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Ordinanza 405/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
149/2004   150/2004   151/2004   152/2004   284/2004  
Massime: 28956  

ORDINANZA N.405


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA       Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE     Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanze del 16 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 149 a 152 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2004) e del 24 settembre 2003 (iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per i reati di cui «ai commi 5-ter e 5-quater» della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente premette che «a seguito di rituale convalida dell'arresto e richiesta di termini a difesa, il giudizio è stato riassunto in data odierna per il relativo giudizio di merito»;


    che secondo il giudice a quo «l'instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell'intervenuto arresto (obbligatorio) in flagranza» ed è quindi «pregiudiziale ai fini della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies».


    Considerato che il giudice rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per i reati di cui ai «commi 5-ter e 5-quater» l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto: in un momento, dunque, nel quale il giudice a quo aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura;


    che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanze numeri 40 del 1999, 171, 118 e 59 del 1998, 401 e 301 del 1997).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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