Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Direzione generale dellimmigrazione
Via Fornovo, 8 00192 Roma

telef.: 06-36754780 fax: 06-36754769

 

 

Roma, 25 Gennaio 2005

a mezzo fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. Serv/15/SDG IMM/ 05

Allegati: 1

 

 

 

Oggetto: Disposizioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per lanno 2005.

 
CIRCOLARE N. 2/2005

 

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi 

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 Uff.Lavoro Isp.Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per lImpiego
Trieste 

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi 

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M.-Uff. VI Centro Visti Roma

Al Ministero dellInterno
-Gabinetto del Ministro - Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale - Dipartimento per le libert civili e limmigrazione Roma

Al Ministero delle politiche agricole e forestali-Gabinetto del Ministro Roma

All INPSDirezione Generale Roma

           Si comunica che in data 24 gennaio 2005 stato registrato alla Corte dei Conti l allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (allegato1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per lanno 2005.

Il DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti transitoriamente sospesa, in virt del DPCM 20.4.2004, lapplicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

 

La quota non sar ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, gi usato per lutilizzo delle quote del 2004, collocato allinterno dellapplicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari S.I.L.E.N.) messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet (http://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

 

 

Il datore di lavoro che intende effettuare lassunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalit semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

 

Linoltro della richiesta di autorizzazione effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche lorario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche lorario di invio, lutente interessato ha lonere di richiedere che lindicazione dellorario da esprimere necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Societ Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti allaccettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente lorario di spedizione, affinch costoro ne effettuino, su richiesta dellinteressato e alla sua presenza, lannotazione manuale.

Linoltro della domanda mediante raccomandata sar possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

Pi richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, linvio cumulativo di pi richieste provenienti da datori di lavoro diversi consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

 

Si raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e linserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalit alla procedura. Tale inserimento dovr contenere, oltre ai dati in precedenza gi richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e lindicazione della relativa partita i.v.a. o codice fiscale.

 

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformit alla richiamata circolare n. 14/2004.

 

Lautorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovr recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; unulteriore copia sar trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Il datore di lavoro tenuto a comunicare, entro i termini previsti, allINPS e allINAIL linstaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per lImpiego lassunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dellatto autorizzativo in parola.

 

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, lautorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivit lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                       firmato Dr.Giuseppe Maurizio Silveri

 

 

(neocom 2/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004

Programmazione  dei  flussi  di ingresso  dei  lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
              
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
 

Visto il Trattato di adesione allUnione Europea tra gli Stati membri dellUnione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

 

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

 

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare larticolo 3, comma 4;

 

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1 maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dellingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

 

Considerato altres che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro pu continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dellaccesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

 

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

 

 

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

 

Tenuto conto che, in attuazione dellarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, contestualmente al presente decreto viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per lanno 2005;

 

Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004, con il quale stato disposto, secondo le previsioni del Trattato di adesione, di non applicare, per il primo biennio dalla data del 1 maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dellingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

 

Considerato che, in applicazione del principio di preferenza comunitaria sancito dal predetto Trattato di adesione, le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

 

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia, necessario ed urgente consentire lingresso, per il 2005, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non stagionale:

 

 

 

 

D E C R E T A:

 

Art.1

 

Per lanno 2005 ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dellUnione europea di seguito indicati : Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

 

Art. 2

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui allarticolo 1 ed attua tutte le misure necessarie affinch per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

 

Roma, 17 dicembre 2004

                                 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

 

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005

Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232