Si comunica che in data 24 gennaio 2005 stato registrato alla Corte dei Conti l allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (allegato1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per lanno 2005.
Il DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti transitoriamente sospesa, in virt del DPCM 20.4.2004, lapplicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La quota non sar ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, gi usato per lutilizzo delle quote del 2004, collocato allinterno dellapplicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari S.I.L.E.N.) messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet (http://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).
Il datore di lavoro che intende effettuare lassunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalit semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.
Linoltro della richiesta di autorizzazione effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche lorario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche lorario di invio, lutente interessato ha lonere di richiedere che lindicazione dellorario da esprimere necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Societ Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti allaccettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente lorario di spedizione, affinch costoro ne effettuino, su richiesta dellinteressato e alla sua presenza, lannotazione manuale.
Linoltro della domanda mediante raccomandata sar possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Pi richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, linvio cumulativo di pi richieste provenienti da datori di lavoro diversi consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.
Si raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e linserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalit alla procedura. Tale inserimento dovr contenere, oltre ai dati in precedenza gi richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e lindicazione della relativa partita i.v.a. o codice fiscale.
Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformit alla richiamata circolare n. 14/2004.
Lautorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovr recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; unulteriore copia sar trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro tenuto a comunicare, entro i termini previsti, allINPS e allINAIL linstaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per lImpiego lassunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dellatto autorizzativo in parola.
Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, lautorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivit lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato Dr.Giuseppe Maurizio Silveri