TRIBUNALE DI LUCCA

Ricorso ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/98

La sottoscritta *** *** nata a Petrosani (Romania)  il 17.01.77 ed ivi residente rappresentata e difesa dallAvv. Cinzia Tiziana Pedonese ed elettivamente domiciliata  in Lucca Via di Poggio, 34 (studio legale Avv. G. Biagi) giusta nomina in calce al presente atto

PREMESSO CHE

             in data 03.12.03, a seguito di matrimonio contratto con il Sig. ***, la ricorrente faceva istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari dinanzi alla Questura di Lucca Ufficio Immigrazione (doc. 1);

             con decreto n. 57/2004 del 18.05.04 notificato il 14.07.04,  il Questore della Provincia di Lucca respingeva suddetta richiesta a fronte del venir meno del requisito della convivenza (doc. 2), tanto premesso,

PROPONE RICORSO

avverso il decreto Prot. n.ro 57/2004 cat. A 12 II Sez. Imm emesso dal Questore della Provincia di Lucca in data 18.05.04 e notificato il 14.07.04 per i seguenti

MOTIVI.

IN FATTO

La ricorrente, come anticipato, in data 23.11.03  contraeva matrimonio con il Sig. ***.

I due giovani si erano conosciuti in Romania in occasione di un viaggio di questultimo.

Nel settembre 2003 la Sig.ra *** faceva ingresso in Italia con un visto turistico, a fronte del quale le veniva rilasciato relativo permesso di soggiorno, al fine di far visita al Sig. *** il quale, il successivo novembre le chiedeva di rimanere in Italia e di sposarlo.

E cos stato.

A seguito di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, l autorit a ci preposta (nella persona del M..llo della Caserma dei Carabinieri di Gallicano) faceva gli opportuni controlli al fine di accertare la sussistenza del requisito della convivenza.

Il controllo dava esito positivo.

Nel gennaio 2004 la Sig. *** si recava al proprio paese per far visita alla madre per poi rientrare in Italia il 12 febbraio successivo.

Nel mese di marzo la ricorrente, esasperata da una situazione coniugale non semplice e da incolmabili divergenze in ordine alla conduzione della vita familiare,  si recava a Verona dal Sig. Dragoescu Mihai, suo cugino.

Durante la permanenza aveva contatti telefonici con il marito e con la cognata in particolare, la quale le chiedeva di tornare con una certa insistenza.

 Purtroppo era stata proprio l ingerenza di questultima a causare la rottura del rapporto coniugale.

In molti casi, infatti, la Sig. *** aveva dovuto rivolgersi alla cognata per poter ottenere quanto necessario al proprio mantenimento (non disponeva di un proprio reddito poich il marito non le permetteva di lavorare).

Lui, in risposta, si giustificava dicendo che la sorella era incaricata della  gestione del nucleo familiare nel quale, a fronte delle nozze, era inclusa anche la ricorrente.

La Sig.ra *** durante la permanenza a Verona (tuttora in corso), anche per ricambiare lospitalit dei parenti e contribuire al proprio mantenimento, reperiva un impiego in qualit di facchino presso la Cooperativa SINCO SCARL.

Il  contratto di lavoro a tempo indeterminato (che si allega unitamente alle buste paga) riporta come data di assunzione il 28.04.04: tale momento, in quanto antecedente rispetto allemissione del decreto de quo e a fortiori alla notifica dello stesso, diviene fondamentale supporto per le motivazioni in diritto di cui al punto 3.

IN DIRITTO

1) Sulla violazione dellart. 7 l. 241/90

In data 14 luglio 2004, a seguito di convocazione presso la Questura di Lucca, alla ricorrente veniva notificato decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tale atto non era preceduto dalla comunicazione di apertura del procedimento amministrativo di cui allart. 7 L. 241/90.

Tale norma, infatti, prescrive che ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerit del procedimento, lavvio del procedimento stesso comunicato, con le modalit previste dallart. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti...

Giurisprudenza ormai consolidata in materia prevede che il provvedimento di revoca o comunque di rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno sia illegittimo nel momento in cui non sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7  L. 241/90 (per tutte T.A.R. Toscana, Sez. I, 14.07.03 n. 2797).

Lunico caso in cui, in materia di immigrazione, non sia necessario effettuare predetta comunicazione rappresentato dalla procedura di espulsione e ci per ovvie ed innegabili esigenze di celerit cui la stessa finalizzata.

In tutte le altre ipotesi non pu prescindersi da tale comunicazione: la carenza anzidetta, pertanto, rende listruttoria invalida ma soprattutto conduce allinevitabile annullamento dellatto oggetto della presente impugnazione.

Per quanto detto si insiste sin dora per lannullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Lucca.

2) Sul requisito della convivenza

La motivazione dellimpugnato decreto verte essenzialmente sul venir meno del requisito della convivenza e sul conseguente richiamo alle disposizioni normative di cui agli artt. 19 comma 2 lett c) D. L.vo 286/98 e 28 D.P.R. 394/99.

Dal combinato disposto delle due norme, per ci che qui interessa, discende il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D. L.vo 286/98 in favore dello straniero (che non provenga da una situazione di regolarit) convivente con il coniuge di nazionalit italiana.

Il richiamo alle disposizioni anzidette, appare in realt inappropriato poich la ricorrente, al momento della richiesta del permesso di soggiorno conseguente alla celebrazione del matrimonio, era ancora in possesso di altro titolo  per motivi di turismo e quindi regolare.

Il requisito della convivenza, presente inoltre in maniera specifica al comma 1 bis dellart. 30 D. L.vo 286/98,  stato al centro delle argomentazioni di una recente pronuncia della Corte dAppello di Catania Sezione Prima Civile del 30 marzo 2004 nei seguenti termini.

Partendo dalla disposizione anzidetta la Corte sottolinea che essa confligge chiaramente non soltanto con i diritti nascenti dal matrimonio cos come configurati dal nostro ordinamento giuridico e sanciti dalla Costituzione ma anche con altra norma della medesima legge (art. 28) e con la normativa da essa richiamata (D.P.R. 30.12.65 n. 1656 di recente sostituito dal D.P.R. 18.01.02 N. 54).

Il secondo comma dellart. 28 D.L.vo 286/98, infatti, dispone che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 1656/1965, fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

Per ci che qui rileva, lart. 3 del D.P.R. 54/2002 (che ha abrogato e sostituito lart. 1 del D.P.R. 1656/1965) dopo aver affermato al comma 1 che hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno stato membro dellUnione Europea , riconosce lo stesso diritto di soggiorno anche ai coniugi dei cittadini degli Stati membri della Comunit europea quale che sia la loro cittadinanza e, quindi, anche qualora siano extracomunitari.

Dallanalisi delle norme anzidette la Corte deduce levidenza del diritto al soggiorno della richiedente, qualificandolo altres come un diritto soggettivo perfetto il cui esercizio non subordinato alladozione di alcun provvedimento amministrativo.

Ci in quanto il permesso di soggiorno che la competente amministrazione obbligata per legge a rilasciare allinteressata un atto meramente ricognitivo e non costitutivo del citato diritto.

Nel caso sottoposto alla Corte come in quello in esame il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno si fonda sul rilievo della mancata convivenza con il coniuge di nazionalit italiana.

Tale requisito richiamato dallart. 19 comma 2 lett c) nonch dal nuovo art. 30 comma 1 bis D. Lgs 286/98, contraddice con le disposizioni del D.P.R. 54/2002 a sua volta richiamate dallart. 28 che fissa il diritto allunit familiare.

La Corte sottolinea che la contraddizione esistente tra i due articoli del D. L.vo 286/98 il 30 comma 1 bis, sfavorevole agli stranieri coniugati con cittadini italiani ed il 28 comma 2, a loro pi favorevole va risolta con assoluta certezza in favore della disposizione pi favorevole per diverse ragioni, la decisiva delle quali che questultima , fra le due disposizioni normative, lunica compatibile con gli artt. 29, 2, 3 e 10 della Costituzione. Diversamente opinando, infatti, si avrebbe un irragionevole disparit di trattamento tra il cittadino comunitario (non italiano) ed il suo coniuge extracomunitario che avrebbe, comunque, diritto al permesso di soggiorno in Italia a prescindere dal requisito della convivenza, ed il cittadino italiano ed il suo coniuge extracomunitario che avrebbe, invece diritto al permesso di soggiorno solamente alla ulteriore condizione che sussista anche il requisito della convivenza.

Ragionando in questi termini, una norma che subordini il rilascio del permesso di soggiorno alla convivenza senza dubbio pi sfavorevole rispetto ad altra che non preveda questa condizione, abituale ma non essenziale al matrimonio.

Nel caso in esame dovr trovare applicazione il D.P.R. 54/2002 richiamato dal comma 2 dellart. 28 in quanto norma pi favorevole rispetto al T.U. ed al regolamento dattuazione a nulla rilevando lasserito venir meno del requisito della convivenza con il Sig. ***.

3) Sull inottemperanza a quanto p. e p. dallart. 5 comma 9 D. L.vo 286/98

Qualora le argomentazioni di cui al punto precedente non fossero ritenute meritevoli di accoglimento, il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno pu desumersi, altres, dallanalisi dellart. 5 comma 9 D. L.vo 286/98.

La norma richiamata prevede che Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Nel momento in cui la Questura di Lucca decideva di rifiutare il rilascio avrebbe dovuto in realt operare una diversa valutazione circa l attuale  situazione della ricorrente: aprire correttamente il procedimento con le modalit indicate al punto 1), infatti, avrebbe consentito alla responsabile di acquisire la  documentazione relativa allo svolgimento di attivit lavorativa e ci  ai fini di una conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari in lavorativi.

La produzione di un contratto di lavoro unitamente alle buste paga nonch di idonea e nuova disponibilit di alloggio costituivano documenti fondamentali ai fini del rilascio di un diverso tipo di permesso rispetto a quello richiesto come peraltro stabilito in maniera inequivocabile dalla norma in esame.

Vi da aggiungere che in quella sede, la Sig.ra *** certo non avrebbe negato linterruzione della convivenza.

A tal riguardo in una recente pronuncia si disposto quanto segue: Considerato che la circostanza della mancata convivenza tra i coniugi non contestata ed anzi ammessa dalla stessa ricorrente in pi occasioni; che tuttavia, la ricorrente, alla data della notifica dellavviso di avvio del procedimento amministrativo volto al rifiuto del permesso di soggiorno motivato dalla mancata convivenza, risultava essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della........, come risulta documentalmente provato, attraverso la produzione del contratto di lavoro e di regolari buste paga; che tale circostanza doveva essere presa in considerazione dalla Questura di Udine, ai fini di una conversione delloriginario permesso di soggiorno in altro per motivi di lavoro, ai sensi dellart. 5 comma 9, D. Lgs 286/98 che sancisce che il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti per il permesso richiesto, ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico; che, pertanto, sotto questo profilo, il decreto del questore si appalesa illegittimo (Tribunale di Udine -   ordinanza 07.04.2003- est. Verbi).

Nel caso citato il Tribunale, dopo aver annullato il decreto del Questore di Udine, rinviava alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in favore della ricorrente, sussistendone i presupposti di legge.

ComՏ facilmente deducibile la situazione della Sig.ra *** sovrapponibile a quella riportata in ordinanza poich:

a)        pacifica linterruzione della convivenza;

b)        documentabile lassunzione in data antecedente rispetto a quella di notifica e di emissione del decreto;

c)         la Questura non ha in alcun modo considerato i requisiti per il rilascio di un permesso di diversa tipologia rispetto a quello richiesto (e ci per lovvia considerazione che non ha aperto il procedimento amministrativo)

Sin dora, pertanto, si chiede che questo Ill.mo Tribunale Voglia annullare il decreto de quo ordinando alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Infine, per mero scrupolo difensivo, si fa presente che lindicazione del termine di 30 giorni, ai fini della proposizione del presente ricorso, non ha alcuna valenza ed frutto, con tutta probabilit, di un errore materiale.

Il legislatore, infatti, allart. 30 comma 6 T.U. non indica alcun termine per la presentazione del ricorso: questo, pertanto, proponibile in ogni tempo contro qualsiasi provvedimento dellautorit amministrativa in materia di diritto allunit familiare (ovvero diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari).

In tal senso anche la sentenza della Corte di Appello di Catania citata la quale argomenta a lungo sulla mancata indicazione del termine da parte del legislatore (e ci in coerenza con la natura di diritti in questione), nonch sulla conseguente impossibilit di fissarne uno da parte dellinterprete.

Per linsieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, previa fissazione delludienza di comparizione delle parti dinanzi a s con concessione del termine per la notifica del presente ricorso e decreto alla Questura di Lucca- Ministero dellInterno in persona del Ministro p.t., chiede che il Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice designato

VOGLIA

         in accoglimento del primo motivo di diritto assorbente dei successivi, annullare il decreto Prot. n.ro 57/2004 cat. A 12 II Sez. Imm emesso dal Questore della Provincia di Lucca in data 18.05.04 e notificato il 14.07.04;

         in subordine, in accoglimento del secondo e/o  terzo motivo,  annullare il decreto de quo ordinando alla Questura competente di provvedere senza indugio al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i documenti richiamati nel corpo dellatto.

Con ogni pi ampia riserva a fronte della costituzione di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 si dichiara che il presente procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.

Con ossequio.

Viareggio, 21.10.2004

Avv. Cinzia Tiziana Pedonese