materiali di
lavoro e rassegna stampa sullimmigrazione 2005
febbraio |
Regolamento di attuazione della Legge Bossi-Fini: entrata in
vigore
Introduzione
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, coordinato con le modifiche del Decreto del Presidente della
Repubblica del 18 ottobre 2004 n. 334 |
Inform. Legge
n. 50
_________
a cura del:
SERVIZIO
|
Roma,
25 febbraio 2005
Oggi, venerd 25 febbraio 2005, entra in vigore il Decreto
del Presidente della Repubblica n. 334 (18 ottobre 2004) che contiene
il Regolamento di attuazione della Legge 189/2002
(Bossi-Fini).
Il Decreto stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2005 e modifica ed integra il precedente
Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 (31 agosto 1999).
Il Regolamento lo strumento di
applicazione pratica della legge in materia di:
l'ingresso e il
soggiorno degli stranieri (CAPO II);
le espulsioni e
il trattenimento (CAPO III);
le disposizioni
di carattere umanitario (CAPO IV);
la disciplina
del lavoro (CAPO V);
la materia
sanitaria (CAPO VI);
l'istruzione ed
il diritto allo studio (CAPO VII);
l'integrazione
sociale (CAPO VIII).
Il Regolamento agli Articoli 30 e 31 definisce le modalit di
lavoro dello Sportello Unico per l'Immigrazione, l'ufficio che dovr gestire i rapporti con i lavoratori
stranieri.
Lo Sportello avr il
compito di ricevere le domande per la concessione al nullaosta al lavoro
subordinato e verificare la regolarit, la completezza e l'idoneit della
documentazione presentata.
Pubblichiamo in questo numero di
SRM.materiali il testo del DPR n. 394 con le modifiche in grassetto apportate
dal DPR n.334.
Il testo integrale del Decreto
del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 334, in materia di immigrazione, pu essere richiesto al Servizio
Rifugiati e Migranti (srm@fcei.it) o scaricato direttamente
dal sito www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/immigrazione/index.html.
Buon lavoro,
Franca Di
Lecce
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPPUBBLICA 31 agosto 1999, n.394
coordinato con le modifiche del Decreto del
presidente della repubblica 18 ottobre 2004 n. 334
(pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005,
S.O. n. 17)
Art. 1. - Accertamento
della condizione di reciprocit
1. Ai fini dell'accertamento della condizione di
reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: testo unico, il Ministero degli affari esteri, a
richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi
che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati
relativi alle verifiche del godimento dei
diritti in questione da parte dei cittadini
italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui
al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di
famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi
familiari in regola con il soggiorno.
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo
46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi
da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero,
legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorit consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorit consolare italiana attesta la conformit all'originale.
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali in vigore per
l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o
documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina
gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico
2.bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non
possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorit straniere, in ragione della mancanza di una autorit
riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti, rilasciati
dall'autorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen
locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute
necessarie, effettuate a spese degli interessati.
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit
giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico
e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro
dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalit di cui al comma 3 o quando la persona irreperibile, mediante
notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento,
il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso
di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la
revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di
impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del
contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche
mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo
alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di
cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere
assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le
sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma
della legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore
di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra
quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
1.L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2
del testo unico contiene:
a) l'indicazione dell'autorit giudiziaria o amministrativa che effettua
l'informazione;
b) le generalit dello straniero e la sua nazionalit nonch ove possibile
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza,
le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo
dell'informazione con specificazione della data di accertamento della stessa,
nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero,
gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero
urgente.
2. La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero
mediante Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel
caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di
cui lo straniero cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno
fatte al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la
rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorit diplomatica
o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve
essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico,
dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale
autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia
manifestata da chi esercita la potest sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7,
del testo unico, l'informazione all'autorit consolare non comunque
effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o
per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale di
condizioni personali o sociali.
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il
transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello
straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere
autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non
superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta
necessit.
2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono
requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai
diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni
del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari
regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme
di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti
integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni
comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli
altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi
del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il
luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o
altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione
necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalit del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da
parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il
minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo
straniero deve esibire. oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a) quella comprovante i presupposti di parentela,
coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza. A tal Fine i
certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono
autenticati dall'autorit consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti conforme agli originali;
b) il nulla osta della questura, utile anche ai
fini dell'accertamento della disponibilit di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico, e dei mezzi di
sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneit igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unit sanitaria locale
competente per territorio.
8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti
gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le
verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal
presente regolamento.
8-bis. Contestualmente al rilascio del visto
d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del
visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del
testo unico, nonch l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge
alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia.
1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento
familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va
presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La
domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilit del
reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilit di un
alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A
tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda
unit sanitaria locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di
parentela, la minore et e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidit totale o i
gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis),
del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con
decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione
economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo
29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorit o da soggetti privati, valutata dall'autorit consolare alla luce dei
parametri locali.
2. L'autorit consolare italiana provvede, ove
nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere
d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano
diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito,
si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e
f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero pu avvalersi di un
procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione,
sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della
sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici
dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del
codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalit determinate
con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo
Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure
telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il
provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorit consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della
rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorit consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti
contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone
comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.
1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel
testo unico e nel presente regolamento, l'autorit diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di
ingresso, contenente l'indicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il
visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo
grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall'interessato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento consegnato a mani
proprie dell'interessato.
1. L'ingresso nel territorio dello Stato comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli
richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla
prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte.
2. fatto obbligo al personale addetto ai controlli
di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione
della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono
l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono
istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo
sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal
direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al
questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli
uffici di sanit marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo
di frontiera effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente
competente, con le modalit stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche
per il controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono fare
ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente
autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di
frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993, n. 388.
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato
per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita
munito dell' indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in
Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso
consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o
documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno
in corso di validit.
3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno
scaduto da non pi di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel
rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a
munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti
dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere
agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di
comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado
o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo
del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,
perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla
competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia
del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso rilasciato previa
verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il
soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di
soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della
carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta
di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita
dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero,
nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis,
comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di
abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti
dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del
contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dall'articolo 35, comma 1.
1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata,
entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella
quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di
ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso
d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta
dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da
apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e
il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del
testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu
essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalit di richiesta del permesso di
soggiorno,diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto
del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n.1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorit consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto
dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi
dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la
contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero
deve indicare:
a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori
conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del
genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalit, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di
nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, attestante la disponibilit
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione
esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di
altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai
motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui
all'articolo 4, comma 3), del testo unico, rapportata al numero delle persone a
carico;
c) la disponibilit di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale
ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta
giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5,comma 2-bis, del
medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non
necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per
i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11,
comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della
scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno, con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovr essere esibita la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui
all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o
altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel
territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che
intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo
9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui
all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita
unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata
non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di
esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al
momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata
dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di
durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di
soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi,
di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch
del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese d'origine pu essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nel casi di cui al comma 2, la ricevuta della
richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e
sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari
occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante
dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento
equipollente all'atto del controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a
novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di
accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti
pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori pu
essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura
competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze
civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dall'esercente della
struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le
comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso
di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia
per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al
comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e
nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei
viaggiatori stranieri una trascrizione nelle lingue italiana, francese,
inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso
o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure
occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
dello straniero gi in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi,
per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio
nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per
uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonch
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli
articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della
richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero
titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore
che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei
minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e
1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di
cui all'articolo 33 del testo unico.
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per
prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo
5, comma 3-ter, del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno
triennale, con l'indicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si
presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validit annuale e
alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Tale visto d'ingresso concesso sulla base del nullaosta,
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato in
conformit al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altres' contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello
stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi
anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura
telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione
dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale
diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico
deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o
l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso
di soggiorno rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione
nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder
nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13
del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il
questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni
lavorativi, per presentarsi al posto di polizia d frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che,
in mancanza. si proceder a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in
cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello
Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu
disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per
stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati
nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente
indicato e lasciare il territorio dello Stato
Art. 13 Rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi
aderenti all'Accordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto
dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in
esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali.
2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilit di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata
d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro, nonch alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro
attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata
l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del
timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalit di cui all'articolo 2, comma 6, del
testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit
dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato
o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in
Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di
soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla
met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o
da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14 Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere
utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza
conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso.
In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e
sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa
vigente per l'esercizio dell'attivit lavorativa in forma autonoma, nonch
l'esercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di
cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit
dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di
lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero
per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i
quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in
permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che
rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1,
lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma
1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i
casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da
quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso
di soggiorno per l'attivit effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, l'esercizio di
attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti
dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo
alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di
soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La
stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei
relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli
accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a
frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3
del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso
lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1,
del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori
adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica,
anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a
svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione possibile
soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del
tirocinio svolto.
Art. 15 Iscrizioni anagrafiche
(omissis)
Nota: larticolo 15 recava modifiche al 3 comma
dellart. 7, D.P.R. n. 223/1989, a sua volta sostituito dallarticolo 14 del
D.P.R. n. 334/2004. Si riporta il testo, attualmente vigente, del citato comma
3 dellarticolo 7, D.P.R. n. 223/1989:
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono
dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore.
Art. 16 Richiesta della carta di soggiorno
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico, l'interessato tenuto a farne richiesta per
iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro
dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla
questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalit complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei
cinque . anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone
l'ammontare.
3. La
domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino
la nazionalit, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di
nascita del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello
CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui
risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma
2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari
di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del
medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto
conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere
prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale
fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono
legalizzati dall'autorit consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti conforme agli originali, o sono validati dalla
stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia
prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio
minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare;
b) la disponibilit di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero
il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unit
sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalit di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello
dei familiari e conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit
di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o
con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie
generalit, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale
convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di
cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta
da chi esercita la potest sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve
essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito
familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di
figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i
documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia
ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto.
La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17 Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni
dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno a tempo
indeterminato ma soggetta a vidimazione su richiesta del l'interessato, nel
termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce
documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del
rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie.
Art. 18 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
1. La sottoscrizione del ricorso di cui
all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro
all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorit che ha
disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la
data di presentazione del ricorso.
2. L'autorit che ha adottato il provvedimento
impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque
giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici
Art. 19 Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato
nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione
dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1,
ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal
territorio dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese
di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identit del
richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.
Art. 19-bis Autorizzazione speciale al rientro
per gli stranieri espulsi
1. La richiesta di autorizzazione speciale al
rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico,
presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica
italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica
dell'identit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione della
documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana
competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero
dell'interno.
Art. 20 Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza
1. Il provvedimento con il quale il questore
dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti,
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le
modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero
informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del
decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione
ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo
straniero dato altres avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.
271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero
viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del
trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre il
tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve
comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del
respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres
dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico.
Art. 21 Modalit del trattenimento
1. Le modalit del trattenimento devono garantire,
nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di
colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in
particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di
culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero
di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai
servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti
o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e
la libert del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libert di
corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono definite le modalit per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del
centro.
4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire
unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo
stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere
ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere
sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei
documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento
a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore pu
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei
centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e
all'autorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari
conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di
culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma
dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare
convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente
indispensabili per garantire l'incolumit delle persone, nonch quelle
occorrenti per disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti
per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e
le modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il
questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione
del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare
la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui
all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le
misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese
quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del
centro, nonch quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la
necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che
sono tenuti a fornirla.
Art. 22 Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza
1. Il prefetto della provincia in cui istituito il
centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla
gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit a norma dell'articolo
21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o
privati che possono avvalersi dell'attivit di altri enti di associazioni del
volontariato e di cooperative di solidariet sociale.
2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere
disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di
edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili,
la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza compresa quella
igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche
per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto
di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede
sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della
gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e
gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o
pi locali idonei per l'espletamento delle attivit delle autorit consolari.
Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione all'autorit consolare al fine di accelerare l'espletamento
degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23 Attivit di prima assistenza e soccorso
1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle
svolte per le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero
possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22,
per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri
o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a
cura del prefetto con le modalit e con l'imputazione degli oneri a norma delle
disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Art. 24 Servizi di accoglienza alla frontiera
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo
11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nel
quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste
di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse
finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del
testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalit per l'espletamento dei servizi di
assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o
associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale e di
informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con
provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la
solidariet sociale.
3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i
servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non
sono attivati immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale
accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo
unico.
Art. 25 Programmi di assistenza ed integrazione sociale
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale
di cui all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o
dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del
settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura
del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il
contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa
valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei
programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati
con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i
tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione
interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta
dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit per la solidariet
sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi
supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal
Ministro per le pari opportunit, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo
controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal
presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione
del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni
e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle
modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di
concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A
tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni
sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4,
lettera c).
Art. 26 Convenzioni con soggetti privati
1. I soggetti privati che intendono svolgere attivit
di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui all'articolo 18
del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di
cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli
52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con
l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo
42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle
modalit stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c),
tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo
stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda
modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti
locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono
tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per
conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo
unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo
stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch
di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la
conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato della partecipazione al programma.
Art. 27 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale
1. Quando ricorrono le circostanze di cui
all'articolo 18 del testo unico la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed
altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento
di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso
dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
valido per le attivit di cui all'articolo 18 comma 5, del testo unico
acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di
formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed
attualit del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
all'articolo 25.
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza
delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del
programma o di condotti incompatibile con le finalit dello stesso.
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta effettuata a norma del comma
1, lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche
sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, pu essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso.
Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma,
convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura
per motivi umanitari ed rilasciato con modalit che assicurano l'eventuale
differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici.
Art. 28 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali
sono vietati l'espulsione o il respingimento
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione,
il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato
per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il
periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di
origine. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per
i minori stranieri;
b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo
unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;
d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico
Art. 29 Definizione delle quote di ingresso per motivi di
lavoro
1. I decreti che definiscono le quote massime di
ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro,
definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo
21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente
alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle
valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni
sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Per le finalit di cui al presente Capo il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per
i collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3.(Comma non ammesso al "Visto" della Corte
dei conti).
Art. 30 Sportello Unico per limmigrazione
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della
carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro,
composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato
dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo
Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu individuare
anche pi unit operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive
adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del
testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo
unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei
relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema
informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonch di procedure e tecnologie
informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei
controlli e speditezza delle procedure.
Art. 30-bis - Richiesta assunzione lavoratori
stranieri
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per
la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico,
scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove avr luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalit
previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o
numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei
dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
a) complete generalit del datore di lavoro, del
titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e
l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete
generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della
residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che
deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le
quali tale iscrizione richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit
occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di
soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo
pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi
delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla
retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di
soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione
con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto
collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto
che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se
interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4,
e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del
nullaosta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta l'attivit
lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo
Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo
Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove
diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarit, della
completezza e dell'idoneit della documentazione presentata ai sensi del comma
1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via
telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero
delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dell'impresa,
anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in rapporto
alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro
affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale
intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarit sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di
lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5,
e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro
subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono
dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art.
30-ter - Modulistica
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia
della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le
dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Art.
30-quater - Archivio informatizzato dello Sportello unico
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire
nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30,
comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e
le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri
per l'impiego, l'autorit consolare tramite il Ministero degli affari esteri,
le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio
dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di
categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia
di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare
nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto
del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione
dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti
all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per
il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con
decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla
consultazione e le modalit tecniche e procedurali per la consultazione
dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilit
tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico,
anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia
delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies - Verifica delle disponibilit
di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative
che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico
per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori
stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20
giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di
lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,
censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il
termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di
lavoro la disponibilit di lavoratori residenti sul territorio italiano, la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a
quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle
predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego,
che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore
straniero.
Art.
30-sexies - Rinuncia all'assunzione
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilit all'impiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e,
per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 31 Nullaosta dello Sportello unico e visto
di ingresso
1. In presenza di certificazione negativa
pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma
della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi
20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la
verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di
motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei
confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al
rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino denunciati
per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro
confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni
provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3,
comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1
e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello
unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta,
la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo
le modalit determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa
richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis,
comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3,
ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nullaosta agli uffici
consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore
straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di
richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validit del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla
quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo
straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa
verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso,
comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del
visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di
presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai
sensi dell'articolo 35.
Art. 32 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21,
comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di
iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei
nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la
fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli
italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della
domanda;
c) complete generalit;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacit professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una
delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti
esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorit per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4,
del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in
via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale
della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza.
4. L'interessato iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista.
Art. 32-bis -Liste dei lavoratori di origine
italiana
1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana,
di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato
secondo le modalit previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui
all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del
grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33,
comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i predetti elenchi.
Art. 33 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel
Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite
le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L.,
i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dall'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun
tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies
e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre
a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite
procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi
delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda
avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede
nell'ordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti
professionali.
Art. 34 Titoli di prelazione
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit
e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le
modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma
1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I
programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca,
provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando
precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il
fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del
testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di
qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite,
conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi
di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,
le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza
della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato o indeterminato, nonch l'indicazione del programma formativo
svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a
disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la
richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo
unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4,
del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un
diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo
l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui
all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta
per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto
ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24,
comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una
quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nell'elenco che abbiano partecipato all'attivit formativa nei Paesi di
origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi
dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui
nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa
rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi
del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveder alla
ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria
delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione
lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di
istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata
prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione
destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi,
riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello
nazionale.
Art. 35 Stipula del contratto di soggiorno per
lavoro subordinato
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorit consolare e dei
dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di
attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero,
previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilit
dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneit alloggiativa,
nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di
cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto
di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che
viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto
trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro
per l'impiego, all'autorit consolare competente, nonch al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi
dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le
modalit determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero.
Art. 36 Rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di
soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico
provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare
allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i
rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo
unico.
Art. 36-bis Variazioni del rapporto di lavoro
1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un
nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso
di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo
Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dell'articolo 37, nonch il trasferimento di sede del lavoratore, con la
relativa decorrenza.
Art. 37 Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto
di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello
unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di
licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni
richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero
nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di
mobilit ove spettante, nei limiti del periodo di residua validit del permesso
di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia
luogo all'iscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del
comma 2.
2. Quando il licenziamento disposto a norma
delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di
dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro 5 giorni allo
Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se
interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione
di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre
il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso
il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attivit
lavorativa precedentemente svolta, nonch l'immediata disponibilit allo
svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede
all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero
provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi inserito.
Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via
telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione
dell'immediata disponibilit del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al
comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli
estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo
unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere
nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno,
la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui
al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo
del permesso subordinato all'accertamento, anche per via telematica,
dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della
registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui
al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti
titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al
permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante
per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che
sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38 Accesso al lavoro stagionale
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validit da 20 giorni ad un
massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata
corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni
dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro,
con le modalit definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente
alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6
e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta
secondo le modalit di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede
all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro
per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale
disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies.
I termini ivi previsti sono ridotti della met.
1-ter. In caso di certificazione negativa
pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di
nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da
parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla
procedura.
2. Ai Fini dell'autorizzazione i lavoratori stranieri
che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso
di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto
di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime
richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attivit stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di
categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi
datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti
temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse
ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purch
nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del
trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria lo Sportello unico
si conforma alle convenzioni
di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate.
6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve
essere corredata del nulla osta della questura. secondo le disposizioni
dell'articolo 31.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in
Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti
delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9
del presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art. 38-bis - Permesso pluriennale per lavoro
stagionale
1. Il datore di lavoro dello straniero che si
trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu
richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del
medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al
medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalit di cui all'articolo
38.
2. Il nullaosta triennale rilasciato con
l'indicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro
stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono
concessi dall'autorit consolare, previa esibizione della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal
datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello
unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per
sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni
dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene
nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta
pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati
in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di
rilascio.
Art. 39 Disposizioni relative al lavoro autonomo
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia
attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o
l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a
richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e
le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto
dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di
specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit
produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacit
professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione rilasciata quando sono
soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di
conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia
in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attivit che non richiedono il
rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad
acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere
svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali parametri si fondano sulla
disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore
alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno
sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e
l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri
che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societ, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente
a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio,
nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del
nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il
nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La
rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione
al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente
provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo
straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la
conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo
Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della
disponibilit delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 40 Casi particolari di ingresso per lavoro
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato,
fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1
del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit
previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non pu essere concesso per un periodo
superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu
superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a
tempo indeterminato. La validit del nullaosta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a),
12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo
unico, il nullaosta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del
visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al
lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio,
osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla
richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti
temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui
al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al
lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente
alle documentate necessit.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma
1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai
dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria,
qualificano l'attivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei
mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato
e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda,
definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali
proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento
temporaneo possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma
1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro subordinato alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universit o
dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle
relative attivit.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma
1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o
direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in
caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato, nonch del titolo di
studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le
lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello
Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione
dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma
1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al
lavoro non pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di
cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del
testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalit formativa, debbono
svolgere in unit produttive del nostro Paese:
a) attivit nell'ambito di un rapporto di tirocinio
funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
b) attivit di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipendono.
10. Per le attivit di cui alla lettera a) del
comma 9 non richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per
motivi di studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo
determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve
essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative
dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per
le attivit di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene
rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la
quale si svolger l'attivit lavorativa a finalit formativa. Alla richiesta
deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della
durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro pu essere
richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel
territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu
riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo
per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i
quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve
garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societ straniere
appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera
per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge
5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni
in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le
disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo
27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia, di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di
servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali
casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto
d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio,
previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi
rappresentative nel settore interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari, nonch il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il
nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla
Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a
dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la
chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di
lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta
comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove
ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri
che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque,
inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti
interessati non possano svolgere attivit per un produttore o committente di
spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a
titolo professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa d'assenso comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria delle
prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di
cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il
trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nell'ambito della
medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di
cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote
d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei
calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori
ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere tesserato dal CONI,
nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di
assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la
richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva
nazionale di appartenenza della societ destinataria della prestazione
sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma
1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro rilasciato
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un
periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi
medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi
di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nullaosta al lavoro non pu
avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia
con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, il nullaosta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello
unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,
a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a
sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le
strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le
societ di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione
di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche
per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per
lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto
d'opera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale
del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato
che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro
subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da
accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del
visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di
soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello
stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il
regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il nullaosta non pu essere utilizzato per un nuovo
rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d),
e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a
condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato
rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo
22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo
non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41 Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari
1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che
rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit
di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilit alla ricerca di un'attivit lavorativa, ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da
quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni
concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6,
comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
Art. 42 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno
per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il
quale sussistono le condizioni ivi previste tenuto a richiedere l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a
carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale,
d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza
ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione altres dovuta, a parit
di condizioni con il 'cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo
straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle
medesime condizioni di parit sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa
e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo
di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo
restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico.
L'iscrizione alla U.S.L. valida per tutta la durata del permesso di
soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale
l'iscrizione effettuata, per tutta la durata dell'attivit lavorativa, presso
l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. Liscrizione non decade nella fase di rinnovo
del permesso di soggiorno. L'iscrizione
cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura,
salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del
ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli
altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri
di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non
siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attivit ivi svolta, l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per se e per i
familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma
3, del testo unico, L'iscrizione non dovuta neppure per gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1,
del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di
malattia, infortunio e maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del
medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al
successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla
pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi pu chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti,
ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni
sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del
testo unico, Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (USL) di
fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio
dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,
sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati,
le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle
prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno
vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo
unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP,
dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e
da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte
le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico. Tale
codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e
la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parit di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui
all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse
economiche sufficienti. comprese le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo
in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie
lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il
pagamento alla U.S.L.. Ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le
finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice
regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi del tipo
di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo
20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel
caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati
assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni
di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati
o accordi intenzionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti
dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto
degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanit in attivazione del predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalit pi opportune
per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35,
comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture
della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica.
Art. 44 Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Il cittadino straniero che intende effettuare,
dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto,
alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui
all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente
documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data
di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale
degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovr
corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle
prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilit in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio
per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia
del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma
2, del testo unico, sono stabilite le modalit per il trasferimento per cure in
Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi
nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 44-bis - Visti di ingresso per motivi di
studio, borse di studio e ricerca
1. consentito l'ingresso in territorio
nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire
corsi universitari, con le modalit definite dall'articolo 39 del testo unico e
dall'articolo 46.
2. ugualmente consentito l'ingresso nel
territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto
del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri:
a) maggiori di et, che intendano seguire corsi
superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di
durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con
la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit
economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonch la validit dell'iscrizione o
pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di et, comunque, maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far
seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o
paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi
e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal
Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca o dal Ministero per
i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei
minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito in
presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonch accertata l'esistenza di
misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico
da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del
beneficiario.
3. consentito l'ingresso in Italia ai cittadini
stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara
fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit stabilite dal
decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
4. consentito l'ingresso in Italia per attivit
scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma
3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano
svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di ricerca
avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1,
lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli
minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti
per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione
professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme
attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque,
alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24
mesi, pu essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito
del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche
agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera
a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto
legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente annuale degli
stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i
tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione,
le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del
decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui
al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il
numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale
indicato nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le
stesse modalit, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il
30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati nel
primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto
di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun
anno, pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente.
Art. 45 Iscrizione scolastica
1. I minori stranieri presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per
i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni
ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
pu determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione
dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione effettuata
evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento
dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica
della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine
ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente
locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la
formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto
promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche
consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza;
iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello
internazionale.
7. Per le finalit di cui all'articolo 38, comma 7,
del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi
deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di
alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana;
di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola
dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica
o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e
formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste
dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle
disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in
servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale.
Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle quali vivono le
istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri, al fine di favorire la
loro migliore integrazione nella comunit locale.
Art. 46 Accesso degli stranieri alle universit
1. In armonia con gli orientamenti comunitari
sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei,
sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione
sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico
successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi,
per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di
cooperazione allo sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e
universit dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di
studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli
affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a
corsi a numero programmato l'ammissione comunque subordinata alla verifica
delle capacit ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle
prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al
Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo
unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la
sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le
garanzie prestate con le modalit di cui all'articolo 34, le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o
da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni
stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente
straniero, a norma del comma 5.
3. Le universit italiane istituiscono, anche in
convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni,
corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai
Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per
motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano
in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della
lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di
studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano
superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno pu essere rinnovato anche allo studente che abbia
superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di
rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per pi di tre anni oltre
la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un
anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle
disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che
prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella
delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del rispetto
dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le
relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti
autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua
italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e
legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate,
di particolare disagio economico.
6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti
rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni
sulla validit locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli
di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla
scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto
o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio
riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento
scolastico italiano.
Art. 47 Abilitazione allesercizio della professione
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di
soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere
rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una
universit italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1,
unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge,
consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso
della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma
dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da
almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
allestero
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di
accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici
ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in
Paesi esteri, attribuita alle universit e agli istituti di istruzione
universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformit ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano
sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data
di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche
rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda,
ovvero se decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato
alcun provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, pu presentare istanza al
Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare l'universit a
riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
L'universit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto,
ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame
da parte del Ministero o della pronuncia dell'universit ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per
finalit diverse da quelle previste al comma 1 operato in attuazione
dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni
vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai
pubblici impieghi.
Art. 49 Riconoscimento titoli abilitanti allesercizio delle
professioni
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono
richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori
autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo pu essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni
interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza.
L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle
professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di
studio effettuato dal Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai
decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure
compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di
riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia
subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto
sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,
nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e
delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si
trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il
periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti
all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione
europea.
Art. 50 Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie
1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti
elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo
I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma I nonch gli elenchi degli stranieri che hanno
ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal
Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli
ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico
degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche
e private comunicano al Ministero della sanit il nominativo dello straniero
assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale
abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di
utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 49, il Ministero della sanit provvede altres, ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivit sanitarie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli
abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un
Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il
preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione
europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o
in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato
non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data
del rilascio.
Art. 51 Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti
Art. 52 Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attivit a favore degli immigrati
1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri
immigrati, previste dal testo unico. Il registro diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivit per favorire
l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del
testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso
convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al contributo
del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno
o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato,
e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53 Condizioni per liscrizione nel Registro
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le
associazioni che svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42,
comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet
desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dell'ordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri di
ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non
sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa
di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali religiose ed artistiche: della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al
registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti;
b) dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attivit;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli
stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e
di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3, dell'articolo 52.
3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del
testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2,
nonch dei seguenti ulteriori requisiti:
a) disponibilit di strutture alloggiative idonee,
al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata
garanzia;
b) patrimonio e disponibilit economica risultante
dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o del l'associazione,
adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello
straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3,
al momento della richiesta di cui all'art. 13, comma 1, del testo unico, devono
indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative
caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16,
comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono
altres indicare la disponibilit economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a
norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il
decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali
che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al
registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilit di
alloggio.
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli
enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo
unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli
organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi
svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia
di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui
minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al
comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una
dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle
aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che
assicurino prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie;
b) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e
della ricettivit;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le
modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivit di
formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento
della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a
specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere
l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente
attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino oltre ai requisiti indicati dal comma 6,
lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di
partenariato.
Art. 54 Iscrizione nel Registro
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e
delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro
per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego
dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del
registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e
le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni
anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato
tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, pu effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili
con le tonalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle
associazioni e degli enti iscritte al registro comunicato annualmente alle
regioni e alle province autonome.
Art. 55 Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie
1. La Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i
componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del
testo unico.
2. Il Presidente della Consulta pu invitare a
partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli
territoriali. di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica
per tre anni.
4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La
Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio
presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto
tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti
e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel
l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del documento
programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle
condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla
loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato
di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello
territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra
immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali;
assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di
esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale,
nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. pu essere
nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di
raccordo e di collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo
56.
Art. 56 Organismo nazionale di coordinamento
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui
all'articolo 42, comma 3, del testo unico, opera in stretto collegamento con la
Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i
Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione,
informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi
impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di
accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed
integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione
alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al
comma 1 stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la
solidariet sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria
composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a
tempo determinato.
Art. 57 Istituzione del Consigli territoriali per
l'immigrazione
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui
all'articolo 3, comma 6, del testo unico con compiti di analisi delle esigenze
e di promozione degli interventi da attuare a livello locale sono istituiti, a
livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. responsabilit del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cos composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonch dal
sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di volta in volta
interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative
degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle
riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch
degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione
operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivit, in
collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del
testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una
coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche
connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch
di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei
Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1, del
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai
fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal
caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58 Fondo nazionale
per le politiche migratorie
1. Il Ministro per la solidariet sociale, con
proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote
percentuali:
a) una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo destinata
ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per
straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di
immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli
articoli 20 e 46 del testo unico.
2. (Abrogato).
3. Le regioni possono impiegare una quota delle
risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione
di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia
di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del
comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi
regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei
propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma.
Le risorse attribuite alle regioni possono altres essere utilizzate come quota
nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene
conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa
statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalit concordate e nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri,
contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai
minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei
genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto
delle priorit di intervento e delle linee guida indicate nel documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti
dalle regioni sono Finalizzati allo svolgimento di attivit volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al
lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza,
il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d) tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone,
con proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito modello
uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socioeconomici e degli
altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e
statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai
sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5) e
dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59 Attivit delle regioni e delle province autonome
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle
risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali
o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono
realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei
programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali
anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il
Ministro per la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata,
adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi
regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per
l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti
attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali
ai sensi dell'articolo 131. comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali
che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le
modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i
risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della
partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo
52 comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento presentano una
relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul
loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per
migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di
attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei
programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di
erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile
delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale,
sentita la Conferenza Unificata, provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al
comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4,
operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 60 Attivit delle Amministrazioni statali
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni
statali sono Finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo
le priorit indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma
1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e
coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle
amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro
sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri
programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per
la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
rispettivi programmi sulla loro efficacia sul loro impatto sociale e sugli
obiettivi conseguiti.
Art. 61 Disposizione transitoria
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui
all'articolo 52, comma 1, richiesta per gli interventi adottati sugli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a
quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 61-bis Sistemi
informativi
1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo
unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli
archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la
razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch
dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione
di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione,
di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed
uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche,
le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di
soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma
2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalit di funzionamento
dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
Siti utili su temi di asilo e immigrazione
ACNUR
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.ch
ARCI
(Associazione di promozione sociale):
http://www.arci.it
ASGI
(Associazione Studi Giuridici sullImmigrazione - sito sul diritto dello
straniero curato da Silvia Canciani dell'ASGI): http://digilander.libero.it/asgi.italia
Briguglio
Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
Caritas
Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione
Cestim
(Documentazione dei fenomeni migratori in Italia e nel mondo): http://www.cestim.it
CIR
(Consiglio Italiano per i Rifugiati):
http://www.cir-onlus.org
CDS
(Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org
ECRE
(European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org
GOVERNO: http://www.governo.it
ICS
(Consorzio Italiano di Solidariet):
http://www.icsitalia.org
JRS
(Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org
PICUM
(Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): http://www.picum.org
Save
the Children (sito sui minori stranieri non accompagnati curato da Elena
Rozzi): http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
UCODEP
(sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara
Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
UNIONE
EUROPEA: http://europa.eu.int.
SRM
materiali - Infrom. Legge
Informazione
ai sensi dellart. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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