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Commento alla ordinanza del Tribunale di Rovereto (Tn) del 27 novembre 2004

Assoluzione per chi non ha ottemperato – con la vecchia normativa - alla diffida a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni

10 gennaio 2005

n Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dalla c.d. legge Bossi – Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189), prevede l’arresto obbligatorio in fragranza per chi, dopo che è stato colpito dal provvedimento di espulsione, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni (art. 14, commi 5 ter e quinquies).
Questa norma - che non prevedeva garanzie di difesa e, soprattutto, disponeva l’arresto obbligatorio per un fatto che non costituiva un delitto - è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 223 del 2004). Ciò ha costretto il Governo a correre ai ripari con il famoso decreto “salva espulsioni” (decreto legge 14 settembre 2004 n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) che è stato poi convertito in legge (n. 271 del12 novembre 2004 (G.U. n. 267 del 13 novembre 2004)
In relazione a questa materia c’è una recentissima sentenza del Giudice monocratico di Rovereto del 27 novembre 2004 (ordinanza di diniego di convalida dell’arresto in flagranza di reato e di proscioglimento – art. 129 c.p.p.) , con la quale si è interpretato il rapporto che esiste tra la vecchia ipotesi di reato (quella prevista nel testo originario della legge Bossi - Fini) e la nuova ipotesi di reato (ora prevista dalla legge 271/2004).
Ora il reato è previsto come un delitto e non più come un reato colposo, con una pena peraltro completamente diversa, quindi, con l’obbligo da parte del questore di avvertire lo straniero che - nel caso di non ottemperanza - sarà assoggettato alla reclusione da 1 a 4 anni. In base a questa diversa strutturazione della fattispecie, il Giudice monocratico di Rovereto ha ritenuto che non possa essere più condannato chi ha commesso l’ inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni, sotto il regime della vecchia legge.

In altre parole, chi è stato denunciato o rinviato a giudizio per la violazione dell’ obbligo di lasciare il territorio dello Stato - o meglio per inottemperanza alla diffida del questore - sotto la vecchia legge (quindi prima dell’entrata in vigore della l. 271/2004), dovrebbe essere assolto proprio perché la vecchia ipotesi di reato oggi non conserva più le stesse caratteristiche. Si precisa inoltre che l’art. 2 del Codice Penale, stabilisce molto chiaramente che non può essere condannato nessuno per un fatto che non è più previsto dalla legge come reato.
Il vecchio reato è stato ora abolito e quello nuovo ha una struttura completamente diversa, sicché non si può applicare la vecchia disciplina rispetto a quel dato comportamento anteriore alla nuova legge perché ora quella legge non c’è più ed è stata sostituita. Non si può però applicare nemmeno la nuova legge perché riguarda un comportamento diverso da quello precedentemente compiuto dall’interessato.
Secondo il Tribunale di Rovereto, il reato originariamente previsto è abolito e, quindi - essendo intervenuta un’abrogazione del fatto previsto come reato sotto la vecchia legge - chi è stato denunciato per le precedenti violazioni deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a norma dell’art. 129 del codice di procedura penale.

Questa sostanzialmente la motivazione all’ordinanza del Giudice monocratico di Rovereto, che sembra molto convincente, anche perché è incardinata sui principi fondamentali del nostro diritto penale, e, come tale, sembra un’interpretazione difficilmente contrastabile anzi, facilmente estensibile anche ad altri casi analoghi.

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