Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 408/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
292/2003   293/2003   294/2003   295/2003   296/2003   297/2003   298/2003   376/2003   377/2003   378/2003   379/2003   545/2003   546/2003   547/2003   548/2003   561/2003   562/2003   684/2003   685/2003   886/2003   887/2003   888/2003   889/2003   969/2003   970/2003   971/2003   972/2003   973/2003   974/2003   975/2003   976/2003   1036/2003   1037/2003   1065/2003   1066/2003   1067/2003   1068/2003   1069/2003   1070/2003   1071/2003   1072/2003   1073/2003   1074/2003   70/2004   71/2004   72/2004   76/2004   77/2004   78/2004   79/2004   80/2004   81/2004   82/2004   83/2004   84/2004   85/2004   86/2004   87/2004   88/2004   89/2004   90/2004   95/2004   96/2004   97/2004   98/2004   362/2004   363/2004   364/2004   365/2004   366/2004   367/2004   370/2004   371/2004   372/2004   373/2004   374/2004   375/2004   376/2004   387/2004   388/2004   498/2004   499/2004   500/2004   529/2004   530/2004   531/2004  
Massime: 28959  

ORDINANZA N.408


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA        Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE     Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 16 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 292 e 293 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 19 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 294 a 297 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 marzo 2003 (iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 20 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 376 a 379 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 maggio 2003 (iscritte ai numeri 545 e 546 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri 547 e 548 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 maggio 2003 (iscritte ai numeri 561 e 562 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri 684 e 685 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 18 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 886 a 889 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con otto ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 969 a 976 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1036 e 1037 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 9 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1065 a 1069 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1070 a 1074 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 70 a 72 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con quindici ordinanze del 20 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 76 a 90 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 22 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 95 a 98 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 362 a 367 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2004), con sette ordinanze del 29 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 370 a 376 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 31 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 387 e 388 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 29 marzo 2004 (iscritta al n. 498 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 1° aprile 2004 (iscritte ai numeri 499 e 500 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 29 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 529 a 531 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con ottantasei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri da 292 a 298, 684, 886 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 362 a 367, da 370 a 376, 387, 388, da 498 a 500, da 529 a 531 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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