Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 409/2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 01/12/2004
  Decisione del 13/12/2004
Deposito del 21/12/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
309/2003   310/2003   311/2003   312/2003   313/2003   314/2003   315/2003   316/2003   317/2003   327/2003   417/2003   464/2003   465/2003   466/2003   520/2003   521/2003   522/2003   523/2003   528/2003   529/2003   530/2003   531/2003   532/2003   592/2003   593/2003   686/2003   687/2003   688/2003   689/2003   690/2003   691/2003   766/2003   776/2003   777/2003   778/2003   779/2003   780/2003   812/2003   813/2003   824/2003   825/2003   826/2003   827/2003   828/2003   829/2003   830/2003   831/2003   832/2003   833/2003   863/2003   864/2003   925/2003   926/2003   927/2003   928/2003   929/2003   930/2003   931/2003   932/2003   933/2003   934/2003   949/2003   950/2003   951/2003   952/2003   953/2003   954/2003   955/2003   956/2003   957/2003   958/2003   959/2003   960/2003   961/2003   962/2003   963/2003   1156/2003   1157/2003   1158/2003   63/2004   64/2004   65/2004   66/2004   67/2004   68/2004   69/2004   73/2004   74/2004   75/2004   91/2004   92/2004   93/2004   94/2004   99/2004   100/2004   101/2004   102/2004   103/2004   341/2004   342/2004   343/2004   344/2004   348/2004   349/2004   350/2004   351/2004   352/2004   353/2004   354/2004   355/2004   356/2004   357/2004   358/2004   360/2004   361/2004   368/2004   369/2004   377/2004   378/2004   379/2004   380/2004   381/2004   382/2004   383/2004   384/2004   385/2004   386/2004   532/2004   533/2004   534/2004   535/2004   536/2004   537/2004   538/2004   539/2004   540/2004   541/2004  
Massime: 28960  

ORDINANZA N.409


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Valerio         ONIDA       Presidente


- Carlo           MEZZANOTTE    Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Annibale        MARINI            "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con quattro ordinanze del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 309 a 312 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 313 a 315 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 marzo 2003 (iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 marzo 2003 (iscritta al n. 417 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 27 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 464 a 466 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 520 a 523 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 528 a 532 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 592 e 593 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 19 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 686 a 688 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 690, 691 e 766 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 4 luglio 2003 (iscritte ai numeri 776 e 777 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 5 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 778 a 780 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 3 luglio 2003 (iscritte ai numeri 812 e 813 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 luglio 2003 (iscritte ai numeri 824 e 825 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2003), con sei ordinanze del 25 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 826 a 831 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 luglio 2003 (iscritte ai numeri 832 e 833 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 863 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 luglio 2003 (iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 925 a 929 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 930 a 934 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003), con  quattro ordinanze del 29 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 949 a 952 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 953 a 957 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 958 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 16 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 959 a 963 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 e n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 1156 a 1158 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2004), con sette ordinanze del 17 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 63 a 69 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 73 a 75 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 21 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 91 a 94 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 22 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 99 a 102 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 27 dicembre 2003 (iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 14 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 341 a 343 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 ottobre 2003 (iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 27 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 348 e 349 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con dodici ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 350 a 361 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 27 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 368 e 369 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2004), con dieci ordinanze del 30 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 377 a 386 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 30 marzo 2004 (iscritte ai numeri 532 e 533 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 31 marzo 2004 (iscritte ai numeri 534 e 535 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 3 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 536 a 541 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2004).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con centotrentotto ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri da 309 a 317, 691, 766, 824, 863, 925, 949, 953, 962 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 368, 369, da 377 a 386, da 532 a 541 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.


    Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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