STUDIO LEGALE

 Avv. ROSA EMANUELA LO FARO

Patrocinante in Cassazione

Via Asiago nr. 23 Catania

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Dott.ssa V. Guglielmino                                 AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segr.Rag. R.R.Lo Faro

Traduttore Lakoa Dewantee                                      AL DIRETTORE SANITARIO

                                                                                    AL LEGALE  RAPP. DELLAZIENDA                                  

OSPEDALI VITTORIO EMANUELE,           FERRATTO E S. BAMBINO         

                                                                                    DI CATANIA

                                                                                     Via G. Clementi nr.36                                                                         

                                                                                      CATANIA 

 

                                                                                   ALLA STAMPA

                                                                                   La Sicilia .

                                                                                   La Repubblica.

 

 

OGGETTO: MANCATO RISPETTO CODICE S.T.P. ART.43 D.P.R 394/99

CITTADINI CLANDESTINI                                             

 

Con la presente,  in nome per conto dellassociazione Penelope,  con sede in Catania,  via Carlo Forlanini nr. 163  nella persona del Suo presidente pro-tempore Vi significo quanto segue:

I volontari dellassociazione Penelope hanno per ben due volte accompagnato per medicazioni urgenti e per cure pediatriche, extracomunitari senza permesso di soggiorno, presso la VS azienda.

Tutte le volte , i medici  hanno chiesto agli stranieri il permesso di soggiorno e addirittura nel caso di  richiesta di cure ad una bambina di due mesi ( in data 26.01.2005 che,  poi stata ricoverata presso il Policlinico), il permesso di soggiorno ai genitori.

DISPONE LART.35 DEL T.U. 286/98 SULLA IMMIGRAZIONE :

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

Il regolamento di attuazione alla legge 394/99 intitolato, allart.43 prevede:

 

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

  1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
    2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico.
    3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla
    struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
    4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
    5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della  della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
    6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'art. 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
    7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi.
    8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
    6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'art. 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
    7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi.
    8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

La regione siciliana nel rispetto della normativa ha emanato un serie di norme  in attuazione della normativa nazionale disponendo le modalita di rimborso dei codici STP.

Invero la struttura ospedaliera deve comunicare per il rimborso delle spese sia il codice con il nominativo dello straniero e le prestazioni eseguite alla Prefettura competente, ma solo per ottenere il rimborso.

Pertanto, in base a tale normativa, i medici NON DEVONO INFORMARE LE FORZE DELLORDINE, DELLA PRESENZA DELLO STRANIERO PRESSO IL NOSOCOMIO, SALVO I CASI IN CUI VI LOBBIGLO DI REFERTO, altrimenti sono loro ad essere sottoposti a violazione di legge e  violazione della privacy del cittadino extracomunitario.

Le indagini circa la posizione del soggiorno non devono essere condotte ne dai medici ne dal personale amministrativo del nosocomio, perch riguardano  competenze dellufficio immigrazione Questura di Catania; il personale ospedaliero esonarato ai sensi dellart.35 nr.3 .da ogni e qualsiasi iniziativa dinanzi al cittadino extracomunitario.

Pertanto , se il clandestino fosse  stato oggetto di piu espulsioni o di altre violazione della legge sulla immigrazione, non spetta ai funzionari ospedalieri segnalare alla polizia tale status, poich lo straniero temporaneamente presente coperto da segreto dufficio che lega il paziente con il medico.

Si invitano alluopo  i rispettivi dirigenti  ad emanare delle circolari interne  chiarificatrici per lesatta applicazione del codice S.T.P. in mancanza gli stranieri ai sensi dellart.44 TU 286/98 si rivolgeranno al giudice per far dichiarare la discriminazione nei loro confronti.

 

Catania li 31.01.2005