PRIME RIFLESSIONI SUL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE BOSSI-FINI, D.P.R. 334/2004
1) Regolamento di attuazione D.P.R.
394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004) Articoli riguardanti i minori
stranieri non accompagnati
Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
[...]
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
[...]
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
[...]
2) La procedura in base al nuovo
regolamento
In base al:
- T.U. 286/98, art 32, c. 1 (non modificato dalla l. 189/2002) e c. 1-bis, ter e quater (introdotti dalla l. 189/2002)
- regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004), artt. 11, 14, 28
- sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003
possiamo provare a delineare la procedura relativa al rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati e al procedimento presso il Comitato minori stranieri nel modo seguente:
- un ente pubblico o privato registrato e avente rappresentanza nazionale pu proporre linserimento del minore in un progetto di integrazione sociale e civile ai sensi dellart. 32, c.1-bis e ter
- richiesta parere al Comitato > se parere favorevole > rilascio del permesso per integrazione minore
a. se il minore rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter > rilascio del permesso per lavoro/studio sulla base dellart. 32 c.1-bis e ter
b. se il minore non rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter ma affidato o sottoposto a tutela > rilascio del permesso per lavoro/studio sulla base dellart. 32 c.1, posto che:
- lart 32, c. 1 non stato modificato dalla l. 189/2002
- in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003, i requisiti previsti dallart. 32, c. 1 e quelli previsit dallart. 32, c. 1-bis e ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti
3) Questioni da chiarire:
1) Rispetto ai minori che rientrano nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter:
1. le indagini familiari vengono comunque realizzate dal Comitato?
2. linserimento in un progetto di integrazione avviene prima e indipendentemente dallespletamento delle indagini familiari o dopo il non luogo a procedere al rimpatrio?
3. il Comitato d un parere sul progetto di integrazione prima che il progetto inizi, o in quale momento?
4. in base a quali criteri il Comitato d parere favorevole?
- sulla base della valutazione del progetto di integrazione?
- sulla base delle indagini familiari (> analogo a non luogo a procedere al rimpatrio)?
- altro?
5. a quali standard devono rispondere i progetti di integrazione? tali standard saranno definiti da Linee Guida disposte dal Comitato?
6. saranno considerati come progetti di integrazione validi solo i progetti definiti esplicitamente e fin dallinizio come progetti di integrazione ai sensi dellart. 32, c. 1-bis e ter, o in generale i percorsi di inserimento scolastico, formativo, lavorativo che siano stati seguiti da un ente pubblico o da un ente privato registrato?
7. al compimento dei 18 anni quale organo valuta il progetto di integrazione ai fini del rilascio del permesso per lavoro/studio: il Comitato, o la Questura, o i Servizi sociali dellEnte locale, o un altro organo a livello decentrato?
8. se il minore rientra nei requisiti previsti dallart. 32 c.1-bis e ter ma non ottiene prima del compimento dei 18 anni un parere favorevole dal Comitato (ad es. perch il Comitato non risponde) e di conseguenza non ottiene un permesso per integrazione minore ma resta con un permesso per minore et > pu comunque ottenere un permesso per lavoro/studio ex art. 32 c.1-bis e ter, posto che il regolamento disciplina solo il rilascio del permesso per integrazione minore, non il rilascio del permesso per lavoro/studio ai 18 anni?
9. come affrontare il problema della probabile difficolt per il Comitato di valutare in tempi brevi un numero molto elevato di casi ed evitare quindi che molti minori non riescano ad ottenere un permesso per integrazione minore (e di conseguenza il riconoscimento del diritto di lavorare) e non riescano ad ottenere un permesso per lavoro/studio al compimento dei 18 anni? auspicabile proporre un meccanismo di silenzio-assenso (come gi proposto dalla Conferenza Stato-Regioni), per cui se il Comitato non risponde entro 60 giorni vale il principio del silenzio-assenso e si considera come se il Comitato avesse espresso parere favorevole?
2) Rispetto ai minori che non rientrano nei requisiti previsti dallart. 32 c.1 bis e ter:
3) Diritto di lavorare:
4) Decurtazione dalle quote: