Novità europa – 3 febbraio ’05
Regione Piemonte- ires piemonte-ASGI
www.piemonteimmigrazione.it/IP03.html
a cura di Chiara Favilli
CONTRASTO DELL’IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA........................................................... 5
Modifica del regolamento 1408/71 sul coordinamento dei
regimi di sicurezza sociale................ 7
La Corte di Giustizia ha adottato il 18 gennaio 2005 una sentenza nella causa C-257/01, Commissione c. Consiglio, avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione, ai sensi dell’art. 230 T CE, del regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 789, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (GU L 116, pag. 2), e del regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 790, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere. La Corte afferma che l’esercizio di talune competenze di esecuzione direttamente da parte del Consiglio e da parte degli Stati non è in contrasto con il Trattato considerando le particolarità delle materie e le regole particolari che caratterizzano il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. Quindi tali regolamenti non violano l’art. 202 T CE e la decisione del 28 giugno 1999, 1999/468/CE, che prevedono l’attribuzione delle competenze di esecuzione dal Consiglio alla Commissione salvo che il Consiglio si riservi di esercitare direttamente tali competenze in casi specifici e debitamente motivati. La Corte respinge anche il ricorso basato sul difetto di motivazione dell’attribuzione della competenza di esecuzione al Consiglio e agli Stati, considerando sufficiente uno dei considerando di ciascun regolamento ed il particolare contesto nel quale essi si inseriscono.
Sono state depositate dall’Avvocato generale Christine Stix-Hackl le conclusioni relative alla causa C-265/03, sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Audiencia Nacional (Spagna) vertente sull’interpretazione dell’accordo di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Federazione russa. In particolare viene esaminato l’art. 23 di tale accordo che impone agli Stati membri di evitare che i cittadini russi legalmente impiegati siano oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità. La norma nazionale che ha dato origine alla causa prevede l’impiego di un numero massimo di tre giocatori non comunitari e non appartenenti allo Spazio economico europeo per la prima divisione e di due per la seconda. Secondo l’avvocato generale l’art. 23 è una norma produttiva di effetti diretti che si oppone ad una normativa quale quella spagnola che impedisce ad un calciatore professionista di cittadinanza russa di essere impiegato in tutti gli incontri ufficiale tra società calcistiche. L’avvocato richiama per analogia l’art. 39 del Trattato CE e quanto dalla Corte affermato nelle cause Bosman e Deutscher Handallbund/Kolpak (quest’ultima relativa all’accordo con la Slovacchia).
Il programma della Presidenza è stato predisposto in cooperazione con la Commissione, l’Olanda e il Regno Unito in modo da garantire la necessaria continuità e coerenza richiesta dal programma pluriennale 2004-2006 e dal programma operativo del 2005. L’oggetto principale del Programma di Tampere era di sviluppare il quadro normativo nel settore della Giustizia e affari interni. Adesso occorre rafforzare la cooperazione operativa nei 25 Stati membri con un quadro giuridico che rafforzerà e continuerà a svilupparsi negli anni a venire.
Il Lussemburgo ha programmato un dibattito politico tra i ministri competenti per realizzare in maniera efficace un lavoro in questo periodo di transizione verso l’entrata in vigore del trattato costituzionale che offrirà un nuovo quadro giuridico di riferimento. Concretamente dovrebbe essere concordato un programma di lavoro che la Commissione dovrà elaborare durante la presidenza lussemburghese. Il programma con l’ausilio di una tabella di marcia dovrebbe permettere l’organizzazione ottimale del lavoro fino al 2010. Il Consiglio europeo ha anche richiesto che siano adottati strumenti di valutazione dell’attuazione delle misure adottate nell’area della giustizia e affari interni. Assieme alla Commissione la presidenza lussemburghese adotterà le iniziative necessarie affinché una prima serie di valutazioni sistematiche possa cominciare il 1 luglio 2005.
La Presidenza comincerà anche a valutare possibili allargamenti del mandato dell’Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.
La Presidenza ha anche affermato che il lavoro relativo allo status di residente di lungo periodo per i rifugiati e per coloro che beneficiano di protezione sussidiaria cominceranno appena la Commissione presenterà le relative proposte di direttive. La presidenza con la Commissione assicurerà che il lavoro prosegua per creare strutture appropriate che leghino i servizi che si occupano di asilo negli Stati membri e che assistano gli Stati membri nell’esame delle domande di asilo.
Particolare attenzione sarà riservata al libro verde sull’immigrazione per motivi economici che sarà discusso dal Consiglio già durante questi primi sei mesi del 2005.
La presidenza considera importante la dimensione esterna dell’asilo politico così che il rafforzamento della collaborazione con i Paesi e regioni di origine e transito rimarrà all’ordine del giorno dell’Unione europea. Lo stesso vale per il sistema di valutazione dei Paesi nella collaborazione nella lotta all’immigrazione clandestina sulla base della relazione periodica della Commissione.
La presidenza considera importante anche la politica di riammissione. Gli sforzi congiunti effettuati in questa area verso un approccio armonizzato continueranno in particolare approvando nuovi mandati a negoziare accordi di riammissione. Il Consiglio inizierà delle discussioni sulle norme minime applicabili alle procedure di reingresso non appena la Commissione avrà presentato una proposta. La presidenza considera estremamente importante la cooperazione degli Stati membri circa il controllo alle frontiere esterne. A questo riguardo assicurerà che l’Agenzia europea per la cooperazione operativa alle frontiere esterne sia lanciata come previsto il 1 maggio 2005. La Presidenza cercherà di condurre a termine i negoziati sulle regole sull’attraversamento delle frontiere. L’introduzione e l’uso degli identificatori biometrici sarà perseguita in modo da garantire una più efficace identificazione dei possessori di documenti di viaggio e di soggiorno e di migliorare le misure di sicurezza di certi tipi di documenti. Circa la politica dei visti attenzione particolare sarà data al meccanismo di reciprocità e alla cooperazione consolare compreso il lancio di un processo che dovrebbe aiutare a creare centri comuni per l’esame delle richieste.
Si è tenuta il 28 e 29 gennaio la riunione informale del Consiglio giustizia e affari interni (che l’attuale presidenza vorrebbe nominare come Consiglio libertà, sicurezza e giustizia) presieduta dal ministero lussemburghese della Giustizia, Luc Frieden, e il ministro degli affari esteri e immigrazione, Nicolas Schmit. È stata la prima riunione nella quale i ministri hanno discusso del programma dell’Aia recentemente approvato e del programma d’azione che la Commissione dovrà presentare durante la Presidenza lussemburghese. Esso dovrà contenere obiettivi e priorità fino al 2010. la proposta sarà presentata in giugno alla fine della presidenza lussemburghese. Il programma d’azione comprenderà una agenda dettagliata. Durante la conferenza congiunta con il vicepresidente della Commissione Franco Frattini e il Ministro delegato per gli affari esterni e immigrazione Nicolas Schmit, Luc Fireden ha affermato che il programma dovrà essere sia realistico che ambizioso e condotto in relazione ad un’agenda prestabilita. Su questo punto il Consiglio europeo valuterà durante la seconda metà del 2006 a metà del programma dell’Aia i progressi realizzati nell’attuazione.
Ultimo punto in discussione secondo l’agenda è stato quello della dimensione esterna della politica di asilo alla presenza del Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Ruud Lubbers. I ministri hanno affrontato i seguenti tre temi: rafforzamento delle capacità di protezione nelle regioni di origine, rafforzamento delle capacità di protezione nelle regioni di transito e programmi di rilocalizzazione. A questo riguardo la presidenza aveva preparato un documento preparatorio con domande specifiche attorno alle quali si è svolto il dibattito. Il vicepresidente Frattini ha affermato che presenterà entro luglio 2005 il suo piano d’azione relativo al programma per il rafforzamento della protezione dei rifugiati nelle zone di origine. La Commissione presenterà anche una proposta su un programma di “rilocalizzazione”, ossia di trasferimento di un rifugiato da un primo paese di accoglienza ad un secondo, in questo caso membro dell’UE.
Il Presidente ha anche affermato che il Consiglio valuterà la questione del divieto di simboli nazisti appena la proposta modificata di decisione-quadro contro il razzismo sarà ripresentata e possibilmente già nel prossimo Consiglio in programma per il 24 febbraio. Sull’argomento si veda anche EU may consider ban on Nazi symbols
La Commissione europea ha pubblicato il libro verde sull’immigrazione per motivi economici COM(2004)811 volto ad avviare un dibattito approfondito sulla forma più appropriata che dovrebbe avere la normativa comunitaria sull’ammissione degli immigrati per motivi economici. Il libro verde costituirà la base per l’elaborazione da parte della Commissione di un programma politico sull’immigrazione legale che sarà adottato entro la fine del 2005. Tutti gli interessati possono far pervenire alla Commissione le risposte scritte ai quesiti formulati nello stesso libro verde all’indirizzo ivi indicato entro il 15 aprile 2005. Si veda anche EU considers US-style green cards for migrants
La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativa a un sistema di informazione sui visti (Visa Information System - VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti di breve durata. Il VIS sarà un sistema per lo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri e quindi uno strumento di primaria importanza della strategia comune in materia di visti. Esso agevolerà anche i controlli alle frontiere esterne e all’interno degli Stati membri, l’applicazione del regolamento “Dublino” volto a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo e l’individuazione e il rimpatrio degli immigranti illegali. Il VIS comprenderà una banca dati centrale europea che sarà collegata ai sistemi nazionali per permettere ai consolati e alle altre autorità competenti degli Stati membri di consultare i dati sulle domande di visto e le decisioni prese fino a quel momento. Sull’argomento si veda EU plans centralised visa system
Il Consiglio ha adottato la decisione 2004/927/CEE del 22 novembre 2004 che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte III del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all’art. 251 di detto Trattato. La decisione, già espressamente menzionata nell’art. 67, 2° par., T CE, e che il Consiglio europeo aveva richiesto di adottare entro il 1 aprile 2005, in parte anticipa quanto stabilito nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. La procedura di codecisione disciplinata dall’art. 251 T CE contempla come tratti caratteristici la adozione degli atti congiuntamente da Parlamento e Consiglio con quest’ultimo che delibera quasi sempre a maggioranza qualificata. Si tratta quindi di una decisione rilevante perché modifica sostanzialmente la procedura individuata dall’art. 67, 1 par., e che è stata una delle ragioni dei gravi ritardi nell’attuazione del programma di Tampere oltre che del contenuto degli atti adottati. Per le materie dei visti di breve durata la procedura di codecisione era già operativa a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam o alla scadenza del periodo transitorio quinquennale (1 maggio 2004); per le misure in materia di asilo tale procedura è applicabile dopo il 1° maggio 2004 secondo quanto stabilito dal Trattato di Nizza potendosi considerare soddisfatta la condizione dell’adozione di norme minime ad eccezione delle norme sulle procedure. La decisione adottata a dicembre estende quindi la procedura di codecisione a tutti i settori dell’immigrazione e asilo contemplati dall’art. 62 e 63 ad eccezione delle misure relative all’immigrazione legale. In argomento si veda: B. Nascimbene, C. Favilli, Orientamenti comunitari, in Rapporto ISMU sulle migrazioni 2004, in corso di pubblicazione; Steve Peers, Vetoes, Opt-outs and EU Immigration and Asylum law - Statewatch briefing - revised 23 December
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 375 del 23 dicembre 2004, pp. 12-18, la direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica di Croazia, dall’altra e l’accordo stesso. Tale accordo è stato firmato il 29 ottobre 2001 a Lussemburgo e ai fini della sua entrata in vigore deve essere approvato dalle parti (Comunità europea, Stati membri e Croazia) secondo le rispettive procedure (art. 129 dell’accordo). L’accordo verte su numerosi e diversi settori tra i quali anche la circolazione delle persone. Oltre alla reciproca collaborazione in materia di visti e all’equo trattamento dei cittadini nei rispettivi territori, l’art. 77 contempla una clausola di riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente nel territorio degli Stati parti. È prevista anche la successiva conclusione di un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Croazia o, in mancanza, tra i singoli Stati membri e la Croazia sulla riammissione anche di cittadini di Stati non parti dell’accordo. L’art. 77, par. 2 e par. 3, configurano un obbligo da parte della Croazia di concludere l’accordo una volta che vi sia una richiesta in tal senso da parte degli Stati membri o della Comunità europea.
Il Consiglio del 22 dicembre ha adottato la decisione relativa all’applicazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito. Le misure vertono su: cooperazione giudiziaria, stupefacenti, cooperazione delle forze di polizia, contrasto dell’immigrazione clandestina, in particolare sanzioni contro i vettori e definizione del favoreggiamento dell’ingresso, transito e soggiorno illegali. Non saranno ancora applicabili le norme sul Sistema di informazione Schengen sebbene il Regno Unito continuerà nei preparativi per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di tale sistema e di quelle relative alla protezione dei dati. L’allegato I alla decisione specifica le singole disposizioni applicabili nel Regno Unito. Nell’allegato II si specifica che saranno anche applicate le decisioni 2000/586/GAI e 2003/725/GAI relative all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Un accordo è stato concluso tra la Spagna e il Regno Unito circa l’applicazione delle medesime misure a Gibilterra.
È stata adottata il 24 gennaio 2005 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2005 L 27, pp. 61-62, la posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio sullo scambio con l’Interpol di alcuni dati. In particolare i dati oggetto di scambio sono quelli relativi ai passaporti rilasciati, smarriti o rubati allo scopo di prevenire la criminalità organizzata incluso il terrorismo.
Il 31 gennaio e 1 febbraio 2005 si è tenuta una conferenza con la quale la Presidenza lussemburghese e la Commissione hanno lanciato Europass, adottato con la decisione 2241/2004/CE, in GUUE L 390, pp. 6-20. Europass è un servizio che rivolto ad aiutare i cittadini a rendere le loro competenze e qualifiche chiare in tutta Europea. Esso quindi faciliterà la loro mobilità per motivi sia di lavoro sia di studio.
Secondo il
commissario europeo l’obiettivo è che entro il 2010 almeno tre milioni di
cittadini abbiano usato Europass per migliorare la loro posizione nel mercato
del lavoro e cogliere gli aspetti positivi dell’Unione europea come area di
formazione continua. Europass costituisce uno dei tre strumenti della strategia
europea Educazione
e formazione 2010 assieme al portale Ploteus e al quadro europeo delle
qualifiche professionali sul quale è stato raggiunto un accordo a dicembre. Il
sito è http://europass.cedefop.eu.int,
presto disponibile in tutte le lingue dell’Unione.
La Commissione ha completato il dossier relativo alla normativa vigente in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini europei. In particolare è stato inserito nel dossier il documento contenente le corrispondenze tra gli articoli della nuova direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004 e le disposizioni ancora vigenti delle altre direttive destinate ad essere abrogate.
È stato adottato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2004 L 385, pp. 1-6 il regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. In base al regolamento gli Stati membri dovranno inserire nei passaporti oltre alla foto anche le impronte digitali in formato interoperativo. Il Regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen e si applica quindi a Norvegia, Islanda e Svizzera. Non si applica invece a Regno Unito e Irlanda mentre la Danimarca ha sei mesi di tempo per decidere se intende recepirlo nel proprio ordinamento interno.
La Commissione ha presentato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, COM(2004)830. Lo scopo della proposta è di aggiornare i regolamenti per tenere conto delle modifiche incorse nelle legislazioni nazionali in seguito all’allargamento. Esso inoltre completa l’opera di semplificazione nelle procedure relative alle cure sanitarie all’estero estendendo alcune delle modifiche introdotte dal regolamento 631/2004/CE alle medesime procedure applicabili alle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali.
Si terrà a Strasburgo il 17 e 18 febbraio un seminario organizzato dall’ECRI con gli organismi nazionali specializzati nella lotta al razzismo e la xenofobia centrato sul tema della raccolta dei dati relativi all’origine etnica.
Nel rapporto annuale sullo stato dei diritti umani nel mondo, Human Rights Warch condanna la diminuzione del livello di tutela dei diritti umani in Europa in particolare nei confronti degli immigrati e rifugiati. Il rapporto sottolinea in particolare la proposta di esaminare le domande di asilo al di fuori dell’Unione europea che, nonostante apertamente contrastata da alcuni Governi e dalla società civile, è sempre all’ordine del giorno dell’agenda europea. Inoltre Human Righst Watch denuncia la prassi dei respingimenti collettivi eseguiti dall’Italia negli ultimi mesi.
Sono stati pubblicati i contributi ricevuti dalla Commissione sulla creazione dell’Agenzia europea sui diritti fondamentali.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 ottobre 2004 il decreto legislativo 2 agosto 2004, n. 256, recante correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il decreto sostituisce in alcune parti dei decreti legislativi la parola sentenza con quella di provvedimento e la parola nazionali con sindacali.
La Commissione ha adottato un Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sui loro effetti nell’Unione europea, COM(2005)10. Il libro bianco è volto a iniziare una riflessione sui differenti aspetti della rilevanza per gli Stati membri delle condanne emesse da parte degli altri Stati membri. Ad esso seguirà una proposta di decisione-quadro sulla considerazione delle sentenze di condanna tra gli Stati membri dell’Unione.
In una prima fase sarà elaborato un indice delle persone condannate in base al quale reperire rapidamente in quale Stato una persona è già stata condannata. In una seconda fase sarà elaborato un modello europeo di scambio di informazioni in modo da avere un unico formato che possa superare le differenze giuridiche che attualmente rendono spesso lo scambio di informazioni incomprensibile. Una proposta di decisione volta a migliorare lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario è stata adottata dalla Commissione il 13 ottobre 2004, COM(2004)664.
Il comitato bicamerale Schengen, Europol e immigrazione ha concluso l’indagine conoscitiva su Gestione comune delle frontiere e contrasto all'immigrazione clandestina in Europa. È possibile scaricare il documento conclusivo del comitato approvato nella seduta del 26 gennaio 2004 sebbene sia esso sia il dibattito dei parlamentari in occasione della sua approvazione (pp. 2-10 del resoconto stenografico) suscitino notevoli perplessità.
Il Parlamento europeo ha approvato la relazione sul trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa adottando una risoluzione che approva il trattato sollecitandone la ratifica da parte dei parlamenti nazionali. La relazione è stata approvata con 500 voti favorevoli, 137 contrari e 40 astensioni.
È stata presentata dalla Commissione la relazione relativa ai risultati ottenuti dal programma DAPHNE dal 1997 al 2003. Il programma è volto a sostenere soggetti che operano contro la violenza nei confronti di donne e minori. La relazione ha tenuto conto di 303 progetti per i quali sono stati investiti 31 milioni di Euro analizzando i risultati ottenuti.
In Ungheria si è tenuto un referendum sul riconoscimento della cittadinanza a milioni di persone di nazionalità ungherese che vivono nei Paesi confinanti. Il referendum non ha raggiunto il quorum in quanto solo il 38% degli aventi diritto ha partecipato alle votazioni. Di questi il 52% ha espresso un voto favorevole al rilascio della cittadinanza. Il risultato è considerato una vittoria da parte del Primo Ministro Ferenc Gyurcsany contrario alla proposta mentre l’opposizione sostiene che un risultato positivo avrebbe aiutato a riunificate la nazionale senza cambiare i confini come ridisegnati dopo la prima guerra mondiale. Circa cinque milioni di cittadini di origini ungheresi vivono in Paesi come la Romania, Ucraina, Croazia e Serbia. Ovviamente il passaporto ungherese avrebbe permesso a tali persone di entrare più facilmente in Ungheria oltre che negli altri Paesi dell’Unione europea. http://www.euobserver.com/?sid=22&aid=17924
È attivo presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole il consorzio euromediterraneo CARIM che si occupa di ricerca applicata sulle migrazioni internazionali con riferimento ai Paesi del processo di Barcellona ossia Comunità europea e i partner mediterranei.