Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 406/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
362/2003   694/2003   696/2003   697/2003   698/2003   699/2003   700/2003   716/2003   717/2003   718/2003   720/2003   721/2003   722/2003   723/2003   724/2003   725/2003   726/2003   727/2003   728/2003   729/2003   730/2003   731/2003   732/2003   733/2003   734/2003   735/2003   736/2003   737/2003   329/2004   330/2004   331/2004   332/2004   333/2004   334/2004   335/2004   337/2004   338/2004   339/2004   392/2004   393/2004   396/2004   397/2004   398/2004  
Massime: 28957  

ORDINANZA N.406


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA        Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE    Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Modena con ordinanza del 17 gennaio 2003 (iscritta al n. 362 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 10 gennaio 2003 (iscritta al n. 694 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 novembre 2002 (iscritta al n. 696 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 dicembre 2002 (iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 gennaio 2003 (iscritta al n. 698 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 dicembre 2002 (iscritta al n. 699 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 gennaio 2003 (iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 17 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 716 e 717 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 gennaio 2003 (iscritta al n. 718 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 febbraio 2003 (iscritta al n. 720 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 21 febbraio 2003 (iscritte ai numeri 721 e 722 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 3 marzo 2003 (iscritta al n. 723 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 marzo 2003 (iscritte ai numeri 724 e 725 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 marzo 2003 (iscritta al n. 726 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 aprile 2003 (iscritta al n. 728 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 aprile 2003 (iscritta al n. 729 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 aprile 2003 (iscritte ai numeri 730 e 731 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 maggio 2003 (iscritta al n. 732 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 6 giugno 2003 (iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 25 giugno 2003 (iscritte ai numeri da 734 a 737 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 aprile 2003 (iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 28 aprile 2003 (iscritte ai numeri 330 e 331 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 30 aprile 2003 (iscritte ai numeri 332 e 333 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 2 maggio 2003 (iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 maggio 2003 (iscritta al n. 335 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 26 maggio 2003 (iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 28 maggio 2003 (iscritte ai numeri 338 e 339 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 maggio 2003 (iscritta al n. 392 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 4 giugno 2003 (iscritta al n. 393 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 giugno 2003 (iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze in data 8 luglio 2003 (iscritte ai numeri 397 e 398 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con quarantatre ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;


    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.



    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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