TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice designato, dr. Carmine Capozzi, letti il ricorso e la memoria difensiva della. P, A. resistente, esaminati i documenti prodotti, viste le informazioni assunte, sciogliendo la riserva formulata allĠudienza del 12/1/2005, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da *****, nata a ***** il *****, contro la Questura di Lucca, iscritto al n. 1931/2004 R.R. ed avente ad oggetto lĠannullamento del provvedimento del Questore di Lucca n.57/2004 del 18.5.2004, col quale  stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari formulata dalla ricorrente.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21.10.2004, ***** ha impugnato il provvedimento del Questore di Lucca individuato in epigrafe, sostenendone lĠillegittimitˆ per violazione, in tesi, della  L. 241/90 (mancata comunicazione dellĠavvio del procedimento e, in ipotesi, dellĠart. 28, co.2 dlgs. 286/98 che, richiamando lĠart. 1 dPR 1656/1965, stabilisce che il permesso di soggiorno spetti per il sol fatto del vincolo di coniugio con un cittadino italiano e, in unĠulteriore ipotesi subordinata, per violazione del!Ġ art. 5, comma 9, dlgs. 286/98 (ovvero per mancata conversione dei permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro), e chiedendone, in tesi, lĠannullamento e, in ipotesi, lĠannullamento con ordine alla Questura di Lucca di rilasciare il permesso di soggiorno. Costituitasi in giudizio, la P.A. ha contrastato la domanda, chiedendone il rigetto.

*****

Ci˜ premesso in fatto, il ricorso  fondato.Va osservato, anzitutto, che non sussiste la dedotta violazione dellĠ art.7 L.241/90, venendo in rilievo non un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno giˆ concesso (che deve essere effetti-vamente preceduto dalla comunicazione dellĠ avvio del procedimento di secondo grado), ma un provvedimento di rifiuto emesso allĠesito di un procedimento iniziato ad istanza di parte e non dĠufficio (nel caso di specie, con domanda del 3.12.2003).

Venendo al merito delle questioni poste dalle parti, questo giudice ha avuto modo di affermare in precedenti pronunce che mentre sussiste un chiaro contrasto tra la formulazione dellĠart. 28, co.2, e quella dellĠart.30, co.1 lett. b) T.U. immigrati, che va risolto, cos“ come richiesto dalla ricorrente, in  favore della prima disposizione in forza della clausola di salvaguardia in essa contenuta (le disposizioni dellĠart.30, co.1 lett. b non possono dirsi pi favorevoli), altrettanto non pu˜ dirsi quanto ai rapporto fra lĠart.28, co.2 e lĠart.30, co.1  bis. QuestĠultima disposizione non nega valore alle precedenti, ma esplicita qualcosa che era giˆ insito in quelle e che non richiedeva esplicita formulazione: in tanto sussiste il diritto al soggiorno in quanto il matrimonio non sia un mezzo fraudolento per aggirare la normativa nazionale sullĠ accoglimento dello straniero.

Quando la pubblica amministrazione ha elementi sufficienti per ritenere tale frode, legittimamente pu˜ negare il permesso di soggiorno allo straniero che sia formalmente, ma. non sostanzialmente, coniuge dei cittadino italiano (oppure provvedere alla revoca del permesso giˆ concesso).

In termini non dissimili si  espressa la Corte di Cassazione, con riferimento a fattispecie sorta prima dellĠentrata in vigore della legge 189/2002 (cd. legge Bossi che, modificando la legge c.d. Turco Napolitano, ha appunto introdotto allĠart.30 il comma I bis (Cfr., Cass. civ., sez. I, 22/5/2003, Pres. Graziadei, est. Tirelli).

Occorre chiedersi, allora, se gli elementi considerati dalla pubblica amministrazione nel caso concreto ai fini del diniego dei permesso di soggiorno siano tali da far ritenere provata lĠesistenza di un matrimonio di comodo, cio di un matrimonio contratto dai coniugi al fine di eludere la normativa sullĠingresso e soggiorno degli stranieri, tenendo presente, a tal fine, che principali indici rilevatori del carattere fraudolento del matrimonio sono: la notevole differenza di etˆ tra i coniugi; lĠassenza di convivenza; il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio; il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali, sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni personali; il fatto che venga, corrisposta una somma affinchŽ il matrimonio sia celebrato.

La risposta deve essere negativa.

Nel provvedimento della Questura di Lucca si nega il permesso di soggiorno per motivi familiari sul solo presupposto, risultante dalla comunicazione 1.4.2004 fatta dal marito della ricorrente, del venir meno della convivenza col coniuge cittadino italiano; convivenza che per˜ non  contestata per il periodo dal 23.11 .2003, data di celebrazione del matrimonio, al 26.3.2004.

Il marito della ricorrente sentito allĠudienza del 12.1.2005 ha confermato con le proprie dichiarazioni la genuinitˆ del matrimonio. E gli ha conosciuto la moglie durante un viaggio in Romania, lĠ ha poi invitata a venire in Italia sua ospite, le ha proposto infine di sposarlo. Successivamente al matrimonio, dopo un iniziale periodo di effettiva convivenza, durato circa quattro mesi, la moglie si  allontanata dalla casa coniugale, adducendo, almeno cos“ si legge in ricorso, pretesi motivi di incompatibilitˆ con la sorella del marito, convivente con loro. Infine, il marito, dopo che tre tentativi di chiarimenti con la ricorrente non avevano sortito lĠeffetto di farla ritornare nella casa coniugale, ha proposto ricorso di separazione.

La valutazione complessiva di tali risultanze non permette di ritenere che il matrimonio sia stato di comodo: il matrimonio  genuino anche se non ha funzionato.

Non rileva infine, in caso di matrimonio genuino, che il coniuge cittadino italiano presenti ricorso di separazione, essendo il rilascio del titolo di soggiorno in favore dello straniero esclusivamente collegato dallĠart 28, co. 2                  T.U. Immigrati, che richiama le pi favorevoli disposizioni del DPR 1656/1965, oggi sostituito dal DPR 54/2002, alla permanenza dello stato di coniuge di cittadino italiano (Cfr,, per fattispecie analoghe, T.A.R. Sicilia, Palermo, 2 dicembre 1996, n. 1841; T.A.R. Valle dĠ Aosta 4 ottobre 1994, n. 133).

Il ricorso va pertanto accolto.

La complessitˆ delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M

-       annulla lĠimpugnato provvedimento del Questore di Lucca;

-       dichiara che la ricorrente ha diritto a soggiornare in Italia;

-        dispone che sia rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari;

-       compensa tra le parti le spese del giudizio.

Lucca, 13/1/2005.

Il Giudice Designato

Dr. Carmine Capozzi