Corte costituzionale della Repubblica italiana
Sito versione ITA Sito versione Inglese Sito versione Spagnola Sito versione Francese Sito versione Tedesca
Corte costituzionale della Repubblica italiana
Viene aperta una nuova finestra sul sito solo testo Viene aperta una nuova finestra sul sito ad Alto contrasto Cerca Mappa Viene aperta una nuova finestra per la stampa Home page

La Corte costituzionale
I lavori
Le Pronunce
Novità
Documentazione
Testi normativi
Servizi e Uffici
La posta del sito
Siti selezionati
Colophon

       Accessibilità


ElencoRaffina Ricerca
Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 12/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 15/12/2004
  Decisione del 11/01/2005
Deposito del 14/01/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
305/2003   306/2003   345/2003   346/2003   347/2003   348/2003   349/2003   418/2003   421/2003   422/2003   425/2003   660/2003   661/2003   781/2003   1000/2003   1001/2003   182/2004  
Massime:

ORDINANZA N.12

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Fernanda        CONTRI      Presidente


- Guido           NEPPI MODONA  Giudice


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Ugo             DE SIERVO         "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 305 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 marzo 2003 (iscritta al n. 345 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 10 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 346 a 349 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 marzo 2003 (iscritta al n. 418 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 14 marzo 2003 (iscritte ai numeri 421 e 422 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 marzo 2003 (iscritta al n. 425 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Gorizia con ordinanza del 27 gennaio 2003 (iscritta al n. 660 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 marzo 2003 (iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Lucca con ordinanza in data 11 luglio 2003 (iscritta al n. 781 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Firenze con due ordinanze in data 8 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1000 e 1001 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 30 agosto 2003 (iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Gorizia e il Tribunale di Lucca hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 (variamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri 305, 306 e 781 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;


    che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.



    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, al Tribunale di Gorizia e al Tribunale di Lucca.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.


    F.to:


    Fernanda CONTRI, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it