AMNESTY INTERNATIONAL
ICS Ð CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETË
MEDICI SENZA FRONTIERE
OSSERVAZIONI IN RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI N. 5 AL
TESTO UNIFICATO A.C. 1238-A
ÒNORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO
DI ASILOÓ
3 febbraio 2005
Amnesty International, ICS ÐConsorzio Italiano di Solidarietˆ e MSF Ð Medici Senza Frontiere
esprimono apprezzamento per lÕavvio dellÕesame da parte dellÕAula
della Camera dei Deputati del Testo unificato C. 1238-A ÒDisposizioni in materia di protezione umanitaria e di
diritto di asiloÓ.
Presa visione degli emendamenti presentati, le tre
organizzazioni per i diritti umani desiderano mettere a conoscenza dei deputati
le proprie osservazioni in merito.
ARTICOLO 2
(emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6)
Tenuto conto che la
definizione riportata nellÕarticolo
2 si rifˆ alla
definizione di rifugiato contenuta nellÕarticolo 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di
rifugiato Ð ratificata dallÕItalia nel 1954 Ð e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei
rifugiati ratificato, dallÕItalia
nel 1972, la soppressione del termine Ònon vogliaÓ se approvata
andrebbe ad alterare la definizione di rifugiato rendendola non conforme alle norme internazionali
che lÕItalia tenuta a rispettare.
(emendamenti 2.15, 2.4, 2.7, 2.8 e 2.21)
La soppressione della
lettera b) dellÕarticolo 2 o dellÕultimo periodo dello stesso o una sua modifica,
escluderebbero lÕattuazione dellÕarticolo 10 comma 3 della Costituzione italiana,
disattendendo la norma costituzionale lˆ
dove prescrive lÕapprovazione di una legge
in materia di asilo.
(emendamenti 2.11, 2.14
e 2.10)
LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in
pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della
normativa dellÕUnione Europea. La
direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al
ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla
lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei
rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in
considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal
loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio
del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.
(emendamento 2.12)
Il comma 3 dellÕarticolo 2 rappresenta unÕimportante affermazione di carattere tecnico-giuridico la
cui eliminazione renderebbe difficoltosa lÕinterpretazione della legge.
ARTICOLO 3
(emendamento 3.1)
LÕapprovazione di tale
emendamento comporterebbe lÕeliminazione del
rappresentante dellÕAlto Commissariato della
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) Ð che
peraltro attualmente membro della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato Ð con grave pregiudizio per lÕindipendenza e imparzialitˆ della Commissione.
ARTICOLO 5
(emendamento 5.1)
La soppressione della possibilitˆ per gli stranieri di presentare domanda di asilo
anche in questura, e non soltanto al posto di frontiera, limita gravemente il
diritto di accesso alle procedure per lÕasilo
garantito dal diritto internazionale e riconosciuto dallÕUnione Europea. Tale limitazione contrasta in particolare con la
Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e con il Regolamento
(CE) n. 343/2003 Ð cosiddetto Regolamento Dublino 2 Ð che vincola lo Stato territorialmente competente a
esaminare comunque lÕistanza dÕasilo di colui che abbia fatto ingresso, regolare o irregolare, nel
suo territorio.
(emendamento 5.2)
Il comma 2 dellÕarticolo 5 conforme allÕarticolo 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo
status di rifugiato. La sua soppressione determinerebbe il rischio di
violazione di tale Convezione.
(emendamento 5.3)
Una completa informazione e assistenza sulle
modalitˆ per presentare domanda di asilo imprescindibilmente legata allÕeffettivo diritto di accedere alle procedure dÕasilo, per questa ragione deve essere obbligatoriamente
prevista. Non pu˜ essere quindi accettata lÕintroduzione della dicitura Òove possibileÓ cos“ come prevede lÕemendamento 5.3. Il
diritto allÕinformazione e allÕassistenza altres“ riconosciuto dalla direttiva europea n. 2003/9/CE del 27
gennaio 2003, recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
(emendamento 5.5)
LÕeliminazione della
possibilitˆ di richiedere lÕassistenza di un avvocato violerebbe lo spirito della
Costituzione italiana e in particolare lÕarticolo
24 della stessa, che sancisce il
diritto alla difesa.
Il diritto di asilo un diritto umano costituzionalmente riconosciuto e coloro
che vogliono avvalersene devono poter accedere a tutte gli strumenti di
garanzia presenti nel nostro ordinamento giuridico, compresa la possibilitˆ di rivolgersi a un avvocato di fiducia.
(emendamenti 5.6 e 5.7)
LÕimportante presenza delle
organizzazioni non governative verrebbe esclusa dagli emendamenti in oggetto,
impedendo la loro opera di sostegno, informazione e assistenza nella fase di
formalizzazione della domanda. Si fa presente in particolare che il Testo unico
in materia di immigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e
successive modificazioni e integrazioni) dispone chiaramente (articolo 11 comma
6) lÕistituzione ai valichi di
frontiera di servizi finalizzati a Òfornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asiloÓ.
(emendamenti 5.8)
LÕarticolo 5 comma 4,
conformemente al diritto internazionale e delle direttive dellÕUnione Europea sul ricongiungimento familiare e sullÕassistenza ai rifugiati, riconosce la necessitˆ di
non separare i nuclei familiari e di prevedere il rilascio del permesso di
soggiorno a tutti i componenti della famiglia del richiedente asilo. LÕapprovazione dellÕemendamento
in oggetto andrebbe a intaccare il diritto stesso al ricongiungimento
familiare, mettendo in serio pericolo i componenti della famiglia del
richiedente asilo che potrebbero essere rimpatriati.
ARTICOLO 6
(emendamento 6.1)
LÕapprovazione dellÕemendamento provocherebbe un serio danno ai diritti dei
minori non accompagnati e violerebbe lÕarticolo
19 della direttiva europea 2003/9/CE in base alla quale Ògli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad
assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di
un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un
organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi
altra forma adeguata di rappresentanza. Le autoritˆ competenti effettuano periodiche verificheÓ.
Peraltro, garantire attraverso l'intervento della
magistratura competente la rappresentanza legale e l'assistenza ad un minore
non accompagnato da considerarsi un
obbligo in base al nostro diritto interno: la sospensione del procedimento di
asilo in attesa dell'intervento della magistratura quindi un atto dovuto anche per garantire la legittimitˆ della procedura stessa, i cui atti compiuti da un minore
privo di rappresentanza legale risulterebbero invalidi.
ARTICOLO 7
(emendamento
7.12)
LÕapprovazione dellÕemendamento comporterebbe una grave violazione della
Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e in particolare dellÕarticolo 31, secondo cui non pu˜ essere applicata alcuna sanzione penale per lÕingresso o il soggiorno irregolare dei richiedenti asilo.
LÕemendamento in oggetto prevede
invece che la semplice presentazione della domanda dÕasilo determini sempre e comunque il loro trattenimento,
violando gli standard internazionali sulla detenzione e misure equivalenti. LÕemendamento altres“ in palese contrasto con quanto previsto dalla direttiva
europea n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
secondo la quale (art. 7 comma 1) Òi richiedenti asilo
possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o
nellÕarea loro assegnata da tale Stato
membroÓ. Limitazioni alla libera
circolazione dei richiedenti asilo possono essere stabilite dai singoli Stati
ove risultasse necessario, in casi tassativamente indicati dalla legislazione
nazionale e comunque escludendo che la misura del trattenimento possa divenire
generalizzata.
(emendamento 7.6)
Il termine ÒstrettamenteÓ, che lÕemendamento si propone di
cassare, ha una precisa portata temporale ed in linea con i trattati internazionali e le direttive
europee. La sua eliminazione comporterebbe una maggiore indeterminatezza del
periodo di tempo del trattenimento, in violazione degli standard internazionali
sulla detenzione e misure equivalenti.
ARTICOLO 10
(emendamento 10.1)
LÕemendamento limita le
garanzie da applicare alle categorie vulnerabili dei richiedenti asilo e
rifugiati e si pone in palese contrasto con la direttiva europea 9/2003/CE. In
particolare, lÕarticolo 17 di tale
direttiva prevede che gli Stati adottino misure di accoglienza e tutela
specifiche a favore delle persone vulnerabili quali minori, minori non
accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi
di violenza psicologica, fisica o sessuale.
(emendamento 10.2)
LÕeliminazione della
possibilitˆ di farsi assistere da una persona
di fiducia durante lÕaudizione, cos“ come prevede lÕemendamento, violerebbe lo
spirito della Costituzione italiana e in particolare lÕarticolo 24
della stessa sul diritto alla difesa. Il diritto di asilo un diritto umano costituzionalmente riconosciuto e coloro
che vogliono avvalersi di tale diritto devono poter accedere a tutti gli
strumenti di garanzia presenti nel nostro ordinamento giuridico, compresa la
possibilitˆ di farsi assistere da una persona
di fiducia durante lÕaudizione. Inoltre lo
stesso articolo 14 comma 4 del DPR n. 303 del 16 settembre 2004 Ð che attua le disposizioni in materia di diritto di asilo
della legge n. 189/2002 Ð prevede espressamente che il richiedente asilo possa farsi
assistere durante lÕaudizione da un avvocato.
ARTICOLO 11
(emendamento 11.2)
Il diritto di asilo un diritto umano fondamentale e le fattispecie di reato
per le quali la legislazione nazionale pu˜
disporre lÕesclusione dal riconoscimento di
tale diritto Ð in conformitˆ allÕarticolo 1 F della
Convenzione di Ginevra e dal Protocollo relativi allo status di rifugiato Ð debbono essere particolarmente gravi e accertate in sede
giudiziaria con sentenza definitiva. Non si pu˜ quindi escludere dal riconoscimento di tale diritto
coloro che risultino condannati in primo grado, come prevede lÕemendamento in oggetto.
(emendamento 11.3)
La soppressione del comma 5 priverebbe i
richiedenti asilo di unÕimportante garanzia e
violerebbe la legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.
(emendamento 11.4)
La riduzione da 15 a 5 giorni creerebbe unÕevidente disparitˆ di
trattamento e di conseguenza una situazione di discriminazione, in quanto il
Regolamento di attuazione del Testo unico sullÕimmigrazione (DPR n. 394 del 31 agosto 1999) prevede allÕarticolo 12 comma 2 che il questore conceda al cittadino
straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare
volontariamente il territorio dello Stato.
(emendamento 11.5)
LÕemendamento in palese contrasto con le disposizioni del Testo unico
sullÕimmigrazione (Decreto legislativo
n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni). Questo
prevede infatti che, qualora sussistano le condizioni e i requisiti previsti
dal medesimo Testo unico, lo straniero possa richiedere un titolo di soggiorno
diverso da quello precedentemente rilasciato.
LÕemendamento determinerebbe
pertanto la creazione di una illegittima
situazione di discriminazione del richiedente asilo rispetto agli altri
cittadini stranieri.
ARTICOLO 12
(emendamento 12.4)
LÕemendamento prevede lÕattribuzione al tribunale in composizione monocratica
della competenza a convalidare lÕallontanamento dello
straniero a seguito del diniego della domanda di asilo nel ristrettissimo arco
di tempo di quarantotto ore, valutando anche la legittimitˆ e il merito della decisione negativa della commissione
territoriale. Tuttavia la delicatezza dellÕistruttoria richiesta Ð che prevede la necessitˆ di acquisire gli atti e ogni altra documentazione
prodotta dalle parti, lÕaudizione degli eventuali
testimoni, non sempre immediatamente presenti in loco, la valutazione ponderata
delle prove Ð e la necessitˆ di tutelare un diritto garantito dalla Costituzione
italiana e dal diritto internazionale implicano che il procedimento di
accertamento della sussistenza del diritto soggettivo allÕasilo non possa essere compresso nelle modalitˆ e nelle procedure previste in sede di accertamento della
legittimitˆ dei provvedimenti amministrativi
di espulsione di cui allÕarticolo 14 del Testo
unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo
n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni).
ARTICOLO 13
(emendamenti 13.1 e 13.2)
La soppressione dei commi 1 e 2 dellÕarticolo 13 comporterebbe una violazione del principio di non
refoulment
(non respingimento, principio vincolante per tutti gli Stati che proibisce il
rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua
libertˆ sarebbero in pericolo, garantito
dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).
Tali commi tutelano inoltre cittadini stranieri
che, pur mancando dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto
di asilo, risultano bisognosi di protezione in ragione di altri gravi motivi di
carattere umanitario (quali per esempio disabilitˆ mentali o fisiche).
(emendamenti 13.4 e 13.5)
La soppressione del comma 3 dellÕarticolo 13 creerebbe una grave lacuna legislativa
privando coloro che godono dello status di protezione temporanea del diritto di
accedere alle procedure di richiesta di asilo. Tale diritto deve invece essere
garantito, come prevede anche lÕarticolo 3 della direttiva
europea 2001/55/CE del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (Gazzetta
ufficiale n. L 212 del 07/08/2001).
ARTICOLO 14
(emendamenti 14.1 e 14.8)
LÕapprovazione degli
emendamenti comporterebbe un grave arretramento rispetto ai principi
riconosciuti negli ultimi anni per quanto concerne il diritto dÕasilo. Infatti tali emendamenti sono in aperto contrasto
con lÕorientamento giurisprudenziale
costante espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che,
riconoscendo il diritto dÕasilo quale diritto
soggettivo perfetto, hanno prescritto che lÕorgano giurisdizionale competente in materia di diritto dÕasilo debba essere unicamente il Giudice ordinario e non
quello amministrativo.
Si sottolinea come tale orientamento
giurisprudenziale abbia giˆ trovato una codifica
normativa nel vigente articolo 32 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 n. 189
(cosiddetta legge Bossi-Fini) che, nel dettare nuove norme urgenti in materia
di asilo, attribuisce alla giurisdizione ordinaria la competenza in materia di
ricorsi avverso la decisione negativa di riconoscimento dello status di
rifugiato.
(emendamento 14.5)
LÕemendamento elimina lÕeffetto sospensivo del ricorso, con grave pregiudizio per
i diritti e la sicurezza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il ricorso, per
avere un valore effettivo, deve necessariamente sospendere il provvedimento di
espulsione, altrimenti si svuoterebbe di senso la tutela giurisdizionale del
richiedente asilo comportando unÕaperta violazione del
principio di non refoulement (non respingimento, principio vincolante per tutti gli
Stati che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale
la sua vita o la sua libertˆ sarebbero in pericolo,
garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).
Il rimpatrio di un richiedente asilo prima del
pronunciamento definitivo sul suo ricorso, oltre a esporlo al rischio di subire eventuali persecuzioni
nel paese di origine, creerebbe problemi rispetto al suo reingresso nel caso di
accoglimento del ricorso.
(emendamento14.11)
La soppressione prevista dallÕemendamento potrebbe produrre unÕincongruenza tra i cittadini stranieri che hanno ricevuto
lÕespulsione a seguito del diniego
della domanda dÕasilo e quelli che hanno
ricevuto lÕespulsione per altre ragioni. Per
questi ultimi infatti lÕarticolo 19 del Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998 e successive modificazioni e integrazioni) elenca una serie
di casi, di forza maggiore, per i quali non si pu˜ dare luogo allÕespulsione.
(emendamento14.12)
Prevedere, come fa lÕemendamento in oggetto, che il ricorrente non possa
presentare istanza motivata Ð contestualmente al
ricorso Ð per chiedere la sospensione dellÕesecuzione della decisione negativa, si pone in evidente
contrasto con i principi fondamentali dellÕordinamento giuridico italiano e del diritto
internazionale.
La Costituzione italiana e la Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali garantiscono infatti il diritto alla difesa,
senza alcuna discriminazione. Lo straniero ha quindi il diritto di valersi di
tutti i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento, nel pieno rispetto
del principio del non refoulement (non respingimento, principio vincolante per tutti
gli Stati che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel
quale la sua vita o la sua libertˆ sarebbero in pericolo,
garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).
(emendamento14.13)
Il richiedente asilo non ha il diritto di lavorare
e non dispone dei mezzi materiali per pagare eventuali imposte o tributi
necessari per presentare ricorso. LÕapprovazione di tale
emendamento lederebbe lÕeffettivitˆ dellÕaccesso alla tutela
giurisdizionale.
ARTICOLO 15
(emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5)
LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in
pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della
normativa dellÕUnione Europea. La
direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al
ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla
lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei
rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in
considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal
loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio
del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.
ARTICOLO 17
(emendamento 17.1)
LÕemendamento esclude che lo
straniero che perde lo status di rifugiato e il diritto di asilo possa chiedere di rimanere in Italia in
base ad altri presupposti e con altro titolo. Tale esclusione pregiudiziale e non prende in considerazione i legami
lavorativi o affettivi che nel frattempo il rifugiato pu˜ avere stabilito nel paese ed in palese contrasto con il Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998 e successive modificazioni e integrazioni). Questo prevede infatti che,
qualora sussistano le condizioni e i requisiti previsti dallo stesso Testo
unico, lo straniero possa richiedere un titolo di soggiorno diverso da quello
precedentemente rilasciato. LÕemendamento determinerebbe
pertanto la creazione di una illegittima
situazione di discriminazione del richiedente asilo rispetto agli altri cittadini
stranieri.
(emendamento 17.2)
LÕapprovazione dellÕ emendamento comporterebbe un notevole passo indietro
rispetto ai principi riconosciuti negli ultimi anni in materia di diritto dÕasilo. é infatti in aperto
contrasto con lÕorientamento giurisprudenziale
costante espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che,
riconoscendo il diritto dÕasilo quale diritto
soggettivo perfetto, hanno prescritto che lÕorgano giurisdizionale competente in materia di diritto dÕasilo debba essere unicamente il Giudice ordinario e non
quello amministrativo. Si sottolinea come tale orientamento giurisprudenziale
abbia giˆ trovato una codifica normativa
nel vigente articolo 32 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge
Bossi-Fini) che, nel dettare nuove norme urgenti in materia di asilo,
attribuisce alla giurisdizione ordinaria la competenza in materia di ricorsi
avverso la decisione negativa di riconoscimento dello status di rifugiato.
(emendamento 17.3)
LÕapprovazione dellÕemendamento priverebbe il rifugiato che ha proposto
ricorso contro la decisione di revoca del suo status, la possibilitˆ (di cui precedentemente godeva) di lavorare o di studiare
in pendenza del giudizio di merito, negando quindi al ricorrente la possibilitˆ di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Questo pregiudicherebbe lÕeffettivitˆ del diritto alla difesa e risulta in palese contrasto con
quanto disposto dalla direttiva europea 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante
norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri, il cui articolo 11 prevede che lÕaccesso al mercato del lavoro non revocato durante i procedimenti di ricorso fino a
decisione di merito.
ARTICOLO 18
(emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 e 18.6)
LÕeliminazione dei commi 1-7
dellÕarticolo 18 Ð come previsto negli emendamenti in oggetto Ð creerebbe una grave lacuna rispetto alle misure di
assistenza ed integrazione dei rifugiati, con grave pregiudizio per il loro
diritto a ricevere unÕassistenza dignitosa e
adeguata cos“ come prescrivono le norme
internazionali e le direttive europee. Non accettabile una legge organica sul diritto dÕasilo che non preveda le misure e le procedure attraverso
le quali predisporre programmi di assistenza e integrazione.
ARTICOLO 19
(emendamento 19.1)
Non accettabile una legge organica sul diritto dÕasilo che non preveda un sistema di
accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo. Tale sistema dovrebbe
inoltre essere attuato tramite unÕottica
ÒdecentrataÓ, che si imperni sul ruolo fondamentale degli enti
locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei programmi
socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di tutela del
diritto di asilo e dei diritti umani.
Le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) attraverso lÕistituzione del ÒSistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiatiÓ hanno giˆ attribuito agli enti locali funzioni estremamente rilevanti in materia di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
ARTICOLO 20
(emendamenti 20.1, 20.2 e 2.4)
LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in
pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della
normativa dellÕUnione Europea. La
direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al
ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla
lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei
rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in
considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal
loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio
del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.
RACCOMANDAZIONI FINALI
Amnesty International, ICS ÐConsorzio Italiano di Solidarietˆ e MSF ÐMedici Senza Frontiere
chiedono altres“ che il progetto di legge
venga modificato in linea con le seguenti raccomandazioni:
-le commissioni si configurino
come Òautoritˆ amministrative
indipendentiÓ e siano pertanto composte
da membri delegati degli uffici centrali della pubblica amministrazione, da
esponenti delle autonomie locali e da esperti esterni;
-i componenti delle
commissioni nominati dalla pubblica amministrazione svolgano tale incarico in
modo costante e continuato, senza ricoprire altri incarichi o svolgere mansioni
altre rispetto a quelle identificate per la procedura di asilo;
-lÕoperato delle commissioni si
svolga in conformitˆ con la normativa italiana in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi,
in particolare la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
-i componenti delle
commissioni ricevano un costante aggiornamento in materia di diritto
internazionale, di tutela dei diritti umani fondamentali, di approfondimento e
conoscenza degli elementi di geopolitica, di conoscenza dei paesi di
provenienza dei richiedenti asilo.
-le disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo non prevedano forme di trattenimento, se non in limitati
casi strettamente necessari e tassativamente previsti dalla legge e in
conformitˆ con quanto stabilito dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo status di rifugiati (articolo 31) e dalla Direttiva
europea n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri;
-lÕarticolo 7 sia riformulato, prendendo in
considerazione che la maggior parte dei richiedenti asilo non sono nella
condizione di poter ottenere la documentazione necessaria allÕespatrio e in molti casi sono privi dei documenti
di riconoscimento a causa delle stesse ragioni che li hanno indotti a lasciare
il loro paese.
-chi si reca spontaneamente in questura per
presentare domanda di asilo, benchŽ in situazione irregolare, non venga
sottoposto al trattenimento e alla conseguente procedura semplificata
(conformemente alla Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di
rifugiato), come invece dispone lÕarticolo 7 al comma 2, lettera a);
-il trattenimento sia sempre
convalidato dallÕautoritˆ giudiziaria, secondo le modalitˆ stabilite dalle convenzioni internazionali, dalle norme
interne e nel rispetto dellÕarticolo 13 della
Costituzione italiana;
-non sia comunque previsto il trattenimento di richiedenti
asilo appartenenti a categorie
vulnerabili quali: donne in stato di gravidanza, disabili, richiedenti vittime
di tortura, minori non accompagnati e persone per le quali sia necessario
procedere a consulenze mediche e medico-legali, cos“ come espressamente richiesto anche al punto 2) delle condizioni del
Parere della II Commissione Giustizia;
-la procedura semplificata prevista dallÕarticolo 9, comma 1 lettera a) e comma 2) sia
applicata solo in casi limitati, tassativamente e puntualmente previsti dalla
legge, cos“ come anche espressamente richiesto al
punto a) delle osservazioni del
Parere della II Commissione Giustizia; non sia comunque applicabile ai
casi di trattenimento di cui allÕarticolo 7, comma 1; non sia comunque
applicabile ai casi di coloro che Ð sebbene siano entrati in Italia eludendo i
controlli di frontiera ovvero si trovino in condizione di soggiorno irregolare Ð si siano spontaneamente rivolti alle autoritˆ per presentare domanda dÕasilo, articolo 7 comma 2 lettera a);
-non vengano inseriti reati aggiuntivi come
motivo di rigetto della domanda rispetto quelli previsti nella Convenzione di
Ginevra relativa allo status di rifugiato, al fine di non snaturare in alcun modo la natura di diritti umano
fondamentale del diritto di asilo cos“ come
riconosciuto dal dettato costituzionale e dalla normativa internazionale;
-lÕarticolo
12 venga modificato, cos“ come richiesto al punto d) delle
osservazioni del parere della II Commissione Giustizia (si valuti ÒlÕopportunitˆ di sopprimere il comma 2Ó) e che il dispositivo previsto allÕarticolo 14 (relativo ai Ricorsi) della stessa
proposta di legge venga esteso a tutti i richiedenti asilo, inclusi quelli
sottoposti alla procedura semplificata;
-in virt della natura di diritto soggettivo perfetto del diritto dÕasilo, si mantenga lÕattuale formulazione del progetto di legge per cui
tutte le controversie in materia sono attribuite in via esclusiva alla
magistratura ordinaria;
-sia previsto un sistema di accoglienza
adeguato a tutela dei richiedenti asilo che venga possibilmente attuato tramite
unÕottica ÒdecentrataÓ, che si imperni sul ruolo fondamentale
degli Enti Locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei
programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di
tutela del diritto di asilo e dei diritti umani;
-lÕarticolo
19 venga integrato allo scopo di sostenere lÕaccoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con opportune
risorse finanziarie.