DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n.303

Regolamento  relativo  alle  procedure  per  il  riconoscimento dello
status di rifugiato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1-bis,  comma  3,  del  decreto-legge 30 dicembre
1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990,  n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002,
n.   189,  che  dispone  l'emanazione  di  apposito  regolamento  per
l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater,
comma 1, e 1-quinquies, comma 3;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004
e del 19 aprile 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
lavoro e delle politiche sociali;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) Çtesto  unicoÈ:  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
    b) ÇdecretoÈ:   il   decreto-legge   30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni;
    c) Çrichiedente    asiloÈ:    lo    straniero    richiedente   il
riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28 luglio  1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa  esecutiva  in  Italia  con  legge  24 luglio  1954,  n.  722, e
modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
    d) Çdomanda  di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
    e) ÇcentriÈ:  i  centri  di  identificazione  istituiti  ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
    f) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
    g) ÇCommissione  nazionaleÈ:  la  Commissione  nazionale  per  il
diritto di asilo;
    h) ÇProcedura  semplificataÈ: la procedura prevista dall'articolo
1-ter del citato decreto-legge;
    i) ÇACNURÈ:  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
rifugiati;
    l) Çminore  non accompagnatoÈ: il minore degli anni 18, apolide o
di  cittadinanza  di  Stati estranei all'Unione europea, che si trova
per  qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale.
 
      
                  Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              Ç1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla leggeÈ.
              -  Per completezza di informazione, si riporta il testo
          integrale degli articoli 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione  dei  cittadini extracomunitari ed apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato):
              ÇArt.   1-bis   (Casi   di   trattenimento).  -  1.  Il
          richiedente  asilo  non puo' essere trattenuto al solo fine
          di  esaminare  la  domanda  di asilo presentata. Esso puo',
          tuttavia,  essere  trattenuto  per  il  tempo  strettamente
          necessario   alla  definizione  delle  autorizzazioni  alla
          permanenza   nel   territorio  dello  Stato  in  base  alle
          disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero,  di  cui al decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, nei seguenti casi:
                a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o
          identita',  qualora  egli non sia in possesso dei documenti
          di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello
          Stato, presentato documenti risultati falsi;
                b) per  verificare  gli  elementi  su  cui si basa la
          domanda   di   asilo,   qualora  tali  elementi  non  siano
          immediatamente disponibili;
                c) in  dipendenza  del  procedimento  concernente  il
          riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
          dello Stato.
              2.  Il  trattenimento  deve  sempre essere disposto nei
          seguenti casi:
                a) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
          tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo,
          o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
                b) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  da  parte  di  uno straniero gia' destinatario di un
          provvedimento di espulsione o respingimento.
              3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma
          1,  lettere  a),  b)  e  c),  e nei casi di cui al comma 2,
          lettera  a),  e'  attuato  nei  centri  di  identificazione
          secondo  le  norme  di  apposito  regolamento.  Il medesimo
          regolamento  determina  il  numero, le caratteristiche e le
          modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli
          atti  adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
          per   i   rifugiati   (ACNUR),  dal  Consiglio  d'Europa  e
          dall'Unione  europea.  Nei  centri di identificazione sara'
          comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
          L'accesso  sara'  altresi'  consentito agli avvocati e agli
          organismi  ed  enti  di tutela dei rifugiati con esperienza
          consolidata   nel   settore,   autorizzati   dal  Ministero
          dell'interno.
              4.  Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
          si osservano le norme di cui all'art. 14 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286. Nei
          centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza di cui al
          medesimo  art.  14  sara'  comunque consentito l'accesso ai
          rappresentanti   dell'ACNUR.   L'accesso   sara'   altresi'
          consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
          dei  rifugiati  con  esperienza  consolidata  nel  settore,
          autorizzati dal Ministero dell'interno.
              5.  Allo  scadere del periodo previsto per la procedura
          semplificata di cui all'art. 1-ter, e qualora la stessa non
          si  sia  ancora  conclusa,  allo  straniero  e' concesso un
          permesso  di  soggiorno  temporaneo  fino  al termine della
          procedura stessa.È.
              ÇArt.  1-quater  (Commissioni territoriali) - 1. Presso
          le  prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con
          il  regolamento  di  cui  all'art.  1-bis,  comma  3,  sono
          istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello   status   di  rifugiato.  Le  predette  commissioni,
          nominate   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono
          presiedute  da  un funzionario della carriera prefettizia e
          composte  da  un  funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante   dell'ente   territoriale  designato  dalla
          Conferenza   Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da  un
          rappresentante  dell'ACNUR.  Per  ciascun  componente  deve
          essere  previsto  un componente supplente. Tali commissioni
          possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
          Commissione  centrale per il riconoscimento dello status di
          rifugiato  prevista  dall'art.  2 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
          136,  da  un  funzionario del Ministero degli affari esteri
          con  la  qualifica  di componente a tutti gli effetti, ogni
          volta  che  sia  necessario,  in  relazione  a  particolari
          afflussi  di  richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
          quali   occorra   disporre   di   particolari  elementi  di
          valutazione   in   merito  alla  situazione  dei  Paesi  di
          provenienza   di  competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
          Ove  necessario,  in  relazione  a  particolari afflussi di
          richiedenti  asilo,  le commissioni possono essere composte
          da   personale   posto   in  posizione  di  distacco  o  di
          collocamento  a  riposo. La partecipazione del personale di
          cui  al  precedente periodo ai lavori delle commissioni non
          comporta  la  corresponsione di compensi o di indennita' di
          qualunque natura.
              2.  Entro  due  giorni dal ricevimento dell'istanza, il
          questore  provvede  alla  trasmissione della documentazione
          necessaria    alla    commissione   territoriale   per   il
          riconoscimento  dello  status di rifugiato che entro trenta
          giorni  provvede  all'audizione.  La  decisione e' adottata
          entro i successivi tre giorni.
              3.   Durante   lo   svolgimento   dell'audizione,   ove
          necessario,  le  commissioni  territoriali  si avvalgono di
          interpreti.  Del colloquio con il richiedente viene redatto
          verbale.  Le  decisioni  sono  adottate  con atto scritto e
          motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al richiedente,
          unitamente     all'informazione    sulle    modalita'    di
          impugnazione,  nelle  forme  previste dall'art. 2, comma 6,
          del   testo   unico   delle   disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286.
              4.  Nell'esaminare  la  domanda di asilo le commissioni
          territoriali  valutano  per i provvedimenti di cui all'art.
          5,  comma  6,  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio
          alla   luce  degli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
          internazionali   di   cui  l'Italia  e'  firmataria  e,  in
          particolare,  dell'art.  3 della Convenzione europea per la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali,  ratificata  ai  sensi  della  legge 4 agosto
          1955, n. 848.
              5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali
          e'  ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
          competente che decide ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6.È.
              ÇArt. 1-quinquies (Commissione nazionale per il diritto
          di   asilo)   -   1.   La   Commissione   centrale  per  il
          riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'art.
          2  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  15 maggio  1990,  n.  136,  e'  trasformata  in
          Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, di seguito
          denominata  ÇCommissione  nazionaleÈ,  nominata con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta
          congiunta  dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
          La  Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
          da  un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri,  da un funzionario della carriera
          diplomatica,  da  un funzionario della carriera prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione  e  da  un  dirigente del Dipartimento della
          pubblica    sicurezza.    Alle    riunioni   partecipa   un
          rappresentante  del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna
          amministrazione   designa,   altresi',   un  supplente.  La
          Commissione   nazionale,   ove   necessario,   puo'  essere
          articolata in sezioni di analoga composizione.
              2.  La  Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
          coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione
          e   a   aggiornamento   dei   componenti   delle   medesime
          commissioni,  di  raccolta  di  dati  statistici  oltre che
          poteri  decisionali  in  tema di revoche e cessazione degli
          status concessi.
              3.  Con  il regolamento di cui all'art. 1-bis, comma 3,
          sono   stabilite   le   modalita'  di  funzionamento  della
          Commissione nazionale e di quelle territoriali.È.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              ÇArt.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.È.
          Note all'art. 1:
              -  Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
          ÇTesto  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          stranieroÈ.
              -  Per  il  testo  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
              -  La  legge  24 luglio 1954, n. 722, reca: Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa  allo  statuto dei
          rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
              ÇArt.  1-ter (Procedura semplificata). - 1. Nei casi di
          cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 2 dell'art. 1-bis e'
          istituita  la  procedura  semplificata  per  la definizione
          della  istanza  di riconoscimento dello status di rifugiato
          secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
              2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
          status di rifugiato di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera
          a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
          e'   stata   presentata   dispone  il  trattenimento  dello
          straniero  interessato in uno dei centri di identificazione
          di  cui  all'art.  1-bis,  comma  3.  Entro  due giorni dal
          ricevimento   dell'istanza,   il   questore  provvede  alla
          trasmissione    della    documentazione   necessaria   alla
          commissione territoriale per il riconoscimento dello status
          di  rifugiato  che,  entro  quindici  giorni  dalla data di
          ricezione  della documentazione, provvede all'audizione. La
          decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
              3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
          status di rifugiato di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera
          b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
          e'   stata   presentata   dispone  il  trattenimento  dello
          straniero  interessato  in  uno  dei  centri  di permanenza
          temporanea  di  cui  all'art.  14 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in
          corso  il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
          composizione   monocratica   la   proroga  del  periodo  di
          trattenimento  per  ulteriori  trenta giorni per consentire
          l'espletamento della procedura di cui al presente articolo.
          Entro  due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
          provvede  alla trasmissione della documentazione necessaria
          alla  commissione  territoriale per il riconoscimento dello
          status  di  rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
          di  ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
          La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
              4.  L'allontanamento  non autorizzato dai centri di cui
          all'art. 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
              5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle
          domande  di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
          al  presente  articolo,  ove  i tempi non lo consentano, ai
          sensi  della  Convenzione  di  Dublino  ratificata ai sensi
          della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
              6.   La   commissione  territoriale,  integrata  da  un
          componente  della  Commissione  nazionale per il diritto di
          asilo,  procede,  entro  dieci  giorni,  al  riesame  delle
          decisioni   su   richiesta   adeguatamente  motivata  dello
          straniero  di  cui  e' disposto il trattenimento in uno dei
          centri  di  identificazione di cui all'art. 1-bis, comma 3.
          La  richiesta  va  presentata alla commissione territoriale
          entro  cinque  giorni  dalla comunicazione della decisione.
          L'eventuale  ricorso avverso la decisione della commissione
          territoriale  e'  presentato  al  tribunale in composizione
          monocratica   territorialmente  competente  entro  quindici
          giorni,   anche   dall'estero   tramite  le  rappresentanze
          diplomatiche.  Il  ricorso non sospende il provvedimento di
          allontanamento  dal  territorio  nazionale;  il richiedente
          asilo  puo'  tuttavia  chiedere  al  prefetto competente di
          essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
          all'esito  del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso
          e' immediatamente esecutiva.È.
 
      
                               Art. 2.
Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
 
  1. L'ufficio  di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo
prende  nota  delle  generalita'  fornite  dal  richiedente asilo, lo
invita  ad  eleggere  domicilio  e,  purche'  non  sussistano  motivi
ostativi,  lo  autorizza  a recarsi presso la questura competente per
territorio,  alla  quale  trasmette,  anche  in  via  informatica, la
domanda  redatta  su  moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di
frontiera  non  sia  presente  nel  luogo  di ingresso sul territorio
nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente
competente.   Alle   operazioni   prende  parte,  ove  possibile,  un
interprete   della  lingua  del  richiedente.  Nei  casi  in  cui  il
richiedente   e'  una  donna,  alle  operazioni  partecipa  personale
femminile.
  2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  asilo, che non ritenga
irricevibile  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige
un  verbale  delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli
predisposti  dalla  Commissione  nazionale,  a  cui  e'  allegata  la
documentazione  eventualmente  presentata  o acquisita d'ufficio. Del
verbale  sottoscritto  e  della documentazione allegata e' rilasciata
copia al richiedente.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto,
la  questura  avvia  le  procedure  sulla  determinazione dello Stato
competente  per  l'esame  di  una  domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
  4.  Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo
1-bis  del  decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro
di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui
all'articolo  1-bis,  comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di
permanenza  temporanea  e  assistenza.  Negli  altri casi rilascia un
permesso  di  soggiorno  valido  per  tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione   della  procedura  di  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
  5.  Qualora  la  richiesta di asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da'
immediata  comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni
territorialmente  competente  ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di  cui  agli  articoli 346  e seguenti del codice civile, nonche' di
quelli  relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per
i  minori  stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.  Il  tutore,  cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e
prende   immediato   contatto  con  la  competente  questura  per  la
riattivazione  del  procedimento.  In attesa della nomina del tutore,
l'assistenza  e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica
autorita'  del  Comune  ove  si  trova. I minori non accompagnati non
possono   in   alcun  caso  essere  trattenuti  presso  i  centri  di
identificazione o di permanenza temporanea.
  6.  La  questura  consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto
dalla  Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo
4, in cui sono spiegati:
    a) le  fasi della procedura per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
    b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la
sua permanenza in Italia;
    c) le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza per il richiedente
asilo e le modalita' per richiederle;
    d) l'indirizzo  ed  il  recapito  telefonico  dell'ACNUR  e delle
principali  organizzazioni  di tutela dei rifugiati e dei richiedenti
asilo;
    e) le   modalita'   di   iscrizione   del   minore   alla  scuola
dell'obbligo,  l'accesso  ai  servizi finalizzati all'accoglienza del
richiedente  asilo,  sprovvisto  di  mezzi  di sostentamento, erogati
dall'ente  locale,  le  modalita'  di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione   professionale,  la  cui  durata  non  puo'  essere
superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.
 
      
                  Note all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del citato
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
              Ç4.  Non  e' consentito l'ingresso nel territorio dello
          Stato    dello    straniero   che   intende   chiedere   il
          riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  quando,  da
          riscontri  obiettivi  da  parte della polizia di frontiera,
          risulti che il richiedente:
                a) sia  stato  gia'  riconosciuto  rifugiato in altro
          Stato.  In  ogni  caso  non  e' consentito il respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                b) provenga  da  uno  Stato,  diverso  da  quello  di
          appartenenza,   che   abbia  aderito  alla  convenzione  di
          Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
          non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
          dal  relativo  territorio  sino alla frontiera italiana. In
          ogni  caso  non  e'  consentito  il respingimento verso uno
          degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                c) si  trovi  nelle  condizioni previste dall'art. 1,
          paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
                d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura  penale  o  risulti  pericoloso  per la sicurezza
          dello  Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
          tipo  mafioso  o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
          organizzazioni terroristiche.È.
              -   Per   il   testo   dell'art.   1-bis  e  1-ter  del
          decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, v.,
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.
              -  Gli  articoli 346  e seguenti del codice civile sono
          inseriti  nel  libro  I  (Delle  persone e della famiglia),
          titolo X (Della tutela e dell'emancipazione), capo I (Della
          tutela   dei   minori),   sezione  II  (Del  tutore  e  del
          protutore).
 
      
                               Art. 3.
                 Trattenimento del richiedente asilo
 
  1.  Il  provvedimento  con il quale il questore dispone l'invio del
richiedente  asilo  nei  centri  di identificazione e' sinteticamente
comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui all'articolo
4.  Nelle  ipotesi  di  trattenimento,  previste dall'articolo 1-bis,
comma  1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo
di  permanenza  nel  centro  del  richiedente asilo, in ogni caso non
superiore a venti giorni.
  2.  Al  richiedente  asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura
della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita'
di  richiedente  lo  status  di  rifugiato  presente  nel  centro  di
identificazione   ovvero   nel  centro  di  permanenza  temporanea  e
assistenza.
  3.  Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e'
altresi' informato:
    a) della  possibilita'  di  contattare l'ACNUR in ogni fase della
procedura;
    b) della  normativa del presente regolamento in materia di visite
e di permanenza nel centro.
  4.  Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
ai  sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia
ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1,
o,  comunque,  cessata  l'esigenza  che  ha  imposto il trattenimento
previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto,  al momento
dell'uscita  dal  centro e' rilasciato all'interessato un permesso di
soggiorno  valido  per  tre  mesi,  rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale.
 
      
                  Nota all'art. 3:
              -   Per   il   testo   dell'art.  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v.
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.
 
      
                               Art. 4.
                            Comunicazioni
 
  1. Le   comunicazioni   al   richiedente   asilo   concernenti   il
procedimento  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato sono
rese  in  lingua  a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in
lingua  inglese,  francese,  spagnola  o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.
 
      
                               Art. 5.
              Istituzione dei centri di identificazione
 
  1. Sono  istituiti  sette  centri di identificazione nelle province
individuate   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentite  la
Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, che si esprimono entro trenta giorni.
  2.  Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con
proprio  decreto, puo' disporre, anche temporaneamente, l'istituzione
di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle
procedure di cui al comma 1.
  3.  Le  strutture  allestite  ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995,  n.  451,  convertito  dalla  legge  29 dicembre  1995, n. 563,
possono  essere  destinate  alle finalita' di cui al comma 1 mediante
decreto del Ministro dell'interno.
 
      
                  Note all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.
              -  Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
          dalla  legge  29 dicembre 1995, n. 563, reca: ÇDisposizioni
          urgenti  per  l'ulteriore impiego del personale delle Forze
          armate  in attivita' di controllo della frontiera marittima
          nella regione PugliaÈ.
 
      
                               Art. 6.
             Apprestamento dei centri di identificazione
 
  1.  Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero
dell'interno   puo'   disporre,   previa  acquisizione  di  studi  di
fattibilita' e progettazione tecnica:
    a) acquisizioni    in   proprieta',   anche   tramite   locazione
finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;
    b) costruzione,  allestimenti,  riadattamenti  e  manutenzioni di
edifici o aree;
    c) posizionamento  di  padiglioni  anche  mobili  ed  ogni  altro
intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
  2.   Nell'ambito   del  centro  sono  previsti  idonei  locali  per
l'attivita'  della  Commissione  territoriale di cui all'articolo 12,
nonche'  per  le  visite  ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di
attivita' ricreative o di studio e per il culto.
 
      
                               Art. 7.
               Convenzione per la gestione del centro
 
  1.  Il  prefetto della provincia in cui e' istituito il centro puo'
affidarne  la  gestione,  attraverso  apposite  convenzioni,  ad enti
locali,   ad   enti  pubblici  o  privati  che  operino  nel  settore
dell'assistenza  ai  richiedenti  asilo  o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale.
  2. In particolare, nella convenzione e' previsto:
    a) l'individuazione  del  direttore  del centro, da scegliere tra
personale  in  possesso  di diploma di assistente sociale, rilasciato
dalle  scuole  dirette  a  fini  speciali, o diploma universitario di
assistente  sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione,  con  esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel
settore  dell'assistenza  agli  immigrati  o nell'assistenza sociale;
laurea   in   servizio   sociale,   unitamente  all'abilitazione  per
l'esercizio  della  professione;  laurea specialistica in scienze del
servizio  sociale  unitamente  all'abilitazione per l'esercizio della
professione;  laurea  in  psicologia  unitamente all'abilitazione per
l'esercizio  della professione e con esperienza lavorativa per almeno
un   biennio   nel   settore   dell'assistenza   agli   immigrati   o
nell'assistenza sociale;
    b) il  numero  delle  persone  necessarie, in via ordinaria, alla
gestione   del   centro,   forniti   di   capacita'   adeguate   alle
caratteristiche  e  alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne;
    c) le  modalita'  di  svolgimento  del  servizio di ricezione dei
richiedenti  asilo  da  ospitare  nel centro e di registrazione delle
presenze;
    d) un  costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante
l'orario  notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il
funzionamento del centro;
    e) un   servizio  di  interpretariato,  per  almeno  quattro  ore
giornaliere,   per  le  esigenze  connesse  al  procedimento  per  il
riconoscimento  dello  status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
    f) un   servizio   di   informazione   legale   in   materia   di
riconoscimento dello status di rifugiato;
    g) modalita'  per  la  comunicazione delle presenze giornaliere e
degli  eventuali  allontanamenti  non  autorizzati  alla prefettura -
Ufficio  territoriale  del  Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
    h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati
e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro
anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
    i) le  attivita'  ed  i  servizi  per garantire il rispetto della
dignita'  ed  il  diritto  alla  riservatezza  dei  richiedenti asilo
nell'ambito del centro.
  3.  La  prefettura  -  Ufficio  territoriale  del Governo dispone i
necessari  controlli  su  amministrazione  e  gestione  del  centro e
trasmette  al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed
al  comune,  rispettivamente  competenti,  entro  il mese di marzo di
ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'  effettuata nel centro
l'anno precedente.
 
      
                               Art. 8.
                            Funzionamento
 
  1. Nel  rispetto  delle  direttive  impartite  dalla  prefettura  -
Ufficio  territoriale  del  Governo,  il  direttore del centro di cui
all'articolo  7,  comma  2,  lettera a) predispone servizi al fine di
assicurare  una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle  necessita'  dei  nuclei
familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e
delle  persone  portatrici  di  particolari  esigenze,  quali minori,
disabili,  anziani,  donne  in  stato di gravidanza, persone che sono
state  soggette  nel  paese  di  origine  a  discriminazioni, abusi e
sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il questore,
il  ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne
in stato di gravidanza.
  2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle
attivita'   per   assicurare  l'ordinata  convivenza  e  la  migliore
fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
  3.  Il  prefetto  adotta  le disposizioni relative alle modalita' e
agli  orari  delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle
autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
    a) un  orario  per  le  visite articolato giornalmente su quattro
ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
    b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati
dei richiedenti asilo;
    c) visite  di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei
rifugiati   autorizzati   dal   Ministero   dell'interno   ai   sensi
dell'articolo 11;
    d) visite  di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e'
una  richiesta  da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione
della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
 
      
                               Art. 9.
                 Modalita' di permanenza nel centro
 
  1.  E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione
fra uomini e donne durante le ore notturne.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del
decreto,   e'   consentita,   purche'   compatibile  con  l'ordinario
svolgimento  della  procedura  semplificata e previa comunicazione al
direttore  del  centro,  l'uscita  dal centro dalle ore otto alle ore
venti,  nei  confronti  dei  richiedenti  asilo che non versino nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a),  del  decreto. Il competente funzionario prefettizio puo'
rilasciare   al   richiedente  asilo,  anche  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 1-bis,  comma 1,  lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto,  permessi  temporanei  di  allontanamento  per un periodo di
tempo  diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite   ai   sensi  dell'articolo 8,  comma 3,  per  rilevanti  e
comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati
motivi  attinenti  all'esame  della  domanda  di riconoscimento dello
status   di   rifugiato.   L'allontanamento  deve,  comunque,  essere
compatibile  con  i tempi della procedura semplificata. Il diniego e'
motivato  e  comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
  3.  All'ingresso  nel  centro e' consegnato al richiedente asilo un
opuscolo   informativo,   redatto   secondo   le   modalita'  di  cui
all'articolo 4,  in  cui  sono  sinteticamente  indicate le regole di
convivenza   e   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 8,  comma 3,
unitamente  all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di
cui   all'articolo   1-ter   del   decreto  e  alle  conseguenze  che
l'articolo 1-ter,  comma 4,  del  decreto  stesso  prevede in caso di
allontanamento non autorizzato dal centro.
  4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche
agli interpreti presenti nel centro.
 
      
                  Nota all'art. 9:
              -   Per   il   testo   dell'art.  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, v.,
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.
 
      
                              Art. 10.
                          Assistenza medica
 
  1.  Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative   per   malattia  o  infortunio,  erogate  dal  Servizio
sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base
a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
  2.  Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro
ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre
100 richiedenti asilo.
 
      
                  Nota all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              Ç3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed  al  soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque  essenziali,  ancorche' continuative, per malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti:
                a) la   tutela   sociale  della  gravidanza  e  della
          maternita',  a  parita'  di  trattamento  con  le cittadine
          italiane,  ai  sensi  della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
          della  legge  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
          1995  del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   87   del  13 aprile  1995,  a  parita'  di
          trattamento con i cittadini italiani;
                b) la  tutela  della  salute del minore in esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989,  ratificata  e  resa  esecutiva  ai sensi della legge
          27 maggio 1991, n. 176;
                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
          di   interventi   di  campagne  di  prevenzione  collettiva
          autorizzati dalle regioni;
                d) gli interventi di profilassi internazionale;
                e) la   profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle
          malattie  infettive  ed eventualmente bonifica dei relativi
          focolai.È.
 
      
                              Art. 11.
                   Associazioni ed enti di tutela
 
  1.  I  rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei
rifugiati,  purche'  forniti  di esperienza, dimostrata e maturata in
Italia  per  almeno  tre anni nel settore, possono essere autorizzati
dal   prefetto   della  provincia  in  cui  e'  istituito  il  centro
all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di
identificazione,  durante  l'orario  stabilito.  Il  prefetto concede
l'autorizzazione  che  contiene  l'invito a tenere conto della tutela
della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
  2.   Gli   enti   locali   ed   il   servizio   centrale   di   cui
all'articolo 1-sexies,  comma 4,  del  decreto  possono  attivare nei
centri,  previa  comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso
per  motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana,
di  informazione  ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico
nonche'   di  informazione  su  programmi  di  rimpatrio  volontario,
nell'ambito  delle  attivita'  svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies
del decreto.
 
      
                  Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1-sexies del citato
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
              ÇArt.  1-sexies  (Sistema di protezione per richiedenti
          asilo  e  rifugiati).  -  1.  Gli  enti locali che prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla  tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
          altre  forme  di  protezione  umanitaria possono accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di  mezzi  di  sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente,  e  nei  limiti delle risorse del Fondo di cui
          all'art.  1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma  1, in misura non superiore
          all'80  per  cento  del  costo  complessivo di ogni singola
          iniziativa territoriale.
              3.  In  fase  di prima attuazione, il decreto di cui al
          comma 2:
                a) stabilisce  le  linee  guida e il formulano per la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica   della   corretta  gestione  dello  stesso  e  le
          modalita' per la sua eventuale revoca;
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo  d  i  cui  all'art.  1-septies, la continuita' degli
          interventi  e  dei  servizi gia' in atto, come previsti dal
          Fondo europeo per i rifugiati;
                c) determina,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
          del  Fondo  di  cui  all'art.  1-septies, le modalita' e la
          misura  dell'erogazione di un contributo economico di prima
          assistenza  in favore del richiedente asilo che non rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto  nell'ambito  dei  servizi di accoglienza di cui al
          comma 1.
              4.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
          straniero  con  permesso  umanitario di cui all'art. 18 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno  attiva,  sentiti l'Associazione nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
          informazione,   promozione,   consulenza,   monitoraggio  e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma  1. Il servizio centrale e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
                a) monitorare   la   presenza   sul   territorio  dei
          richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli stranieri con
          permesso umanitario;
                b) creare  una banca dati degli interventi realizzati
          a  livello  locale  in  favore  dei richiedenti asilo e dei
          rifugiati;
                c) favorire  la  diffusione  delle informazioni sugli
          interventi;
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
                e) promuovere  e  attuare,  d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio attraverso
          l'Organizzazione  internazionale  per le migrazioni o altri
          organismi,   nazionali   o   internazionali,   a  carattere
          umanitario.
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale  sono fmanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septiesÈ.
 
      
                              Art. 12.
            Individuazione delle Commissioni territoriali
 
  1.   Ai  sensi  dell'art.  1-quater  del  decreto,  le  Commissioni
territoriali  sono  istituite  presso le seguenti prefetture - Uffici
territoriali del Governo:
    Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
    Milano  con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
    Roma  con  competenza  a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche,
Umbria;
    Foggia  con competenza a conoscere delle domande presentate nella
Regione Puglia;
    Siracusa  con  competenza  a  conoscere  delle domande presentate
nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
    Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni Calabria, Basilicata;
    Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
  2.  Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti
asilo  presenti  nei  centri  di  identificazione  o  nei  centri  di
permanenza  temporanea  e  assistenza  e' la Commissione territoriale
nella  cui  circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli
altri  casi  e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e'
presentata la domanda.
  3.  I  membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire
un  apposito  corso  di preparazione all'attivita', organizzato dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  4.   Nella   provincia   in   cui   sono  istituiti  il  centro  di
identificazione  e  la  Commissione  territoriale,  il  prefetto, ove
ritenuto  opportuno  anche  per  la  migliore razionalizzazione delle
risorse,  puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale.
 
      
                  Nota all'art. 12:
              -  Per  il  testo  dell'art. 1-quater del decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
 
      
                              Art. 13.
                            Convocazione
 
  1.   La   convocazione   per   l'audizione  presso  la  Commissione
territoriale   e'  comunicata  all'interessato  tramite  la  questura
territorialmente    competente.    Fatto    salvo   quanto   previsto
dall'articolo 1-ter,  comma 4, del decreto, se non e' stato possibile
eseguire  la  notifica  della  convocazione nonostante nuove ricerche
dell'interessato,  particolarmente  nel  luogo del domicilio eletto e
dell'ultima  dimora,  la  Commissione,  dopo  aver  accertato  che il
permesso  di  soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo
e'  scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine   alla  domanda  di  asilo  anche  in  assenza  dell'audizione
individuale, sulla base della documentazione disponibile.
  2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute
del  richiedente  asilo,  adeguatamente  certificate,  non la rendano
possibile  ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per  gravi  e  fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale
sulla domanda d'asilo.
 
      
                  Nota all'art. 13:
              -   Per   il   testo  dell'art.  1-ter,  comma  4,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v.
          nelle note all'art. 1.
 
      
                              Art. 14.
                              Audizione
 
  1.  La  Commissione  territoriale  in  seduta  non pubblica procede
all'audizione  del  richiedente  asilo.  Dell'audizione viene redatto
verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
  2.  Il  richiedente  puo'  esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.
  3.   La  Commissione  territoriale  adotta  le  idonee  misure  per
garantire  la  riservatezza  dei dati che riguardano l'identita' e le
dichiarazioni  dei  richiedenti  lo  status  di rifugiato, nonche' le
condizioni   dei   soggetti   di  cui  all'articolo  8,  comma 1.  Il
richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato.
  4.  L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene
disposta  dalla  Commissione territoriale alla presenza della persona
che  esercita  la  potesta'  sul minore. In ogni caso l'audizione del
minore  avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere
esclusa  nei  casi  in  cui  la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
  5.  Il  richiedente  asilo puo' inviare alla competente Commissione
territoriale  ed  alla  Commissione nazionale per il diritto di asilo
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
 
      
                              Art. 15.
                              Decisione
 
  1.  La  Commissione  territoriale  e' validamente costituita con la
presenza  di  tutti  i componenti previsti dall'articolo 1-quater del
decreto e delibera a maggioranza.
  2.   La  Commissione  territoriale,  entro  i  tre  giorni  feriali
successivi  alla  data  dell'audizione,  adotta,  con  atto scritto e
motivato, una delle seguenti decisioni:
    a) riconosce  lo  status  di rifugiato al richiedente in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
    b) rigetta  la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
    c) rigetta  la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei  requisiti  previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le
conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
Convenzioni  internazionali  delle quali l'Italia e' firmataria e, in
particolare,   dell'articolo 3   della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
ratificata  ai  sensi  della  legge  4 agosto 1955, n. 848, chiede al
questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
  3.  La  decisione  e'  comunicata  al  richiedente  unitamente alle
informazioni  sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi
di  cui  all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita'
di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul
territorio nazionale.
  4.  Allo  straniero  al  quale  sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato  la  Commissione territoriale rilascia apposito certificato
sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.
  5.  Lo  straniero  al quale non sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato  e'  tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che
gli  sia  stato  concesso  un  permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede,  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei
confronti   dello   straniero   gia'   trattenuto   nel   centro   di
identificazione  ovvero  di  permanenza temporanea e assistenza e, ai
sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello
straniero  cui  era  stato  rilasciato  il  permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
 
      
                  Note all'art. 15:
              -   Per   il  testo  dell'art.  1-quater  e  1-ter  del
          decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1990, n. 39, v.,
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art. 1.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della Convenzione
          europea  ratificata  della  legge  4  agosto  1955,  n. 848
          (Ratifica   ed   esecuzione   della   Convenzione   per  la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali  firmata  a  Roma  il  4 novembre  1950  e del
          Protocollo  addizionale  alla Convenzione stessa, firmato a
          Parigi il 20 marzo 1952):
              ÇArt.  3.  -  Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
          liberta' ed alla sicurezza della propria persona.È.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              Ç4.  L'espulsione  e'  sempre eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo     si     sottragga     all'esecuzione    del
          provvedimentoÈ.
 
      
                              Art. 16.
                            R i e s a m e
 
  1.   Il   richiedente   trattenuto   presso   uno   dei  centri  di
identificazione,  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, del decreto,
puo'  presentare,  entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda,   ai   sensi  dell'articolo  1-ter,  comma 6,  del  decreto,
richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In
attesa  della  decisione sul riesame l'interessato permane nel centro
di identificazione.
  2.  La  richiesta  di  riesame  ha ad oggetto elementi sopravvenuti
ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che
siano  determinanti  al  fine  del  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato.
  3.  Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di
riesame,  il  Presidente  della  Commissione  territoriale  chiede al
Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione
della  Commissione  territoriale  con un componente della Commissione
nazionale.
  4.  La  Commissione  territoriale  integrata  puo' procedere ad una
nuova  audizione  dell'interessato,  ove richiesto dallo stesso o dal
componente  della  Commissione  nazionale.  La Commissione decide con
provvedimento  motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto
ore  successive  e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni
successivi   alla   comunicazione,   al   tribunale  territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica.
 
      
                  Nota all'art. 16:
              -   Per   il   testo   dell'art.   1-bis  e  1-ter  del
          decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1990, n. 39, v.,
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art. 1.
 
      
                              Art. 17.
Autorizzazione  a  permanere  sul territorio nazionale in pendenza di
                       ricorso giurisdizionale
 
  1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo'
chiedere  al  prefetto,  competente  ad  adottare il provvedimento di
espulsione,  di  essere  autorizzato,  ai  sensi dell'articolo 1-ter,
comma 6,  del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data  di  decisione  del  ricorso.  In  tal  caso  il  richiedente e'
trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.
  2.   La  richiesta  dell'autorizzazione  a  permanere  deve  essere
presentata  per  iscritto  ed  adeguatamente  motivata in relazione a
fatti  sopravvenuti,  che  comportino  gravi  e comprovati rischi per
l'incolumita'  o  la  liberta'  personale,  successivi alla decisione
della  Commissione  territoriale  ed  a  gravi  motivi personali o di
salute  che  richiedono  la permanenza dello straniero sul territorio
dello   Stato.   L'autorizzazione   e'   concessa   qualora  sussista
l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non
rilevi  il  concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione
del  ricorso  possa  essere  utilizzato dallo straniero per sottrarsi
all'esecuzione  del  provvedimento  di  allontanamento dal territorio
nazionale.
  3.  La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla
presentazione   in   forma   scritta  e  motivata  ed  e'  comunicata
all'interessato  nelle  forme  di  cui  all'articolo 4.  In  caso  di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita'
di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello
straniero  in  un  centro  di  identificazione  o  di  accoglienza ed
assistenza.
  4.  In  caso  di  autorizzazione  a  permanere sul territorio dello
Stato,  il  questore  rilascia un permesso di soggiorno di durata non
superiore  a  sessanta  giorni,  rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga   che   persistono   le   condizioni   che  hanno  consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.
 
      
                  Note all'art. 17:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1-ter  del  decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art.
          1.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              ÇArt.  14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
          e'   possibile   eseguire   con  immediatezza  l'espulsione
          mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il
          respingimento,  perche' occorre procedere al soccorso dello
          straniero,  accertamenti  supplementari  in ordine alla sua
          identita'   o   nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
          documenti  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
          vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto idoneo, il questore
          dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il tempo
          strettamente  necessario  presso  il  centro  di permanenza
          temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
          o  costituiti  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i Ministri per la solidarieta' sociale e del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
              3.  Il  questore  del  luogo  in cui si trova il centro
          trasmette  copia  degli  atti  al  pretore, senza ritardo e
          comunque   entro   le  quarantotto  ore  dall'adozione  del
          provvedimento.
              4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di
          cui  all'articolo  13 ed al presente articolo, convalida il
          provvedimento   del   questore   nei   modi   di  cui  agli
          articoli 737  e  seguenti  del  codice di procedura civile,
          sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni
          effetto  qualora  non sia convalidato nelle quarantotto ore
          successive.  Entro  tale  termine, la convalida puo' essere
          disposta  anche  in  sede  di  esame del ricorso avverso il
          provvedimento di espulsione.
              5.  La  convalida comporta la permanenza nel centro per
          un   periodo   di   complessivi   trenta   giorni.  Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
              5-bis  Quando  non  sia  stato  possibile trattenere lo
          straniero  presso un centro d permanenza temporanea, ovvero
          siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
          l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
          straniero  d  lasciare  il  territorio dello Stato entro il
          termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze penali della sua trasgressione
              5-ter.  Lo  straniero  che senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
          e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno. In tale
          caso si procede a nuove espulsione con accompagnamento alla
          frontiera a mezzo della forza pubblica.
              5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter
          che  viene  trovato, in violazione delle norme del presente
          testo  unico,  nel  territorio dello Stato e' punito con la
          reclusione da uno a quattro anni.
              5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai commi 5-ter e
          5-quater  e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
          si  procede  con  rito  direttissimo. Al fine di assicurare
          l'esecuzione  dell'espulsione,  il questore puo' disporre i
          provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma  5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
          non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
              8.  Ai  fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
              9.   Oltre   a   quanto  previsto  dal  regolamento  di
          attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.È.
 
      
                              Art. 18.
            Commissione nazionale per il diritto di asilo
 
  1.  La  Commissione  nazionale  opera presso il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta
dei  Ministri  dell'interno  e  degli  affari esteri, provvede, entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  alla  nomina  della  Commissione  nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni.
 
      
                              Art. 19.
     Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1-quinquies, comma 2, del decreto, la
Commissione  nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla
legge provvede:
    a) alla  realizzazione  di  un  centro  di  documentazione  sulla
situazione   socio-politico-economica   dei   paesi  di  origine  dei
richiedenti  asilo,  sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento;
    b) all'individuazione  di  linee  guida  per la valutazione delle
domande    di   asilo,   anche   in   relazione   alla   applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;
    c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il
Ministero   degli   affari   esteri,   ed   in   particolare  con  le
Rappresentanze   permanenti   d'Italia   presso   le   organizzazioni
internazionali  di  rilievo nel settore dell'asilo e della protezione
dei diritti umani;
    d) alla  collaborazione  con  gli  analoghi  organismi  dei Paesi
membri dell'Unione europea;
    e) alla  organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento
per i componenti delle Commissioni territoriali;
    f) alla  costituzione  e  all'aggiornamento  di  una  banca  dati
informatica  contenente  le  informazioni utili al monitoraggio delle
richieste d'asilo;
    g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine
di  proporre,  ove  sia  ritenuto  necessario, l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
    h) a  fornire,  ove  necessario,  informazioni  al Presidente del
Consiglio  dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di
cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
 
      
                  Note all'art. 19:
              -  Per il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge
          30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
              -  Si  riporta il testo degli articoli 5, comma 6 e 20,
          comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              Ç6.  Il  rifiuto  o la revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italiano.È
              Ç1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  adottato  d'intesa  con  i Ministri degli affari
          esteri,  dell'interno,  per  la solidarieta' sociale, e con
          gli   altri   Ministri   eventualmente   interessati,  sono
          stabilite,  nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
          nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'art. 45, le misure di
          protezione  temporanea  da  adottarsi,  anche  in  deroga a
          disposizioni   del  presente  testo  unico,  per  rilevanti
          esigenze  umanitarie,  in  occasione di conflitti, disastri
          naturali  o  altri  eventi di particolare gravita' in Paesi
          non appartenenti all'Unione Europea.È.
 
      
                              Art. 20.
           Cessazioni e revoche dello status di rifugiato
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi
di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo
1  della  Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure
competenti   per   territorio,   sono   esaminati  dalla  Commissione
nazionale.
  2.  La  convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve
essere  notificata all'interessato tramite la questura competente per
territorio.  L'interessato  puo',  per  motivi  di salute o per altri
motivi  debitamente  certificati  o  documentati,  chiedere di essere
convocato  in  altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
  3.  La  Commissione  decide  sulla base della documentazione in suo
possesso  nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione
senza avere presentato richiesta di rinvio.
 
      
                  Note all'art. 20:
              -  Per il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge
          30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
              -  L'art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che
          le  Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far
          rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
 
      
                              Art. 21.
                          Norma transitoria
 
  1.  Le  richieste  di  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato
pendenti  presso  la  Commissione  centrale  alla  data di entrata in
vigore  del  presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
15 maggio  1990,  n.  136,  da una speciale sezione della Commissione
nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento  hanno  effetto  a  decorrere  dal  centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento  si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni
territoriali,   ai   sensi   dell'articolo 12,  e  della  Commissione
nazionale,  ai  sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta   giorni   successivi   alla   nomina,   organizza,  ai  sensi
dell'articolo 19,  comma 1,  lettera e), il primo corso di formazione
per  i  componenti  delle  Commissioni territoriali e provvede, entro
novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  all'adozione  delle linee guida di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 settembre 2004
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
                              Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme
                              istituzionali e la devoluzione
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
3  dicembre 2004   Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n.
342
 
      
                  Note all'art. 21:
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 34, comma 3,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
          in materia di immigrazione e di asilo):
              Ç3.  Il  regolamento previsto dall'art. 1-bis, comma 3,
          del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1990,  n.  39,
          introdotto  dall'art.  32,  e' emanato entro sei mesi dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 31 e 32 si applicano a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del predetto
          regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina
          anteriormente vigente.È.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
          1990, n. 136, reca: ÇRegolamento per l'attuazione dell'art.
          1,  comma  2,  del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,  n.  39, in materia di riconoscimento dello status di
          rifugiato.È.