Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 16/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 15/12/2004
  Decisione del 11/01/2005
Deposito del 14/01/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
600/2003   901/2003   1178/2003   1179/2003   200/2004   201/2004   421/2004   554/2004   555/2004   556/2004   557/2004   558/2004   606/2004   607/2004   629/2004   630/2004   631/2004   632/2004   633/2004   634/2004   635/2004   636/2004   662/2004   663/2004   738/2004   739/2004   740/2004   741/2004  
Massime:

ORDINANZA N.16


ANNO 2005



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Fernanda        CONTRI      Presidente


- Guido           NEPPI MODONA  Giudice


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Ugo             DE SIERVO         "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Arezzo con ordinanza del 17 maggio 2003 (iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 luglio 2003 (iscritta al n. 901 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 27 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1178 e 1179 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 ottobre 2003 (iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 28 ottobre 2003 (iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 febbraio 2004 (iscritta al n. 421 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 23 ottobre 2003 (iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 28 ottobre 2003 (iscritta al n. 555 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 novembre 2003 (iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 14 novembre 2003 (iscritta al n. 557 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1° dicembre 2003 (iscritta al n. 558 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 gennaio 2004 (iscritta al n. 606 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 607 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 settembre 2003 (iscritta al n. 629 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 ottobre 2003 (iscritta al n. 630 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 ottobre 2003 (iscritta al n. 631 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 15 ottobre 2003 (iscritte ai numeri 632 e 633 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in data 11 dicembre 2003 (iscritta al n. 634 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 13 dicembre 2003 (iscritta al n. 635 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 18 dicembre 2003 (iscritta al n. 636 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 febbraio 2004 (iscritta al n. 662 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 2 aprile 2004 (iscritta al n. 663 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 19 gennaio 2004 (iscritta al n. 738 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 26 febbraio 2004 (iscritta al n. 739 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 10 maggio 2004 (iscritta al n. 740 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 maggio 2004 (iscritta al n. 741 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che il Tribunale di Arezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri da 554 a 558, 606, 607 e 636 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;


    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.



    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.


    F.to:


    Fernanda CONTRI, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.


    Il Direttore della Cancelleria


    F.to: DI PAOLA


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