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Commento all’ordinanza 28 giugno 2004 del Tribunale di Forlì

in materia di ricongiunzione familiare con i genitori

22 dicembre 2004

Come è noto la legge Bossi - Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189) ha ristretto notevolmente la possibilità di ricongiunzione familiare in favore dei genitori a carico, prevedendo una serie di condizioni limitative. La stessa potrebbe infatti essere autorizzata solo qualora (art. 29, comma 1, lett. c), Testo Unico sull’Immigrazione):
1) non vi siano altri figli nel paese d’origine o di provenienza;
2) nel caso in cui si tratti di genitori ultra-sessantacinquenni;
3) quando gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento, per documentati e gravi motivi di salute.
Questa norma aveva il chiaro intento di impedire un ricongiungimento a catena, ovvero che si divulgasse una prassi ampiamente utilizzata in passato.

Con l’ordinanza del Tribunale di Forlì del 28 giugno 2004 si prende atto dell’attuale formulazione della legge che di per sé è chiara e, quindi, impedisce ai genitori che non siano in possesso dei requisiti sopra precisati, di entrare in Italia per ricongiunzione familiare.
Tuttavia, l’approccio dell’ordinanza è diverso: il giudice di Forlì si pone il problema “se queste limitazioni, ora introdotte dalla legge Bossi/Fini, siano o meno compatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento costituzionale che, tutelando la famiglia e i minori, non pone limitazioni per la realizzazione dei diritti della famiglia che potrebbero naturalmente trovare un adeguato riconoscimento allargando il nucleo familiare”.

In altre parole, il Tribunale di Forlì si pone la questione dell’interesse al mantenimento dei vincoli familiari nell’ambito di una famiglia in cui il padre e la madre sono normalmente costretti, per necessità economica, a lavorare entrambi e quindi costretti ad avvalersi, come hanno fatto pure tantissimi emigranti italiani, del sostegno dei loro genitori per accudire i figli.
In una società in cui il fenomeno della ricongiunzione famigliare ha dimostrato di essere non solo un fenomeno diffuso, ma una necessità ineludibile proprio per consentire il mantenimento dei rapporti di lavoro e, quindi, per consentire il sostentamento della famiglia, ci si chiede se impedire ai lavoratori già regolarmente soggiornanti di farsi raggiungere da un genitore sia compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico che tutelano la famiglia, e se questa normativa sia compatibile con principi stabiliti a livello internazionale che sono vincolanti per la legge italiana.
Il particolare il riferimento è all’art.8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (adottata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. Ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Gazz. Uff., 24 settembre 1955, n. 221), che prevede il rispetto dei diritti fondamentali della vita privata e familiare, nel senso di garantire il divieto di ogni ingerenza che possa impedire il sereno sviluppo delle relazioni familiari.
Da questo punto di vista, non si può negare che la legge Bossi - Fini abbia inserito un pesantissimo condizionamento proprio sulla gestione dei rapporti familiari laddove impedire ai nonni di poter far parte della famiglia stessa contribuendo all’allevamento dei figli, si traduce in una ingerenza pesante nella gestione dei rapporti familiari.
Anche la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata dall’Italia con Legge 10 aprile 1981 n. 158, prevede che sia agevolato il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti che risiedono regolarmente nel territorio. A maggior ragione quindi, si può ritenere che questi principi di tutela della famiglia, come pure particolarmente specificati per quanto riguarda i lavoratori migranti, facciano parte del nostro ordinamento costituzionale.
Il Tribunale di Forlì, pertanto, pone la questione se la norma citata della legge Bossi - Fini non sia incompatibile con i principi enunciati che sono tutelati a livello costituzionale, sollevando così la questione di legittimità costituzionale.

Naturalmente passerà del tempo prima che la Corte Costituzionale si pronunci sul punto, e non mancheremo di comunicare quale sarà l’esito di questo contenzioso.

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