Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 13/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 15/12/2004
  Decisione del 11/01/2005
Deposito del 14/01/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
319/2003   563/2003   566/2003   567/2003   568/2003   569/2003   570/2003   571/2003   572/2003   573/2003   574/2003   575/2003   708/2003   719/2003   749/2003   890/2003   907/2003   990/2003   1130/2003   1131/2003   1133/2003   1134/2003   197/2004   198/2004   199/2004   203/2004   204/2004   205/2004   206/2004   207/2004   340/2004   414/2004   415/2004   416/2004   417/2004  
Massime:

ORDINANZA N.13


ANNO 2005



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Fernanda        CONTRI      Presidente


- Guido           NEPPI MODONA  Giudice


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Ugo             DE SIERVO         "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 3 febbraio 2003 (iscritta al n. 319 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 14 maggio 2003 (iscritta al n. 563 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Padova con due ordinanze del 3 marzo 2003 (iscritte ai numeri 566 e 567 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze in data 8 marzo 2003 (iscritte ai numeri 569 e 570 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 maggio 2003 (iscritte ai numeri 571 e 572 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 573 a 575 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 708 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Modena con ordinanza del 10 febbraio 2003 (iscritta al n. 719 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 17 luglio 2003 (iscritta al n. 749 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 24 luglio 2003 (iscritta al n. 907 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 990 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1130 e 1131 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Napoli con due ordinanze del 29 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1133 e 1134 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 21 ottobre 2003 (iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 4 novembre 2003 (iscritte ai numeri 198 e 199 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Padova con ordinanza del 3 settembre 2003 (iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 17 ottobre 2003 (iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1° ottobre 2003 (iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 15 ottobre 2003 (iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Modena con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con due ordinanze del 3 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 414 e 415 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 22 settembre 2003 (iscritte ai numeri 416 e 417 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che questioni analoghe sono state sollevate dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Pisa e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa anche in riferimento all'art. 97 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato anche in riferimento all'art. 2 Cost. e dal Tribunale di Padova anche in riferimento agli artt. 2, 97 e 111, secondo comma, Cost.;


    che i rimettenti procedono all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri 563, da 568 a 575, 890, 1133, 1134 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena, al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Padova, al Tribunale di Pisa, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa e al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.


    F.to:


    Fernanda CONTRI, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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