AMNESTY INTERNATIONAL

 ICS Ð CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETË

 MEDICI SENZA FRONTIERE

 

 

 

OSSERVAZIONI  IN RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI N. 5 AL TESTO UNIFICATO A.C. 1238-A

ÒNORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILOÓ

 

 

3 febbraio 2005

 

 

Amnesty International, ICS ÐConsorzio Italiano di Solidarietˆ e MSF Ð Medici Senza Frontiere esprimono apprezzamento per lÕavvio dellÕesame da parte dellÕAula della Camera dei Deputati del Testo unificato C. 1238-A ÒDisposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asiloÓ.

 

Presa visione degli emendamenti presentati, le tre organizzazioni per i diritti umani desiderano mettere a conoscenza dei deputati le proprie osservazioni in merito.

 

 

ARTICOLO 2

 

(emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6)

Tenuto conto che la definizione riportata nellÕarticolo 2  si rifˆ  alla definizione di rifugiato contenuta nellÕarticolo 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato Ð ratificata dallÕItalia nel 1954 Ð e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati ratificato, dallÕItalia nel 1972, la soppressione del termine Ònon vogliaÓ se approvata andrebbe ad alterare la definizione di rifugiato rendendola  non conforme alle norme internazionali che lÕItalia tenuta a rispettare.

 

(emendamenti 2.15, 2.4, 2.7, 2.8 e 2.21)

La soppressione della lettera b) dellÕarticolo 2 o dellÕultimo periodo dello stesso o una sua modifica, escluderebbero lÕattuazione dellÕarticolo 10 comma 3 della Costituzione italiana, disattendendo la norma costituzionale lˆ dove prescrive lÕapprovazione di una legge in materia di asilo.

 

(emendamenti 2.11, 2.14 e 2.10)

LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della normativa dellÕUnione Europea. La direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.

 

(emendamento 2.12)

Il comma 3 dellÕarticolo 2 rappresenta unÕimportante affermazione di carattere tecnico-giuridico la cui eliminazione renderebbe difficoltosa lÕinterpretazione della legge.

 


ARTICOLO 3

 

(emendamento 3.1)

LÕapprovazione di tale emendamento comporterebbe lÕeliminazione del rappresentante dellÕAlto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) Ð che peraltro attualmente membro della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato Ð con grave pregiudizio per lÕindipendenza e imparzialitˆ della Commissione.

 

 

ARTICOLO 5

 

(emendamento  5.1)

La soppressione della possibilitˆ per gli stranieri di presentare domanda di asilo anche in questura, e non soltanto al posto di frontiera, limita gravemente il diritto di accesso alle procedure per lÕasilo garantito dal diritto internazionale e riconosciuto dallÕUnione Europea. Tale limitazione contrasta in particolare con la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e con il Regolamento (CE) n. 343/2003 Ð cosiddetto Regolamento Dublino 2 Ð che vincola lo Stato territorialmente competente a esaminare comunque lÕistanza dÕasilo di colui che abbia fatto ingresso, regolare o irregolare, nel suo territorio.

 

(emendamento 5.2)

Il comma 2 dellÕarticolo 5 conforme allÕarticolo 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato. La sua soppressione determinerebbe il rischio di violazione di tale Convezione.

 

(emendamento 5.3)

Una completa informazione e assistenza sulle modalitˆ per presentare domanda di asilo imprescindibilmente legata allÕeffettivo diritto di accedere alle procedure dÕasilo, per questa ragione deve essere obbligatoriamente prevista. Non pu˜ essere quindi accettata lÕintroduzione della dicitura Òove possibileÓ cos come prevede lÕemendamento 5.3. Il diritto allÕinformazione e allÕassistenza altres riconosciuto dalla direttiva europea n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

 

(emendamento 5.5)

LÕeliminazione della possibilitˆ di richiedere lÕassistenza di un avvocato violerebbe lo spirito della Costituzione italiana e in particolare lÕarticolo 24  della stessa, che sancisce il diritto alla difesa.

Il diritto di asilo un diritto umano costituzionalmente riconosciuto e coloro che vogliono avvalersene devono poter accedere a tutte gli strumenti di garanzia presenti nel nostro ordinamento giuridico, compresa la possibilitˆ di rivolgersi a un avvocato di fiducia.

 

(emendamenti 5.6 e 5.7)

LÕimportante presenza delle organizzazioni non governative verrebbe esclusa dagli emendamenti in oggetto, impedendo la loro opera di sostegno, informazione e assistenza nella fase di formalizzazione della domanda. Si fa presente in particolare che il Testo unico in materia di immigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni) dispone chiaramente (articolo 11 comma 6) lÕistituzione ai valichi di frontiera di servizi finalizzati a Òfornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asiloÓ.

 

(emendamenti 5.8)

LÕarticolo 5 comma 4, conformemente al diritto internazionale e delle direttive dellÕUnione Europea sul ricongiungimento familiare e sullÕassistenza ai rifugiati,  riconosce la necessitˆ di non separare i nuclei familiari e di prevedere il rilascio del permesso di soggiorno a tutti i componenti della famiglia del richiedente asilo. LÕapprovazione dellÕemendamento in oggetto andrebbe a intaccare il diritto stesso al ricongiungimento familiare, mettendo in serio pericolo i componenti della famiglia del richiedente asilo che potrebbero essere rimpatriati.

 

 

ARTICOLO 6

 

(emendamento 6.1)

LÕapprovazione dellÕemendamento provocherebbe un serio danno ai diritti dei minori non accompagnati e violerebbe lÕarticolo 19 della direttiva europea 2003/9/CE in base alla quale Ògli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autoritˆ  competenti effettuano periodiche verificheÓ.

Peraltro, garantire attraverso l'intervento della magistratura competente la rappresentanza legale e l'assistenza ad un minore non accompagnato da considerarsi un obbligo in base al nostro diritto interno: la sospensione del procedimento di asilo in attesa dell'intervento della magistratura quindi un atto dovuto anche per garantire la legittimitˆ della procedura stessa, i cui atti compiuti da un minore privo di rappresentanza legale risulterebbero invalidi.

 

 

ARTICOLO 7

 

(emendamento 7.12)

LÕapprovazione dellÕemendamento comporterebbe una grave violazione della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e in particolare dellÕarticolo 31, secondo cui non pu˜ essere applicata alcuna sanzione penale per lÕingresso o il soggiorno irregolare dei richiedenti asilo. LÕemendamento in oggetto prevede invece che la semplice presentazione della domanda dÕasilo determini sempre e comunque il loro trattenimento, violando gli standard internazionali sulla detenzione e misure equivalenti. LÕemendamento altres in palese contrasto con quanto previsto dalla direttiva europea n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, secondo la quale (art. 7 comma 1) Òi richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nellÕarea loro assegnata da tale Stato membroÓ. Limitazioni alla libera circolazione dei richiedenti asilo possono essere stabilite dai singoli Stati ove risultasse necessario, in casi tassativamente indicati dalla legislazione nazionale e comunque escludendo che la misura del trattenimento possa divenire generalizzata.

 

(emendamento 7.6)

Il termine ÒstrettamenteÓ, che lÕemendamento si propone di cassare, ha una precisa portata temporale ed in linea con i trattati internazionali e le direttive europee. La sua eliminazione comporterebbe una maggiore indeterminatezza del periodo di tempo del trattenimento, in violazione degli standard internazionali sulla detenzione e misure equivalenti.

 

ARTICOLO 10

 

(emendamento 10.1)

LÕemendamento limita le garanzie da applicare alle categorie vulnerabili dei richiedenti asilo e rifugiati e si pone in palese contrasto con la direttiva europea 9/2003/CE. In particolare, lÕarticolo 17 di tale direttiva prevede che gli Stati adottino misure di accoglienza e tutela specifiche a favore delle persone vulnerabili quali minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

 

(emendamento 10.2)

LÕeliminazione della possibilitˆ di farsi assistere da una persona di fiducia durante lÕaudizione, cos come prevede lÕemendamento, violerebbe lo spirito della Costituzione italiana e in particolare lÕarticolo 24  della stessa sul diritto alla difesa. Il diritto di asilo un diritto umano costituzionalmente riconosciuto e coloro che vogliono avvalersi di tale diritto devono poter accedere a tutti gli strumenti di garanzia presenti nel nostro ordinamento giuridico, compresa la possibilitˆ di farsi assistere da una persona di fiducia durante lÕaudizione. Inoltre lo stesso articolo 14 comma 4 del DPR n. 303 del 16 settembre 2004 Ð che attua le disposizioni in materia di diritto di asilo della legge n. 189/2002 Р prevede espressamente che il richiedente asilo possa farsi assistere durante lÕaudizione da un avvocato.

 

 

ARTICOLO 11

(emendamento 11.2)

Il diritto di asilo un diritto umano fondamentale e le fattispecie di reato per le quali la legislazione nazionale pu˜ disporre lÕesclusione dal riconoscimento di tale diritto Ð in conformitˆ allÕarticolo 1 F della Convenzione di Ginevra e dal Protocollo relativi allo status di rifugiato Ð debbono essere particolarmente gravi e accertate in sede giudiziaria con sentenza definitiva. Non si pu˜ quindi escludere dal riconoscimento di tale diritto coloro che risultino condannati in primo grado, come prevede lÕemendamento in oggetto.

 

(emendamento 11.3)

La soppressione del comma 5 priverebbe i richiedenti asilo di unÕimportante garanzia e violerebbe la legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.

 

(emendamento 11.4)

La riduzione da 15 a 5 giorni creerebbe unÕevidente disparitˆ di trattamento e di conseguenza una situazione di discriminazione, in quanto il Regolamento di attuazione del Testo unico sullÕimmigrazione (DPR n. 394 del 31 agosto 1999) prevede allÕarticolo 12 comma 2 che il questore conceda al cittadino straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

 

(emendamento 11.5)

LÕemendamento in palese contrasto con le disposizioni del Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni). Questo prevede infatti che, qualora sussistano le condizioni e i requisiti previsti dal medesimo Testo unico, lo straniero possa richiedere un titolo di soggiorno diverso da quello precedentemente rilasciato.

LÕemendamento determinerebbe pertanto la creazione di una illegittima  situazione di discriminazione del richiedente asilo rispetto agli altri cittadini stranieri.

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(emendamento 12.4)

LÕemendamento prevede lÕattribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza a convalidare lÕallontanamento dello straniero a seguito del diniego della domanda di asilo nel ristrettissimo arco di tempo di quarantotto ore, valutando anche la legittimitˆ e il merito della decisione negativa della commissione territoriale. Tuttavia la delicatezza dellÕistruttoria richiesta Ð che prevede la necessitˆ di acquisire gli atti e ogni altra documentazione prodotta dalle parti, lÕaudizione degli eventuali testimoni, non sempre immediatamente presenti in loco, la valutazione ponderata delle prove Ð e la necessitˆ di tutelare un diritto garantito dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale implicano che il procedimento di accertamento della sussistenza del diritto soggettivo allÕasilo non possa essere compresso nelle modalitˆ e nelle procedure previste in sede di accertamento della legittimitˆ dei provvedimenti amministrativi di espulsione di cui allÕarticolo 14 del Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni).

 

 

ARTICOLO 13

 

(emendamenti 13.1 e 13.2)

La soppressione dei commi 1 e 2 dellÕarticolo 13 comporterebbe una violazione del principio di non refoulment (non respingimento, principio vincolante per tutti gli Stati che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua libertˆ sarebbero in pericolo, garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).

Tali commi tutelano inoltre cittadini stranieri che, pur mancando dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo, risultano bisognosi di protezione in ragione di altri gravi motivi di carattere umanitario (quali per esempio disabilitˆ mentali o fisiche).

 

(emendamenti 13.4 e 13.5)

La soppressione del comma 3 dellÕarticolo 13 creerebbe una grave lacuna legislativa privando coloro che godono dello status di protezione temporanea del diritto di accedere alle procedure di richiesta di asilo. Tale diritto deve invece essere garantito, come prevede anche lÕarticolo 3 della direttiva europea 2001/55/CE del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/08/2001).

 

 

ARTICOLO 14

 

(emendamenti 14.1 e 14.8)

LÕapprovazione degli emendamenti comporterebbe un grave arretramento rispetto ai principi riconosciuti negli ultimi anni per quanto concerne il diritto dÕasilo. Infatti tali emendamenti sono in aperto contrasto con lÕorientamento giurisprudenziale costante espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, riconoscendo il diritto dÕasilo quale diritto soggettivo perfetto, hanno prescritto che lÕorgano giurisdizionale competente in materia di diritto dÕasilo debba essere unicamente il Giudice ordinario e non quello amministrativo.

Si sottolinea come tale orientamento giurisprudenziale abbia giˆ trovato una codifica normativa nel vigente articolo 32 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 n. 189 (cosiddetta legge Bossi-Fini) che, nel dettare nuove norme urgenti in materia di asilo, attribuisce alla giurisdizione ordinaria la competenza in materia di ricorsi avverso la decisione negativa di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

(emendamento 14.5)

LÕemendamento elimina lÕeffetto sospensivo del ricorso, con grave pregiudizio per i diritti e la sicurezza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il ricorso, per avere un valore effettivo, deve necessariamente sospendere il provvedimento di espulsione, altrimenti si svuoterebbe di senso la tutela giurisdizionale del richiedente asilo comportando unÕaperta violazione del principio di non refoulement (non respingimento, principio vincolante per tutti gli Stati che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua libertˆ sarebbero in pericolo, garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).

Il rimpatrio di un richiedente asilo prima del pronunciamento definitivo sul suo ricorso,  oltre a esporlo al rischio di subire eventuali persecuzioni nel paese di origine, creerebbe problemi rispetto al suo reingresso nel caso di accoglimento del ricorso.

 

(emendamento14.11)

La soppressione prevista dallÕemendamento potrebbe produrre unÕincongruenza tra i cittadini stranieri che hanno ricevuto lÕespulsione a seguito del diniego della domanda dÕasilo e quelli che hanno ricevuto lÕespulsione per altre ragioni. Per questi ultimi infatti lÕarticolo 19 del  Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni) elenca una serie di casi, di forza maggiore, per i quali non si pu˜ dare luogo allÕespulsione.

 

 

(emendamento14.12)

Prevedere, come fa lÕemendamento in oggetto, che il ricorrente non possa presentare istanza motivata Ð contestualmente al ricorso Ð per chiedere la sospensione dellÕesecuzione della decisione negativa, si pone in evidente contrasto con i principi fondamentali dellÕordinamento giuridico italiano e del diritto internazionale.

La Costituzione italiana e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali garantiscono infatti il diritto alla difesa, senza alcuna discriminazione. Lo straniero ha quindi il diritto di valersi di tutti i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento, nel pieno rispetto del principio del non refoulement (non respingimento, principio vincolante per tutti gli Stati che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua libertˆ sarebbero in pericolo, garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali).

 

(emendamento14.13)

Il richiedente asilo non ha il diritto di lavorare e non dispone dei mezzi materiali per pagare eventuali imposte o tributi necessari per presentare ricorso. LÕapprovazione di tale emendamento lederebbe lÕeffettivitˆ dellÕaccesso alla tutela giurisdizionale.

 

 

ARTICOLO 15

 

(emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5)

LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della normativa dellÕUnione Europea. La direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.

 

 

 

ARTICOLO 17

(emendamento 17.1)

LÕemendamento esclude che lo straniero che perde lo status di rifugiato e il diritto di asilo  possa chiedere di rimanere in Italia in base ad altri presupposti e con altro titolo. Tale esclusione pregiudiziale e non prende in considerazione i legami lavorativi o affettivi che nel frattempo il rifugiato pu˜ avere stabilito nel paese ed in palese contrasto con il Testo unico sullÕimmigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni). Questo prevede infatti che, qualora sussistano le condizioni e i requisiti previsti dallo stesso Testo unico, lo straniero possa richiedere un titolo di soggiorno diverso da quello precedentemente rilasciato. LÕemendamento determinerebbe pertanto la creazione di una illegittima  situazione di discriminazione del richiedente asilo rispetto agli altri cittadini stranieri.

 

(emendamento 17.2)

LÕapprovazione dellÕ emendamento comporterebbe un notevole passo indietro rispetto ai principi riconosciuti negli ultimi anni in materia di diritto dÕasilo. é infatti in aperto contrasto con lÕorientamento giurisprudenziale costante espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, riconoscendo il diritto dÕasilo quale diritto soggettivo perfetto, hanno prescritto che lÕorgano giurisdizionale competente in materia di diritto dÕasilo debba essere unicamente il Giudice ordinario e non quello amministrativo. Si sottolinea come tale orientamento giurisprudenziale abbia giˆ trovato una codifica normativa nel vigente articolo 32 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) che, nel dettare nuove norme urgenti in materia di asilo, attribuisce alla giurisdizione ordinaria la competenza in materia di ricorsi avverso la decisione negativa di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

(emendamento 17.3)

LÕapprovazione dellÕemendamento priverebbe il rifugiato che ha proposto ricorso contro la decisione di revoca del suo status, la possibilitˆ (di cui precedentemente godeva) di lavorare o di studiare in pendenza del giudizio di merito, negando quindi al ricorrente la possibilitˆ di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Questo pregiudicherebbe lÕeffettivitˆ del diritto alla difesa e risulta in palese contrasto con quanto disposto dalla direttiva europea 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, il cui articolo 11 prevede che lÕaccesso al mercato del lavoro non revocato durante i procedimenti di ricorso fino a decisione di merito.

 

 

ARTICOLO 18

 

(emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 e 18.6)

LÕeliminazione dei commi 1-7 dellÕarticolo 18 Ð come previsto negli emendamenti in oggetto Ð creerebbe una grave lacuna rispetto alle misure di assistenza ed integrazione dei rifugiati, con grave pregiudizio per il loro diritto a ricevere unÕassistenza dignitosa e adeguata cos come prescrivono le norme internazionali e le direttive europee. Non accettabile una legge organica sul diritto dÕasilo che non preveda le misure e le procedure attraverso le quali predisporre programmi di assistenza e integrazione.

 

 

ARTICOLO 19

 

(emendamento 19.1)

Non accettabile una legge organica sul diritto dÕasilo che non preveda un sistema di accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo. Tale sistema dovrebbe inoltre essere attuato tramite unÕottica ÒdecentrataÓ, che si imperni sul ruolo fondamentale degli enti locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di tutela del diritto di asilo e dei diritti umani.

Le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) attraverso lÕistituzione del ÒSistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiatiÓ hanno giˆ attribuito agli enti locali funzioni estremamente rilevanti in materia di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

 

 

ARTICOLO 20

(emendamenti 20.1, 20.2 e 2.4)

LÕapprovazione degli emendamenti in oggetto metterebbe in pericolo il diritto al ricongiungimento familiare, in violazione della normativa dellÕUnione Europea. La direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003), alla lettera (8) afferma infatti che: ÒLa situazione dei rifugiati richiede unÕattenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere lˆ una normale vita familiare. In considerazione di ci˜, occorre prevedere condizioni pi favorevoli per lÕesercizio del loro diritto al ricongiungimento familiareÓ.

 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI

 

Amnesty International, ICS ÐConsorzio Italiano di Solidarietˆ e MSF ÐMedici Senza Frontiere chiedono altres che il progetto di legge venga modificato in linea con le seguenti raccomandazioni:

 

-le commissioni si configurino come Òautoritˆ amministrative indipendentiÓ e siano pertanto composte da membri delegati degli uffici centrali della pubblica amministrazione, da esponenti delle autonomie locali e da esperti esterni;

-i componenti delle commissioni nominati dalla pubblica amministrazione svolgano tale incarico in modo costante e continuato, senza ricoprire altri incarichi o svolgere mansioni altre rispetto a quelle identificate per la procedura di asilo;

-lÕoperato delle commissioni si svolga in conformitˆ con la normativa italiana in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi,  in particolare la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

-i componenti delle commissioni ricevano un costante aggiornamento in materia di diritto internazionale, di tutela dei diritti umani fondamentali, di approfondimento e conoscenza degli elementi di geopolitica, di conoscenza dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo.

-le disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo non prevedano forme di trattenimento, se non in limitati casi strettamente necessari e tassativamente previsti dalla legge e in conformitˆ con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati (articolo 31) e dalla Direttiva europea n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allÕaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

-lÕarticolo 7 sia riformulato, prendendo in considerazione che la maggior parte dei richiedenti asilo non sono nella condizione di poter ottenere la documentazione necessaria allÕespatrio e in molti casi sono privi dei documenti di riconoscimento a causa delle stesse ragioni che li hanno indotti a lasciare il loro paese.

-chi si reca spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, benchŽ in situazione irregolare, non venga sottoposto al trattenimento e alla conseguente procedura semplificata (conformemente alla Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato), come invece dispone lÕarticolo 7 al comma 2, lettera a);

-il trattenimento sia sempre convalidato dallÕautoritˆ giudiziaria, secondo le modalitˆ stabilite dalle convenzioni internazionali, dalle norme interne e nel rispetto dellÕarticolo 13 della Costituzione italiana;

-non sia comunque previsto il trattenimento di richiedenti asilo appartenenti a  categorie vulnerabili quali: donne in stato di gravidanza, disabili, richiedenti vittime di tortura, minori non accompagnati e persone per le quali sia necessario procedere a consulenze mediche e medico-legali, cos come espressamente richiesto anche al punto 2) delle condizioni del Parere della II Commissione Giustizia;

-la procedura semplificata prevista dallÕarticolo 9, comma 1 lettera a) e comma 2) sia applicata solo in casi limitati, tassativamente e puntualmente previsti dalla legge, cos come anche espressamente richiesto al punto a) delle osservazioni del  Parere della II Commissione Giustizia; non sia comunque applicabile ai casi di trattenimento di cui allÕarticolo 7, comma 1; non sia comunque applicabile ai casi di coloro che Ð sebbene siano entrati in Italia eludendo i controlli di frontiera ovvero si trovino in condizione di soggiorno irregolare Ð si siano spontaneamente rivolti alle autoritˆ per presentare domanda dÕasilo, articolo 7 comma 2 lettera a);

-non vengano inseriti reati aggiuntivi come motivo di rigetto della domanda rispetto quelli previsti nella Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, al fine di non snaturare in  alcun modo la natura di diritti umano fondamentale del diritto di asilo cos come riconosciuto dal dettato costituzionale e dalla normativa internazionale;

-lÕarticolo 12 venga modificato, cos come richiesto al punto d) delle osservazioni del parere della II Commissione Giustizia (si valuti ÒlÕopportunitˆ di sopprimere il comma 2Ó) e che il dispositivo previsto allÕarticolo 14 (relativo ai Ricorsi) della stessa proposta di legge venga esteso a tutti i richiedenti asilo, inclusi quelli sottoposti alla procedura semplificata;

-in virt della natura di diritto soggettivo perfetto del diritto dÕasilo, si mantenga lÕattuale formulazione del progetto di legge per cui tutte le controversie in materia sono attribuite in via esclusiva alla magistratura ordinaria;

-sia previsto un sistema di accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo che venga possibilmente attuato tramite unÕottica ÒdecentrataÓ, che si imperni sul ruolo fondamentale degli Enti Locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di tutela del diritto di asilo e dei diritti umani;

-lÕarticolo 19 venga integrato allo scopo di sostenere lÕaccoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con opportune risorse finanziarie.