REG. GEN. N. 65322/2002
REG.DEP.N.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE
1 CIVILE
riunito
m camera di consiglio nella persona dei sigg.:
Dott.
Giuseppe
TARANTOLA Presidente
Dott. Marisa
G. NARDO
Giudice rei.
Dott.
Claudio
MARANGONI Giudice
Ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..- elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo n. 33,
presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferro, dal quale rappresentato e difeso,
unitamente all'Avv. Valerio Cicchiello, per delega a margine dell'atto di
citazione;
- attore -
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO - in persona del Ministro in carica - domiciliato in Milano, Via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la
rappresenta e difende per disposizione di legge;
- convenuto-
e con il
P.M.;
OGGETTO:
riconoscimento di status di rifugiato.
CONCLUSIONI
All'udienza di
precisazione delle conclusioni le parti, come sopra costituite, cos“
concludevano:
per
l'attore:
"Voglia
l'.Ill.mo Giudice adito, ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, respinta
ogni diverga e/o contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta,
premesse le opportune declaratorie e provvedimenti del caso, cos“ giudicare:
in via
principale nel merito :
accertare
il diritto allo status di rifugiato dell'attore ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. previa
disapplicazione, siccome illegittimo, del provvedimento amministrativo di
rigetto del predetto status e per l'effetto dichiarare il diritto a permanere,
in ragione del suddetto titolo, sul territorio italiano ed a godere delle
pretese soggettive connesse, ivi compreso il diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno a detto titolo, e, se del caso, ad altro titolo ex art. 5 del
D.P.R. 136/90 e, dichiarando altres“ - anche incidenter tantum - che lo stesso
si trova nel giustificato timore di essere perseguitato nel suo Paese
d'origine.
Sempre
in via principale nel merito:
accertare
il diritto allo status di esiliato politico dell'attore ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. previa
disapplicazione, siccome illegittimo, del provvedimento amministrativo di
revoca del permesso di soggiorno e, per l'effetto, dichiarare il diritto a
permanere, in ragione del suddetto titolo, sul territorio della Repubblica
italiana ed a godere delle pretese soggettive connesse, ivi compreso, il
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a detto titolo, e, se del caso,
ad altro titolo e, dichiarando altres“ - anche incidenter tantum - che allo
stesso impedito l'effettivo esercizio delle libertˆ democratiche nel suo
Paese d'origine.
In via
istruttoria:
si
chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte in
narrativa riservandosi di specificare l'esatta capitolazione e di indicare i
nominativi dei testi. Si chiede fin da ora di disporsi nomina di interprete ai
fini dell'interrogatorio dell'attore e dell'escussione dei testi.
Con ogni pi
ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare, formulare e
specificare capitoli di prova anche all'esito dell'esame delle eventuali
avversarie difese.
Con
vittoria di spese, diritti e onorari."
Per il
Ministero convenuto:
"Voglia
l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza,
1. in
via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore
della competenza del Tribunale di Roma;
2. nel
merito, rigettare tutte le domande dell'attore, in quanto infondate e non
provate in fatto e in diritto.
Con la
rifusione delle spese processuali."
Per il
P.M.:
Chiede che il
Tribunale rigetti la domanda."
FATTO E SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 15 novembre 2002 il sig. ÉÉÉÉÉÉÉ.,
cittadino eritreo, conveniva in giudizio il Ministero degli Interni e -
ricostruita la situazione storica e politica del suo Paese d'origine,
sottolineata la disastrosa azione del partito Fronte Per la Democrazia e
Giustizia (P.F.DJ.), partito di governo ed unico autorizzato in Eritrea, che
aveva comportato la graduale compressione delle libertˆ democratiche e
l'instaurazione di un regime di oppressioni e di violenza - asseriva: che egli
sin dal 1998 era membro attivo del Fronte Democratico Popolare per la
liberazione dell'Eritrea; che, a causa del peggioramento della situazione
politica interna, degli effetti devastanti della guerra, del rastrellamento dei
giovani eritrei per arruolarli forzosamente nell'esercito ed inviare in guerra,
nonchŽ della reazione violenta alle proteste degli studenti universitari, egli
aveva organizzato la propria fuga dal paese d'origine, partendo nel giugno 2000
insieme alla moglie ed ai due figli in tenera etˆ ed era giunto in Italia
nell'ottobre 2001 dopo un viaggio complesso e difficoltoso; che intanto era
intervenuto un accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, ma la situazione
politica interna in questo ultimo Paese era peggiorata sia sotto il profilo
politico che sotto quello dei diritti dei cittadini; che arrivato in Italia,
egli era approdato a Ragusa, dove era stato inserito in un centro di prima
accoglienza; che ivi gli era stato sottoposto un formulario in lingua italiana,
lingua che egli non comprendeva, e che aveva riempito con l'ausilio di
volontari a cui egli espressamente aveva dichiarato di volere richiedere lo
status di rifugiato politico; che la Questura di Bari aveva rilasciato a suo
favore un permesso di soggiorno temporaneo - successivamente rinnovato dalla
Questura di Messina, prima, e dalla Questura di Milano, dopo - in cui risultava
come motivazione la "richiesta di asilo" e ci˜ in attesa della
decisione della Commissione Centrale per il Riconoscimento di Status di
rifugiato; che sentito il 18.07.2002 dalla Commissione, il 16.09.2002 gli era
stata notificata la decisione di rigetto dell'istanza con contestuale revoca
del permesso di soggiorno.
Ci˜
premesso, l'attore, sottolineava il proprio diritto a vedersi riconoscere lo
status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
In subordine rilevava la sussistenza dei presupposti per vedersi riconoscere,
ex art. 10, comma III, della Costituzione, il diritto all'asilo nel territorio
italiano ed il diritto al rilascio di permesso di soggiorno.
Si costituiva
il Ministero dell'Interno eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per
territorio del Tribunale adito ritenuto unico Tribunale competente quello di
Roma ai sensi dell'ali. 25 c.p.c. e posto che oggetto della domanda proposta
era la "disapplicazione" del provvedimento della Commissione Centrale
per il riconoscimento dello Status di Rifugiato, la cui sede era a Roma presso
il Ministero degli Interni.
Nel
merito il Ministero convenuto sosteneva l'infondatezza della pretesa avversaria
non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della
Convenzione di Ginevra e della L. n. 39/90.
Quanto
alla domanda di asilo politico, il Ministero convenuto, dopo aver sottolineato
l'ontologica differenza tra diritto di asilo e Status di rifugiato politico,
rilevava come l'art. 10, 3¡ comma, Costituzione avesse natura programmatica e
non fosse ancora stato attuato dal Legislatore con l'individuazione delle
condizioni per il conseguimento dell'asilo. In ogni caso il convenuto
proseguiva che, anche a voler ravvisare la natura precettiva di tale norma, la
Commissione per il Riconoscimento di Status di Rifugiato non aveva alcuna
competenza al fine del riconoscimento del diritto d'asilo e che, d'altra parte,
la revoca del permesso di soggiorno doveva ritenersi conseguenziale al rigetto
della richiesta di riconoscimento di status.
Instauratesi
il contraddittorio, all'udienza di prima trattazione compariva personalmente il
solo attore. Successivamente, assegnati i termini ex art. 184 c.p.c., l'attore
domandava 1'ammissione di capitoli di prova orale, il Giudice, ritenuto di
riservare alla fase decisoria ogni provvedimento, anche di tipo istruttorie,
invitava le parti a precisare le conclusioni. Acquisito il parere del P.M.,
all'udienza all'uopo fissata, le parti concludevano come in epigrafe. Quindi,
assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La sussistenza
della giurisdizione del G.O. non in contestazione e, peraltro, pacifica sia
in relazione alla domanda di riconoscimento di Status di rifugiato sia a quello
di riconoscimento del diritto all'asilo politico. Entrambe le figure, infatti,
sono riconducibili alla categorie degli status e dei diritti soggettivi e,
pertanto, tutti i provvedimenti assunti dai competenti ordini in materia hanno
natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Coerentemente a tale
principio, l'art. 46 L. 40/98 ha abrogato l'art. 5 della L. 39/90 (abrogazione
confermata dall'ari 47 del T.U. 268/98) che attribuiva al Giudice
Amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego di
status di rifugiato (Cass. S.U. n. 907/99).
Il
Ministero convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano, sul presupposto che oggetto della domanda l'impugnazione del
provvedimento di diniego dello Status di rifugiato dell'attore, reso dalla
Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, con sede
a Roma presso il Ministero degli Interni e, quindi, ai sensi dell'art. 25
c.p.c. ivi andrebbe individuato il Giudice territorialmente competente.
L'eccezione
inammissibile perchŽ sollevata sotto il solo profilo sopra indicato e senza
riferimento ad altri possibili criteri di collegamento.
Deve
sottolinearsi che la Commissione Centrale non ha una propria soggettivitˆ ma
un organo del Ministero dell'Interno e, che opera anche attraverso l'Ufficio
Immigrazione territoriale.
Con
riferimento all'Amministrazione dello Stato risulta inapplicabile il criterio
generale fissato dall'art. 19 c.p.c. in relazione alla sede delle persone
giuridiche, mentre deve farsi riferimento all'art. 25 c.p.c. nonchŽ agli arti
6, 7 e 9 del R.D. n. 1611/33, che prevedono che, in caso sia convenuta
un'amministrazione dello Stato, competente per territorio il Giudice del
luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si
trova il giudice del luogo dove sorta o si deve eseguire l'obbligazione. Il
criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. non contemplato poichŽ lo Stato,
quale persona giuridica non ha propriamente una sede (cfr Cass. SU. N. 1329/74
e Cass. N. 9597/00).
Nel
caso di specie l'attore ha proposto, oltre quella di riconoscimento di status
(che neppure pu˜ ritenersi una mera impugnazione del provvedimento della
Commissione Centrale), molteplici domande, che riguardano anche la richiesta di
asilo e la disapplicazione del provvedimento di diniego del permesso di
soggiorno.
L'Amministrazione
convenuta, come rilevato, ha limitato la sua contestazione ad uno soltanto dei
possibili criteri di collegamento, con la conseguente inammissibilitˆ
dell'eccezione proposta.
Nel
merito, la domanda di riconoscimento di Status di rifugiato politico proposta
da ÉÉÉÉÉÉÉÉ..non fondata.
Va
premesso che lo status di rifugiato politico non coincide con quello di avente
diritto all'asilo politico. Per un verso la categoria degli aventi diritto allo
status di rifugiato politico meno ampia di quella degli aventi diritto
all'asilo politico che, per altro verso, non godono delle particolari garanzie
che ai primi competono.
L'art.
1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il termine "rifugiato"
va applicato, tra gli altri, a colui che "temendo con ragione di essere
perseguitate in ragione della loro razza, religione, nazionalitˆ,
dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova
fuori dal Paese di cui cittadino e non pu˜ e non vuole, a causa di questo
timore, reclamare la protezione di questo Paese".
La
Convenzione di Ginevra, dunque, prevede "quale fattore determinante per la
individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato
timore di essere perseguitato, cio un requisito che non considerato
necessario dall'ari 10, terzo comma, Cost." (Cass. S.U. n. 4674/97).
Tale
ultima norma attribuisce il diritto d'asilo allo straniero a cui nel proprio
Paese sia impedito l'effettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite
dalla Costituzione italiana. Trattasi di norma a carattere precettivo e di
conseguente immediata operativitˆ che delinea con sufficiente chiarezza e
precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto
d'asilo, individuando la causa di giustificazione del diritto nell'impedimento
all'esercizio delle libertˆ democratiche ed indicando l'effettivitˆ quale
criterio di accertamento della situazione ipotizzata (Cass. S.U. n. 4674/97).
Ci˜
premesso, si osserva che nel caso di specie nessuna seria prova stata fornita
dall'attore da cui risulti che egli sia stato oggetto di persecuzioni od abbia
subito concrete angherie, vessazioni tali da dimostrare che egli sia stato
perseguitato nel proprio Paese d'origine.
Ne
dette prove sono idonee a
confermare la fondatezza dell'asserito timore dell'attore che, in caso di
rientro e di permanenza in
patria, possa essere verosimilmente oggetto di persecuzione.
Infatti,
le prove dedotte e non ammesse non ineriscono per nulla la specifica situazione
dell'attore nel suo paese d'origine. Quanto ai docc. 4 e 34 prodotti
dall'attore, si rileva come gli stessi sono privi di valore probatorio, non
emergendo con chiarezza da quale organo od ente provengano, ne il potere di
questo di certificare l'appartenenza dell'attore ad un gruppo politico
dissidente rispetto al Governo Eritreo.
Va,
peraltro, sottolineato che nell'esposizione dei fatti, l'attore, pur affermando
di essere membro attivo del Fronte Democratico Popolare per la Liberazione
dell'Eritrea sin dal 1998, non ha riferito alcun episodio di repressione o di
rischio che l'abbia coinvolto, neppure indirettamente. Egli ha, invece,
raccontato di aver subito "in modo diretto ed immediato gli effetti
devastanti del ...contrattacco" sferrato dall'Etiopia all'Eritrea nel
maggio 2000 nei pressi della sua cittˆ di residenza; ha menzionato i
conseguenti "rastrellamenti di giovani ragazzi e ragazze in tutto il Paese
da arruolare forzatamente nell'esercito e da inviare successivamente in
guerra"; spiegando, cos“, l'esodo di migliaia di giovani dal Paese
d'origine verso il Sudan e l'Etiopia, nonchŽ le proteste degli studenti
universitari e le conseguenti repressioni (che non pare l'abbiano riguardato).
Dopo aver illustrato questa situazione, l'attore ha riferito il proprio timore
di essere forzatamente arruolato e perseguitato anche perchŽ appartenente al
gruppo di opposizione ma non ha descritto alcuna occasione verif“catasi di
serio rischio personale che faccia nutrire fondati timori di persecuzioni o
repressioni qualora faccia rientro nel Paese d'origine.
Conseguentemente
all'attore non pu˜ riconoscersi lo Status di rifugiato politico. Al contrario
risulta fondata la domanda di asilo politico. Dalla copiosa documentazione in
atti, in particolare dai rapporti di Amnisty International, risulta che i
principi democratici sono attualmente tutt'altro che rispettati in Eritrea. Il
Fronte Popolare per la democrazia e la giustizia (PFDJ) ancora al potere ed
l'unico partito politico autorizzato, ne prevista alcuna concreta iniziativa
per la realizzazione di elezioni multipartitiche, pure previste dalla
Costituzione del 1997.
Non
risultano attuate le previste garanzie costituzionali per la detenzione
arbitraria (attualmente spesso utilizzata arbitrariamente e per reprimere i
tentativi di rivendicare i diritti fondamentali), per la libertˆ di pensiero,
di opinione, di espressione di organizzazione e di riunione. Non sussiste un
sistema giudiziaria; adeguato ad evitare arbitri ed a garantire il diritto di
difesa degli imputati e la libertˆ
dei cittadini. Ancora
adesso risultano arresti degli oppositori del governo che sostenevano, riforme
democratiche ovvero di persone sospettate di essere oppositori del governo;
agli arresti sono seguiti (ed in alcuni casi perdurano a tempo indeterminato)
periodi di detenzione in posti segreti ed in condizioni non note e senza
'alcuna seria imputazione e ci˜ solo in quanto prigionieri di coscienza. Anche
i giornalisti indipendenti e studenti risultano spesso arrestati a causa delle
richieste di riforma ovvero per la diffusione di notizie sulla situazione del
Paese.
La
situazione politica e sociale dell'Eritrea, segnata dal violento autoritarismo
governativo, insomma, tale da comprimere sistematicamente i principi
fondamentali democratici e da avere indotto il Parlamento Europeo ad
intervenire nel 2002 con una risoluzione per condannare le violazioni dei
diritti dellÕuomo in Eritrea, in particolare nei confronti di studenti,
oppositori politici e giornalisti indipendenti, chiedendo la liberazione di
tutti i prigionieri politici e la revoca della messa al bando della stampa
indipendente, oltre che sollecitando affinchŽ fossero indette elezioni legislative sotto il controllo
internazionale (v. doc. 12, fasc. attore).
In
tale contesto si ritengono sussistenti i presupposti per accordare allÕattore
il diritto di asilo, ex art. 10, comma 3, Costituzione, nello Stato
Italiano.
Con
riferimento alla richieste riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno,
infine, si rileva che le condizioni
per provvedere in proposito sono rimesse alla competente Autoritˆ, sebbene conseguenti ed in
esecuzione alla presente pronuncia.
Le
spese di causa vengono poste a carico del convenuto e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
II
Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni
contraria od ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, cos“
dispone;
1)
accerta e dichiara che ÉÉÉÉÉÉÉÉ. ha diritto all'asilo politico in Italia ai
sensi dell'ari 10, co. 3 della Costituzione;
2)
rigetta ogni altra domanda;
3)
condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite sostenute
dall'attore e che liquida complessivamente in Û. 3.747,59, di cui Û. 310,00 per
esborsi, Û. 1.144,51 per diritti di procuratore ed Û. 2.293,08 per onorari di
avvocato; oltre oneri fiscali.
Minano,
11 novembre 2004
Il
Presidente
Dott.
Giuseppe Tarantola
Il
Giudice est.
Dott.
Marisa G. Nardo