-----Messaggio originale-----

Da: Sergio Briguglio [mailto:briguglio@frascati.enea.it]

Inviato: mercoled 19 gennaio 2005 17.03

Oggetto: Re: Quesito: ricongiungimento familiari di straniero coniugato con italiano  

 

 

La normativa sul diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano e' scritta effettivamente in modo confuso.  

 

Provo a dare qualche elemento, forse utile.  

 

L'applicazione del DPR 54/02 al ricongiungimento con cittadino italiano non e' fondata sul fatto che il cittadino italiano rientra tra i cittadini comunitari. Quel dpr, infatti, da' attuazione a direttive e regolamenti comunitari che intendono tutelare il diritto alla libera circolazione - direttive e regolamenti che si applicano, quindi, alle situazioni in cui il cittadino comunitario in questione (italiano incluso) abbia esercitato questo diritto.  

 

La Corte di Giustizia ha chiarito che, in caso di cittadino comunitario "sedentario" (quale sarebbe l'italiano che non si sia mai mosso dall'Italia per stabilirsi in altro paese UE), si applica la normativa nazionale.  

 

Nel caso nostro, fortunatamente, la normativa nazionale rinvia (art. 28, co. 2, D. Lgs. 286/98), per il ricongiungimento con italiano, al dpr 1656/65 - quello cioe' che, nel 1998 - dava attuazione alla normativa comunitaria in materia di diritto di circolazione dei comunitari. In questo senso, ai fini del ricongiungimento, l'italiano sedentario e' equiparato, dalla normativa italiana, al comunitario circolante.  

 

Entrato in vigore il dpr 54/02, che abroga il dpr 1656/65, ma ne riproduce le disposizioni, si deve ritenere che l'art. 28, co. 2, D. Lgs. 286/98 faccia riferimento, appunto, al nuovo dpr.  

 

Come vanno interpretate le disposizioni del dpr 54/02? Evidentemente, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia. Una volta applicata questa intepretazione, essa dovra' valere anche per il ricongiungimento con cittadino italiano sedentario, per quanto detto prima e per il principio di uguaglianza davanti alla legge.  

 

Ora, riguardo alla facilitazione dell'ingresso, mi sembra rilevante la sentenza "Mrax" della Corte di Giustizia (C-459-1999, http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2002/agosto/sent-corte-giustizia-mrax.html), in base alla quale il familiare che rientri nel novero di quelli che hanno diritto di soggiorno, e che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso. A maggior ragione, non dovrebbero avere rilievo i requisiti ulteriori previsti per il rilascio del visto nel caso di ricongiungimento straniero-con-straniero.  

 

Questo principio e' stato recepito da un decreto del Tribunale di Firenze: http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/maggio/immtosc-trib-fi-famil-com.html.  

 

Quali familiari del cittadino italiano possono entrare per ricongiungimento? A mio parere, la disposizione del dpr 54/02 da applicare e' quella piu' ampia - quella, cioe', relativa al diritto di soggiorno del familiare del lavoratore, che abbraccia ascendenti e discendenti del lavoratore, ascendenti e discendenti del coniuge e tutti coloro che fanno parte della convivenza familiare o che sono a carico del lavoratore, del coniuge o dei loro ascendenti (restano esclusi, forse, solo il vigile urbano all'angolo e il giornalaio). Le limitazioni imposte in caso di ricongiungimento con studente circolante o con comunitario che si stabilisca in Italia per altri motivi (es.: il pensionato), che restringono il novero dei familiari ammessi a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero, non devono applicarsi al ricongiungimento con l'italiano, dal momento che per queste categorie il diritto di soggiorno dello stesso comunitario e' limitato dal requisito di non gravare sul sistema di assistenza pubblica - requisito che non puo' ovviamente essere imposto al cittadino italiano.  

 

Naturalmente, tutti i membri della famiglia (anche del coniuge) aventi diritto di soggiorno rientreranno, ai fini dell'ingresso per ricongiungimento o dell'ingresso al seguito, nella nozione di "familiare di italiano".  

 

Le altre disposizioni vigenti sono coerenti con questi principi e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia? Si', con qualche ambiguita':  

 

a) il decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000 (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/agosto/decreto-visti.html) separa in due diverse lettere (a e b) il ricongiungimento con italiano o comunitario e quello con straniero, menzionando i requisiti di cui all'art. 29 solo per il ricongiungimento con straniero;  

 

b) le istruzioni del Ministero degli affari esteri sul rilascio dei visti (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/giugno/istruzioni-visti-mae.html) recitano, per il ricongiungimento: "Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovr essere certificato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione"; la stessa indicazione e' fornita per l'ingresso al seguito;  

 

c) le modifiche apportate al DPR 394/99 dal DPR 18/10/04 (regolamento della L. 189/02, non ancora in vigore; http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/gennaio/sinottico-normativa-5.html) limitano l'art. 6, relativo ai requisiti per il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare e per ingresso al seguito, al caso dei familiari di straniero, al fine di chiarire - per quanto mi e' dato di capire - che i requisiti di cui all'art. 29 D. Lgs. 286/98 non si applicano per i familiari di comunitario o di italiano.  

 

In conclusione, vorrei sottolineare come si stia arricchendo la giurisprudenza che fa prevalere, per il familiare straniero di italiano, la normativa di cui al dpr 54/02, sulle disposizioni piu' restrittive di cui al D. Lgs. 286/98. In particolare, meritano di essere segnalate due sentenze, che fanno giustamente carta straccia delle disposizioni che esigono la convivenza col cittadino italiano ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno del familiare straniero (art. 19, co. 2 lettera c, e art. 30 co. 1 bis, D. Lgs. 286/98). La prima e' della Corte d'Appello di Catania (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/sent-corte-app-ct-conviv.html). La seconda mi e' stata segnalata da Tiziana Pedonese - che ringrazio - ed e' del Tribunale di Lucca. Conto di riportarla sul sito al piu' presto.  

 

Queste sentenze sono perfettamente in linea con la sentenza "Diatta" della Corte di Giustizia (Sent. C-267-1983, http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/novembre/sent-corte-giust-ue-267-83.html). Secondo la Corte, sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente. Nota che secondo le conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999 (sentenza "Baumbast"), l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, deve estendersi anche agli altri familiari (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/novembre/concl-avv-gen-413-99.html).  

 

Cordiali saluti

sergio briguglio  

 

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 ---------------------------------------------------------------------------- ----  -----Messaggio originale----- Oggetto: ricongiungimento familiari di straniero coniugato con italiano  

 

 Ho una questione da sottoporre ai soci, dai quali spero di avere un parere in merito. Si tratta del caso in cui una persona straniera, sposata con cittadino italiano voglia portare in Italia un genitore o altro familiare a suo carico. Il DPR 54/02 (testo unico comunitari) nulla dice in merito allingresso dei familiari del cittadino comunitario  (quindi anche italiano) e del suo coniuge che non abbiano la cittadinanza italiana o di un paese membro. Alcune ambasciate di fronte a questo tipo di richieste si comportano come per le normali istanze di rilascio di visti per ricongiungimento, chiedendo anche il nulla osta da parte della questura. Altre come quella italiana in Ecuador si spingono a prevedere il rilascio di un visto per familiare al seguito come previsto dallart. 29, comma 5 del D.lgvo 286/98 (ma in questo caso il coniuge di italiano dovrebbe avere a sua volta acquisito la cittadinanza). Ho fatto perci alcune riflessioni, ponendomi qualche domanda:

 

1)    il DPR 54/02 estende il diritto al soggiorno quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge (art. 3, comma 3): esiste dunque per questi familiari un diritto al soggiorno ma non la possibilit di un ingresso facilitato o quantomeno non ristretto allambito di applicazione del ricongiungimento tra stranieri?

2)    lart. 28, comma 2 del d.lgvo 286/98 stabilisce che ai familiari di cittadini italiani o comunitari si applica il DPR 1656/65, ormai abrogato dal citato DPR 54/02 e lo stesso comma 5 del successivo art. 29 una previsione aggiuntiva a quanto gi previsto dallart. 28, comma 2: il coniuge straniero di cittadino italiano che vuole far venire nel nostro paese il genitore a carico cosa deve fare allora, visto che non pu neanche sperare nella possibilit di un visto per familiare al seguito? Deve chiedere il ricongiungimento ai sensi dellart. 29? E in questo caso basta dimostrare che il genitore sia a carico oppure bisogna avere anche gli altri requisiti previsti (pi restrittivi in caso di ricongiungimento coi genitori)?

3)    pu il coniuge straniero di italiano, sempre sulla base di quanto previsto dallart. 3 comma 3 DPR 54/02, fare venire in Italia ogni altro membro della famiglia convivente o a suo carico nel paese dorigine e con quale visto, dal momento che in questo caso anche una normale richiesta di ricongiungimento ai sensi dellart. 29 non sarebbe possibile in quanto ogni altro membro della famiglia non rientra tra i familiari contemplati da questa norma?

4)    ancora: anche nel caso di italiano che desideri ricongiungersi con parenti stranieri ai quali mensilmente invia somme di denaro (ho conosciuto una signora italiana che vuole portare in Italia sua madre non ultra 65enne, suo fratello ed il figlio minore di questultimo ed in grado di dimostrare che sono a suo carico) e fosse disposto a recarsi nel suo paese dorigine in modo da chiedere il visto per familiare al seguito, come potrebbe rispettare i requisiti previsti dal comma 5 art. 29 che prevede il rilascio di questo tipo di visto ai familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento? Non un controsenso prevedere che ai familiari di italiani si applica una normativa diversa da quella relativa agli stranieri e poi ricondurli ugualmente allinterno di questultima?

grazie

un saluto

grazia mantella

sportello stranieri distretto abbiategrasso (MI)