Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 398/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
318/2003   350/2003   453/2003   454/2003   455/2003   456/2003   457/2003   492/2003   493/2003   494/2003   579/2003   580/2003   581/2003   582/2003   583/2003   595/2003   596/2003   597/2003   635/2003   636/2003   637/2003   676/2003   712/2003   892/2003   893/2003   894/2003   895/2003   896/2003   909/2003   1023/2003   1102/2003   1103/2003   1104/2003   1105/2003   1106/2003   1107/2003   1136/2003   1137/2003   1138/2003   1139/2003   1140/2003   139/2004   142/2004   143/2004   274/2004   275/2004   276/2004   278/2004   279/2004   280/2004   418/2004   447/2004   448/2004   453/2004   454/2004   455/2004   456/2004   457/2004   591/2004   592/2004   593/2004   594/2004   595/2004   596/2004   597/2004   680/2004  
Massime: 28949  

ORDINANZA N.398


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA        Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE     Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con ordinanza in data 11 marzo 2003 (iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 31 marzo 2003 (iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 29 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 453 a 457 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 aprile 2003 (iscritte ai numeri 492 e 493 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 aprile 2003 (iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), con otto ordinanze del 10 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 579 a 583 e da 595 a 597 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 e n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 635 a 637 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 giugno 2003 (iscritta al n. 712 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 892 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 893 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 22 agosto 2003 (iscritte ai numeri da 894 a 896 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1° settembre 2003 (iscritta al n. 909 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 27 dicembre 2002 (iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 17 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 1102 a 1106 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 ottobre 2003 (iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 agosto 2003 (iscritte ai numeri da 1136 a 1140 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 14 agosto 2003 (iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 novembre 2003 (iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 novembre 2003 (iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 novembre 2003 (iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 gennaio 2004 (iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 20 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 278 a 280 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 418 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 7 febbraio 2004 (iscritte ai numeri 447 e 448 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), con cinque ordinanze del 5 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 453 a 457 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), con sette ordinanze del 16 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 591 a 597 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 18 marzo 2004 (iscritta al n. 680 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con sessantasei ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri da 492 a 494, da 579 a 583, 596, 597, 909, 1023 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 418, 447, 448, da 453 a 457, da 591 a 597 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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