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Ordinanza 400/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
489/2003   490/2003   491/2003   634/2003   638/2003   639/2003   640/2003   711/2003   1027/2003   1028/2003   140/2004   141/2004   144/2004   419/2004   420/2004   543/2004   544/2004   545/2004   546/2004  
Massime: 28951  

ORDINANZA N.400


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA       Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE    Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con tre ordinanze del 16 aprile 2003 (iscritte ai numeri da 489 a 491 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 giugno 2003 (iscritta al n. 634 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 31 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 638 a 640 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1° luglio 2003 (iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 31 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 1027 e 1028 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 4 novembre 2003 (iscritte ai numeri 140 e 141 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1° dicembre 2003 (iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 3 febbraio 2004 (iscritta al n. 419 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 6 febbraio 2004 (iscritta al n. 420 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 3 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 543 a 545 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 4 marzo 2004 (iscritta al n. 546 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con diciannove ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri da 489 a 491, 711 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 419, 420, da 543 a 546 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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