Spett.le

PREFETTURA DI PADOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO

Sportello Polifunzionale

Piazza Antenore, 3

35123 PADOVA

 

 

 

Padova, 4 maggio 2004

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alla cortese attenzione del Dott. ...................

 

Oggetto: ricorsi avverso i dinieghi di regolarizzazione presentati avanti il TAR del Veneto dai sig.ri .................................................

 

I sottoscritti Avv. Zeno Baldo e Avv. Marco Ferrero, quali procuratori speciali dei sig.ri ..................................................... nei rispettivi procedimenti avanti il TAR del Veneto, con la presente sono a chiedere il rilascio a favore dei sig.ri ................................................................ di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per le ragioni che di seguito si espongono.

La possibilit di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia prevista dallart. 5, comma secondo, del D.Lgs. 286/98 il quale non stato modificato dalla Legge 189/2002 - dove si prevede la possibilit che il regolamento di attuazione provveda in ordine alle modalit di rilascio di permessi di soggiorno di breve durata tra cui anche quello per motivi di giustizia. Il fatto che il DPR 394/1999, contenente le disposizioni attuative del D.Lgs. 286/98 non contempli nulla al riguardo, non significa che un permesso di soggiorno a tale titolo non possa essere rilasciato. Infatti, proprio per supplire a tale vuoto normativo, a suo tempo era intervenuta la circolare n.300.C/2000/359/P/12.214.6/1^ Div. la quale aveva indicato alcune possibili ipotesi in cui era necessario rilasciare al cittadino straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Tra queste sono prese in considerazione proprio quelle in cui pendente avanti il Tribunale Amministrativo un ricorso contro il diniego del rinnovo/rilascio di un permesso di soggiorno e sia stato emesso un provvedimento cautelare sospensivo dellimpugnato provvedimento.

A ci si aggiunga che una prassi ormai consolidata e recepita pienamente sia dai Tribunali Amministrativi che da quelli Ordinari prevede, nonostante il suddetto regolamento attuativo non sia intervenuto al riguardo, la possibilit di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di giustizia soprattutto per coloro che sono in attesa della definizione di procedimenti avanti allAutorit Giurisdizionale dal cui esito dipende la possibilit o meno di continuare a soggiornare legalmente nel territorio italiano. In questo senso si pensi ai permessi per motivi di giustizia rilasciati a coloro che si rivolgono al Tribunale Ordinario per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Rilevato, dunque, che, nonostante la lacuna normativa, i permessi di soggiorno per motivi di giustizia vengono rilasciati sulla base del gi citato art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 286/98, e sebbene vi sia una certa discrezionalit nel rilascio, si tratta di capire se, nei casi oggetto della presente istanza, vi sia una reale esigenza nonch lopportunit di tale rilascio.

In particolare, tutti i casi in oggetto sono relativi a dinieghi di istanze di regolarizzazione il cui procedimento amministrativo avanti il TAR del Veneto stato sospeso, per avere lo stesso Tribunale sollevato questione di legittimit costituzionale, fino alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale. E evidente che la sospensione dellesecuzione del provvedimento ripristina in capo al lavoratore straniero la situazione precedente al provvedimento di diniego dellistanza, dando titolo allo stesso di soggiornare regolarmente in Italia e di continuare a lavorare con il datore di lavoro che aveva presentato la domanda. Sotto questo profilo, pertanto, una reale esigenza al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia sembrerebbe non esservi, in quanto, appunto, viene a rivivere la situazione gi disciplinata con la presentazione dellistanza di legalizzazione.

E pur vero, per, che in ragione del tempo trascorso (quasi due anni) vi sono lavoratori che per i motivi pi diversi hanno interrotto il rapporto di lavoro con loriginario datore ovvero vorrebbero interrompere tale rapporto; non essendo consentita fino al rilascio del permesso di soggiorno, la possibilit da parte di un nuovo datore di lavoro di subentrare al precedente, queste persone si trovano nella difficile situazione di non poter lavorare, ovvero di essere costrette a ricorrere a forme di lavoro irregolare.

Nel senso di non consentire il cosiddetto subentro si era, come noto, espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 13 dell8 aprile 2003.

A ci si aggiunga che i tempi della decisione da parte della Corte Costituzionale, seppur incerti, non saranno sicuramente brevi, dovendo presumersi che tra le centinaia di questioni di legittimit costituzionale sollevate verr data la precedenza a quelle attinenti la libert personale.

Pertanto, vi una reale esigenza, da parte dei cittadini stranieri interessati dalla decisione della Corte Costituzionale, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia che consenta espressamente agli stessi di svolgere attivit lavorativa.

Cos facendo si eviterebbe laltrimenti inevitabile proliferare di situazioni di lavoro irregolare con tutte le conseguenze del caso e si consentirebbe lesercizio di un diritto, qual quello di instaurare una controversia ed attenderne lesito, che, come sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6570 del 12.12.2000, non pu essere limitato dalla possibilit di svolgere una lecita attivit lavorativa che consenta al soggetto di mantenersi durante lattesa

Sulla base di queste premesse si chiede a favore dei lavoratori

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il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia che consenta di svolgere attivit lavorativa.

Si allegano le ordinanze del TAR del Veneto, relative ai ricorsi di cui sopra.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Con ossequio.

Avv. Zeno Baldo

 

Avv. Marco Ferrero