STUDIO LEGALE
Avv. ROSA EMANUELA LO FARO
Patrocinante in Cassazione
Via
Asiago nr. 23 Catania Telefax. 095
/ 524053 095 / 376597
Sito
Web - www.studiolegale-rosalofaro.com
E-mail avv.relofaro@inwind.it |
Dott.ssa V. Guglielmino AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segr.Rag. R.R.Lo Faro
Traduttore Lakoa Dewantee AL DIRETTORE SANITARIO
AL LEGALE RAPP. DELLAZIENDA
OSPEDALI VITTORIO EMANUELE, FERRATTO E S. BAMBINO
DI CATANIA
Via G. Clementi nr.36
CATANIA
ALLA STAMPA
La Sicilia .
La Repubblica.
OGGETTO: MANCATO RISPETTO CODICE S.T.P. ART.43 D.P.R 394/99
CITTADINI CLANDESTINI
Con la presente, in nome per conto dellassociazione Penelope, con sede in Catania, via Carlo Forlanini nr. 163 nella persona del Suo presidente pro-tempore Vi significo quanto segue:
I volontari dellassociazione Penelope hanno per ben due volte accompagnato per medicazioni urgenti e per cure pediatriche, extracomunitari senza permesso di soggiorno, presso la VS azienda.
Tutte le volte , i medici hanno chiesto agli stranieri il permesso di soggiorno e addirittura nel caso di richiesta di cure ad una bambina di due mesi ( in data 26.01.2005 che, poi stata ricoverata presso il Policlinico), il permesso di soggiorno ai genitori.
DISPONE LART.35 DEL T.U. 286/98 SULLA IMMIGRAZIONE :
3. Ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il
finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a
carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
Il
regolamento di attuazione alla legge 394/99 intitolato, allart.43 prevede:
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale.
La regione siciliana nel rispetto della normativa ha
emanato un serie di norme in attuazione
della normativa nazionale disponendo le modalita di rimborso dei codici STP.
Invero la struttura ospedaliera deve comunicare per il
rimborso delle spese sia il codice con il nominativo dello straniero e le
prestazioni eseguite alla Prefettura competente, ma solo per ottenere il
rimborso.
Pertanto, in base a tale normativa, i medici NON DEVONO
INFORMARE LE FORZE DELLORDINE, DELLA PRESENZA DELLO STRANIERO PRESSO IL
NOSOCOMIO, SALVO I CASI IN CUI VI LOBBIGLO DI REFERTO, altrimenti sono loro
ad essere sottoposti a violazione di legge e violazione della privacy del cittadino extracomunitario.
Le indagini circa la posizione del soggiorno non devono
essere condotte ne dai medici ne dal personale amministrativo del nosocomio,
perch riguardano competenze
dellufficio immigrazione Questura di Catania; il personale ospedaliero
esonarato ai sensi dellart.35 nr.3 .da ogni e qualsiasi iniziativa dinanzi al
cittadino extracomunitario.
Pertanto , se il clandestino fosse stato oggetto di piu espulsioni o di
altre violazione della legge sulla immigrazione, non spetta ai funzionari
ospedalieri segnalare alla polizia tale status, poich lo straniero
temporaneamente presente coperto da segreto dufficio che lega il paziente
con il medico.
Si invitano alluopo
i rispettivi dirigenti ad
emanare delle circolari interne
chiarificatrici per lesatta applicazione del codice S.T.P. in mancanza
gli stranieri ai sensi dellart.44 TU 286/98 si rivolgeranno al giudice per far
dichiarare la discriminazione nei loro confronti.
Catania li 31.01.2005