(Sergio Briguglio 10/2/2005)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
-
D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D.
LGS. 380/1998);
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con
L. 106/2002);
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo (indicata con L. 189/2002);
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR
115/2002);
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L.
289/2002);
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(indicata con L. 34/2003);
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata
con L. 271/2004)
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
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D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato
con D. LGS. 256/2004)
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato
con D. LGS. 251/2004)
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione,
(indicato con DPR 334/2004)
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DPR
54/2002: Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
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DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel
territorio dello Stato
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DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
-
L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con
tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE
DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
|
|
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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|
5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
|
|
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
|
|
7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allosservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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Articolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della
giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allarticolo 3, comma 1. |
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|
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento
delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica
dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno
presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
|
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
|
|
4.
Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma dellarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote disciplinata in
conformit con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo
unico nellanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente. |
|
5.
Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua,
allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di
Consigli territoriali per limmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[1] |
|
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti. |
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2.
Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle
modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit
della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
allautorit di frontiera. |
|
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi
internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi
internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o
che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il
favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e
dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita
illecite. |
|
4. Lingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme
comunitarie. |
|
|
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
|
|
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
|
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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|
Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validit a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
|
|
|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2] |
|
3.
La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
|
|
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale,
o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione; |
b) (); |
|
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
|
|
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
d) (); |
|
e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
|
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
|
a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
|
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
|
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla
base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[3]
per linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data
al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
|
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
|
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [4] |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
|
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
|
8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie
in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante ladozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno. |
|
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto
che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni.
La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
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|
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|
Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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|
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allUnione europea o apolide, contiene (): |
|
|
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
|
b) limpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
|
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello
unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione. |
|
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|
Art.
6 |
|
|
(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2, e 148) |
|
|
|
|
|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
|
|
10.
Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
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|
Art.
7 |
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|
(Obblighi
dellospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
|
|
|
|
|
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
|
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
|
|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
|
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|
|
Art.
8 |
|
|
(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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|
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
|
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|
Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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|
|
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
|
2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellUnione europea
residente in Italia. |
|
|
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu: |
|
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
|
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
|
|
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
|
|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO
II |
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|
CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
|
ED
ESPULSIONE |
|
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|
|
Art.
10 |
|
|
(Respingimento) |
|
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|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
|
|
|
|
|
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
|
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo; |
|
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si
applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora
il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti
di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[5] |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari. |
|
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di
pubblica sicurezza. |
|
|
|
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|
Art.
11 |
|
|
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
|
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|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
|
|
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il
Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[6]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente[7]. |
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5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[8] |
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5-bis. Il Ministero
dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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6[9]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e punito con la reclusione da
uno a cinque anni[10] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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3.
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui
il fatto commesso mediante lutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[11] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[12] |
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|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[13] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[14] |
|
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3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena
detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica[15] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
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|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[16] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera
per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
|
3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch
dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,. |
|
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[17].
Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale
dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.[18] |
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[19] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[20]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
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6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[21] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui
allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle
disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
|
|
8.
I beni ()[22] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
articolo, sono[23] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[24] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[25]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[26], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
|
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[27] |
|
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[28] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza pubblica. |
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|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della
Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre
unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno
stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e
non ne stato chiesto il rinnovo; |
|
|
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
|
|
3.
Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero sottoposto a procedimento penale, lautorit giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata
o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma
1. |
3.
Lespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione,
richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona
offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14. |
|
|
3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
|
3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
|
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
|
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
questultima ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura
penale. |
|
|
3
sexies. Il nulla osta allespulsione non pu essere
concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallarticolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallarticolo 12
del presente testo unico.
|
|
4.
Lespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
Lespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
|
a) espulso ai sensi del comma 1 o si
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con lintimazione; |
|
|
b) espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga allesecuzione del provvedimento. |
|
|
5.
Si procede altres allaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e
nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del
provvedimento. |
|
|
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[29] territorialmente competente il provvedimento con il quale
disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal
territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [30] [31] |
|
|
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo.[32] |
|
6.
Negli altri casi, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di
frontiera. Quando lespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
linserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento. |
6.
(). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e
lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
|
8.
Avverso il decreto di espulsione
pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di
trenta giorni qualora lespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato
unicamente il ricorso al giudice di pace[33] del luogo in cui ha sede lautorit
che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[34] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro
allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[35], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove
necessario, da un interprete. |
|
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[36] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[37]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. |
9.
(). |
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete. |
10
(). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
|
13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellinterno; in caso di trasgressione,
punito con larresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[38] ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
|
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[39] |
|
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[40] si procede con rito direttissimo. |
|
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1. |
|
|
16.
Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno
1998. |
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Art.
l3-bis[41] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[42] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
|
|
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[43], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dalladozione del provvedimento. |
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
Ludienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
ludienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.[44] |
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero
lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il
giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
|
|
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
|
|
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da
sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di
soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di[45] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
|
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[46] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione[47] da uno a quattro anni. |
|
|
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[48] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone[49] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[50]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio
larresto dellautore del fatto.[51] |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della
misura. |
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|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lesecuzione dellespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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|
Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente decreto, pu sostituire la medesima pena con la misura
dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo
14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la
medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. |
|
2.
Lespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile,
secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4. |
2.
Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4. |
|
|
3.
Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
|
|
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
|
|
6.
Competente a disporre lespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione
della pena. |
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9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellimputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellimputato o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
|
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per
lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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|
7.
Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
|
|
2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
|
|
a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
|
|
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9; |
|
|
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
|
|
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allUnione Europea.
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|
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e
delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire
le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e
delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
|
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento. |
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|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
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|
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
|
|
6.
Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. Lonere derivante dal presente articolo valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve
presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lautorizzazione al lavoro
di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per
limmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
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c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
|
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e
dellarticolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
4.
Ai fini di cui al comma 3, lufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui allarticolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allUnione
europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per limmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
|
5.
Lautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo
3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni
dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione
che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che
resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia
allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente. |
|
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
|
6.
Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dellautorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto
dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore (...). |
|
7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
laccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS e
allINAIL[52], tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario
competente che provvede allattribuzione del codice fiscale. |
|
8. Il datore di lavoro deve altres esibire
allufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allarticolo 3, comma 4. |
|
9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere
iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per
limpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con larresto da tre
mesi a un anno o con lammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,
revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
|
11.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallarticolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo. |
13.
Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocit al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. (...) |
|
12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
14.
Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. |
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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(Prestazione
di garanzia per laccesso al lavoro) |
(Titoli
di prelazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dellingresso di uno straniero, per consentirgli linserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo 3,
comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione allingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e lassistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. Lautorizzazione allingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per lingresso, nellambito delle
quote stabilite e secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro
e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un
anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e
dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento
dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori
produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. |
|
2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dellimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale
di concerto con i Ministri dellinterno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento
pu prevedere la formazione e le
modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare
la suddetta garanzia. |
2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allinterno dello Stato; b) allinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
|
3.
La prestazione di garanzia per laccesso al lavoro ammessa secondo le
modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu prestare
in un anno. |
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo
unico. |
|
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui allarticolo 3, comma 4, nei
limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti dingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti allestero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sullanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce
i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma. |
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare allufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta pu essere effettuata nei confronti di una o
pi persone iscritte nelle liste
di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellarticolo 22. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3. |
|
2.
Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per
limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato decorsi dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
|
3.
Lautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgersi presso diversi datori di lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento
allaccorpamento di gruppi di
lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
|
5.
Le Commissioni regionali per limpiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allaccoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale (...).
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellarticolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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|
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit : |
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a) assicurazione per linvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
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|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
|
|
c) assicurazione contro le malattie; |
|
|
d) assicurazione di maternit. |
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|
2.
In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per
lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45. |
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|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
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|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit
lavorativa. |
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|
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
allistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. E fatta salva la possibilit di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea. |
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2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellautorit competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellautorizzazione o della
licenza prevista per
lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere. |
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3.
Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (). |
|
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lItalia. |
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5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa
indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa
indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
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|
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di societ aventi sede o
filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di
attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane
o di societ di altro Stato membro dellUnione europea; |
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b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; |
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c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattivit
retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia; |
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d) traduttori e interpreti; |
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|
e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea
residenti allestero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico; |
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|
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellambito del lavoro subordinato; |
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g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
|
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
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|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni
dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
|
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l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allestero; |
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m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
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n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
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o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
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p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
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q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
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r)
persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca
o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari. |
r)
persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca
o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari; |
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r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
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2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
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3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato
il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
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|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[53],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
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3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
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b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
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|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidita totale . |
|
c) genitori a carico; |
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora
gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute; |
|
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. |
d) (...) |
|
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli. |
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3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
|
|
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorer; |
|
|
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. |
|
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
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5.
Oltre a quanto previsto dallarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento. |
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6.
Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
|
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore et, autenticata dallautorit consolare italiana,
presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
|
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
limmigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
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9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
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b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare; |
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d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
|
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
|
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questultimo. |
|
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di
soggiorno. |
|
|
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo
o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit
di lavoro. |
|
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti
del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno
1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di
questultimo, se pi favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
delliscrizione. |
|
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
|
|
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
|
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
dei requisiti di cui allarticolo 23. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
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1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
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1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione
province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1,[54] concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[55] sono stabilite: a) [56] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()[57] in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo[58]. |
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2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.[59] |
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3.
Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
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a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
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b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
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2.
Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
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3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno
precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
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4.
Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
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a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
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b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
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5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
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6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
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2.
Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallItalia. |
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3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
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a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
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c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
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|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
|
|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
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4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
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|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
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6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
|
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
|
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
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4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico;
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunit scolastica. |
|
|
2.
Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lapprendimento della lingua italiana.
3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
|
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
|
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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|
a) laccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
|
|
b) la realizzazione di unofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dellobbligo ; |
|
|
c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
|
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
|
|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lItalia. |
|
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
|
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
|
a) delle modalit di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di
mediatori culturali qualificati; |
|
|
c) dei criteri per liscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivit di sostegno linguistico; |
|
|
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
|
|
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri
ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allinserimento di una
quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di
accoglienza. |
|
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
|
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per
il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero; |
|
|
b) la rinnovabilit del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
|
c) lerogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
|
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini delluniformit di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
|
|
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in
Italia; |
|
|
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allestero. |
|
|
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro dellinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti
allestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lacquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni. |
|
|
5.
E comunque consentito laccesso ai corsi universitari, a parit di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito allestero, equipollente. |
5.
comunque consentito laccesso ai corsi
universitari e alle scuole di
specializzazione delle universita[60], a parit di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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|
ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
|
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal territorio dello
Stato degli stranieri in tali condizioni. |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. () |
|
|
1-bis. Laccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e
linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
|
|
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
|
|
5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e
degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle
modalit previsti dalla legge regionale. |
5.
(...) |
|
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[61] |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
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1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
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a) le attivit intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
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b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le
diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria
offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonch alle
possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
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c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
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d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma
2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguisitici e religiosi; |
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e) lorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi
e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
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2. Per i fini indicati nel comma 1
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
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3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
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4.
Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli
immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
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a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione[62] in numero non inferiore a dieci[63]; |
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b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
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c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri[64], in numero non inferiore a quattro; |
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d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
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e) otto[65] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di
grazia e giustizia[66], degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit; |
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f) otto[67] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno[68] dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281[69]; |
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g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro (CNEL); |
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g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.[70] |
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5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
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6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
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8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di
parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
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2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
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a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit
che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit,
lo discriminino ingiustamente; |
|
|
b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione,
allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lesercizio di unattivit economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalit; |
|
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellattivit lavorativa. |
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3. Il presente articolo e larticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellUnione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione. |
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2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dellistante. |
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellistante. |
|
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
3. Il tribunale
in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni
formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
|
4. Il pretore provvede con ordinanza
allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
4. Il tribunale
in composizione monocratica provvede
con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
|
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti
davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando
allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore
a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
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6. Contro i provvedimenti del pretore
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738
e 739 del codice di procedura civile. |
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
allarticolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
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7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu altres
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
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8. Chiunque elude lesecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
8. Chiunque elude lesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale. |
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
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10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
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11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
|
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,
stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per
lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati
allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lesame,
lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
|
|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti
limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a
decorrere dal 1 gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
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2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
|
|
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento
per le pari opportunita'[71] della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellinterno, di grazia e giustizia,[72] del lavoro e della previdenza sociale, della
sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet
sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame. |
|
|
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
|
|
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare leffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale
necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
|
6. Per ladempimento dei propri compiti la
commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
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|
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
|
|
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellart. 3; |
|
|
c) il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
|
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
|
|
a) larticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
|
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
|
|
c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
|
|
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
|
|
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
|
|
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
|
|
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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|
3. Allart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
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|
,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo. |
|
|
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
|
|
a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero dellinterno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie[73]) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[74] |
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2. Allonere conseguente allapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.[75] |
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L.
488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternita
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita',
e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
L.
388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal seguente:
3. Lassegno di
cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilit, per i valori dellISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellISE di cui al
comma 1 lassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire.
5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative
norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello
Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellarticolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire lassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
...
19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i
cittadini italiani consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.
...
L.
189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole
organizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS) sono aggiunte le
seguenti: delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
a)
allarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole a
favore delle ONLUS sono aggiunte le seguenti: , nonch le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
allOCSE;.
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nellimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si
procede allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate
dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare
riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera
a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano
a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellespulsione)
2.
Per
la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lanno
2002, 24,79 milioni di euro per lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno
2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente
adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di
emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le
generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) lindicazione
delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) lindicazione
della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lindicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato
il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[76]
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato[77], salvo quanto
previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[78]. La mancata presentazione delle parti
comporta larchiviazione del relativo procedimento.
6. I
soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.[79]
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione
delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva, previdenziale e assistenziale[80] del lavoratore interessato in modo da garantire
lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in
ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera[81];
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice
di procedura penale[82], ovvero risultino destinatari
dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi
grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonch alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalit di
funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
gia esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime[83].
1. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:
a)
razionalizzare
limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
a)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati a riguardo o in via
di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
a)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dallarticolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto
dallarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina,
nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale
preposto un prefetto, nellambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1 aprile
1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente
modificata in Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste
dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168
aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di Comitato
parlamentare di controllo sullattuazione dellaccordo di Schengen, di
vigilanza sullattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.
(Norma
finanziaria)
1. Dallapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e
34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 30, comma
1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e in euro 3.031.517 per lanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli 1, 12,
comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lanno
2002, 130,65 milioni di euro per lanno 2003, 125,62 milioni di euro per lanno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte
corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellesercizio di unattivit di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata
dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi dellimprenditore o della societ e
del suo legale rappresentante;
b) lindicazione delle generalit e della nazionalit del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata
non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a
700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilit e la
ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per limpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
limprocedibilit e larchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno pu essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno, nonch della regolarit della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[84], salvo quanto
previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[85].
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. Le predette cause di non punibilit non si applicano a coloro
che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina,
con proprio decreto, le modalit per limputazione del contributo forfettario
di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le
modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo
relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu essere
adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si
applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo
1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto
di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del presente decreto
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellarticolo
5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. Allatto della consegna della carta didentit elettronica,
di cui allarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda
lutilizzazione e la conservazione dei dati e laccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allarticolo
6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per lanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, commi 4
e 5, valutato in euro 1.267.443 per lanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellAmministrazione civile dellinterno impiegato per
fronteggiare lulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito
dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi
di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001
del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il
rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente
impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito
d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare
le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le
persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o
generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona
adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi
responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel
territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di
un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione
del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE
del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un
anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione
annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui
al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il
sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni
od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della
persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la
cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le
norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano
commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione
temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della
gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio.
Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita'
politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni
Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli
sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,
anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e
2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti,
la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea
sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli
eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i
genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico,
anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione
europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento
dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della
protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della
decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea
solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione
temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano
le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi
fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi
in modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto,
per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta
quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga;
b) discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: testo unico.
3. Sono, altresi', considerate
come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di trattamento
senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia
nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale,
secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle
seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e
livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso
l'alloggio.
2. Il presente decreto
legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'
e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative
all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla
previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello
Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla
condizione giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Non costituiscono, comunque,
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei
diritti
1. La tutela giurisdizionale
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende agire in giudizio
per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di
rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di
cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il provvedimento che
accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora
sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la
ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai
fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione
giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto
leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento[86]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione
del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno
del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti
in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla
base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come
scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati
e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a
carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da
parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le
situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima
conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della
normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida
in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche
di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui
al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari
derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7,
nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal
comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
Capo II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo
di applicazione
1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b)
dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli
lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) della
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita'
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila[87]
euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di
lavoro accessorio
1. Possono svolgere
attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da
oltre un anno;
b) casalinghe,
studenti e pensionati;
c) disabili e
soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di
cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del
lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni[88]
e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le attivit lavorative affini a quelle di
cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in
misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del
servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle
prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.[89]
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellarticolo
30 e del comma 3 dellarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. Allarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
Nellambito delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellinterno
pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e linoltro agli uffici dellAmministrazione dellinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari alladozione dei
provvedimenti richiesti e per leventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellinterno, si determina limporto dellonere a carico dellinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti
alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere allidentificazione degli interessati, con losservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione
delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni".
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica
31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
DPR 394/1999
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MODIFICHE APPORTATE DAL DPR 334/2004
Nota:
alcune delle modifiche sembrano
frutto di errore (sono indicate in nota) |
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CAPO I
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 |
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(Accertamento della condizione di reciprocit) |
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1.
Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che
comportano lesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza,
richiedono laccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli
affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i
quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit. |
1. Ai fini dellaccertamento della
condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, il
Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed
ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri
al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del
godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi
dorigine dei suddetti stranieri. |
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2.
Laccertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico,
nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di
unimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno. |
2. L'accertamento di cui al comma
1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno |
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Art. 2 |
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(Rapporti con la pubblica amministrazione) |
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1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti. |
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici
documenti. |
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2.
Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorit dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dallautorit consolare italiana che ne attesta la conformit
alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o
documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana. |
2.
Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati (...) mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato
estero, legalizzati ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorit consolari
italiane e corredati di traduzione
in lingua italiana, di cui lautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri
prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
allarticolo 4, comma 2, del testo unico. |
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2-bis.
Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorit straniere, in ragione della
mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilita
dei documenti rilasciati dallautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen
locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,
le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi
dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. |
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Art. 3 |
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(Comunicazioni allo straniero) |
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1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
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2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti,
dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando
la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo
domicilio conosciuto. |
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3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non
possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego
del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, pu
essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. |
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno sono
comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali
modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la
riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua
italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati,
nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per
indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. (...) |
|||
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate
con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio. |
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni, ed
avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un
difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero
o a quello incaricato di ufficio. |
|||
|
|
|||
Art. 4 |
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|||
(Comunicazioni allautorit consolare) |
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|||
1.
Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:
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|||
a)
lindicazione dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua
linformazione; |
|
|||
b)
le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; |
|
|||
c)
lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione,
con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia
stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi
dello stesso; |
|
|||
d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. |
|
|||
2.
La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo
straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza
competente. |
|
|||
3.
Lobbligo di informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai
soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per
lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata
da chi esercita la potest sul minore. |
|
|||
4.
Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico,
linformazione allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla
stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del
nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. |
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CAPO II
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INGRESSO E SOGGIORNO |
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Art. 5 |
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(Rilascio dei visti di ingresso) |
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1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessit. |
|
|||
2.
Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per
la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente. |
|
|||
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e
giustizia e della solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. |
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i
requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero
degli affari esteri, adottate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della
salute, dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit
produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dallItalia. |
|||
4.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di
detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di
Schengen. |
|
|||
5.
Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero
deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali
familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la
durata del soggiorno. |
|||
6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
|
|||
a)
la finalit del viaggio; |
|
|||
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
|
|||
c)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma
3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico; |
c)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma
3, del testo unico (...); |
|||
|
c-bis)
il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori
stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista
dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno
di cui allarticolo 10, comma 3-bis; |
|||
d)
le condizioni di alloggio. |
|
|||
7.
Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre
alla documentazione di cui al comma 6 anche: |
7.
(...) |
|||
a)
quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o
inabilit al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati
dalla competente autorit dello Stato estero sono autenticati dallautorit
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti conforme agli originali |
|
|||
b)
il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della
disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo,
comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione
dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
|
|||
8. Valutata la
ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. |
8. Valutata la
ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.
|
|||
|
8-bis. Contestualmente al rilascio del
visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al
titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o,
ove sia impossibile, in inglese,
francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato,
che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al
soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo
di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo
il suo ingresso in Italia. |
|||
|
|
|||
Art. 6 |
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|||
(Visti per ricongiungimento familiare) |
(Visti per ricongiungimento familiare e per
familiari al seguito) |
|||
1.
Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve
munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit
delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: |
1.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti
di cui allarticolo 29, comma 1,
del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata
dalla: |
|||
a)
la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
allarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante
la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea; |
a)
copia della carta di soggiorno o
del permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico (...); |
|||
b)
la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
|
|||
c)
la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma
dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero
il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit
sanitaria locale competente per territorio. |
c)
la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma
dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione
dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
|||
|
d) documentazione attestante i rapporti
di parentela, la minore et e lo stato di famiglia; |
|||
|
e)
documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute
previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica
o consolare; |
|||
|
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c)
del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati,
valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali. |
|||
|
2.
Lautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione
della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti
per lItalia prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare. |
|||
|
3. Per i visti relativi ai
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1,
lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo
straniero pu avvalersi di un procuratore speciale. |
|||
2.
La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione,
da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di
convivenza. |
4. Lo Sportello unico per limmigrazione
rilascia ricevuta della domanda e
della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della
domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla
dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati
anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica
lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le
modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno, di cui
allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia,
anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il
provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. |
|||
3.
Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se
sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di
cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio. |
5. Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione,
in via telematica, allo
Sportello unico |
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|
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|
Art. 6-bis
|
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|
(Diniego del visto dingresso) |
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1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente
regolamento, lautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero, con
provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente
lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso
negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui
allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la
lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione
del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto
previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
consegnato a mani proprie dellinteressato. |
|||
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Art. 7 |
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|||
(Ingresso nel territorio dello Stato) |
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|||
1.
Lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione
della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e
valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di
profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte. |
|
|||
2.
E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data. |
|
|||
3.
Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando
di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o
aerea. |
|
|||
4.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato
dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalit stabilite dal questore. |
|
|||
5.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla
base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di
applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
|||
|
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Art. 8 |
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(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) |
|
|||
1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito
dellindicazione del valico di frontiera e della data. |
|
|||
2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno in corso di validit. |
2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit. |
|||
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni,
per rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. |
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e
che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto
a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del
documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei
confronti dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di I grado o del
coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. |
|||
4.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto,
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica
dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno. |
|
|||
5.
Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio
dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del
passaporto o documento equivalente. |
5.
(...) |
|||
|
|
|||
|
Art. 8-bis
|
|||
|
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
|||
|
1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di
soggiorno di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera
c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico
sanitaria, o che rientri nei
parametri previsti dal testo
unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
|||
|
2.
La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo
unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto
di soggiorno, secondo le modalit previste dallarticolo 35, comma 1. |
|||
|
|
|||
Art. 9 |
|
|||
(Richiesta del permesso di soggiorno) |
|
|||
1.
La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dellinterno, sottoscritta dal richiedente,
corredata della fotografia dellinteressato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui allarticolo 49 del testo unico.
In luogo della fotografia in pi esemplari allo straniero pu essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dellimmagine, in dotazione allufficio. |
1.
La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di
ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso
dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal
Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico.
In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. |
|||
|
1-bis. Le modalit di richiesta del permesso
di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dellinterno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allarticolo 5, comma 8,
del testo unico. |
|||
|
1-ter.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni
dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei
dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del
codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36,
comma 2. |
|||
|
1-quater.
Lo sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati
nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta
consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio
fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del
Ministro dellinterno di cui
allarticolo 11, comma 2. |
|||
2.
Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
|
|||
a)
le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
|
|
|||
b)
il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare; |
|
|||
c)
il motivo del soggiorno. |
|
|||
3.
Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
|
|||
a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit,
la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto; |
|
|||
b)
la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
lavoro, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza. |
b)
la documentazione, (...)
attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza,
nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
|||
4.
Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere,
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: |
|
|||
a)
lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; |
|
|||
b)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; |
|
|||
c)
la disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
|
|||
5.
Lesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo
23 del testo unico, prestata con le modalit di cui allarticolo 34 del
presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit
dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia. |
5.
Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24
del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico. |
|||
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico. |
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c). |
|||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al
comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario
dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno,
con lavvertenza che allatto del ritiro dovr essere esibita la
documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
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Art. 10 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari) |
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1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente,
dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto
di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto. |
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1-bis.
In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
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2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti
di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del
viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno
nel Paese dorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di
pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. |
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3.
Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente
allatto del controllo di frontiera. |
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3bis.
Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi
anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per
i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori
stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori pu essere
presentata dal legale rappresentante dellente proponente alla questura
competente mediante esibizione del passaporto degli interessati |
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4.
Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu
essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo
straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
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5.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8
dellarticolo 6 del testo unico. |
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6. Negli
alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. |
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Art. 11 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per
i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero
per uno dei seguenti altri motivi: |
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a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo; |
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b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; |
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c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la
durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. |
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c-bis)
per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei
delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; |
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|
c-ter)
per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1,
del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallinteressato di
documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e
gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello
straniero dal territorio nazionale; |
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c-quater)
per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
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c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
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c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del
testo unico. |
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|
1-bis.
Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico,
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo
di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno
immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di
frontiera esterna al termine
della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base
del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis. |
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2.
Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit allAzione Comune
97/11/GAI del Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
lindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le
modalit di comunicazione in via telematica dei dati per lattribuzione allo
straniero del codice fiscale e per lutilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. |
2.
Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altres contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di
comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero
del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con
decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del
permesso di soggiorno. |
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|
2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone
comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che
provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del
permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1. |
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3. La
documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al
momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art. 12
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(Rifiuto del permesso di soggiorno) |
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1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato
il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti
per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico. |
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2.
Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma
dellarticolo 13 del testo unico. |
|
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3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per
gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi,
anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di
persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e
lasciare il territorio dello Stato. |
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Art. 13
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(Rinnovo del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di
Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la
durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali. |
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2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere
accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo. |
2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22, comma 11, del
testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di
una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
|||
|
2-bis.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di autocertificazione del datore
di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio
del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico. |
|||
3.
La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico,
lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al Servizio
sanitario nazionale. |
|
|||
4. Il permesso
di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di
oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per
un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi. |
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Art. 14 |
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(Conversione del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le
altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica
del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare: |
|
|||
a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano
gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per
lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di
attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative; |
|
|||
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa
iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in
corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale
del lavoro; |
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo
inserimento nellelenco anagrafico
o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; |
|||
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti. |
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo
32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i
minori stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b); |
|||
|
d)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
|||
2.
Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la
Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b),
comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato
nel documento. |
|
|||
3.
Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit
effettivamente svolta. |
|
|||
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. |
|
|||
|
5.
Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo
unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma
4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di
studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro
nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. |
|||
5. Salvo che
sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio o di
formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dellarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante
il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lesercizio
dellattivit. |
6. Salvo che sia
diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il
permesso di soggiorno per motivi di studio (...)
pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del
testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo
Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, o,
in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui
allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che
cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 7. La
disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la
conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato o del tirocinio svolto. |
|||
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Art. 15
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(Iscrizioni anagrafiche) |
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1.
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento. |
|
|||
2.
Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente: |
|
|||
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore." |
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. Per gli stranieri muniti
di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale
di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore."[90] |
|||
3.
La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente: |
|
|||
"c)
per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". |
|
|||
4.
Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
|||
"
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al
questore.". |
|
|||
5.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per
territorio entro il termine di quindici giorni. |
|
|||
6.
Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
|||
"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". |
|
|||
7.
Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei
comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale
per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati
personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via
telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3,
e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla
verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei
registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. |
|
|||
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|||
Art. 16 |
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|||
(Richiesta della carta di soggiorno) |
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1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo
unico, linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno. |
|
|||
2.
Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede, questi deve indicare: |
|
|||
a)
le proprie generalit complete; |
|
|||
b)
il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti; |
|
|||
c)
il luogo di residenza; |
|
|||
d)
le fonti di reddito, specificandone lammontare. |
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidit,
specificandone lammontare. |
|||
3.
La domanda deve essere corredata da: |
|
|||
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui
risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e
il luogo di nascita, del richiedente; |
|
|||
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore
di lavoro, relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore allimporto annuo dellassegno sociale; |
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale; |
|||
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso; |
|
|||
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1; |
|
|||
4.
Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma 1,
del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui
al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta
relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29,
comma 1, lettera b-bis), del medesimo
testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 (...) devono riguardare
anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i
quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante: |
|||
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati
dalla competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati
dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti conforme agli originali; |
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente
autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui
gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale
documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso
sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; |
|||
b)
la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione
dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio; |
b)
la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio; |
|||
c)
il reddito richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico. |
|
|||
5.
Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma
2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve
indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo
straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta
da chi esercita la potest sul minore. |
|
|||
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che
della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea
residente in Italia. |
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato
membro dellUnione europea residente in Italia. |
|||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
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Art. 17 |
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(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno) |
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1.
La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. |
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2.
La carta di soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su
richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta
di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a
richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie. |
2.
(...) La carta di soggiorno
costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni
dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta
dellinteressato, corredata di nuove fotografie. |
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CAPO III |
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ESPULSIONE E TRATTENIMENTO |
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Art. 18 |
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(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) |
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1.
I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai
sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla
competente autorit giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone
copia anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato. |
1.
La sottoscrizione del ricorso di cui allarticolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo
straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
allinoltro allufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lautorit
che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso,
indicando la data di presentazione del ricorso. |
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2.
Lautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le
proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica
del ricorso presso i propri uffici. |
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Art. 19
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(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) |
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1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata
dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato. |
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1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1,
lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza
dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata
lidentita del richiedente, allinoltro al Ministero dellinterno. |
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Art. 19-bis
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(Autorizzazione speciale al rientro per gli
stranieri espulsi) |
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1.
La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al
Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma
del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente alla motivazione
per la quale si chiede il rientro. |
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2.
La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno. |
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Art. 20 |
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(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza) |
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1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato
allinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del
presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi
vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico,
comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e
4, (...) unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento. |
|||
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio. |
|
|||
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica. |
|
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4.
Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non convalidato. |
|
|||
5.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
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5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo straniero
destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in
relazione alludienza di convalida prevista dallarticolo 13, comma 5-bis del
testo unico. |
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Art. 21 |
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(Modalit del trattenimento) |
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|||
1.
Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. |
|
|||
2.
Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del
culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. |
|
|||
3.
Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con
decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per
lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di
contribuzione alle spese da parte del centro. |
|
|||
4.
Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per
urgenti necessit di soccorso sanitario. |
|
|||
5.
Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza
pubblica. |
|
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6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone laccompagnamento. |
|
|||
7.
Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla
forza pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza,
ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle
persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a
svolgervi attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base
di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della
provincia in cui istituito il centro. |
|
|||
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit
delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle
modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del
testo unico. |
|
|||
9.
Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per
lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro,
nonch quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore,
anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla. |
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Art. 22
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(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza) |
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1.
Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8,
in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidariet sociale. |
|
|||
2.
Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria
e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone
che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o
aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla
richiesta del Ministero dell'interno. |
|
|||
3.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro. |
|
|||
4.
Nellambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per
lespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di
pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorit
consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del
Ministero dellinterno. |
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Art. 23 |
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(Attivit di prima assistenza e soccorso) |
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1.
Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo
strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o
alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato. |
|
|||
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalit e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge
in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
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CAPO IV |
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|||
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 24 |
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(Servizi di accoglienza alla frontiera) |
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1.
I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico
sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato
negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi
sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con
il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla
legge di bilancio. |
|
|||
2.
Le modalit per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
|
|||
3.
Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente
interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico. |
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Art. 25 |
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|||
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale) |
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|||
1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura
del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il
contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2,
dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate. |
|
|||
2.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia
e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati. |
|
|||
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In
particolare provvede a: |
|
|||
a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del
registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c); |
|
|||
b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e
degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi
di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26; |
|
|||
c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare
a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i
Ministri per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia; |
|
|||
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal
fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni
sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma
4, lettera c). |
|
|||
|
|
|||
Art. 26 |
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|||
(Convenzioni con soggetti privati) |
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|||
1.
I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed
integrazione sociale per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico
debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui
allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52
e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con
l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
|
|||
2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato: |
|
|||
a)
liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42,
comma 2, del testo unico; |
|
|||
b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit
stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale; |
|
|||
c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
|
|||
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano pi adeguato agli obiettivi fissati. |
|
|||
4.
I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: |
|
|||
a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
|
|||
b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli
stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; |
|
|||
c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato
di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
|
|||
d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma; |
|
|||
e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma. |
|
|||
|
|
|||
Art. 27 |
|
|||
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale) |
|
|||
1.
Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale effettuata: |
|
|||
a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
|
|||
b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. |
|
|||
2.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
|
|||
a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di
cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del
pericolo; |
|
|||
b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
allarticolo 25; |
|
|||
c)
ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o
di condotta incompatibile con le finalit dello stesso; |
|
|||
d)
laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. |
|
|||
3. Quando la
proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la
gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti. |
|
|||
|
3-bis.
Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo
unico, pu essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo
di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3,
comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al
presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. |
|||
|
3-ter.
Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18 del testo unico contiene,
quale motivazione, la sola dicitura per motivi umanitari ed rilasciato
con modalita che assicurano leventuale differenziazione da altri tipi di
permesso di soggiorno e lagevole individuazione dei motivi del rilascio ai
soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. |
|||
|
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|||
Art. 28 |
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|||
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali
sono vietati lespulsione o il respingimento) |
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|||
1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno: |
|
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a)
per minore et, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
a)
per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato
sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al
Comitato medesimo ed valido
per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui
familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza; |
|||
|
a-bis)
per integrazione sociale e civile del minore, di cui allarticolo 11, comma
1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; |
|||
b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico; |
|
|||
c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
|||
d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo
unico. |
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CAPO V |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 29
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(Definizione delle quote dingresso per motivi di
lavoro) |
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1.
Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che
definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. |
1.
I decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai
sensi dellarticolo 21, comma 4ter
del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto,
sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute,
connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui
allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. |
|||
2.
Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche
e consolari e con le questure. |
2.
Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta le misure
occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e
periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri
e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti
occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
|||
3. (Comma non
ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30
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(Sportello unico per limmigrazione)
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1. Lo Sportello unico per
limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da
un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione
provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del
prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo
stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate
congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione dellarticolo 22, comma 16, del testo
unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
lorganizzazione e lesercizio delle funzioni amministrative in materia di
lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del
testo unico e dallarticolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio
dei relativi nullaosta. |
|||
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2. Lo Sportello si avvale anche
del sistema informativo di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza
delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. |
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Art. 30
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Art. 30-bis
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(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato) |
(Richiesta assunzione lavoratori stranieri) |
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1.
Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui
lattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro,
nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui
allarticolo 29. |
1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello
della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza
delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|||
2.
La richiesta di cui al comma 1 deve contenere: |
2. In particolare, la richiesta
nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
lacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
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a)
le complete generalit del titolare o legale rappresentante dellimpresa,
della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalit del datore di lavoro committente; |
a)
complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del
luogo di lavoro; |
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b)
le complete generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si intende assumere; |
b)
nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore
straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e,
nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|||
c)
limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; |
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche
sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|||
d)
la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr
prevalentemente svolta lattivit inerente al rapporto di lavoro; |
d)
limpegno di cui allarticolo 8-bis,
comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno
per lavoro; |
|||
e)
lindicazione delle modalit di alloggio. |
e)
limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
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3.
Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati: |
3.
Alla domanda devono essere allegati: |
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a)
il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria
e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi lattivit dimpresa; |
a)
autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione
richiesta; |
|||
b)
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del
relativo permesso di soggiorno; |
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|||
c)
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacit economica. |
c)
la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non
inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale,
ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|||
4.
Lautorizzazione al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3,
del testo unico e della congruit del numero delle richieste presentate, per
il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua
capacit economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio,
secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c). |
4.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a
disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma
massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere
espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve
determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai
rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale
di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. |
|||
|
5. Il datore di lavoro specifica
nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
allarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. |
|||
|
6. La documentazione di cui ai commi 2 e
3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|||
|
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta
lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale
dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|||
|
8.
Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallarticolo 30-quinquies, procede
alla verifica della regolarit, della completezza e dellidoneit della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla
Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in
rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
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|
9.
Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo
Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione
ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5, e
24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al
lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
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Art. 30-ter
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(Modulistica) |
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1.
Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater
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(Archivio informatizzato dello sportello unico) |
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1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in
materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti
privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il
tramite del responsabile del Centro per limpiego, i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il
Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il
competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. |
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|
2.
Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
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|
3.
I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero
dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali. |
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|
4.
Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato,
alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per
la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi
regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero
dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali. |
|||
|
5.
Lindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita
tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio di cui al comma
1 e per la trasmissione
telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con
il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche,
le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali. |
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|
6.
La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti. |
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Art.
30-quinquies
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(Verifica delle disponibilit di offerta di
lavoro presso i centri per limpiego) |
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1.
Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica,
dallo Sportello unico per limmigrazione, per il tramite del sistema
informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di
lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del
testo unico. |
|||
|
2.
Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a
diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i
dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,
censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative. |
|||
|
3.
Qualora il centro per limpiego, entro il termine di cui al comma 2,
comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di
lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di
lavoro comunica, dando atto
della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per
conoscenza, al centro per limpiego, che intende confermare la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero. |
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|
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|
Art.30-sexies
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(Rinuncia allassunzione) |
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1.
Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo
30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilit allimpiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello
unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la
richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.[91] |
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|||
Art. 31 |
Art. 31 |
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(Nulla osta della questura e visto dingresso) |
(Nulla-osta dello Sportello unico e
visto dingresso) |
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1.
Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata
alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dellingresso. |
1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da
parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun
riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore
della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della
sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi
allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del
datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
|||
2.
Il nulla osta provvisorio apposto in calce allautorizzazione entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3. |
2.
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
|||
3.
Il nulla osta pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o
titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della societ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
3.
Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro,
tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico. |
|||
|
4.
In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica
positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla
convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui
validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
|||
|
5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo
le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2. |
|||
4.
Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al
presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico. |
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellarticolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi
compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri. |
|||
|
7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del
nulla-osta. |
|||
5.
Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5. |
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del
codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da
parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello
unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 . |
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Art. 32
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(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia) |
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1.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate
in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione. |
|
|||
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dellinterno, contenente: |
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per
quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto
del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente: |
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a)
Paese dorigine; |
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b)
numero progressivo di presentazione della domanda; |
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c)
complete generalit; |
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d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a
tempo indeterminato; |
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e)
capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
|
|||
f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua; |
|
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g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
dorigine o in altri Paesi; |
|
|||
h)
leventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico,
attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale. |
|
|||
3.
I dati di cui al comma 2, nellordine di priorit di iscrizione, sono
trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti
nellAnagrafe annuale informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del
testo unico, istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. |
3.
Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite
della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro
diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.
|
|||
4.
Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma
1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
|
4.
Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma
1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista. |
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Art.32-bis
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(Liste dei lavoratori di origine italiana) |
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1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine
italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2. La
scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori,
lindicazione del grado di ascendenza. |
|||
|
2. Agli iscritti alla lista di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4. |
|||
|
3. Ai fini dellinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi. |
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Art. 33 |
|
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(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste) |
|
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1.
I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le
Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i
dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste
dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
1.
I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa
attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori
di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
|||
2.
Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con
le modalit di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. |
2.
Le richieste di nulla-osta al
lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se
riferite ai nominativi iscritti
nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e
31. |
|||
|
2-bis.
Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
|||
3.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorit di
iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali. |
|
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Art. 34 |
Art. 34 |
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(Prestazione di garanzia) |
(Titoli di prelazione) |
|||
1.
Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un
anno, i quali abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della
garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni
negative di cui allarticolo 31, comma 3. |
1.
Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dintesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono fissate le
modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellarticolo 23,
comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione.
I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della
ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione,
dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con
il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter,
del testo unico. |
|||
2.
La garanzia pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun
anno e deve riguardare: |
2.
I lavoratori in possesso dellattestato
di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze
acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|||
a)
lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; |
|
|||
b)
la disponibilit di un alloggio idoneo; |
|
|||
c)
la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto
annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico; |
|
|||
d)
il pagamento delle spese di rimpatrio. |
|
|||
3.
La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d)
prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione della
domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del
testo unico. Il titolo restituito: |
3.
Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un
elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit,
la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del
programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di
destinazione. |
|||
a)
immediatamente se lautorizzazione non concessa; |
|
|||
b)
a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto di ingresso non stato concesso; |
|
|||
c)
a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a
norma dellarticolo 36. |
|
|||
4.
La prestazione relativa allalloggio pu essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni
richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b). |
4.
I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi
dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla-osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta
al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. |
|||
5.
Sono altres ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo
unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando: |
5.
I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste,
ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo
unico. |
|||
a)
sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo
52 e seguenti; |
|
|||
b)
nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in
nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo
31, comma 3; |
|
|||
c)
la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. |
|
|||
6.
Le regioni, gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi
o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. |
6.
Nel caso di richieste numeriche
di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera
esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione
prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. |
|||
7. Nei casi di
cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso corredata di
copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia
e della documentazione attestante la disponibilit delle risorse occorrenti,
tenuto conto delle garanzie gi prestate. Nei casi di cui al comma 6,
sufficiente la copia autentica della deliberazione. |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una
quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori
inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi
di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai
sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino
residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilit della quota di lavoro subordinato. |
|||
|
7-bis. Entro i limiti della
riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provveder alla ripartizione della relativa quota di
ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da
impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini
extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione
professionale approvati ai sensi del comma 1. |
|||
|
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata
prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo
unico. |
|||
|
9. Ai partecipanti ai corsi di formazione
destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi,
riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale. |
|||
|
|
|||
Art. 35 |
Art. 35 |
|||
(Autorizzazione allingresso per inserimento nel
mercato del lavoro) |
(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) |
|||
1.
La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione
ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo
in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia,
unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali
richiesta lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del
testo unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa fatta, salvo
che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse,
nellordine di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui
allarticolo 23, comma 4, del testo unico. |
1.
Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici
del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice
fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di
un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della
richiesta di certificazione didoneit alloggiativa nonch della
dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui
allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il
contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo
stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. |
|||
2.
Lautorizzazione allingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la
garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia
dellautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. |
2.
Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello
unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego,
allautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro. |
|||
3.
Per le finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza
adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti
automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il
S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
3.
Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto
del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale
indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero. |
|||
4.
Lautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo
unico. |
(...)
|
|||
5.
Nellambito della disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e
consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei
limiti e con le modalit stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma
4, dello stesso testo unico. |
(...)
|
|||
6.
Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente
regolamento. |
(...)
|
|||
|
|
|||
Art. 36 |
Art. 36 |
|||
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento
nel mercato del lavoro) |
(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro) |
|||
1.
Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dellarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di
soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto
dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
lautorizzazione di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la
Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste
di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura. |
1.
Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma
2-bis.. |
|||
2.
Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della
durata di un anno, rilasciato previa conferma, da parte della Direzione
provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento. |
2.
Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla
questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma
2-bis, del testo unico. |
|||
3.
Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente
articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale
del lavoro, pu richiedere alla questura competente per territorio il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo
5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno : |
(...) |
|||
a)
di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato; |
|
|||
b)
pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso
di lavoro stagionale o a tempo determinato. |
|
|||
4.
Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di
cui al comma 3. |
(...) |
|||
|
|
|||
|
Art. 36-bis
|
|||
|
(Variazioni del rapporto di lavoro) |
|||
|
1.
Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 37, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13. |
|||
|
2.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni
dallevento, la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro
con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonch il trasferimento di sede del
lavoratore, con la relativa decorrenza. |
|||
|
|
|||
Art. 37
|
Art. 37
|
|||
(Iscrizione nelle liste di collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico
finalizzata al collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
|||
1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro,
entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello
straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione
provinciale provvede altres alliscrizione dello straniero nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno. |
1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego
competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il
Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla
rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di
mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove
spettante, nei limiti del periodo di
residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste
di mobilit si applica la disposizione del comma 2. |
|||
2.
Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione
entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che
provvede alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che
per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un
anno. |
2.
Quando il licenziamento
disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale,
ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro
cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti .
Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per
avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico,
deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit
lavorativa precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo
svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. |
|||
|
3.
Il Centro per limpiego provvede
allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero
provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi
inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di
soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non
inferiore a sei mesi. |
|||
|
4.
Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione
dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al
comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli
estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
|||
3.
Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo,
il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato
oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un
anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le
disposizioni dellarticolo 36, commi 3 e 4. |
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova
il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a
sei mesi dalla data di iscrizione
nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui
al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato allaccertamento, anche per
via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma
1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo
36-bis. |
|||
|
6.
Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
|||
4.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile
1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento. |
7.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o
per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, equivale
alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
|||
Art. 38 |
|
|||
(Accesso al lavoro stagionale) |
|
|||
1.
Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data
di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le
procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui
all'art.24, comma 4, del testo unico. |
1.
Il nulla-osta al lavoro
stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di
pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il
nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
modalit definite dagli articoli
30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta
di parere al questore, 2, 3, 4,
5, 6, 7, e nel rispetto del diritto
di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24,
comma 4, del testo unico. |
|||
|
1-bis. In caso di richiesta numerica,
redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico
procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,
al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni,
verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o
extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o,
comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire
limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono
ridotti della met. |
|||
|
1-ter. In caso di certificazione
negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza
alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d
ulteriore corso alla procedura. |
|||
2.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative,
nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
|
|||
3.
Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono
essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. |
|
|||
4.
La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano
lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente
compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi,
di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su
richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente,
ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni
anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo
massimo previsto. |
|
|||
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate. |
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5,
del testo unico, eventualmente stipulate. |
|||
6.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31. |
6.
(...) |
|||
7.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un
ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle
quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio
del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del
presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. |
|
|||
|
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|||
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Art. 38- bis
|
|||
|
(Permesso pluriennale per lavoro stagionale) |
|||
|
1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter,
del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati
i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le
modalit di cui allarticolo 38. |
|||
|
2. Il nulla-osta triennale
rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto
dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico. |
|||
|
3. Sulla base del nulla-osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit
successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto
giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di
soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35. |
|||
|
4.
Il rilascio dei nulla-osta pluriennali
avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I
nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono
considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni
successivi a quello di rilascio. |
|||
|
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|||
Art. 39 |
|
|||
(Disposizioni relative al lavoro autonomo) |
|
|||
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed
ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente
autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivit che richiedono laccertamento di specifiche
idoneit professionali o tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit
professionali rilasciati da Stati esteri. |
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed
ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente
autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per
materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4,
del testo unico, al riconoscimento
dei titoli o degli attestati
delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri. |
|||
2.
La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
2.
La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma
9, leffettiva presenza dello
straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
|||
3.
Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il
luogo in cui lattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per
lesercizio dellattivit. |
3.
Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo
straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa
autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti
per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla
disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore
alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno
sociale. |
|||
|
4.
La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
|||
4.
La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lattestazione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3
devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dellingresso. |
5. La dichiarazione di cui
al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta
per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso. |
|||
5.
Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma
2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta rilasciata allinteressato o al suo procuratore. |
6. Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2
entro 20 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore. |
|||
6.
La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4
sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero
degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
7. La
dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a
tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta
giorni, provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel
rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS
e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei
requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. |
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8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. |
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7.
Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero gi presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente lesercizio di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura
competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i
collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lattestazione della
Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellambito delle
quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellarticolo 3,
comma 4, del testo unico. |
9.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio
o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo,
determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la
certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base
della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a
far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si
applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis. |
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Art. 40 |
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(Casi particolari di ingresso per lavoro) |
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1.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
del testo unico, quando richiesta, rilasciata con losservanza delle
modalit previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. Lautorizzazione al
lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
1.
Il nulla-osta al lavoro per gli
stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto,
rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e
r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si
osservano le modalit previste
dallarticolo 30-bis, commi 2 e
3, e quelle ulteriori previste
dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico. |
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2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro
determinati, lautorizzazione non pu essere concessa per un periodo
superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La
validit dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel
provvedimento. |
2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al
lavoro non pu essere concesso per
un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e,
comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di
due anni. Per i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21, il nulla-osta al lavoro viene
concesso a tempo indeterminato. La
validit del nulla osta deve
essere espressamente indicata
nel provvedimento. |
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3.
Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal
comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro
rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del
visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,
lautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31. |
3.
Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il
nulla osta al lavoro rilasciato
dallo Sportello unico. Ai fini del
visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato
entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo
31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5,
6, 7 e 8. |
|||
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa
non richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessit. |
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessit. |
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5.
Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del
trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo
G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre
1994, n. 747. |
5.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in
possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano
lattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi
nellambito dello stesso settore
prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni
derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la
legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata
legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel
tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva
di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo possibile
lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda
distaccataria. |
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6.
Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, lautorizzazione subordinata alla richiesta dellUniversit o
dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per lespletamento delle relative attivit
. |
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'Universit o dell'istituto di istruzione superiore
e di ricerca, pubblici o privati,
che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative
attivit. |
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7.
Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico,
la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualit di lavoratore subordinato. |
7.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualit di lavoratore subordinato,
nonche del titolo di
studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti.
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8.
Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Lautorizzazione non pu essere
rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
8.
Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini
stranieri. |
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9.
Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata esclusivamente per la durata
del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato pu svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio. |
9.
La lettera f) del comma 1 dellarticolo 27 del testo unico si riferisce agli
stranieri che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unit produttive
del nostro Paese: a) attivita
nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un
percorso di formazione professionale, ovvero b)
attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono. |
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10.
Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non e richiesto il nulla
osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene
rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dellarticolo 44-bis. Alla
richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme
attuative dellarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla
regione.
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10.
Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro pu essere richiesta solo da organizzazione
o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con
proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori. |
11.
Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o
straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze
o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro
subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o
servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto
complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa
estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti
dallordinamento italiano. |
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11.
Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo
unico, componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per
gli stranieri dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore,
chiamati allimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui allarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n.
856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non necessaria lautorizzazione al lavoro. I relativi visti
dingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui allarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. |
12.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societ straniere appaltatrici
dellarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con
le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. |
|||
12.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo
unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea
possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri
operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due
anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di
rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro,
il visto dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla
realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio. |
13.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i),
del testo unico, previsto
l'impiego in Italia (...) di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di
datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede allestero, per la realizzazione
di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti
di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere
residenti in Italia ed ivi operanti.
In tali casi il nulla-osta al
lavoro da richiedersi a cura dellappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. Limpresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali. |
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13.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere
l), m), n) e o), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata
dallUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma
e sue sezioni di Milano e Napoli e dallUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. |
14.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1,
lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale,
rilasciato dalla Direzione generale per limpiego Segreteria del
collocamento dello spettacolo di
Roma (...) e dallUfficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo per la Sicilia di
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), pu essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto
per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via
telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale
limpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. |
|||
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15. I visti dingresso per gli artisti
stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e,
comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote
di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli
artisti interessati non possano svolgere attivit per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato
rilasciato |
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14.
Per gli sportivi stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera p), del
testo unico, lautorizzazione al lavoro sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla
richiesta della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. |
16.
Per gli sportivi stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettera
p), e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice
fiscale, sulla richiesta, a titolo
professionistico o dilettantistico,
della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso richiesta
anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro
subordinato, la dichiarazione nominativa dassenso comunicata, anche per
via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso
di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine
di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive
nellambito della medesima Federazione. |
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17. Gli ingressi per lavoro
autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con
il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dellapplicazione dellarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote
dingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni
di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei
calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori
ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere tesserato
dal CONI, nellambito delle quote fissate dallarticolo 27, comma 5-bis, del
testo unico. |
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18 Nellipotesi in cui la
dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino
extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro competente ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellistruttoria effettuata
dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societ
destinataria della prestazione sportiva. |
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15.
Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico,
e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia,
lautorizzazione al lavoro non richiesta. |
19.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non richiesto. |
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16.
Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata nellambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di
persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio
di giovani o di mobilit di giovani, lautorizzazione al lavoro non pu avere
durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per lItalia, lautorizzazione al lavoro pu essere rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro successivamente allingresso dello straniero
nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso
datore di lavoro. |
20.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del
testo unico, il nulla-osta al
lavoro rilasciato nell'ambito,
anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non
superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si
tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di
giovani o di mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata superiore a tre
mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per
vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il
nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato
dallo Sportello unico successivamente
all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per
non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. |
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21. Le disposizioni di cui
allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano
esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal
Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private,
sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo
indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale
possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa
acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria
pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della
richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura
sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima. |
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17.
Lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1,
lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del
C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), richiesta
anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. |
22.
Gli stranieri di cui
allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono
far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per
lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui
allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di
contratto dopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione
provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un
rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione.
Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai
fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della
presente disposizione. |
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18.
Lautorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un
diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dallarticolo 14, comma 5. |
23.
Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente
articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allarticolo 27,
comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo.
In caso di cessazione del rapporto
di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1,
lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto
di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per
cui stato rilasciato loriginario nulla-osta. Si applicano nei loro
confronti larticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37
del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a
norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5. |
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Art. 41
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(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unattivit di lavoro
autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono alliscrizione
nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e
allArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
lIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma
dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dallarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro
effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo testo unico. |
1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro
autonomo, e i Centri per limpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unattivit lavorativa, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e
all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma
dell'articolo 14 (...), per un
motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico. |
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CAPO VI |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 42 |
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(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale) |
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1.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste tenuto a richiedere liscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. Liscrizione altres dovuta, a parit
di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime
condizioni di parit sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e
protesica. |
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2.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L.
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. |
|
|||
3.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta
la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
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4.
Liscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il
caso che linteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1. |
4.
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione,
comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca
la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono
meno le condizioni di cui al comma 1. |
|||
5.
Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma 1,
del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per lattivit ivi svolta, limposta sul reddito delle persone fisiche,
fermo restando lobbligo, per s e per i familiari a carico, della copertura
assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione
non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
affari. |
|
|||
6.
Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso
articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di
studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto. |
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Art. 43 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire,
dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di
elezione. |
|
|||
2.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con
le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico. |
|
|||
3.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve
essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso
e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate. |
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|||
4.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3, del
testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti,
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate,
sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono
state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal
cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla
U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato
d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante. |
|
|||
5.
La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalit di cui al comma 4,
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso. |
|
|||
6.
Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato. |
|
|||
7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni
erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione
dei predetti accordi. |
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|||
8. Le regioni
individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono
essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o
nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con
organismi di volontariato aventi esperienza specifica. |
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Art. 44 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di
soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione: |
1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni
stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo
5, comma 3, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando
la seguente documentazione: |
|||
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali. |
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata delleventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali; |
|||
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovr
corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta; |
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, (...) in euro o in
dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta; |
|||
c)
documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti
per lintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore. |
c)
documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti
per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore; |
|||
|
d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La
certificazione rilasciata allestero deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana. |
|||
2.
Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito
dei programmi di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. |
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CAPO VII |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis
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(Visti di ingresso per
motivi di studio, borse di studio e ricerca) |
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1.
E consentito lingresso nel territorio nazionale, per motivi di
studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con
le modalit definite dallarticolo 39 del testo unico e dallarticolo 46. |
|||
|
2.
E ugualmente consentito lingresso in territorio nazionale per motivi
di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari
esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: |
|||
|
a) maggiori di et, che intendano seguire
corsi superiori di studio o
distruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata,
verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione
acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit economiche di
cui allarticolo 5, comma 6,
nonch la validit delliscrizione o pre-iscrizione al corso da
seguire in Italia; |
|||
|
b) minori di et, comunque maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allestero, intendano far
seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di
scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri,
dal Ministero dell'istruzione, delluniversit e della ricerca o dal Ministero per i beni e
le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lingresso dei minori
per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito
in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonch accertata
lesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del
programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e
culturali del beneficiario. |
|||
|
3.
E consentito lingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari
di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri,
da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da
organizzazioni internazionali, secondo le modalit stabilite dal decreto di
cui allarticolo 5, comma 3. |
|||
|
4.
E consentito lingresso in Italia per attivit scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta
degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della
Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivit di
alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste
dallarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e
accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalit
stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3. |
|||
|
5. Lo straniero in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende
frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu essere
autorizzato allingresso nel territorio nazionale, nellambito del contingente
annuale determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli
ingressi per i tirocini formativi di cui allarticolo 40, comma 9, lettera
a). |
|||
|
6. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno,
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno,
rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal
contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit
successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti
rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di
programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu
eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno
precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione
annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu provvedere, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente. |
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Art. 45 |
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(Iscrizione scolastica) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
|
|
|||
2.
Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti
al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto: |
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|||
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica; |
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b)
dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione
dellalunno; |
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c)
del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;
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d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno. |
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3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri. |
|
|||
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa. |
|
|||
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. |
|
|||
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri
il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi
per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale. |
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|||
7.
Per le finalit di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola
primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi
di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di
scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore. |
|
|||
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo
e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit
degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella
comunit locale. |
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Art. 46 |
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(Accesso degli stranieri alle universit) |
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1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri
allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri
ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in
coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione
allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i
Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo
sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e universit dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per
lintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal
Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero
programmato lammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacit
ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di
ammissione. |
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|||
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalit di cui allarticolo 34, le borse di studio, i prestiti donore ed i
servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti
pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri
soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del
comma 5. |
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalit di cui allarticolo 34[92],
le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o
per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5. |
|||
3.
Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di
frequenza. |
|
|||
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno
pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica
di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del
corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato
per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per
la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. |
|
|||
5.
Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformit con le disposizioni previste dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.
4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale
degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della legge
4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universit possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire laccesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico. |
5.
Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del
1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in
aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres,
conto del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le
regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli
studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico. |
|||
6. Per le
finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai fini
dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro delluniversit e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano. |
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Art. 47
|
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(Abilitazione allesercizio della professione) |
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1.
Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che
hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per
lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale. |
|
|||
2. Il
superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle
altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi
professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni
titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri. |
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Art. 48 |
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(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
allestero) |
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|||
1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri,
attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. |
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|||
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino
esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari. |
|
|||
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero,
entro il termine previsto per questultimo, pu presentare istanza al
Ministero delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare luniversit a
riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato.
Luniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di
rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellinvito
al riesame da parte del Ministero o della pronuncia delluniversit,
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato. |
|
|||
4. Il
riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste
al comma 1, operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai
fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi. |
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Art. 49
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(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni) |
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1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti. |
|
|||
|
1-bis. Il riconoscimento del titolo
pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel
campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento
del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. |
|||
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata
della formazione professionale conseguita. |
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|||
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per lapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono
definite le modalit di svolgimento della predetta prova nonch i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita. |
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit
di svolgimento della predetta misura compensativa,
nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la
stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere
delle regioni e delle province autonome. |
|||
|
3-bis. Nel caso in cui il
riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per
studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura
compensativa. |
|||
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea. |
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|||
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Art. 50 |
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|||
(Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie) |
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1.
Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale. |
|
|||
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni. |
|
|||
3.
Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al
comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria. |
|
|||
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui
al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli
interessati. |
|
|||
5.
I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al
Ministero della sanit il nominativo dello straniero assunto, e comunque
utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto,
entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. |
5.
(...) |
|||
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
|||
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della
sanit provvede altres, ai fini dellammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivit sanitarie nellambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti allesercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
allUnione europea. |
|
|||
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti allestero, nonch lammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dallarticolo 3, comma 4, del testo unico.
A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
sanit; il parere negativo non consente liscrizione agli albi professionali
o agli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dellUnione europea. |
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative
professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere
del Ministero della salute; il
parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli
elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. |
|||
|
8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al
relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il
decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite
in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora
linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di
due anni dalla data del rilascio. |
|||
Art. 51 |
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|||
(Articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei Conti) |
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CAPO VIII |
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DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE
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Art. 52 |
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|||
(Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivit a favore degli immigrati) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro diviso in tre sezioni: |
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il registro delle associazioni, degli
enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in due sezioni: |
|||
a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; |
|
|||
b)
nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a
prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento
nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico; |
() |
|||
c)
nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale
degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
|||
2.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), condizione
necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti
locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico. |
|
|||
3.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure
di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per uno
dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, e salvi in ogni caso
gli effetti della riabilitazione. |
|
|||
|
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|||
Art. 53
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|||
(Condizioni per liscrizione nel Registro) |
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|||
1.
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma
1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti: |
|
|||
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dellordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri
di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti
non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non
lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; |
|
|||
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare
i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; |
|
|||
c)
sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; |
|
|||
d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. |
|
|||
2.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da: |
|
|||
a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; |
|
|||
b)
dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni; |
|
|||
c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attivit; |
|
|||
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato; |
|
|||
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli
stranieri; |
|
|||
f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52. |
|
|||
3.
Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi
nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le
associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonch dei seguenti
ulteriori requisiti: |
3.
() |
|||
a)
disponibilit di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia; |
|
|||
b)
patrimonio e disponibilit economica risultante dalla documentazione
contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del
permesso di soggiorno e leventuale rimpatrio. |
|
|||
4.
Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di
cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche
strutturali e sanitarie, certificate a norma dellarticolo 16, comma 4,
lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altres
indicare la disponibilit economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato a
norma dellarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi.
Il decreto di cui allarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di
garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione
iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della
disponibilit di alloggio. |
4.
() |
|||
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima
applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento
al lavoro minorile. |
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e
gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo
unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo
gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano
gi svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in
materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi
sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile. |
|||
6.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un
curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla
quale risultino: |
|
|||
a)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie; |
|
|||
b)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della
ricettivit; |
|
|||
c)
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni; |
|
|||
d)
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede
le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le
attivit di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; |
|
|||
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative; |
|
|||
f)
lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52. |
|
|||
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati
che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi
indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla
quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e
d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. |
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con
uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo
52, comma 1, lettera b). Tali
organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai
requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di
ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. |
|||
|
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|||
Art. 54 |
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|||
(Iscrizione nel Registro) |
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|||
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25,
comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52,
comma 1, lettera c). |
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25,
comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52,
comma 1, lettera b). |
|
||
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro
90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi
avvenuta. |
|
|||
3.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti
interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione
sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente. |
3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro,
di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni
anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato
tempestivamente. |
|||
4.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. |
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili
con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. |
|||
5.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte
al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. |
|
|||
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|||
Art. 55 |
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|||
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie) |
|
|||
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari
sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta
ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. |
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Con lo stesso
decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 42 del testo unico. |
|||
2.
Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico. |
|
|||
3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. |
|
|||
4.
La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
4.
La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,
che assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
|||
5.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze
positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel
rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali. |
|
|||
6.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente
della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione
con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56. |
|
|||
|
|
|||
Art. 56 |
|
|||
(Organismo nazionale di coordinamento) |
|
|||
1.
LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3, del
testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
limmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose,
con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di
immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo
sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, |
|
|||
2.
La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del
lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
|
|||
3.
LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato. |
|
|||
|
|
|||
Art. 57 |
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|||
(Istituzione dei Consigli territoriali per
limmigrazione) |
|
|||
1.
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cos composti: |
|
|||
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato; |
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|||
b)
dal Presidente della provincia; |
|
|||
c)
da un rappresentante della regione; |
|
|||
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o
da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
|
|
|||
e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato; |
|
|||
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro; |
|
|||
g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio; |
|
|||
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. |
|
|||
2.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. |
|
|||
3.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte
regionali di cui allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione
di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. |
|
|||
4.
Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi
costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto
assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie. |
|
|||
|
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|||
Art. 58
|
|
|||
(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
|
|||
1.
Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: |
|
|||
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati; |
|
|||
b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli
articoli 20 e 46 del testo unico. |
|
|||
2.
Le somme stanziate dallarticolo 18 del testo unico per interventi di
protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui allarticolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate
al Dipartimento per le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidariet sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallarticolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallarticolo 129, comma 1,
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. |
|
|||
3.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di
formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per
l'integrazione degli immigrati. |
|
|||
4.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non
inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle
regioni possono altres essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari. |
|
|||
5.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: |
|
|||
a)
della presenza degli immigrati sul territorio; |
|
|||
b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale; |
|
|||
c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento. |
|
|||
6.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno
trasmette allISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati
sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. |
|
|||
7.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento
e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
|||
8.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attivit volte a: |
|
|||
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; |
|
|||
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; |
|
|||
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; |
|
|||
d)
tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; |
|
|||
e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine. |
|
|||
9.
Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e
dell'articolo 60, comma 4. |
9.
Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo
60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi
dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. |
|||
|
|
|||
Art. 59 |
|
|||
(Attivit delle regioni e delle province autonome) |
|
|||
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o
pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono
realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione
dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento
annuale. |
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i programmi
annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che
intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La
comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del
finanziamento annuale. |
|||
2.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio
decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. |
|
|||
3.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli
obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi
di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze. |
|
|||
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a). |
|
|||
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli
interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei
programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti
dai rispettivi bilanci. |
|
|||
6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano
nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono
realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome. |
|
|||
7.
Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
delliscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento
previste a carico delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano
relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
|||
|
|
|||
Art. 60
|
|
|||
(Attivit delle Amministrazioni statali) |
|
|||
1.
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
|||
2.
Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione del Fondo. |
2.
Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di
ripartizione del Fondo. |
|||
3.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a). |
|
|||
4.
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti. |
|
|||
|
|
|||
Art. 61 |
|
|||
(Disposizione transitoria) |
|
|||
1.
La condizione delliscrizione al registro di cui allarticolo 52, comma 1,
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. |
|
|||
|
|
|||
Art. 61-bis
|
||||
(Sistemi informativi) |
||||
1. Per
lattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei
sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per
la razionalizzazione e linterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch dei
sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per laccesso e la
trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel
regolamento di attuazione, di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
||||
2.
Per le procedure di ingresso, soggiorno
ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni
pubbliche, le questure si avvalgono anche dellarchivio informatizzato dei
permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui
allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
||||
3.
I criteri e le modalit di
funzionamento dellarchivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno. |
DPR 54/2002 *
Decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio 2002, n. 54, Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione
e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per
l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un
documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di
servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio
coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della
famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge,
degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale.
Il
diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare
del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di
assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia
del contratto di lavoro;
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita da documentazione comunque idonea a
dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo
importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo o da altro documento
che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso
di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di
durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta
di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera
b), quale che sia la loro cittadinanza:
a)
il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni
diciotto;
b)
i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone
di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o
coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o
coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonche', se si tratta di
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della
documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve
essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria
sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e'
rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga il
rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo
di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e'
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio
della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di
validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito
ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio
stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera'
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via
obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica
della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato,
salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione,
dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da
persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa
l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione,
comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo'
depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal
responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento
stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli
con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si
recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
DPCM 535/1999 *
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Oggetto
e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo
33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori
stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e
b).
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda
di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato
"minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore a sei anni,
entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti con funzioni
generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende
l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato
l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine, in conformit
alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorit
giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del minore e ad adottare
le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del
1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si
intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo
unico.
CAPO
II
Comitato
per i minori stranieri
Art.
2.
Compiti
del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti,
in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a. vigila sulle modalit di soggiorno dei minori;
b. coopera e si raccorda con le amministrazioni
interessate;
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea,
nonch per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera
c);
e. accerta lo status del minore non accompagnato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5;
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine
di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a
tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al Dipartimento
per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti;
g. in base alle informazioni ottenute, pu adottare,
ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit familiare di cui
all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio
assistito dei minori presenti non accompagnati;
h. definisce criteri predeterminati di valutazione
delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
i. provvede al censimento dei minori presenti non
accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato pu effettuare il trattamento dei
dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica
del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o
con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali
del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento,
le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione; la diffusione pu essere effettuata in forma
anonima e per finalit statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
Art.
3.
Costituzione
ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti:
* uno del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* uno del Ministero degli affari esteri;
* uno del Ministero dell'interno;
* uno del Ministero della giustizia;
* due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
* uno dell'Unione province italiane (UPI);
* due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori
non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo nominato un
supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti
tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su
convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessit e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al
Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione
alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica
del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un
componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima
riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non
ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.
6. In caso di necessit, il Comitato comunica la
situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di
un tutore provvisorio.
Art.
4.
Strumenti
operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati,
proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela
della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione
e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per
l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori
stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento
degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati
comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili.
L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3,
comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente
del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi
pubblici, per finalit statistiche, di studio, di informazione e di ricerca,
nonch ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei
diritti dei minori immigrati, quando ci si renda necessario per il migliore
perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte
dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di
rimpatrio assistito. L'accesso ai dati altres consentito all'autorit
giudiziaria e agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3,
acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando
sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti.
CAPO
III
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art.
5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria o
di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato,
sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le
informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit, alla
nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al
luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad effettuare
la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che
essa sia stata gi effettuata.
3. L'identit del minore accertata dalle autorit
di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle
rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art.
6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del
minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e
internazionali che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in
conformit ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse
del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del
minore di essere ascoltato.
Art.
7.
Rimpatrio
assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali
da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorit
giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit delle condizioni
psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorit
responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento rilasciata apposita attestazione da
trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente
non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche
dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui affidato il rimpatrio assistito.
CAPO
IV
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti
Art.
8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono
ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo.
La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato,
corredata dei dati relativi all'attivit gi svolta dal proponente e alla sua
natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il
numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e
gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei
minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi
controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa
subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato
pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le informazioni
concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la
rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato pu considerare come valide le
informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al
proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato,
specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovr essere
effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal
territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di
viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art.
9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non pu superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di
pi periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato
pu proporre alle autorit competenti l'eventuale estensione della durata del
soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a
progetti che comprendano periodi di attivit scolastica o in relazione a casi
di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della
proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
L.
39/1990 *
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello
Stato
(Artt. 1 1 septies)
Art. 1 |
|
||
(Rifugiati) |
|
||
|
|
||
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722,
poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale
limitazione e di tali riserve. |
|
||
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1. |
|
||
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data
del 31 dicembre 1989 e riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. |
|
||
4. Non e consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato
quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti
che il richiedente: |
|
||
a) sia stato gia riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni
caso non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 7, comma 10; |
|
||
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un
periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il
transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso
non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo
7, comma 10; |
|
||
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della convenzione di Ginevra; |
|
||
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad
associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche. |
|
||
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve
rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora
non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia,
dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento. |
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve
rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora
non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento. |
||
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi
4 e 5 e ammesso ricorso giurisdizionale. |
|
||
7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza
in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di
prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle
disponibilita iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero
dell'interno e autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di
rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a
domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di
sussistenza o di ospitalita in Italia. |
7. (...) |
||
8. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita di
erogazione del contributo di cui al comma 7. |
|
||
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di
anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire
20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500
milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa. |
|
||
10. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
||
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono
il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti
non si fa luogo a interventi di prima assistenza". |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 1 bis |
|
|
|
(Casi di trattenimento) |
|
|
|
|
|
|
|
1. Il
richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il
tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi: |
|
|
|
a)
per verificare
o determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o didentit, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; |
|
|
|
b)
per verificare
gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili; |
|
|
|
c)
in dipendenza
del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso
nel territorio dello Stato |
|
|
|
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi: |
|
|
|
a) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; |
|
|
|
b) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo da parte uno straniero gi destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento. |
|
|
|
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a),
attuato nei centri di identificazione secondo le
norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il
numero, le caratteristiche e le modalit di gestione di tali strutture e
tiene conto degli atti adottati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dEuropa e dallUnione europea. Nei
centri di identificazione sar comunque
consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar altres
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellinterno. |
|
|
|
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera
b), si osservano le norme di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar
comunque consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar
altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dellinterno. |
|
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5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui allarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si
sia ancora conclusa, allo straniero concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa. |
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Articolo 1 ter |
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(Procedura semplificata) |
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1.
Nei casi di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 1-bis istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalit di cui ai commi da 2 a 6. |
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2.
Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione
di cui allarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede allaudizione. La
decisione adottata entro i successivi tre giorni. |
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3.
Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allarticolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove gi sia in corso il trattenimento, il questore chiede
al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lespletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione provvede allaudizione. La decisione
adottata entro i successivi tre giorni. |
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4.
Lallontanamento
non autorizzato dai centri di cui allarticolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda. |
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5.
Lo Stato
italiano competente allesame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523. |
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6.
La
commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui
disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
allarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Leventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale presentato al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dallestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il
ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo pu tuttavia chiedere al prefetto competente
di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allesito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso immediatamente esecutiva. |
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Articolo 1-quater |
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(Commissioni territoriali) |
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1. Presso le prefetture -
uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
allarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per
il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dellinterno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dellente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citt ed autonomie locali e da un rappresentante dellACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parit, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del
personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennit di qualunque natura. |
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2. Entro due
giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni. |
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3. Durante
lo svolgimento dellaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno comunicate al richiedente, unitamente allinformazione sulle
modalit di impugnazione, nelle forme previste dallarticolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
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4.
Nellesaminare la domanda di asilo le commissioni
territoriali valutano per i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui lItalia firmataria e, in particolare,
dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. |
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5. Avverso
le decisioni delle commissioni territoriali ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellarticolo
1-ter, comma 6. |
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Articolo
1-quinquies
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(Commissione nazionale
per il diritto di asilo) |
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1. La Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata Commissione
nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli affari esteri. La
Commissione presieduta da un prefetto ed composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in
servizio presso il Dipartimento delle libert civili e dellimmigrazione e da
un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altres, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, pu essere articolata in sezioni di analoga composizione. |
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2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi. |
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3. Con il regolamento di
cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalit di funzionamento
della Commissione nazionale e di quelle territoriali. |
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Articolo 1-sexies |
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(Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) |
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1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter. |
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2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo
di cui allarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. |
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3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
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a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca; |
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b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui allarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi
gi in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; |
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c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui allarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non
accolto nellambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. |
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4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[93],
e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dellinterno attiva, sentiti
lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al
comma 1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allANCI.
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5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: |
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a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; |
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b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
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c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; |
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d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; |
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e) promuovere e attuare, dintesa con il Ministero degli
affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lOrganizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario. |
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo
1-septies. |
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Art. 1-septies |
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(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) |
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1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli
interventi di cui allarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellinterno,
istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, la cui
dotazione costituita da: |
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a) le risorse iscritte nellunit previsionale di base
4.1.2.5 Immigrati, profughi e rifugiati capitolo 2359 dello stato di
previsione del Ministero dellinterno per lanno 2002, gi destinate agli
interventi di cui allarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro; |
|
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b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati,
ivi comprese quelle gi attribuite allItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero delleconomia
e delle finanze; |
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|
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellUnione europea. |
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2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1. |
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3. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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DPR 303/2004 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 15 Maggio 1990, n.
136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato |
Decreto del Presidente della
Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato |
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Art.
1. |
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Definizioni |
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1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: |
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a) testo unico: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni; |
|
b) decreto: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni; |
|
c) richiedente asilo: lo straniero richiedente
il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di
New York del 3l gennaio 1967; |
|
d) domanda di asilo: la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di
Ginevra; |
|
e) centri: i centri di
identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto
decreto-legge; |
|
f) Commissione territoriale: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) Commissione nazionale: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
|
h) Procedura semplificata: la
procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge; |
|
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati; |
|
l) minore non accompagnato: il
minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione
europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza legale. |
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Articolo 1 |
Art.
2. |
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Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato |
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|
1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento,
l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento
dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma
4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a
recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa
l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio. |
1. L'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal
richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano
motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda
redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia
presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale
l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende
parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in
cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale
femminile. |
2. La questura raccoglie i dati sull'identit del richiedente la
qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche
d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre
che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge
sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione
istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un
permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della
procedura. |
2. La questura, ricevuta la domanda di
asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente. |
|
3. Salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione
dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell'Unione europea. |
|
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale. |
|
5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per
i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche'
di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In
attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono
assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non
accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea. |
|
6. La questura consegna al richiedente
asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono spiegati: |
|
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
b) i principali diritti e doveri del
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito
telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
rifugiati e dei richiedenti asilo; |
|
e) le modalita' di iscrizione del
minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati
all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento,
erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
durata della validita' del permesso di soggiorno. |
|
|
|
|
|
Art.
3. |
|
Trattenimento
del richiedente asilo |
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|
1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione
e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a
venti giorni. |
|
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza. |
|
3. Con la comunicazione di cui al
comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: |
|
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura; |
|
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. |
|
4. Allo scadere del periodo previsto
per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e
qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il
trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento
dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno
valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale. |
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Art.
4. |
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Comunicazioni |
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|
1. Le comunicazioni al richiedente
asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di
rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. |
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Art.
5. |
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Istituzione
dei centri di identificazione |
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1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che
si esprimono entro trenta giorni. |
|
2. Qualora ne ravvisi la necessita',
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche
temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1. |
|
3. Le strutture allestite ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1
mediante decreto del Ministro dell'interno. |
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Art.
6. |
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Apprestamento
dei centri di identificazione |
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1. Per l'apprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica: |
|
a) acquisizioni in proprieta', anche
tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici; |
|
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
|
c) posizionamento di padiglioni anche
mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea
struttura. |
|
2. Nell'ambito del centro sono
previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui
all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo
svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto. |
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Art.
7. |
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Convenzione
per la gestione del centro |
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|
1. Il prefetto della provincia in cui
e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel
settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale. |
|
2. In particolare, nella convenzione
e' previsto: |
|
a) l'individuazione del direttore del
centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario
di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore
dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio
sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione;
laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente
all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia
unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o
nell'assistenza sociale; |
|
b) il numero delle persone necessarie,
in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate
alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne; |
|
c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze; |
|
d) un costante servizio di vigilanza e
la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto
necessario per il funzionamento del centro; |
|
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per
il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro; |
|
f) un servizio di informazione legale
in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) modalita' per la comunicazione
delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati
alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno
e alla Commissione territoriale; |
|
h) l'obbligo di riservatezza per il
personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro; |
|
i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro. |
|
3. La prefettura - Ufficio
territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e
gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla
provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di
ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno
precedente. |
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|
Art.
8. |
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Funzionamento |
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1. Nel rispetto delle direttive
impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore
del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al
fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari,
composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone
portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone,
sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e
delle donne in stato di gravidanza. |
|
2. Il direttore del centro provvede a
regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza
e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo. |
|
3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e
quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro,
prevedendo: |
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a) un orario per le visite articolato
giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza; |
|
b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; |
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c) visite di rappresentanti di
organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 11; |
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d) visite di familiari o di cittadini
italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo,
previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo. |
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Art.
9. |
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Modalita'
di permanenza nel centro |
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1. E' garantita, salvo il caso di
nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne. |
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2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile
con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa
comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto
alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle
ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera
a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al
richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di
allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato,
secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per
rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati
motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi
della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. |
|
3. All'ingresso nel centro e'
consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le
regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3,
unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma
4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro. |
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4. Le informazioni di cui al comma 3
possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro. |
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Art.
10. |
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Assistenza
medica |
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1. Il richiedente asilo, presente nel
centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal
Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in
base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno. |
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2. Servizi di prima assistenza medico
generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui
siano presenti oltre 100 richiedenti asilo. |
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Art.
11. |
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Associazioni
ed enti di tutela |
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1. I rappresentanti delle associazioni
e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza,
dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono
essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro
all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di
identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede
l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della
riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. |
|
2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto. |
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Articolo 2 |
Art.
12. |
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Individuazione
delle Commissioni territoriali |
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1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa
presieduta da un prefetto ed composta da un funzionario dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno
appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione
generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o
equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni
consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo: Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige; Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna; Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia; Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria,
Basilicata; Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna. |
2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio
dei Ministri pu costituire pi sezioni anche per aree geografiche di
provenienza dei richiedenti il riconoscimento. |
2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di
identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la
Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato
il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui
circoscrizione e' presentata la domanda. |
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite pi sezioni,
istituito altres un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle
singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione. |
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo. |
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di
massima per le attivit delle sezioni |
4. Nella provincia in cui sono
istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il
prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione
delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale. |
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per
ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni. |
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Art.
13. |
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Convocazione |
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1. La convocazione per l'audizione
presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la
questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire
la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,
particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la
Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto
il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza
dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. |
|
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate,
non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il
rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla
domanda d'asilo. |
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Articolo 3 |
Art.
14. |
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Audizione |
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|
1. Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve
essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente ha
diritto ad esprimersi nella propria lingua e. ove questa non sia conosciuta
da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua
francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue e, comunque,
quando occorra la Commissione nomina un Interprete. |
1. La Commissione territoriale in
seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo
straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta. |
2. La Commissione pu altres, ove lo ritenga opportuno,
disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al
comma 1. |
2. Il richiedente puo' esprimersi
nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione
nomina un interprete. |
|
3. La Commissione territoriale adotta
le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato,
nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il
richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato. |
|
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo'
essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva. |
|
5. Il richiedente asilo puo' inviare
alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. |
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Art.
15. |
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Decisione |
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1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza. |
3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal
ricevimento della domanda. La decisione motivata notificata per iscritto
all'interessato. |
2. La Commissione territoriale, entro
i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto
scritto e motivato, una delle seguenti decisioni: |
|
a) riconosce lo status di rifugiato al
richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra; |
|
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra; |
|
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria
e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico. |
|
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto,
sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a
permanere sul territorio nazionale. |
Articolo 4 1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato la Commissione rilascia apposito certificato. 2. Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto
certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale. |
4. Allo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia
apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale. |
Articolo 5 1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla
Commissione centrale di cui all'art. 2 lo status di rifugiato deve lasciare
il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma
6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un
permesso di soggiorno ad altro titolo. |
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo. |
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Art.
16. |
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Riesame |
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1. Il richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di
riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della
decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione. |
|
2. La richiesta di riesame ha ad
oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati
in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato. |
|
3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere
all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della
Commissione nazionale. |
|
4. La Commissione territoriale
integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove
richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La
Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato
nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei
quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica. |
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Art.
17. |
|
Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale |
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1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio
nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente
e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico. |
|
2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che
richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.
L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul
territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il
periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo
straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale. |
|
3. La decisione del prefetto e'
adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata
ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso
di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di
permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero
in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza. |
|
4. In caso di autorizzazione a
permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di
soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che
il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. |
|
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Art.
18. |
|
Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
|
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1. La Commissione nazionale opera
presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. |
|
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale
articolazione in piu' Sezioni. |
|
|
|
|
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Art.
19. |
|
Funzioni della Commissione nazionale
per il diritto d'asilo |
|
|
|
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni
attribuitele dalla legge provvede: |
|
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento; |
|
b) all'individuazione di linee guida
per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla
applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico; |
|
c) alla collaborazione nelle materie di
propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare
con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei
diritti umani; |
|
d) alla collaborazione con gli
analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea; |
|
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni
territoriali; |
|
f) alla costituzione e
all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste d'asilo; |
|
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie; |
|
h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale
adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico. |
|
|
|
|
|
Art.
20. |
|
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato |
|
|
|
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla
Commissione nazionale. |
|
2. La convocazione per l'audizione,
ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la
questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute
o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La
Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione. |
|
3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si
presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio. |
|
|
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Articolo 6 |
Art.
21. |
|
Norma
transitoria |
|
|
1. Le attivit relative al riconoscimento dello status di
rifugiato esercitate dalla Commissione paritetica di eleggibilit, di cui al
decreto interministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all'entrata in
funzione della Commissione di cui all'art. 2. |
1. Le richieste di riconoscimento
dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da
istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2. |
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio
nazionale. |
2. Salvo quanto previsto dal comma 3,
le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
|
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale,
nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle
Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). |
L.
91/1992 *
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1.
1.
E' cittadino per nascita:
a.
il figlio di padre o di madre cittadini;
b.
chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la
legge dello Stato al quale questi appartengono.
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio
della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art.
2.
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato
di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali
la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art.
3.
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa.
Art.
4.
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b.
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c.
se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni
nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento,
di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art.
5.
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste
separazione legale.
Art.
6.
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a.
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I,
II e III, del codice penale;
b.
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna
per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta
in Italia;
c.
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b).
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art.
7.
1.
()[94]
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
Art.
8.
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data
di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art.
9.
1.
La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a.
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b.
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d.
al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente
da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e.
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica;
f.
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art.
10.
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui
si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
Art.
11.
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Art.
12.
1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art.
13.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b.
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,
anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c.
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno
dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d.
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e.
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara
di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la
carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di
cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.
3.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza
non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per
gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale
inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art.
14.
1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art.
15.
1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalit richieste.
Art.
16.
1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
agli obblighi del servizio militare.
2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato
all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione
degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art.
17.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge[95].
2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151.
Art.
18.
1.
Le persone gi residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro
discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati
nel territorio della Repubblica.
Art.
19.
1.
Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi
dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art.
20.
1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa.
Art.
21.
1.
Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu
essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che
risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.
Art.
22.
1.
Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art.
23.
1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge
sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del luogo di
residenza.
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti
alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art.
24.
()[96]
Art.
25.
1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art.
26.
1.
Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4
aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile
1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della
legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio
1986, n. 180.
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art.
27.
1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
DPR 572/1993 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572,
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge
5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".
2.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. si
considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d'iscrizione anagrafica;
b. si considera
che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma
di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato
a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il
mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore
riconosciute dalle autorit competenti;
c. salvi i
casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di
pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze
dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con
retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative
da parte degli stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volont
1.
la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia
autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita',
ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la
pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c.
certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c.
documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza.
Art.
4
(...)[97]
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
1.
L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato
l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2.
L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli
affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della
sentenza stessa.
Art.
7
Notifica
e giuramento
(...)[98]
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante
risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
certificato di cittadinanza italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la
carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo
status di apolidia;
d.
certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero
o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero
deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3.
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data
in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con
idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
1.
(...)[99]
2.
(...)[100]
3.
la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1,
lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la
cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4.
(...)[101]
Art.
15
Sanzioni
amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal
medesimo art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2.
L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui
la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi
gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione
nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta
circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo
deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il
mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui
sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini
della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza in Italia;
c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
1.
E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 18 Aprile 1994, n.
362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti
ai acquisto della cittadinanza italiana
Articolo
1
Presentazione
della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a)
estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b)
stato di famiglia;
c)
documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d)
certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f)
certificato di residenza;
g)
copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del
presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta
salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della
relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990,
n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
[1] Comma inserito dal D. Lgs. 113/1999.
[2] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione
si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
[3] Linciso nonche allINAIL e stato inserito
dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.
[4] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione
si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
[5] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003.
[6] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[7] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[8] Comma inserito dal D. Lgs. 380/1998.
[9] Comma rinumerato dal D. Lgs. 380/1998.
[10] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava fino a tre anni.
[11] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava dodici.
[12] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica quando il fatto
commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti.
[13] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava al comma.
[14] Lettera inserita dalla L. 271/2004.
[15] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e.
[16] Modifica introdotta dalla Legge 34/2003. In precedenza,
la disposizione recitava dallarticolo 98.
[17] Il comma 2 dellart. 1 bis del Decreto-legge
241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal
Senato recita:
2.
Allarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1
sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonch dellarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni
dellarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001,
n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4
sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle loro competenze".
[18] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[19] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sempre consentito.
[20] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato.
[21] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di
attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985.
[22] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici
registri,.
[23] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: possono essere.
[24] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[25] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: immediato in attivit di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, lautorit giudiziaria rigetta listanza con decreto
motivato.
[26] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza
il testo recitava: , 3 e 4.
[27] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal
D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.
[28] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[29] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[30] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Il provvedimento e immediatamente esecutivo. Il
tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione..
[31] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con
modificazioni, dalla L. 106/2002.
[32] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[33] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[34] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[35] Il comma 10 dellart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal
giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete..
Lart.
142 L del citato Testo unico reca pero le seguenti disposizioni:
ART.
142 (L)
(Processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino
di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
8. Avverso il decreto di
espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto
lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.
La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit
giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
allautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore
designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.
[36] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[37] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: di residenza o di dimora dello straniero.
[38] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno.
[39] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava La stessa pena si applica allo straniero che, gi
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale..
[40] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava sempre consentito larresto in flagranza dellautore
del fatto e, nellipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In
ogni caso contro lautore del fatto.
[41] Articolo introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[42] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[43] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.
[44] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione..
[45] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova.
[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[47] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[48] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava ҏ obbligatorio larresto dellautore del
fatto e.
[49] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava pu disporre.
[50] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava del presente articolo.
[51] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[52] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 11, della
L. 289/2002.
[53] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002.
Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.
[54] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[55] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza
il testo recitava: , e.
[56] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[57] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: limitatamente a quelli.
[58] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[59] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[60] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[61] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000
hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della
maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).
[62] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[63] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sei.
[64] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: dei lavoratori.
[65] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: sette.
[66] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[67] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: quattro.
[68] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: ed uno.
[69] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[70] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[71] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[72] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[73] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[74] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[75] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[76] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 12, della
L. 289/2002.
[77] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava
della manodopera occupata.
[78] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[79] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata..
[80] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata..
[81] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002.
[82] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava che
esclude il reato o la responsabilit dellinteressato.
[83] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava di
cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione
provinciale del lavoro.
[84] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava
della manodopera occupata.
[85] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[86] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In
precedenza, la disposizione recitava della sentenza.
[87] Modifica introdotta dal D. Lgs. 251/2004. In precedenza,
la disposizione recitava 3 mila.
[88] Larticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce che
Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
[89] Articolo modificato dal D. Lgs. 251/2004. In
precedenza, larticolo recitava:
Art. 72.
Disciplina del lavoro
accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del
valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di
prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o
piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa'
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e
il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per
fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa'
concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla
riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.
[90] Questa modifica e introdotta, in realta,
direttamente dallart. 14, co. 1 del DPR di revisione del DPR 394/99, che non
incide sulla formulazione dellart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.
[91] Il testo di questa disposizione sembra frutto di un
errore, che la rende difficilmente compatibile con lart. 30-quinquies, co. 3,
e con lart. 31, co. 1.
[92] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[93] Larticolo 2, comma 8, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che per soggetto destinatario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende
lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo
unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
[94] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[95] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[96] Articolo abrogato dal DPR 3 Novembre 2000, n. 296.
[97] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[98] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[99] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[100] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[101] Comma abrogato dal DPR 362/1994.