurisdizionali    saranno   effettuate   con   avviso   di
          cancelleria  al  difensore  nominato  dallo  straniero  o a
          quello incaricato di ufficio.
              3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
          informato  che in caso di indebito allontanamento la misura
          del  trattenimento  sara'  ripristinata con l'ausilio della
          forza pubblica.
              4.  Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il
          tempo   strettamente   necessario   per   l'esecuzione  del
          respingimento   o  dell'espulsione  e,  comunque,  oltre  i
          termini  stabiliti  dal testo unico e deve comunque cessare
          se il provvedimento del questore non e' convalidato.
              5.  Lo  svolgimento  della  procedura  di convalida del
          trattenimento   non   puo'   essere   motivo   di   ritardo
          dell'esecuzione del respingimento.
              5-bis.  Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati
          allo    straniero   destinatario   del   provvedimento   di
          accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di
          convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo
          unico.».

      
                              Art. 21.
 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
aggiunti i seguenti:
  «3-bis.  Il  permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5,
del  testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
lavoro,  secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le
quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
del  testo  unico,  per l'anno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate  in  misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui
al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
  3-ter.  Il  permesso  di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo
unico  contiene,  quale  motivazione,  la  sola  dicitura «per motivi
umanitari»  ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale
differenziazione  da  altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione  dei  motivi  del  rilascio ai soli uffici competenti,
anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».

      
                  Note all'art. 21:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi
          di   protezione   sociale).   -   1.  Quando  ricorrono  le
          circostanze  di  cui  all'articolo  18  del testo unico, la
          proposta  per  il  rilascio  del  permesso di soggiorno per
          motivi di protezione sociale e' effettuata:
                a) dai  servizi  sociali  degli  enti locali, o dalle
          associazioni,  enti ed altri organismi iscritti al registro
          di  cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati
          con  l'ente  locale,  che  abbiano  rilevato  situazioni di
          violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei  confronti  dello
          straniero;
                b) dal  procuratore  della Repubblica nei casi in cui
          sia  iniziato  un procedimento penale relativamente a fatti
          di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a),
          nel corso del quale 1o straniero abbia reso dichiarazioni.
              2.  Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata
          la  sussistenza  delle condizioni previste dal testo unico,
          il  questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  umanitari,  valido  per  le  attivita'  di cui
          all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
                a) il  parere del procuratore della Repubblica quando
          ricorrono  le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed
          il  procuratore  abbia  omesso  di  formulare la proposta o
          questa  non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita'
          del pericolo;
                b) il programma di assistenza ed integrazione sociale
          relativo  allo  straniero, conforme alle prescrizioni della
          Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
                c) l'adesione  dello straniero al medesimo programma,
          previa  avvertenza  delle  conseguenze  previste  dal testo
          unico  in  caso di interruzione del programma o di condotta
          incompatibile con le finalita' dello stesso;
                d) l'accettazione degli impegni connessi al programma
          da  parte  del  responsabile  della struttura presso cui il
          programma deve essere realizzato.
              3.  Quando  la proposta e' effettuata a norma del comma
          1, lettera a), il questore valuta la gravita' ed attualita'
          del  pericolo  anche  sulla  base  degli  elementi  in essa
          contenuti.
              3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18,
          comma  5,  del  testo  unico,  puo'  essere  convertito  in
          permesso  di  soggiorno  per  lavoro,  secondo le modalita'
          stabilite  per  tale  tipo di permesso. Le quote d'ingresso
          definite  nei  decreti  di cui all'articolo 3, comma 4, del
          testo  unico,  per l'anno successivo alla data di rilascio,
          sono  decurtate  in  misura  pari al numero dei permessi di
          soggiorno  di  cui al presente comma convertiti in permessi
          di soggiorno per lavoro.
              3-ter.  Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18
          del  testo  unico  contiene,  quale  motivazione,  la  sola
          dicitura  «per  motivi  umanitari»  ed  e'  rilasciato  con
          modalita'  che  assicurano  l'eventuale differenziazione da
          altri   tipi   di   permesso   di   soggiorno  e  l'agevole
          individuazione  dei  motivi  del  rilascio  ai  soli uffici
          competenti,    anche   mediante   il   ricorso   a   codici
          alfanumerici.
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.  18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          -  1.  Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia, di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'articolo  3  della  legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
          quelli  previsti  dall'articolo 380 del codice di procedura
          penale,  ovvero  nel  corso di interventi assistenziali dei
          servizi   sociali   degli   enti  locali,  siano  accertate
          situazioni   di   violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei
          confronti  di  uno straniero, ed emergano concreti pericoli
          per  la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi di
          sottrarsi  ai  condizionamenti di un'associazione dedita ad
          uno  dei  predetti  delitti  o delle dichiarazioni rese nel
          corso   delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,  il
          questore,   anche   su   proposta   del  Procuratore  della
          Repubblica,   o  con  il  parere  favorevole  della  stessa
          autorita',  rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
          consentire  allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
          condizionamenti    dell'organizzazione   criminale   e   di
          partecipare  ad  un programma di assistenza ed integrazione
          sociale.
              2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco.
              3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
              4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
          presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
          rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
          per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
          interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
          le  finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
          questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio.
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
          lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
          ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
          rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
          essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
          corso regolare di studi.
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
          dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
          procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
          presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
          terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
          reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
          concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
          integrazione sociale.
              7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.».

      
                              Art. 22.
Permessi  di  soggiorno  per  gli  stranieri per i quali sono vietati
                   l'espulsione o il respingimento
  1.  All'articolo  28  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  per  minore  eta',  salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario
stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per
i  minori  stranieri,  il  permesso  di  soggiorno per minore eta' e'
rilasciato  a  seguito  della segnalazione al Comitato medesimo ed e'
valido  per  tutto  il  periodo  necessario  per l'espletamento delle
indagini  sui  familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore
abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;»;
    b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
  «a-bis)  per  integrazione  sociale  e  civile  del  minore, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-sexies),  previo  parere del
Comitato per i minori stranieri;».

      
                  Nota all'art. 22:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
          quali  sono  vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
          Quando  la  legge  dispone  il  divieto  di  espulsione, il
          questore rilascia il permesso di soggiorno:
                a) per  minore  eta',  salvo  l'iscrizione del minore
          degli  anni  quattordici  nel  permesso  di  soggiorno  del
          genitore    o   dell'affidatario   stranieri   regolarmente
          soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
          rintracciato  sul  territorio e segnalato al Comitato per i
          minori  stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta'
          e'  rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per
          i  minori  stranieri  ed  e'  valido  per  tutto il periodo
          necessario  per l'espletamento delle indagini sui familiari
          nei  Paesi  di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
          e'  immediatamente  informato  il Tribunale per i minorenni
          per i provvedimenti di competenza;
                a-bis)  per  integrazione minore, di cui all'articolo
          11,  comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato
          per i minori stranieri;
                b) per   motivi   familiari,   nei   confronti  degli
          stranieri  che  si trovano nelle documentate circostanze di
          cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:
                c) per  cure mediche, per il tempo attestato mediante
          idonea  certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
          che  si  trovano  nelle circostanze di cui all'articolo 19,
          comma 2, lettera d) del testo unico;
                d) per  motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
          possa   disporsi   l'allontanamento  verso  uno  Stato  che
          provvede  ad  accordare,  una  protezione analoga contro le
          persecuzioni  di  cui  all'articolo  19, comma 1, del testo
          unico.».

      
                              Art. 23.
       Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  29  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dai seguenti:
  «1.  I  decreti  che definiscono le quote massime di ingresso degli
stranieri  nel  territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite
anche  in  base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo
21,  comma  4-ter,  del  testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere stagionale, e per il
lavoro  autonomo.  Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene
conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero
della  salute,  connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale
sanitario,  di  cui  all'articolo  6-ter  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

      
                  Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 29 (Definizione delle quote d'ingresso per motivi
          di lavoro). - 1. I decreti che definiscono le quote massime
          di  ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
          motivi  di  lavoro, definite anche in base alle indicazioni
          delle  regioni  ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del
          testo  unico,  indicano le quote per il lavoro subordinato,
          anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
          autonomo.  Relativamente  alle  professioni  sanitarie,  si
          tiene   conto,   sentite   le  regioni,  delle  valutazioni
          effettuate   dal  Ministero  della  salute,  connesse  alle
          rilevazioni  sui  fabbisogni di personale sanitario, di cui
          all'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo  30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  Capo  il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale adotta le
          misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri
          uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati
          dei  dati  dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni
          con  i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti
          con  le  rappresentanze  diplomatiche  e consolari e con le
          questure.
              3.  (Comma  non  ammesso  al  «Visto»  della  Corte dei
          conti).»

      
                              Art. 24.
        Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati
  1.  L'articolo  30  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  30  (Sportello  unico  per l'immigrazione) - 1. Lo Sportello
unico  per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo
unico,  diretto  da  un  dirigente della carriera prefettizia o da un
dirigente  della  Direzione  provinciale  del  lavoro, e' composto da
almeno  un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo,  da  almeno  uno  della  Direzione  provinciale  del lavoro,
designato  dal  dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da
almeno  uno  appartenente  ai ruoli della Polizia di Stato, designato
dal  questore.  Lo  Sportello  unico viene costituito con decreto del
prefetto,  che  puo' individuare anche piu' unita' operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello
unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente
dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del
testo   unico,   sono   disciplinate,   mediante  apposite  norme  di
attuazione,  forme  di  raccordo  tra lo Sportello unico e gli uffici
regionali  e  provinciali  per  l'organizzazione  e l'esercizio delle
funzioni   amministrative  in  materia  di  lavoro,  attribuite  allo
sportello  medesimo  dagli  articoli 22,  24  e  27 del testo unico e
dall'articolo  40  del presente regolamento, compreso il rilascio dei
relativi nullaosta.
  2.  Lo  Sportello  si  avvale  anche del sistema informativo di cui
all'articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio   2004,   n.   242,   nonche'  di  procedure  e  tecnologie
informatiche,  in  modo  da  assicurare  certezza delle informazioni,
efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.».
  2.  Dopo  l'articolo  30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i
seguenti:
  «Art.  30-bis  (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il
datore  di  lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia,  presenta la documentazione necessaria per la concessione del
nullaosta  al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa,  tra  quello  della provincia di residenza ovvero quello
della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove  avra'  luogo  la  prestazione lavorativa, con l'osservanza delle
modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
  2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta
su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti
magnetici   o   ottici.  Essa  deve  contenere  i  seguenti  elementi
essenziali:
    a) complete  generalita'  del  datore  di  lavoro, del titolare o
legale  rappresentante  dell'impresa,  la  ragione sociale, la sede e
l'indicazione del luogo di lavoro;
    b) nel  caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del
lavoratore  straniero  che  si  intende  assumere  comprensive  della
residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere;
    c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle
leggi   vigenti  e  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
applicabili,   riportato   anche   sulla  proposta  di  contratto  di
soggiorno;
    d) l'impegno  di  cui  all'articolo  8-bis,  comma  1,  che  deve
risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
    e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di
commercio,  industria  ed  artigianato, per le attivita' per le quali
tale iscrizione e' richiesta;
    b) autocertificazione  della  posizione  previdenziale  e fiscale
atta  a  comprovare,  secondo  la  tipologia di azienda, la capacita'
occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
    c)  la  proposta  di stipula di un contratto di soggiorno a tempo
indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a
tempo  parziale  e  non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro  domestico,  una  retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto  per  l'assegno  sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la
messa  a  disposizione  dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione
mensile  una  somma  massima  pari  ad  un  terzo del suo importo, la
decurtazione  deve  essere  espressamente  prevista nella proposta di
contratto  di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo  alla  decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i
quali  il  corrispondente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro
fissa  il  trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
  5.  Il  datore  di lavoro specifica nella domanda se e' interessato
alla  trasmissione  del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e
della  proposta  di  contratto,  di  cui al comma 3, lettera c), agli
uffici consolari tramite lo Sportello unico.
  6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2 e 3 e' presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio del nullaosta al
lavoro   e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'  svolta  l'attivita'
lavorativa.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta di nullaosta sia stata
presentata  allo  Sportello unico del luogo di residenza o della sede
legale  dell'impresa,  lo Sportello unico ricevente la trasmette allo
Sportello  unico  competente,  ove  diverso, dandone comunicazione al
datore di lavoro.
  8.   Lo   Sportello  unico,  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
30-quinquies,   procede   alla   verifica  della  regolarita',  della
completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi
del  comma  1,  nonche'  acquisisce  dalla  Direzione provinciale del
lavoro,  anche  in  via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro applicabile alla
fattispecie  e  la  congruita' del numero delle richieste presentate,
per  il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione
alla  sua  capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in
relazione  agli  impegni  retributivi  ed assicurativi previsti dalla
normativa  vigente  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria  applicabili.  La disposizione relativa alla verifica della
congruita'  in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro
non  si  applica  al datore di lavoro affetto da patologie o handicap
che  ne  limitano  l'autosufficienza,  il  quale  intende assumere un
lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
  9.  Nei  casi  di  irregolarita'  sanabile o di incompletezza della
documentazione,  lo  Sportello  unico  invita  il  datore di lavoro a
procedere    alla    regolarizzazione   ed   all'integrazione   della
documentazione.   In   tale   ipotesi,   i   termini  previsti  dagli
articoli 22,  comma  5,  e  24,  comma  2,  del  testo  unico, per la
concessione  del  nullaosta  al  lavoro subordinato e per il rilascio
dell'autorizzazione   al   lavoro  stagionale  decorrono  dalla  data
dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
  Art.  30-ter (Modulistica). - 1. Gli elementi, le caratteristiche e
la   tipologia   della  modulistica,  anche  informatizzata,  per  la
documentazione,  le  istanze  e  le  dichiarazioni  previste  per  le
esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) - 1.
I   soggetti   che  trasmettono  i  dati  da  acquisire  nel  sistema
informatizzato  in  materia  di immigrazione, di cui all'articolo 30,
comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le
regioni  e le province per il tramite del responsabile del Centro per
l'impiego,  i  Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il
Ministero  degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e
il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  2.  Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di
lavoro, i lavoratori extracomunitari.
  3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione,
le   caratteristiche   e  le  ulteriori  informazioni  da  registrare
nell'archivio  informatizzato dello Sportello unico sono definiti con
decreto   del  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
  4.  Le  regole  tecniche  di  funzionamento  attinenti all'archivio
informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il
trattamento  dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute   nel  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
successive  modificazioni,  e  nei relativi regolamenti d'attuazione,
sono  disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  ed il Garante per la protezione dei
dati personali.
  5.  L'individuazione  dei soggetti autorizzati alla consultazione e
le   modalita'   tecniche   e   procedurali   per   la  consultazione
dell'archivio  di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei
dati  e  dei  documenti  all'archivio  medesimo  sono regolate con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in
modo  che,  secondo  le  concrete possibilita' tecniche, le procedure
possano  svolgersi  su  supporto  cartaceo  e  informatico, anche con
differenziazioni territoriali.
  6.   La   documentazione   originaria   rimane  in  custodia  delle
Amministrazioni e degli organi emittenti.
  Art.  30-quinquies  (Verifica  delle  disponibilita'  di offerta di
lavoro  presso  i  centri  per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro
subordinato,  sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per
via  telematica,  dallo  Sportello  unico  per 1'immigrazione, per il
tramite  del  sistema informativo, al Centro per l'impiego competente
in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del
richiedente,  ad  eccezione  delle richieste nominative di lavoratori
stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo
unico.
  2.  Il  Centro  per  l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla
ricezione  della  richiesta,  provvede,  per  il  tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore  di  lavoro  i  dati  delle  dichiarazioni  di  disponibilita'
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle
liste  di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
  3.  Qualora  il  centro  per  1'impiego, entro il termine di cui al
comma  2,  comunichi  allo  Sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilita'  di  lavoratori  residenti sul territorio italiano, la
richiesta  di  nullaosta  relativa  al  lavoratore  straniero  rimane
sospesa  sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della
valutazione  delle  predette  offerte,  allo  Sportello  unico e, per
conoscenza,  al  Centro  per  l'impiego,  che  intende  confermare la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
  Art.  30-sexies (Rinuncia all'assunzione) - 1. Il datore di lavoro,
entro  4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies,
comma  2,  se  non  sono  pervenute  dichiarazioni  di disponibilita'
all'impiego  da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti   in  Italia,  comunica  allo  Sportello  unico  e,  per
Conoscenza,  al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta
di nullaosta relativa al lavoratore straniero.».

      
                              Art. 25.
         Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
  1.  L'articolo  31  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) - 1.
In  presenza  di  certificazione  negativa  pervenuta  dal Centro per
1'impiego  competente od in caso di espressa conferma della richiesta
di  nullaosta  da  parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20
giorni  senza  alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello
unico  richiede  al  questore  della  stessa  sede, tramite procedura
telematica,  la  verifica della sussistenza o meno, nei confronti del
lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno
nel  territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di
motivi ostativi di cui al comma 2.
  2.  Il  questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta
qualora  il  datore  di  lavoro  a domicilio o titolare di un'impresa
individuale  ovvero,  negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti  dell'organo  di amministrazione della societa', risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno
dei  reati  previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale,  salvo  che  i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento   che   esclude   il   reato   o   la   responsabilita'
dell'interessato,   ovvero  risulti  sia  stata  applicata  nei  loro
confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione.
  3.  Lo  Sportello  unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del
lavoro,   tramite   procedura  telematica,  la  verifica  dei  limiti
numerici,  quantitativi  e  qualitativi,  determinati  a  norma degli
articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
  4.  In  assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi
di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico
provvede  alla  convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nullaosta,  la  cui  validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio
stesso.
  5.   Lo  Sportello  unico,  accertati  i  dati  identificativi  del
lavoratore  straniero  e  acquisito  il parere del questore, verifica
l'esistenza  del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo
le  modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 11, comma 2.
  6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata
dal  datore  di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5,
trasmette  la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3,
ivi  compreso  il  codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli
uffici  consolari.  Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione
per  via  telematica,  lo  Sportello unico si avvale del collegamento
previsto  con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri.
  7.   Il   datore   di   lavoro   informa  il  lavoratore  straniero
dell'avvenuto  rilascio  del  nullaosta,  al  fine di consentirgli di
richiedere  il  visto  d'ingresso  alla  rappresentanza diplomatica o
consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
  8.  La  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  alla  quale sia
pervenuta   la  documentazione  di  cui  al  comma 6,  comunica  allo
straniero  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  per  lavoro  e
rilascia,  previa  verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il
visto  d'ingresso,  comprensivo  del  codice fiscale, entro 30 giorni
dalla  data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone
comunicazione,  per  via  telematica,  al  Ministero dell'interno, al
Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali,  all'INPS  ed
all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione
allo  Sportello  unico,  entro  8  giorni dall'ingresso in Italia, ai
sensi dell'articolo 35.».

      
                              Art. 26.
      Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
  1.  I  commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
sostituiti dai seguenti:
  «2.  Ciascuna  lista  consta  di  un  elenco dei nominativi e delle
schede  di  iscrizione  che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere,  su  modello  definito  con  decreto  del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con il
Ministro  degli  affari  esteri e con il Ministro dell'interno e, per
quanto  concerne  la  fattispecie  di cui all'articolo 32-bis, con il
concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
    a) Paese d'origine;
    b) numero progressivo di presentazione della domanda;
    c) complete generalita';
    d) tipo  del  rapporto  di  lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
    e) capacita'  professionali degli interessati o loro appartenenza
ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
    f) conoscenza  della  lingua italiana, ovvero di una delle lingue
francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
    g) eventuali  propensioni  lavorative  o precedenti esperienze di
lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
    h) l'eventuale  diritto  di priorita' per i lavoratori stagionali
che  si  trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4,
del  testo  unico,  attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia
al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
  3.  Le  liste  di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica,
per   il   tramite  della  rappresentanza  diplomatico-consolare,  al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica
formale  della  rispondenza  ai criteri stabiliti, provvede, entro 30
giorni  dalla  data  di  ricevimento,  alla  loro diffusione mediante
l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».

      
                  Note all'art. 26:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 32 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   32  (Liste  degli  stranieri  che  chiedono  di
          lavorare  in Italia). - 1. Le liste di lavoratori stranieri
          che  chiedono  di lavorare in Italia, formate in attuazione
          degli  accordi  di  cui all'articolo 91, comma 5, del testo
          unico,  sono  compilate  ed  aggiornate  per  anno  solare,
          distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo
          determinato   e   per  lavoro  stagionale,  e  sono  tenute
          nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
              2.  Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e
          delle  schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti
          a  compilare  e  sottoscrivere,  su  modello  definito  con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          adottato  di concerto con il Ministro degli affari esteri e
          con  il  Ministro  dell'interno  e,  per quanto concerne la
          fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del
          Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
                a) Paese d'origine;
                b) numero progressivo di presentazione della domanda;
                c) complete generalita';
                d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale,
          a tempo determinato, a tempo indeterminato;
                e) capacita'  professionali  degli interessati o loro
          appartenenza  ad  una  determinata categoria di lavoratori,
          qualifica o mansione;
                f) conoscenza  della  lingua  italiana, ovvero di una
          delle  lingue  francese,  inglese  o  spagnola,  o di altra
          lingua;
                g) eventuali   propensioni  lavorative  o  precedenti
          esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
                h) l'eventuale  diritto di priorita' per i lavoratori
          stagionali   che   si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla
          esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
          cui  risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
          precedente soggiorno per lavoro stagionale.
              3.  Le  liste  di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
          telematica,    per    il   tramite   della   rappresentanza
          diplomatico-consolare,  al  Ministero  del  lavoro  e delle
          politiche   sociali  che,  previa  verifica  formale  della
          rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni
          dalla  data  di  ricevimento, alla loro diffusione mediante
          l'inserimento   nel  sistema  informativo  delle  Direzioni
          provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per
          Paesi di provenienza.
              4.  L'interessato,  iscritto  nelle liste di lavoratori
          stranieri  di  cui  al  comma 1, ha facolta' di chiedere al
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
          della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, la propria posizione
          nella lista.».

      
                              Art. 27.
              Liste dei lavoratori di origine italiana
  1.  Dopo  l'articolo  32  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso
ogni  rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei
lavoratori  di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del
testo  unico,  compilato  ed aggiornato secondo le modalita' previste
dall'articolo  32,  commi  1  e 2. La scheda, di cui all'articolo 32,
comma  2,  contiene,  per tali lavoratori, l'indicazione del grado di
ascendenza.
  2.  Agli  iscritti  alla  lista di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 32, comma 4.
  3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali  del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero
degli  affari  esteri  trasmette  al  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche sociali i predetti elenchi.».

      
                              Art. 28.
    Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
  1.  All'articolo  33  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Le  richieste  di  nullaosta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto  di  lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi
iscritti  nelle  liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Nell'ipotesi  di  richieste  numeriche, oltre a quanto
previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite
procedura  telematica,  dalle  Direzioni  provinciali  del  lavoro, i
nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, del testo unico.».

      
                  Note all'art. 28:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  33  (Autorizzazione  al  lavoro  degli stranieri
          iscritti  nelle  liste). - 1. I dati di cui all'articolo 32
          sono  immessi  nel  Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di cui
          all'articolo  11  del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
          n.  469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
          delle  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
          che  ne  fanno  motivata  richiesta,  tramite  le Direzioni
          provinciali  del  lavoro. Fino alla completa attuazione del
          S.I.L.,  i  dati  medesimi  sono  posti  a disposizione dei
          datori  di  lavoro  e delle organizzazioni dei lavoratori e
          dei   datori   di   lavoro   con   le   modalita'  previste
          dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  Le  richieste  di  nulla osta al lavoro per ciascun
          tipo  di  rapporto  di  lavoro  sono  effettuate,  anche se
          riferite   ai  nominativi  iscritti  nelle  liste,  con  le
          modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
              2-bis.  Nell'ipotesi  di  richieste  numeriche, oltre a
          quanto  previsto  nell'articolo  30-bis, lo Sportello unico
          acquisisce,  tramite  procedura telematica, dalle Direzioni
          provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte
          nelle  liste  di  cui  all'articolo  21, comma 5, del testo
          unico.
              3.  Nel  caso  in  cui  il datore di lavoro non intenda
          avvalersi   della   scelta  nominativa,  per  le  richieste
          numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione
          nella lista, a parita' di requisiti professionali.».

      
                              Art. 29.
                        Titoli di prelazione
  1.  L'articolo  34  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  34  (Titoli di prelazione) - 1. Con decreti del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di intesa con la
Conferenza    Stato-Regioni,    sono    fissate   le   modalita'   di
predisposizione  e  di  svolgimento  dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo
23,  comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro
valutazione.  I  programmi  sono presentati al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  che,  sentito  il  Ministero  degli affari
esteri,  procede  all'istruttoria  e, congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede alla
relativa  valutazione  e all'eventuale approvazione, dando precedenza
ai  programmi  validati  dalle  regioni  e  che siano coerenti con il
fabbisogno  da  queste  formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma
4-ter, del testo unico.
  2.  I  lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di
frequenza  con  certificazione delle competenze acquisite, conseguito
nell'ambito  dei  predetti programmi, sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3.  Le  liste  di  cui  al  comma 2, distinte per Paesi di origine,
constano  di  un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,
le  complete  generalita',  la  qualifica  professionale, il grado di
conoscenza  della  lingua  italiana,  il  tipo  di rapporto di lavoro
preferito,  stagionale,  a tempo determinato o indeterminato, nonche'
l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore
di impiego di destinazione.
  4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite
il  sistema,  informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei
datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta
al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure  nei  casi  in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri,
con  la  richiesta  nominativa  di  nullaosta di cui all'articolo 22,
comma  2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori
e'  rilasciato  senza  il  preventivo  espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
  5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita',
rispetto  ai  cittadini  del  loro  stesso Paese, secondo l'ordine di
iscrizione  nelle  liste,  ai  fini  della  chiamata  numerica di cui
all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
  6.  Nel  caso  di  richieste  numeriche  di  nullaosta  per  lavoro
stagionale,  tale  diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto
ai   lavoratori   che   non  si  trovano  nella  condizione  prevista
dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
  7.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo  3,  comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di
ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi
di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,
ai  sensi  dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si
verifichino  residui  nell'utilizzo  della quota riservata, trascorsi
nove  mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, la stessa rientra nella disponibilita'
della quota di lavoro subordinato.
  8.  Entro  i  limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali provvedera' alla
ripartizione  della  relativa quota di ingressi, tenendo conto in via
prioritaria  delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di
destinazione  lavorativa  dei  cittadini extracomunitari, individuate
nei  programmi  di istruzione e formazione professionale approvati ai
sensi del comma 1.
  9.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo'
prevedere  che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista
al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste  di  lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo
unico.
  10.  Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori
autonomi  stranieri,  inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con
decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  di  cui
all'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico, una quota stabilita a
livello nazionale.».

      
                              Art. 30.
      Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
  1.  L'articolo  35  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   35   (Stipula   del   contratto  di  soggiorno  per  lavoro
subordinato).  -  1.  Entro  8  giorni  dall'ingresso  nel territorio
nazionale,  il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico
competente   che,   a   seguito  di  verifica  del  visto  rilasciato
dall'autorita'   consolare  e  dei  dati  anagrafici  del  lavoratore
straniero,   consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice
fiscale.  Nello  stesso  termine,  il  lavoratore  straniero,  previa
esibizione   di   un   titolo   idoneo   a   comprovare   l'effettiva
disponibilita'   dell'alloggio,  della  richiesta  di  certificazione
d'idoneita'  alloggiativa,  nonche' della dichiarazione di impegno al
pagamento  delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
lettera  b),  del  testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno
per  lavoro,  senza  apporre  modifiche o condizioni allo stesso, che
viene conservato presso lo Sportello medesimo.
  2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo
Sportello  unico,  ove  possibile,  in  via telematica, al Centro per
l'impiego,  all'autorita'  consolare competente, nonche' al datore di
lavoro.
  3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici
fiscali  non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del
nullaosta,  ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita'
determinate   con   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo  11,  comma  2,  con la contestuale indicazione del dato
relativo al domicilio fiscale dello straniero.».

      
                              Art. 31.
            Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
  1.  L'articolo  36  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  36  (Rilascio  del  permesso  di soggiorno per lavoro). - 1.
All'atto  della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro,
ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far
sottoscrivere  al  lavoratore  straniero  il  modulo  precompilato di
richiesta   del   permesso   di   soggiorno,   i   cui   dati   sono,
contestualmente,  inoltrati  alla questura competente per il rilascio
del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
  2.  Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la
data  della  convocazione  stabilita  dalla  questura  per  i rilievi
fotodattiloscopici,  previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo
unico.».

      
                              Art. 32.
                  Variazione del rapporto di lavoro
  1.  Dopo  l'articolo  36  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  36-bis  (Variazioni  del  rapporto  di  lavoro).  -  1.  Per
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto   dall'articolo   37,  deve  essere  sottoscritto  un  nuovo
contratto  di  soggiorno  per  lavoro,  anche ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
  2.  Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro
5  giorni  dall'evento,  la data d'inizio e la data di cessazione del
rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo
37,  nonche' il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa
decorrenza.».

      
                              Art. 33.
Iscrizione  nelle  liste  o  nell'elenco  anagrafico  finalizzata  al
     collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
  1.  L'articolo  37  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   37   (Iscrizione   nelle  liste  o  nell'elenco  anagrafico
finalizzata  al  collocamento  del  lavoratore  licenziato, dimesso o
invalido).  -  1.  Quando  il  lavoratore straniero perde il posto di
lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo
Sportello  unico  e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni
dalla  data  di  licenziamento.  Il  Centro per l'impiego procede, in
presenza  delle  condizioni  richieste  dalla  rispettiva  disciplina
generale,  all'iscrizione  dello  straniero nelle liste di mobilita',
anche  ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove
spettante,  nei  limiti del periodo di residua validita' del permesso
di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per
un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi.  Qualora  il licenziamento
collettivo  non  dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si
applica la disposizione del comma 2.
  2.  Quando  il  licenziamento  e'  disposto  a norma delle leggi in
vigore   per   il   licenziamento  individuale,  ovvero  in  caso  di
dimissioni,  il  datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni
allo  Sportello  unico  e  al  Centro  per  l'impiego  competenti. Lo
straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione,
per  avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del
testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, presso il Centro per
l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
dal  decreto  legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  che  attesti
l'attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta, nonche' l'immediata
disponibilita'  allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno.
  3.  Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco   anagrafico,  di  cui  all'articolo 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento   della   posizione  del  lavoratore  qualora  gia'
inserito.  Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il
periodo  di  residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque,
ad  esclusione  del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo
non inferiore a sei mesi.
  4.  Il  Centro  per  l'impiego  notifica, anche per via telematica,
entro  10  giorni,  allo  Sportello  unico  la  data di effettuazione
dell'inserimento   nelle  liste  di  cui  al  comma  1  ovvero  della
registrazione    dell'immediata    disponibilita'    del   lavoratore
nell'elenco  anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le
generalita'  del  lavoratore  straniero  e gli estremi del rispettivo
permesso di soggiorno.
  5.  Quando,  a  norma  delle  disposizioni  del  testo  unico e del
presente  articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio  dello  Stato  offre  il  termine  fissato dal permesso di
soggiorno,   la   questura   rinnova  il  permesso  medesimo,  previa
documentata  domanda  dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di
iscrizione  nelle  liste  di  cui  al comma 1 ovvero di registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato
all'accertamento,  anche  per  via telematica, dell'inserimento dello
straniero  nelle  liste  di  cui  al  comma  1  o della registrazione
nell'elenco   di  cui  al  comma  2.  Si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 36-bis.
  6.  Allo  scadere  del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo
straniero  deve  lasciare  il  territorio  dello Stato, salvo risulti
titolare  di  un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia
diritto  al  permesso  di  soggiorno  ad  altro  titolo,  secondo  la
normativa vigente.
  7.  Nel  caso  di straniero regolarmente soggiornante per motivo di
lavoro  o  per  un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia
dichiarato   invalido   civile,   l'iscrizione  delle  liste  di  cui
all'articolo   8   della   legge   12 marzo  1999,  n.  68,  equivale
all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.».

      
                              Art. 34.
                    Accesso al lavoro stagionale
  1.  All'articolo  38  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  nullaosta  al lavoro stagionale, anche con riferimento
all'accorpamento  di  gruppi  di  lavori  di  piu'  breve  periodo da
svolgere  presso  diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni
ad  un  massimo  di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del   contratto  di  soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo
Sportello  unico,  per  la  durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale  richiesto,  non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento
delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita'
definite  dagli  articoli 30-bis  e  31,  commi 1, limitatamente alla
parte  in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4,
5,  6  e  7,  e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori  stranieri,  di  cui  all'articolo  24, comma 4, del testo
unico.»;
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  In  caso  di  richiesta  numerica,  redatta secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  30-bis,  lo Sportello unico procede
all'immediata  comunicazione  della stessa, anche per via telematica,
al  Centro  per  l'impiego  competente  che, nel termine di 5 giorni,
verifica   l'eventuale   disponibilita'   di   lavoratori  nazionali,
comunitari  o  extracomunitari  regolarmente  iscritti nelle liste di
collocamento  o,  comunque,  censiti  come  disoccupati  in  cerca di
occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies.
I termini ivi previsti sono ridotti della meta'.
      1-ter.  In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro
per  l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o,
comunque,  nel  caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da
parte  del  Centro  per  l'impiego,  lo Sportello unico da' ulteriore
corso alla procedura.»;
    c) al comma 5, le parole: «le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lo Sportello unico si
conforma»;
    d) il comma 6 e' soppresso.

      
                  Note all'art. 34:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  38  (Accesso  al  lavoro  stagionale).  -  1. Il
          nullaosta  al  lavoro  stagionale,  anche  con  riferimento
          all'accorpamento  di gruppi di lavori di piu' breve periodo
          da  svolgere  presso diversi datori di lavoro, ha validita'
          da  20  giorni  ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla
          data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno. Il
          nullaosta  e'  rilasciato  dallo  Sportello  unico,  per la
          durata   corrispondente  a  quella  del  lavoro  stagionale
          richiesto,  non  oltre  20 giorni dalla data di ricevimento
          delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
          modalita'  previste  dall'articolo  30bis,  non oltre venti
          giorni   dalla  data  di  ricevimento  delle  richieste  di
          assunzione  del  datore  di  lavoro,  secondo  le procedure
          definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente
          alla  parte  in  cui  si  prevede la richiesta di parere al
          questore,  2,  3,  4,  5, 6,7 e nel rispetto del diritto di
          precedenza  in  favore  dei  lavoratori  stranieri,  di cui
          all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
              1-bis.  In  caso di richiesta numerica, redatta secondo
          le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
          procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
          via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
          termine    di    cinque    giorni,   verifica   l'eventuale
          disponibilita'   di   lavoratori  nazionali,  comunitari  o
          extracomunitari   regolarmente   iscritti  nelle  liste  di
          collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
          di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
          applicano      le      disposizioni     di     cui     agli
          articoli 30-quinquies,  comma  2 e 30-sexies. I termini ivi
          previsti sono ridotti della meta'.
              1-ter  In caso di certificazione negativa pervenuta dal
          Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
          di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni
          senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
          Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.
              2.  Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri
          che  hanno  fatto  rientro  nello Stato di provenienza alla
          scadenza   del  permesso  di  soggiorno  rilasciato  l'anno
          precedente   per   lavoro   stagionale   hanno  diritto  di
          precedenza  presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
          delle   medesime   richieste   cumulative,   nonche'  nelle
          richieste   senza   indicazione   nominativa,  rispetto  ai
          lavoratori  stranieri  che  non  si  trovano  nelle  stesse
          condizioni.
              3.   Per  le  attivita'  stagionali,  le  richieste  di
          autorizzazione  al  lavoro  possono essere presentate anche
          dalle   associazioni   di  categoria  per  conto  dei  loro
          associati.
              4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
          di  lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
          periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
          nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
          all'articolo  24,  comma  3,  del  testo unico, deve essere
          unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
          presentata  contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno di
          essi.   Sono   ammesse  ulteriori  autorizzazioni  anche  a
          richiesta  di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito
          del periodo massimo previsto.
              5.  Ai  fini  della  verifica  della corrispondenza del
          trattamento   retributivo   ed  assicurativo  offerto  allo
          straniero  con  quello  previsto  dai  contratti collettivi
          nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
          convenzioni  di  cui  all'articolo  24,  comma 5, del testo
          unico, eventualmente stipulate.
              6. (Soppresso).
              7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
          Stato   di   provenienza  alla  scadenza  del  permesso  di
          soggiorno   rilasciato   l'anno   precedente   per   lavoro
          stagionale,  i  quali  sono autorizzati a tornare in Italia
          per  un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali
          sia  offerto  un  contratto  di  lavoro subordinato a tempo
          determinato  o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
          all'articolo   29,  possono  richiedere  alla  questura  il
          rilascio   del   permesso   di   soggiorno,   osservate  le
          disposizioni  dell'articolo  9 del presente regolamento. Il
          permesso  di  soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla
          presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni   previste   dal  testo  unico  e  dal  presente
          articolo.».

      
                              Art. 35.
             Permesso pluriennale per lavoro stagionale
  1.  Dopo  l'articolo  38  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il
datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  testo unico, puo' richiedere il
rilascio  del  nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo
lavoratore.  Lo  Sportello  unico,  accertati  i  requisiti di cui al
medesimo  articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui
all'articolo 38.
  2.  Il  nullaosta  triennale  e'  rilasciato  con l'indicazione del
periodo  di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma
3-ter, del testo unico.
  3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti
di  ingresso  per  le  annualita' successive alla prima sono concessi
dall'autorita'   consolare,   previa  esibizione  della  proposta  di
contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato   dal   datore  di  lavoro,  che  provvede,  altresi',  a
trasmetterne  copia  allo  Sportello unico competente. Entro 8 giorni
dalla  data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale,  il lavoratore
straniero  si  reca  presso  lo  Sportello unico per sottoscrivere il
contratto   di   soggiorno   per   lavoro,  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 35.
  4.  Il  rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle
quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la
rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede
di  determinazione  dei flussi relativi agli anni successivi a quello
di rilascio.».

      
                              Art. 36.
              Disposizioni relative al lavoro autonomo
  1.  L'articolo  39  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  39.  (Disposizioni  relative  al  lavoro  autonomo). - 1. Lo
straniero  che  intende  svolgere in Italia attivita' per le quali e'
richiesto  il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione
in   apposito  registro  o  albo,  ovvero  la  presentazione  di  una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e'
tenuto  a  richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche
tramite  proprio  procuratore,  la  dichiarazione  che non sussistono
motivi  ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque  denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per
il  rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49,
50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneita'  professionali  o  tecniche,  il  Ministero delle attivita'
produttive  o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono,  nei  limiti  delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
  2.  La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le
condizioni  e  i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del
titolo  abilitativo  o  autorizzatorio  richiesto, salvo, nei casi di
conversione  di  cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero
in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
  3.  Anche  per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun
titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero  e'  tenuto ad
acquisire  presso  la  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  competente  per  il  luogo in cui l'attivita' lavorativa
autonoma   deve   essere   svolta,  o  presso  il  competente  ordine
professionale,    l'attestazione   dei   parametri   di   riferimento
riguardanti  la  disponibilita'  delle risorse finanziarie occorrenti
per  l'esercizio  dell'attivita'.  Tali  parametri  si  fondano sulla
disponibilita'  in Italia, da parte del richiedente, di una somma non
inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile
pari all'assegno sociale.
  4.  La  dichiarazione  di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al
comma  3  sono  rilasciate,  ove richieste, a stranieri che intendano
operare   come   soci   prestatori  d'opera  presso  societa',  anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
  5.  La  dichiarazione  di  cui al comma 2, unitamente a copia della
domanda  e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche'
l'attestazione  della  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore,   alla   questura   territorialmente   competente,   per
l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
  6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di
cui  al  comma  2  entro  20 giorni dalla data di ricevimento, previa
verifica  che  non  sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi  all'ingresso  e al soggiorno nel territorio dello Stato per
motivi  di  lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta
e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
  7.  La  dichiarazione,  l'attestazione,  ed  il nullaosta di cui ai
commi  2,  3  e  5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati
alla   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  competente  per  il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a
norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento
dei   requisiti   richiesti   sulla  base  della  normativa  e  della
documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare,
nel   rilasciare   il   visto,  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'interno,  all'INPS  e  all'INAIL  e  consegna  allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma,
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
  8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del
permesso di soggiorno.
  9.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 14, lo straniero gia'
presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per
motivi  di  studio  o di formazione professionale, puo' richiedere la
conversione  del  permesso  di  soggiorno per lavoro autonomo. A tale
fine,  lo  Sportello  unico,  su  richiesta  dell'interessato, previa
verifica  della  disponibilita'  delle  quote  d'ingresso  per lavoro
autonomo,  determinate  a  norma  dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo  unico,  sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e
3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il
modulo  per  la  richiesta  di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro  autonomo,  i  cui  dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura  competente,  tramite  procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.».

      
                              Art. 37.
               Casi particolari di ingresso per lavoro
  1.  L'articolo  40  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  40.  (Casi  particolari  di  ingresso  per  lavoro). - 1. Il
nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1
e  2,  del  testo  unico,  quando  richiesto,  e'  rilasciato,  fatta
eccezione  per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma
1  del  medesimo  articolo,  senza  il  preventivo espletamento degli
adempimenti  previsti  dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si
osservano  le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e
quelle  ulteriori  previste  dal  presente  articolo. Il nullaosta al
lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
  2.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge  o  di  regolamento, il
nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore
a  quello  del  rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due  anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista,
non  puo'  superare  lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di
lavoro  a  tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al
lavoro  viene  concesso  a  tempo  indeterminato.  La  validita'  del
nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
  3.  Salvo  quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19
del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,
il  nullaosta  al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini
del  visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nullaosta  al  lavoro  deve  essere utilizzato entro 120 giorni dalla
data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi
1,  limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6,
7 e 8.
  4.  Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti
dall'articolo. 5,  comma  3, lettera c), del medesimo testo unico, il
visto  d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui
al  presente  articolo  sono  rilasciati  per  il  tempo indicato nel
nullaosta  al  lavoro  o,  se  questo  non e' richiesto, per il tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
  5.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),
del  testo  unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o
al  personale  in  possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato  all'azienda
distaccataria,  qualificano l'attivita' come altamente specialistica,
occupati  da  almeno  sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima
della  data  del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni
derivanti  dall'Accordo  GATS,  ratificato e reso esecutivo in Italia
con  la  legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo,
di  durata  legata  all'effettiva  esigenza  dell'azienda, definita e
predeterminata  nel  tempo,  non  puo' superare, incluse le eventuali
proroghe,  la  durata  complessiva  di  cinque  anni.  Al termine del
trasferimento   temporaneo   e'   possibile   l'assunzione   a  tempo
determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
  6.  Per  il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e
c),  del  testo  unico,  il  nullaosta  al lavoro e' subordinato alla
richiesta  di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita'
o  dell'istituto  di  istruzione  superiore  e di ricerca, pubblici o
privati,   che   attesti  il  possesso  dei  requisiti  professionali
necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
  7.  Per  il  personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d),
del  testo  unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato,    corredandola   del   contratto   relativo   alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di
lavoro  in  caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato,
nonche'  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore
o   interprete,   specifici  per  le  lingue  richieste,  rilasciati,
rispettivamente,  da  una  scuola  statale o da ente pubblico o altro
istituto  paritario,  secondo la legislazione vigente nello Stato del
rilascio,  debitamente  vistati, previa verifica della legittimazione
dell'organo  straniero  al  rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
  8.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e),
del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il  contratto  di lavoro
autenticato   dalla   rappresentanza   diplomatica  o  consolare.  Il
nullaosta   al  lavoro  non  puo'  essere  rilasciato  a  favore  dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
  9.  La  lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si
riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'  formativa,  debbono
svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
    a) attivita'  nell'ambito  di un rapporto di tirocinio funzionale
al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
    b) attivita'  di  addestramento sulla base di un provvedimento di
trasferimento  temporaneo  o  di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipendono.
  10.  Per  le  attivita'  di  cui alla lettera a) del comma 9 non e'
richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di
studio  o  formazione  viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di
cui  all'articolo  2,  comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  25 marzo  1998,  n.  142,  nei limiti del
contingente  annuo  determinato  ai  sensi  del comma 6 dell'articolo
44-bis.  Alla  richiesta  deve  essere  unito  il progetto formativo,
redatto  ai  sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
24 giugno  1997,  n.  196, vistato dalla regione. Per le attivita' di
cui  al  comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato
dallo  Sportello  unico,  su  richiesta dell'organizzazione presso la
quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla
richiesta  deve  essere  allegato  un  progetto formativo, contenente
anche  indicazione  della  durata dell'addestramento, approvato dalla
regione.
  11.  Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g),
del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da
organizzazione   o   impresa,  italiana  o  straniera,  operante  nel
territorio  italiano,  con  proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
puo'   riguardare,   soltanto,   prestazioni  qualificate  di  lavoro
subordinato,  intendendo  per  tali quelle riferite all'esecuzione di
opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica
nel  contesto  complessivo  dell'opera  o del servizio stesso, per un
numero  limitato  di  lavoratori.  L'impresa estera deve garantire lo
stesso   trattamento  minimo  retributivo  del  contratto  collettivo
nazionale  di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonche'  il  versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dall'ordinamento italiano.
  12.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h),
del  testo  unico,  dipendenti  da  societa'  straniere  appaltatrici
dell'armatore  chiamati  all'imbarco su navi italiane da crociera per
lo  svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della
legge   5 dicembre   1986,   n.   856,  si  osservano  le  specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione   al   lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso  sono
rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  entro
termini  abbreviati  e  con  procedure  semplificate  definite con le
istruzioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  3.  Essi  consentono la
permanenza  a  bordo  della  nave anche quando la stessa naviga nelle
acque  territoriali  o  staziona  in  un  porto nazionale. In caso di
sbarco,  si  osservano  le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il
rilascio dei visti di transito.
  13.  Nell'ambito  di  quanto  previsto  all'articolo  27,  comma 1,
lettera  i),  del  testo  unico,  e' previsto l'impiego in Italia, di
gruppi  di  lavoratori  alle  dipendenze,  con  regolare contratto di
lavoro,  di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o
per  la  prestazione  di  servizi  oggetto  di  contratti  di appalto
stipulati  con  persone  fisiche  o  giuridiche, italiane o straniere
residenti  in  Italia  ed  ivi operanti. In tali casi il nullaosta al
lavoro  da  richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e
il  permesso  di  soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario  alla  realizzazione  dell'opera  o  alla  prestazione del
servizio,  previa  comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi  provinciali  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente   piu'   rappresentative  nel  settore  interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio  italiano  lo  stesso  trattamento  minimo retributivo del
contratto  collettivo  nazionale di categoria applicato ai lavoratori
italiani   o   comunitari,   nonche'  il  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali.
  14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma
1,  lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro,
comprensivo   del  codice  fiscale,  e'  rilasciato  dalla  Direzione
generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di  Roma  e  dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello  spettacolo  per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale
non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze,
soltanto   per   consentire   la   chiusura   dello   spettacolo   ed
esclusivamente  per  la  prosecuzione  del  rapporto di lavoro con il
medesimo  datore  di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha
sede  legale  l'impresa,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di
soggiorno per lavoro.
  15.  I  visti  d'ingresso  per gli artisti stranieri che effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore
a  90  giorni,  sono  rilasciati  al  di  fuori  delle  quote  di cui
all'articolo  3,  comma  4,  del  testo unico, con il vincolo che gli
artisti  interessati non possano svolgere attivita' per un produttore
o  committente  di spettacolo diverso da quello per il quale il visto
e' stato rilasciato.
  16.  Per  gli  sportivi  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
sostituito  dalla  dichiarazione  nominativa  di assenso del Comitato
olimpico  nazionale  italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale,
sulla  richiesta,  a titolo professionistico o dilettantistico, della
societa'   destinataria  delle  prestazioni  sportive,  osservate  le
disposizioni  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91. La dichiarazione
nominativa  di  assenso  e'  richiesta  anche  quando  si  tratti  di
prestazione  di  lavoro  autonomo.  In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione  nominativa  d'assenso  e'  comunicata,  anche  per via
telematica,  allo  Sportello  unico  della  provincia  ove ha sede la
societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,  ai  fini della
stipula  del  contratto  di  soggiorno  per  lavoro. La dichiarazione
nominativa  di  assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente
comma  possono  essere  rinnovati  anche  al  fine  di  consentire il
trasferimento   degli   sportivi   stranieri  tra  societa'  sportive
nell'ambito della medesima federazione.
  17.  Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16,
sono  considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui   all'articolo   3,   comma   4,   del   testo   unico.  Al  fine
dell'applicazione  dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le
aliquote    d'ingresso   stabilite   per   gli   sportivi   stranieri
ricomprendono  le  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  di lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive   federali   e  non  si  applicano  agli  allenatori  ed  ai
preparatori  atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno
rilasciato  per  motivi  di lavoro o per motivi familiari puo' essere
tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27,
comma 5-bis, del testo unico.
  18.  Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal
CONI  riguardi  un  cittadino  extracomunitario  minore, la richiesta
della     predetta     dichiarazione     deve     essere    corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto  1999,  n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
federazione   sportiva   nazionale  di  appartenenza  della  societa'
destinataria della prestazione sportiva.
  19.  Per  i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q),
del   testo   unico,   e  per  quelli  occupati  alle  dipendenze  di
rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  o  di  enti  di  diritto
internazionale  aventi  sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e'
richiesto.
  20.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r),
del  testo  unico,  il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito,
anche  numerico,  degli  accordi  internazionali  in  vigore,  per un
periodo  non  superiore  ad  un anno, salvo diversa indicazione degli
accordi  medesimi.  Se si tratta di persone collocate alla pari al di
fuori  di  programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani,
il  nullaosta  al  lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi.
Nel  caso  di  stranieri  che  giungono  in  Italia  con un visto per
vacanze-lavoro,  nel  quadro  di accordi internazionali in vigore per
l'Italia,  il  nullaosta  al  lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo
Sportello  unico  successivamente  all'ingresso  dello  straniero nel
territorio  dello  Stato,  a  richiesta  del datore di lavoro, per un
periodo  complessivo  non  superiore a sei mesi e per non piu' di tre
mesi con lo stesso datore di lavoro.
  21.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  27,  comma 1, lettera
r-bis),  del  testo  unico,  riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati  dello  specifico  titolo  riconosciuto  dal  Ministero  della
salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia  pubbliche  che private, sono
legittimate   all'assunzione   degli   infermieri,   anche   a  tempo
indeterminato,  tramite  specifica  procedura.  Le societa' di lavoro
interinale  possono  richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata.  Le  cooperative sono
legittimate  alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora
gestiscano  direttamente  l'intera struttura sanitaria o un reparto o
un servizio della medesima.
  22.  Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b),
c)  e  d),  del  testo unico possono far ingresso in Italia anche per
effettuare  prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi
per  lavoro  autonomo  sono  al  di  fuori  delle quote stabilite con
decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma 4, del testo unico. In tali
casi,    lo   schema   di   contratto   d'opera   professionale   e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del
luogo  di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che,
effettivamente,  il  programma negoziale non configura un rapporto di
lavoro  subordinato,  rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione,  da  accludere alla relativa richiesta, e' necessaria
ai   fini  della  concessione  del  visto  per  lavoro  autonomo,  in
applicazione della presente disposizione.
  23.  Il  nullaosta  al  lavoro e il permesso di soggiorno di cui al
presente  articolo  possono  essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo  27,  comma  1, lettera n), del testo unico, in costanza
dello  stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,
previa  presentazione, da parte del richiedente, della certificazione
comprovante  il  regolare  assolvimento dell'obbligo contributivo. In
caso  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, il nullaosta non puo'
essere  utilizzato  per  un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di
cui  all'articolo  27,  comma  1,  lettere d), e) e r-bis), del testo
unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che
la  qualifica  di  assunzione  coincida  con  quella per cui e' stato
rilasciato  l'originario  nullaosta.  Si applicano nei loro confronti
l'articolo  22,  comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37
del  presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma
del  presente  articolo  non  possono essere convertiti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5.».

      
                              Art. 38.
         Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
  1.  L'articolo  41  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). - 1.
Gli  uffici  della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo
autorizzatorio  o  abilitativo  per lo svolgimento di un attivita' di
lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero
la  dichiarazione  di  disponibilita'  alla  ricerca  di un'attivita'
lavorativa,  ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e  successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e
all'Archivio  anagrafico  dei  lavoratori  extracomunitari costituito
presso  l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  per  le
annotazioni  di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e'
utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello
riportato  nel  documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla
base  dei  provvedimenti  di  rilascio  o  rinnovo  dei  permessi  di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche  previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di
quelle  del  datore  di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del
medesimo testo unico.».

      
                              Art. 39.
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
  1.  Al  comma  4  dell'articolo 42 d.P.R. n. 394 del 1999, il primo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: «L'iscrizione non decade nella
fase di rinnovo del permesso di soggiorno.».

      
                  Nota all'art. 39:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  42  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio   Sanitario  Nazionale).  -  1.  Lo  straniero  in
          possesso  del  permesso  di soggiorno per uno dei motivi di
          cui  all'articolo  34,  comma  1,  del testo unico e per il
          quale  sussistono  le  condizioni  ivi  previste e tenuto a
          richiedere  l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed
          e' iscritto, unitamente ai familiari a carico negli elenchi
          degli  assistibili  dell'Azienda  unita'  sanitaria locale,
          d'ora  in  avanti  indicata  con  la  sigla U.S.L., nel cui
          territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
          territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con
          il  cittadino  italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a
          parita'  di  condizioni  con  il  cittadino  italiano nelle
          medesime    circostanze,    allo   straniero   regolarmente
          soggiornante  iscritto  nelle  liste  di collocamento. Alle
          medesime   condizioni  di  parita'  sono  assicurate  anche
          l'assistenza riabilitativa e protesica.
              2.  In  mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di
          effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di
          soggiorno,  fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 6,
          commi  7  e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e'
          valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
              3.  Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione
          e'   effettuata,   per   tutta   la  durata  dell'attivita'
          lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del
          rilascio del permesso di soggiorno.
              4.  L'iscrizione  non  decade nella fase di rinnovo del
          permesso  di  soggiorno.  L'iscrizione  cessa  altresi' per
          mancato  rinnovo,  revoca  o  annullamento  del permesso di
          soggiorno  ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a
          cura  della  questura,  salvo che l'interessato esibisca la
          documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
          suddetti  provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli
          altri  casi  in  cui  vengono  meno le condizioni di cui al
          comma 1.
              5.  L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui
          all'articolo  34,  comma  1, del testo unico, non e' dovuta
          per  gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
          a),  i)  e  q),  del  testo  unico,  che non siano tenuti a
          corrispondere   in  Italia,  per  l'attivita'  ivi  svolta,
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando
          l'obbligo,  per  se'  e  per  i  familiari  a carico, della
          copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
          testo  unico.  L'iscrizione  non  e  dovuta neppure per gli
          stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
              6.  Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del
          testo  unico,  in  alternativa  all'assicurazione contro il
          rischio  di  malattia,  infortunio  e  maternita'  prevista
          dall'articolo  34,  comma  3,  del  medesimo testo unico, e
          fatta  salva  la  specifica disciplina di cui al successivo
          comma  4  dello  stesso articolo, concernente gli stranieri
          regolarmente  soggiornanti per motivi di studio o collocati
          «alla  pari»,  lo straniero che abbia richiesto un permesso
          di  soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
          l'iscrizione  volontaria  al  Servizio sanitario nazionale,
          previa corresponsione del contributo prescritto.».

      
                              Art. 40.
                Ingresso e soggiorno per cure mediche
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  44  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento
dei  relativi  oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle
condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di
cui   all'articolo   5,   comma  3,  alla  competente  rappresentanza
diplomatica  o  consolare  ed  il relativo permesso di soggiorno alla
questura, allegando la seguente documentazione:
    a) dichiarazione  della struttura sanitaria prescelta, pubblica o
privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e
la  durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza
prevista,  osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
    b) attestazione  dell'avvenuto  deposito  di  una  somma a titolo
cauzionale   sulla  base  del  costo  presumibile  delle  prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi,
dovra'   corrispondere   al   30  per  cento  del  costo  complessivo
presumibile  delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla
struttura prescelta;
    c) documentazione  comprovante  la  disponibilita'  in  Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di  quelle  di  vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
    d) certificazione   sanitaria,   attestante   la   patologia  del
richiedente  nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati  personali.  La certificazione rilasciata all'estero deve essere
corredata di traduzione in lingua italiana.».

      
                  Nota all'art. 40:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 44 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.
          Il  cittadino  straniero  che  intende  effettuare,  dietro
          pagamento  dei  relativi  oneri,  cure  mediche  in Italia,
          richiede  il  visto,  alle condizioni stabilite dal decreto
          del  Ministro per gli affari esteri, di cui all'articolo 5,
          comma  3,  alla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare   ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno  alla
          questura, allegando la seguente documentazione:
                a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta,
          pubblica  o  privata  accreditata,  che  indichi il tipo di
          cura,  la  data  di  inizio  e  la durata presumibile della
          stessa,   la   durata   dell'eventuale   degenza  prevista,
          osservate  le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
          personali;
                b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a
          titolo  cauzionale  sulla  base del costo presumibile delle
          prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in
          dollari  statunitensi,  dovra'  corrispondere  al  30 % del
          costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e
          dovra' essere versato alla struttura prescelta;
                c) documentazione  comprovante  la  disponibilita' in
          Italia  di  risorse  sufficienti  per l'integrale pagamento
          delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori
          dalla  struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e
          per l'eventuale accompagnatore.
                d) certificazione  sanitaria, attestante la patologia
          del  richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia
          di  tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata
          all'estero  deve  essere  corredata di traduzione in lingua
          italiana.
              2.  Con  l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma
          2,  del  testo  unico  sono  stabilite  le modalita' per il
          trasferimento  per  cure  in Italia nei casi previsti dalla
          stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito
          dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.».

      
                              Art. 41.
   Visti d'ingresso per motivi di studio borse di studio e ricerca
  1.  Dopo  l'articolo  44 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' irserito il
seguente:
  «Art.  44-bis  (Visti  di  ingresso  per motivi di studio, borse di
studio  e  ricerca).  -  1.  E'  consentito  l'ingresso in territorio
nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono
seguire  corsi  universitari, con le modalita' definite dall'articolo
39 del testo unico e dall'articolo 46.
  2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per
motivi  di  studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri:
    a) maggiori  di  eta',  che  intendano seguire corsi superiori di
studio  o  d'istruzione  tecnico-professionale,  a  tempo  pieno e di
durata  determinata,  verificata  la coerenza dei corsi da seguire in
Italia   con  la  formazione  acquisita  nel  Paese  di  provenienza,
accertate   le   disponibilita'  economiche  di  cui  all'articolo 5,
comma 6,  nonche'  la  validita'  dell'iscrizione o pre-iscrizione al
corso da seguire in Italia;
    b) minori  di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui
genitori  o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi
di  studio  presso  istituti  e scuole secondarie nazionali statali o
paritarie  o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi
di  scambi  e  di  iniziative culturali approvati dal Ministero degli
affari  esteri,  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al
di  fuori  di  tali  fattispecie,  l'ingresso  dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza
dei  requisiti  di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza
di  misure  di  adeguata  tutela  del  minore  e  la  rispondenza del
programma  scolastico  da  seguire  in Italia alle effettive esigenze
formative e culturali del beneficiario.
  3.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  ai  cittadini stranieri
assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  da  Governi  stranieri,  da fondazioni ed istituzioni culturali
italiane  di  chiara  fama  ovvero  da organizzazioni internazionali,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal decreto di cui all'articolo 5,
comma 3.
  4.  E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai
cittadini  stranieri  che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e
per   motivi  di  preminente  interesse  della  Repubblica  italiana,
intendano  svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura
o  di  ricerca  avanzata,  che  non  rientrino  tra  quelle  previste
dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto
e  accordato  al  coniuge  e  ai  figli minori al seguito, secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
  5.  Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del  visto  di  studio  che  intende  frequentare corsi di formazione
professionali  organizzati da enti di formazione accreditati, secondo
le  norme  attuative  dell'articolo  142,  comma  1,  lettera d), del
decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,  finalizzati  al
riconoscimento  di  una  qualifica  o,  comunque, alla certificazione
delle  competenze  acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo'
essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito
del  contingente  annuale  determinato  con  decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  cui al comma 6. La presente
disposizione  si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi
di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
  6.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e degli affari esteri,
sentita  la  Conferenza  permanente  Stato-regioni  di cui al decreto
legislatvo  28 agosto  l997,  n.  28l, e successive modificazioni, da
emanarsi  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno, e' determinato il
contingente  annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui  al  comma  5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di
prima  applicazione  della  presente  disposizione, le rappresentanze
diplomatiche  e  consolari,  nelle  more  dell'emanazione del decreto
annuale  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di
cui  al  comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo
comma.  Il  numero  di  tali  visti  viene  portato in detrazione dal
contingente  annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita'
successive,  si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti
rilasciabili  anteriormente  alla  data  di pubblicazione del decreto
annuale  di  programmazione  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno di
ciascun  anno,  non  puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel
primo  semestre  dell'anno  precedente. Nel caso che la pubblicazione
del  decreto  di programmazione annuale non venga effettuata entro la
scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
nel  secondo  semestre  di  ciascun  anno,  puo'  provvedere,  in via
transitoria,  con  proprio  decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente.

      
                              Art. 42.
              Accesso degli stranieri alle universita'
  1.  Il  comma  5  dell'articolo  46  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «5.  Gli  studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con
gli  studenti  italiani,  ai servizi e agli interventi per il diritto
allo  studio  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi  non  destinati  alla generalita' degli studenti, quali le
borse  di  studio,  i  prestiti  d'onore  ed  i servizi abitativi, in
conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 4 della
stessa  legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del
merito  dei  richiedenti,  in  aggiunta  a  quella  delle  condizioni
economiche  degli  stessi  e tenuto, altresi', conto del rispetto dei
tempi  previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica
e  patrimoniale  degli  studenti  stranieri  e'  valutata  secondo le
modalita'  e  le  relative  tabelle  previste  dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e certificata con appositi
documentazione  rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i
redditi  sono  stati  prodotti  e  tradotta  in lingua italiana dalle
autorita'  diplomatiche  italiane  competenti  per  territorio.  Tale
documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  estere  in  Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficolta'  a  rilasciare  la  certificazione attestata dalla locale
ambasciata   italiana   e   legalizzata  dalle  prefetture  -  Uffici
territoriali  del  Governo  ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Le regioni
possono  consentire  l'accesso  gratuito  al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico.».

      
                  Note all'art. 42:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 46 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  46  (Accesso degli stranieri alle universita). -
          1.  In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso
          di  studenti  stranieri  all'istruzione  universitaria,  di
          atenei,   sulla   base   di  criteri  predeterminati  e  in
          applicazione    della    regolamentazione   sugli   accessi
          all'istruzione   universitaria,   stabiliscono,   entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, il numero dei posti da destinare
          alla  immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
          studio  universitari,  per  l'anno  accademico  successivo,
          anche  in  coerenza  con  le esigenze della politica estera
          culturale  e  della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
          gli  accordi  di  collaborazione  universitaria con i Paesi
          terzi.  Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per
          effetto  di  protocolli esecutivi di accordi culturali e di
          programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi
          fra   universita'   italiane   e   universita'   dei  Paesi
          interessati,  studenti  stranieri  beneficiari  di borse di
          studio,  assegnate  per l'intera durata dei corsi medesimi,
          dal  Ministero  degli affari esteri o dal Governo del Paese
          di  provenienza.  Nel  caso  di  accesso  a  corsi a numero
          programmato  l'ammissione  e',  comunque,  subordinata alla
          verifica   delle   capacita   ricettive   delle   strutture
          universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
              2.  Sulla  base  dei  dati forniti dalle universita' al
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica  ai sensi del comma 1, e' emanato il decreto di
          cui  al  comma  4  dell'articolo  39  del testo unico e con
          successivo   provvedimento   sono  definiti  i  conseguenti
          adempimenti  amministrativi  per  il  rilascio del visto di
          ingresso.   A   tal  fine,  la  sufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza  e'  valutata  considerando  anche  le garanzie
          prestate  con le modalita' di cui all'articolo 34, le borse
          di  studio,  i  prestiti  d'onore  ed  i  servizi abitativi
          forniti  da  pubbliche  amministrazioni o da altri soggetti
          pubblici   o   privati   italiani,   o   per   i  quali  le
          amministrazioni  stesse  o gli altri soggetti attestino che
          saranno  forniti allo studente straniero, a norma del comma
          5.
              3.  Le  universita'  italiane  istituiscono,  anche  in
          convenzione  con  altre  istituzioni  formative,  con  enti
          locali  e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
          sono  ammessi  gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
          possesso  del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  studio, rilasciati ai sensi del decreto di
          cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo
          39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso
          di  una  certificazione  attestante una adeguata conoscenza
          della  lingua  italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato
          un attestato di frequenza.
              4.  I  visti  e  i  permessi di soggiorno per motivi di
          studio  sono  rinnovati agli studenti che nel primo anno di
          corso  abbiano  superato  una  verifica di profitto e negli
          anni  successivi  almeno due verifiche. Per gravi motivi di
          salute  o  di  forza  maggiore, debitamente documentati, il
          permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato anche allo
          studente  che abbia superato una sola verifica di profitto,
          fermo  restando  il numero complessivo di rinnovi. Essi non
          possono  essere  comunque  rilasciati  per piu' di tre anni
          oltre la durata del corso di studio.
              Il  permesso  di  soggiorno  puo'  essere ulteriormente
          rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
          dottorato  di ricerca, per la durata complessiva del corso,
          rinnovabile per un anno.
              5.  Gli  studenti  stranieri  accedono,  a  parita'  di
          trattamento  con  gli  studenti italiani, ai servizi e agli
          interventi  per  il  diritto  allo studio di cui alla legge
          2 dicembre  1991,  n.  390,  compresi  gli  interventi  non
          destinati  alla  generalita' degli studenti, quali le borse
          di  studio,  i  prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in
          conformita'  con  le  disposizioni previste dal decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri adottato ai sensi
          dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
          criteri  di  valutazione  del  merito  dei  richiedenti, in
          aggiunta  a quella delle condizioni economiche degli stessi
          e  tenuto,  altresi', conto del rispetto dei tempi previsti
          dall'ordinamento  degli  studi.  La  condizione economica e
          patrimoniale  degli  studenti stranieri e' valutata secondo
          le  modalita'  e  le  relative  tabelle previste dal citato
          decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          certificata  con  apposita  documentazione rilasciata dalle
          competenti  autorita'  del  Paese  ove i redditi sono stati
          prodotti  e  tradotta  in  lingua  italiana dalle autorita'
          diplomatiche   italiane  competenti  per  territorio.  Tale
          documentazione  e'  resa  dalle  competenti  rappresentanze
          diplomatiche  o  consolari  estere in Italia per quei Paesi
          ove   esistono  particolari  difficolta'  a  rilasciare  la
          certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e
          legalizzata  dalle  Prefetture  -  Uffici  territoriali del
          Governo   ai   sensi   dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. Le
          regioni  possono  consentire l'accesso gratuito al servizio
          di  ristorazione  agli  studenti  stranieri  in condizioni,
          opportunamente    documentate,   di   particolare   disagio
          economico.
              6.  Per  le  finalita'  di cui al comma 5 le competenti
          rappresentanze  diplomatiche  consolari italiane rilasciano
          le   dichiarazioni   sulla   validita'   locale,   ai  fini
          dell'accesso  agli studi universitari, dei titoli di scuola
          secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni
          sulla  scala  di valori e sul sistema di valutazioni locali
          cui  fa  riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
          di  studio.  Con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  e del Ministro degli
          affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
          per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
          straniero  con  la  valutazione  adottata  nell'ordinamento
          scolastico italiano.».

      
                              Art. 43.
  Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
  1.  All'articolo  49  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  riconoscimento  del titolo puo' essere richiesto anche
dagli  stranieri  non  soggiornanti  in  Italia.  Le  amministrazioni
interessate,  ricevuta  la  domanda,  provvedono  a  quanto  di  loro
competenza.  L'ingresso  in  Italia  per  lavoro,  sia  autonomo  che
subordinato,  nel  campo  delle  professioni  sanitarie e', comunque,
condizionato  al  riconoscimento  del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.»;
    b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di
cui  al  comma  2,  per  l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro  competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento,
sentite  le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo
n.  319  del  1994,  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  che il
riconoscimento   sia   subordinato   ad   una   misura  compensativa,
consistente  nel  superamento  di  una  prova  attitudinale  o  di un
tirocinio  di  adattamento.  Con il medesimo decreto sono definite le
modalita'  di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche'
i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere  acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle
regioni e delle province autonome.»;
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Nel  caso  in  cui  il  riconoscimento  e'  subordinato al
superamento  di  una  misura  compensativa ed il richiedente si trova
all'estero,  viene  rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il
periodo    necessario    all'espletamento   della   suddetta   misura
compensativa.».

      
                  Note all'art. 43:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 49 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
          delle   professioni).   -   1.   I   cittadini   stranieri,
          regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che   intendono
          iscriversi   agli   ordini,  collegi  ed  elenchi  speciali
          istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito
          delle  quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del
          testo  unico  e del presente regolamento, se in possesso di
          un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una professione,
          conseguito   in   un  Paese  non  appartenente,  all'Unione
          europea,  possono  richiederne  il  riconoscimento  ai fini
          dell'esercizio   in  Italia,  come  lavoratori  autonomi  o
          dipendenti, delle professioni corrispondenti.
              1-bis   Il   riconoscimento   del  titolo  puo'  essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le   Amministrazioni   interessate,  ricevuta  la  domanda,
          provvedono  a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso in
          Italia  per  lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo
          delle  professioni  sanitarie e', comunque, condizionato al
          riconoscimento   del   titolo   di  studio  effettuato  dal
          Ministero competente.
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
          2 maggio  1994,  n.  319, compatibilmente con la natura, la
          composizione  e  la  durata  della formazione professionale
          conseguita.
              3.  Ove  ricorrano  le  condizioni previste dai decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  2 per l'applicazione delle
          misure   compensative,   il  Ministro  competente,  cui  e'
          presentata   la   domanda  di  riconoscimento,  sentite  le
          conferenze  dei  servizi di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo  n.  115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
          legislativo  n.  319  del 1994, puo' stabilire, con proprio
          decreto,  che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad una
          misura  compensativa,  consistente  nel  superamento di una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo  decreto sono definite le modalita' di svolgimento
          della  predetta  misura  compensativa,  nonche' i contenuti
          della  formazione  e le sedi presso le quali la stessa deve
          essere  acquisita,  per  la  cui  realizzazione  ci si puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome.
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si  trova  all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
          per  studio,  per  il  periodo  necessario all'espletamento
          della suddetta misura compensativa.
              4.  Le  disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
          ai  fini  del  riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
          terzi,  abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
          specifiche direttive della Unione europea.».

      
                              Art. 44.
 Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
  1.  All'articolo  50  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' soppresso;
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8.  La  dichiarazione  di equipollenza dei titoli accademici nelle
discipline  sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai
corrispondenti  esami  di  diploma,  di laurea o di abilitazione, con
dispensa  totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio  delle  relative  professioni. A tale fine, deve essere
acquisito  il preventivo parere del Ministero della salute; il parere
negativo  non  consente  l'iscrizione  agli albi professionali o agli
elenchi  speciali  per  l'esercizio  delle  relative  professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.»;
    c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio del decreto di
riconoscimento,  il  professionista  deve iscriversi al relativo albo
professionale,  ove  esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento  perde efficacia. Per le professioni non costituite in
ordini  o  in  collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per
un periodo di due anni dalla data del rilascio.».

      
                  Nota all'art. 44:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 50 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
          professioni  sanitarie).  -  1.  Presso  il Ministero della
          sanita'  sono  istituiti elenchi speciali per gli esercenti
          le  professioni  sanitarie  sprovviste di ordine o collegio
          professionale.
              2.  Per  l'iscrizione  e la cancellazione dagli elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni   contenute   nel   Capo  I  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5 aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              3.  Il  Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
          elenchi  speciali  di  cui  al  comma 1 nonche' gli elenchi
          degli  stranieri  che  hanno ottenuto il riconoscimento dei
          titoli   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione
          sanitaria.
              4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
          elenchi  speciali  di  cui  al comma 1 sono disposte previo
          accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
          speciali     disposizioni    che    regolano    l'esercizio
          professionale   in  Italia,  con  modalita'  stabilite  dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione,  gli  ordini  e collegi professionali e il
          Ministero   della   sanita',   con  oneri  a  carico  degli
          interessati.
              5. (Soppresso).
              6.  (Comma  non  ammesso  al  «Visto»  della  Corte dei
          conti).
              7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
          49,  il  Ministero della Sanita' provvede altresi', ai fini
          dell'ammissione   agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di
          attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  al  riconoscimento  dei  titoli  accademici, di
          studio  e  di  formazione  professionale,  complementari di
          titoli  abilitanti  all'esercizio di una professione o arte
          sanitaria,   conseguiti   in   un  Paese  non  appartenente
          all'Unione europea.
              8.   La   dichiarazione   di  equipollenza  dei  titoli
          accademici    nelle    discipline   sanitarie,   conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale   degli   esami  di  profitto,  non  danno  titolo
          all'esercizio  delle relative professioni. A tal fine, deve
          essere  acquisito  il preventivo parere del Ministero della
          salute;  il  parere negativo non consente l'iscrizione agli
          albi  professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
          delle  relative  professioni sul territorio nazionale e dei
          Paesi dell'Unione europea.
              8-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi  al  relativo albo professionale, ove esistente.
          Trascorso  tale termine, il decreto di riconoscimento perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi,  il  decreto  di  riconoscimento  perde efficacia,
          qualora  l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a fini
          lavorativi,  per  un  periodo  di  due  anni dalla data del
          rilascio.».

      
                              Art. 45.
                         Sistemi informativi
  1.  Dopo  l'articolo  61 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il
seguente:
  «Art.  61-bis  (Sistemi  informativi).  -  1.  Per l'attuazione dei
procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, le amministrazioni
pubbliche  si  avvalgono  degli  archivi  automatizzati e dei sistemi
informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e
l'interconnessione  tra  le  pubbliche  amministrazioni,  nonche' dei
sistemi  informativi  e  delle  procedure  telematiche  indicate  nel
presente   regolamento.   Le  modalita  tecniche  e  procedurali  per
l'accesso  e  la  trasmissione  di  dati  e  documenti  tra i sistemi
informativi  delle  amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i
provvedimenti   previsti   nel  regolamento  di  attuazione,  di  cui
all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  2.  Per  le  procedure  di  ingresso,  soggiorno  ed uscita e per i
collegamenti  informativi  con le altre amministrazioni pubbliche, le
questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi
di   soggiorno   previsto   dal  regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
  3.  I  criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui
al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».

      
                              Art. 46.
Registro  delle  associazioni  e  degli enti che svolgono attivita' a
                       favore degli immigrati
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  52  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.  Presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito  il  registro  delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi  privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri
immigrati,  previste  dal  testo  unico. Il registro e' diviso in due
sezioni:
    a) nella  prima  sezione sono iscritti associazioni, enti e altri
organismi  privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione
sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
    b) nella  seconda  sezione  sono  iscritti  associazioni, enti ed
altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza  e  protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo
18 del testo unico.».
  2.  All'articolo  53  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    b) ai  commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera b)».
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  54  del d.P.R. n. 394 del 1999, le
parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

      
                  Note all'art. 46:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
          394  (per  l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come
          modificati dal presente regolamento:
              «Art.  52 (Registro delle associazioni e degli enti che
          svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, e'
          istituito  il  registro  delle  associazioni,  degli enti e
          degli  altri  organismi privati che svolgono le attivita' a
          favore  degli stranieri immigrati previste dal testo unico.
          Il registro e' diviso in due sezioni:
                a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'articolo 42 del testo unico;
                b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale  degli  stranieri  di cui all'articolo 18 del testo
          unico.
              2.  L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera
          a),  e'  condizione  necessaria per accedere direttamente o
          attraverso  convenzioni  con  gli  enti  locali  o  con  le
          amministrazioni  statali, al contributo del Fondo nazionale
          per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
              3.   Non   possono  essere  iscritti  nel  registro  le
          associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
          rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
          procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
          prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
          previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
          con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
          agli  articoli 380  e  381  del codice di procedura penale,
          salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
          provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
          dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
          riabilitazione.».
              «Art.  53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro). -
          1.  Possono  iscriversi  nella  sezione del registro di cui
          all'articolo   52,  comma  1,  lettera  a),  gli  organismi
          privati,  gli enti e le associazioni che svolgono attivita'
          per  l'integrazione  di  cui  all'articolo 42, comma 1, del
          testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
                a) forma  giuridica  compatibile con i fini sociali e
          di  solidarieta'  desumibili  dall'atto costitutivo e dallo
          statuto   in   cui  devono  essere  espressamente  previsti
          l'assenza  di  fini  di  lucro,  il  carattere  democratico
          dell'ordinamento   interno,   l'elettivita'  delle  cariche
          associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro
          obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti
          per  gli  organismi  aventi  natura  di  organizzazione non
          lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b) obbligo   di   formazione   del   bilancio  o  del
          rendiconto  dal quale devono risultare i beni, i contributi
          o  le donazioni, nonche' le modalita' di approvazione dello
          stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
                c) sede   legale   in   Italia   e   possibilita'  di
          operativita'   in   Italia   ed   eventualmente  all'estero
          qualunque sia la forma giuridica assunta;
                d) esperienza    almeno    biennale    nel    settore
          dell'integrazione   degli   stranieri   e   dell'educazione
          interculturale,    della   valorizzazione   delle   diverse
          espressioni  culturali,  ricreative,  sociali, religiose ed
          artistiche,    della    formazione,    dell'assistenza    e
          dell'accoglienza degli stranieri.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1, si iscrivono al
          registro  su  richiesta  del rappresentante legale, con una
          domanda corredata da:
                a) copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto o
          degli accordi degli aderenti:
                b) dettagliata  relazione sull'attivita' svolta negli
          ultimi due anni;
                c) copia  del bilancio o del rendiconto relativo agli
          ultimi due anni di attivita';
                d) eventuale   iscrizione  all'albo  regionale  delle
          associazioni del volontariato;
                e) ogni   altra  documentazione  ritenuta  utile  per
          comprovare   l'adeguatezza   dell'associazione  a  svolgere
          attivita' nel settore dell'integrazione degli stranieri;
                f) dichiarazione  redatta  e  sottoscritta  ai  sensi
          delle   vigenti  disposizioni  concernente  l'assenza,  nei
          confronti  del  legale  rappresentante  e  di  ciascuno dei
          componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo
          dell'ente,  delle condizioni interdittive di cui al comma 3
          dell'articolo 52.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              5.  Nell'ambito  del  registro  di cui all'articolo 52,
          comma  1,  lettera  b), possono iscriversi le associazioni,
          gli   enti   e   gli   organismi   privati  abilitati  alla
          realizzazione  dei  programmi  di assistenza e integrazione
          sociale  di  cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico.
          Nella   fase   di  prima  applicazione  possono  richiedere
          l'iscrizione    solo    gli    organismi    privati    che,
          indipendentemente  dalla  natura  giuridica,  abbiano  gia'
          svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei
          servizi   in   materia   di   violenza   contro  le  donne,
          prostituzione,   tratta,   violenza  e  abusi  sui  minori,
          assistenza   ai   lavoratori   in   condizione   di   grave
          sfruttamento,   con   particolare   riferimento  al  lavoro
          minorile.
              6.  Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma
          5   presentano   un  curriculum  attestante  le  precedenti
          esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
                a) la   disponibilita',   a   qualsiasi   titolo,  di
          operatori  competenti  nelle  aree  psicologica, sanitaria,
          educativa   e   dell'assistenza   sociale,  che  assicurino
          prestazioni   con   carattere   di  continuita',  ancorche'
          volontarie;
                b) la   disponibilita',   a   qualsiasi   titolo,  di
          strutture  alloggiative  adeguate  all'accoglienza  e  alla
          realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
          sociale,   con   la  specificazione  delle  caratteristiche
          tipologiche e della ricettivita';
                c) i  rapporti  instaurati con enti locali, regioni o
          altre istituzioni;
                d) la  descrizione  del  programma  di  assistenza  e
          integrazione  sociale che intendano svolgere, articolato in
          differenti  programmi  personalizzati.  Il programma indica
          finalita',  metodologia di intervento, misure specifiche di
          tutela  fisica  e  psicologica, tempi costi e risorse umane
          impiegate;   prevede   le   modalita'   di  prestazione  di
          assistenza  sanitaria  e  psicologica,  e  le  attivita' di
          formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione
          e  all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla
          formazione  professionale  in relazione a specifici sbocchi
          lavorativi;
                e) l'adozione  di  procedure  per  la tutela dei dati
          personali,  ai  sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          anche   relativi   ai  soggetti  ospitati  nelle  strutture
          alloggiative;
                f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante
          e    di   ciascuno   dei   componenti   degli   organi   di
          amministrazione  e di controllo dell'ente, delle condizioni
          interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
              7.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
          data  di entrata in vigore del presente regolamento possono
          richiedere  l'iscrizione  anche  organismi  privati che non
          abbiano  svolto precedentemente attivita' di assistenza nei
          campi   indicati  dal  comma  6,  purche'  stabiliscano  un
          rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti
          nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
          lettera   b).   Tali   organismi   devono   presentare  una
          dichiarazione  dalla  quale  risultino,  oltre ai requisiti
          indicati  dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di
          ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.»
              «Art.  54  (Iscrizione nel Registro). - 1. L'iscrizione
          degli  organismi  privati,  degli enti e delle associazioni
          nel  registro  di  cui  all'articolo  52,  e'  disposta dal
          Ministro  per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,
          sentita  la  Commissione  di  cui all'articolo 25, comma 2,
          limitatamente    all'iscrizione   alla   sezione   di   cui
          all'articolo 52, comma 1, lettera b).
              2.   L'iscrizione   o   il   provvedimento  di  diniego
          dell'iscrizione   e'   comunicato  entro  90  giorni  dalla
          richiesta.   Trascorso  tale  termine  l'iscrizione  e'  da
          ritenersi avvenuta.
              3.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento    per    gli    affari    sociali,   provvede
          all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
          52,  comma  1.  A  tal  fine  gli  organismi  privati  e le
          associazioni  e  gli  enti interessati trasmettono entro il
          30 gennaio   di  ogni  anno  una  relazione  sull'attivita'
          svolta.  Ogni  cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
          richiesti  per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato
          tempestivamente.
              4.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento   per  gli  affari  sociali,  puo'  effettuare
          controlli  o  richiedere la trasmissione di documentazione.
          La  rilevazione  di  comportamenti  non  compatibili con le
          finalita'  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1, comporta la
          cancellazione  dal  registro,  a  decorrere  dalla  data di
          comunicazione all'interessato.
              5.   L'elenco   degli   organismi   privati   e   delle
          associazioni   e   degli   enti  iscritte  al  registro  e'
          comunicato   annualmente   alle  regioni  e  alle  province
          autonome.».

      
                              Art. 47.
                         Disposizioni finali
  1.  Nel  testo  del  d.P.R.  31 agosto  1999,  n.  394,  le parole:
«Ministro  o  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale» e
«Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro o Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
                              Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme
                              istituzionali e la devoluzione
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel mondo
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Moratti,    Ministro    dell'istruzione
                              dell'universita' e della ricerca
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 199

      

11.02.2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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