(Gabriella Apollonio, Sergio Briguglio 2/1/2005)

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 189/02 IN MATERIA DI ASILO (DPR 303/2004)

 

 

 

Art. 2

 

LÕufficio di polizia di frontiera prende nota delle generalitaÕ del richiedente e lo invita a eleggere domicilio. Se non vi sono motivi ostativi, autorizza il richiedente a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla questura stessa copia della domanda. Se lÕingresso nel territorio nazionale avviene in un luogo privo di posto di frontiera, il compito dellÕufficio di polizia di frontiera eÕ svolto dalla questura. Alle operazioni prende parte, se possibile, un interprete. Se il richiedente eÕ una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

 

La questura, se la domanda non risulta irricevibile a causa di uno dei motivi di inammissibilitaÕ, redige verbale, su appositi moduli predisposti dalla Commisisone nazionale, delle dichiarazioni del richiedente, cui eÕ allegata la documentazione presentata o acquisita dÕufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata  eÕ rilasciata copia al richiedente.

 

La questura, salvo che nei casi in cui si debba dar luogo a trattenimento obbligatorio, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per lÕesame della domanda.

 

Nei casi in cui si deve dar luogo a trattenimento, il questore dispone lÕinvio del richiedente nel centro di identificazione ovvero nel CPT. Altrimenti, il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[1].

 

In caso di richiedente minore non accompagnato eÕ informato il Tribunale per i minorenni, ai fini dellÕadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allÕaccoglienza del minore, e il Comitato per i minori stranieri; la procedura eÕ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni); il tutore conferma la domanda e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, lÕassistenza e accoglienza vengono assicurate dal Comune in cui il minore si trova. EÕ vietato il trattenimento del minore non accompagnato nei centri di identificazione o nei CPT.

 

La questura consegna al richiedente un opuscolo redatto in lingua consentita (vedi art. 4), contenente le informazioni relative alle fasi della procedura, ai diritti e doveri del richiedente asilo, alle modalitaÕ per ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali, il recapito dellÕACNUR e delle principali organizzazioni di tutela di rifugiati e richiedenti asilo, le modalitaÕ di iscrizione del minore alla scuola dellÕobbligo, lÕaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti, erogati dallÕente locale, le modalitaÕ di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno).

 

 

Art. 3

 

Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento del richiedente nel centro di identificazione eÕ comunicato in lingua consentita (vedi art. 4), e, nei casi di trattenimento non obbligatorio, stabilisce il periodo massimo di trattenimento, comunque < 20 gg.

 

Al richiedente trattenuto eÕ rilasciato, dalla questura, un attestato che lo qualifica come richiedente asilo trattenuto nel centro di identificazione o nel CPT.

 

Il richiedente trattenuto eÕ informato della possibilitaÕ di prendere contatto con lÕACNUR in ogni fase della procedura e della normativa relativa a visite e permanenza nel centro.

 

Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora conclusa, ovvero qualora sia scaduto il termine fissato per il trattenimento non obbligatorio o siano cessate lÕesigenze che lÕhanno motivato, lo straniero eÕ dimesso dal centro di identificazione o dal CPT; a lui eÕ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[2].

 

 

Art. 4

 

Le comunicazioni al richiedente asilo relative al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato sono effettuate in lingua a lui comprensibile o, se questo non eÕ possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la scelta dellÕinteressato (altrove indicata come lingua consentita).

 

 

Art. 5

 

Sono istituiti centri di identificazione in sette province, individuate con decreto del Ministro dellÕinterno, sentite Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaÕ e province autonome interessate, che si esprimono entro 30 gg.. La chiusura di tali centri o lÕapertura di nuovi possono essere stabilite, anche temporaneamente, dal Ministro dellÕinterno, con decreto e nel rispetto della procedura ordinaria, in caso di necessitaÕ.

 

 

Art. 6

 

I centri di identificazione dispongono di locali per i lavori della Commissione territoriale e per lo svolgimento di attivitaÕ ricreative, di studio e di culto.

 

 

Art. 7

 

Il prefetto puoÕ affidare, in convenzione, la gestione del centro a enti locali o ad enti pubblici o privati attivi nel campo dellÕassistenza a richiedenti asilo o immigrati o in quello dellÕassistenza sociale.

 

La convenzione prevede

-       un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro (scelto tra soggetti con titoli di studio e/o esperienza adatti) e al personale

-       servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

-       presenza di personale sufficiente per il buon funzionamento del centro

-       lÕeffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

-       comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli eventuali allontanamenti non autorizzati

-       lÕobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

-       la realizzazione delle attivitaÕ e dei servizi necessari per la tutela della dignitaÕ e del diritto alla riservatezza degli ospiti

 

La prefettura presenta al Mininterno una relazione annuale sul funzionamento del centro.

 

 

Art. 8

 

Nel centro sono assicurati

-       una qualitaÕ della vita tale da garantire salute e dignitaÕ degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

-       visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte dei rappresentanti dellÕACNUR e delle organizzazioni di tutela autorizzate dal Ministero dellÕinterno, dei legali dei richiedenti trattenuti, dei familiari e dei cittadini italiani[3] per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto (previa autorizzazione da parte della prefettura).

 

Ove possibile, disabili e donne in gravidanza sono ricoverati in apposite strutture esterne.

 

 

Art 9

 

EÕ garantita la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari[4].

 

EÕ consentita lÕuscita quotidiana dal centro di identificazione, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli, tra loro, dei quali sia necessario accertare identitaÕ o nazionalitaÕ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaÕ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20.

 

In tutti i casi di trattenimento eÕ possibile ottenere dalla prefettura, su richiesta adeguatamente motivata, lÕautorizzazione per un allontanamento dal centro per un periodo diverso da quello ordinariamente autorizzato o di durata superiore, purcheÕ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata. Il diniego motivato eÕ comunicato al richiedente in lingua consentita.

 

Il richiedente asilo eÕ informato sulle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilitaÕ di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto in lingua consentita) consegnato allÕatto dellÕingresso nel centro. Analoga informazione eÕ fornita, allÕoccorrenza, anche dagli interpreti presenti nel centro.

 

 

Art. 10

 

Al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallÕart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allÕinterno dei centri con piuÕ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.

 

 

Art. 11

 

I rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale nel settore possono essere autorizzati dal prefetto (con il contestuale invito a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti) allÕingresso nei centri negli orari e nei locali stabiliti per le visite.

 

Gli enti locali e il servizio centrale affidato allÕANCI possono attivare nei centri, previa autorizzazione da parte del prefetto (che puoÕ negarla con motivazione), servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione su programmi di rimpatrio volontario.

 

 

Art. 12

 

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione territoriale corrispondente, noncheÕ per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri che hanno sede in tale circoscrizione):

-       Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige

-       Milano (per Lombardia, Valle dÕAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

-       Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

-       Foggia (per la Puglia)

-       Crotone (per Calabria e Basilicata)

-       Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

-       Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania).

 

I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire, prima di cominciare a svolgere la loro funzione, un corso di preparazione allÕattivitaÕ organizzato dalla Commissione nazionale.

 

Nelle province in cui sono istituiti sia un centro di identificazione sia una Commissione territoriale, il prefetto puoÕ destinare locali del centro a sede degli uffici della Commissione.

 

 

Art. 13

 

La convocazione per lÕaudizione eÕ comunicata dalla questura territorialmente competente. LÕaudizione puoÕ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dellÕinteressato basata su gravi e fondati motivi. La mancata presentazione allÕaudizione non impedisce alla Commissione di assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile. Lo stesso vale in caso di impossibilitaÕ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellÕinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allÕaccertamento dellÕavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

 

 

Art. 14

 

LÕaudizione avviene in una seduta non pubblica. DellÕaudizione eÕ redatto verbale, di cui eÕ consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione da questi prodotta.

 

Il richiedente asilo puoÕ esprimersi nella propria lingua o in altra lingua a lui nota. Se necessario eÕ nominato un interprete.

 

Il richiedente asilo ha facoltaÕ di farsi assistere da un avvocato.

 

La Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi allÕidentitaÕ dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili.

 

LÕaudizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore[5] e puoÕ essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

 

Il richiedente asilo puo inviare alla Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

 

Art. 15

 

La Commissione territoriale eÕ validamente costituita solo in presenza di tutti i membri. Decide a maggioranza.

 

La Commissione territoriale, entro tre giorni feriali successivi allÕaudizione, adotta con atto scritto e motivato, comunicato allÕinteressato con le informazioni sulle modalitaÕ di impugnazione e sulle possibilitaÕ di chiedere il riesame e la sospensione dellÕallontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellÕart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellÕuomo e delle libertaÕ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

 

Allo straniero cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, la Commisisone territoriale rilascia apposito certificato.

 

Lo straniero cui venga negato il riconoscimento dello status di rifugiato eÕ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo; il questore[6], facendo salva la possibilitaÕ di richiesta di riesame, provvede a espellere lo straniero

-       con intimazione a lasciare lÕItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento[7]

-       con accompagnamento immediato negli altri casi.

 

 

Art. 16

 

Il richiedente asilo trattenuto in un centro di identificazione puoÕ chiedere il riesame della decisione negativa assunta dalla Commisisone territoriale[8], entro 5 gg. da tale decisione. In attesa del riesame il richiedente rimane trattenuto nel centro di identificazione[9].

 

La richiesta deve avere ad oggetto elementi determinanti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sopravvenuti o non adeguatamente valutati in prima istanza.

 

Il presidente della Commissione territoriale chiede, entro 3 gg. dalla presentazione della richiesta, al presidente della Commissione nazionale di provvedere allÕintegrazione della Commissione territoriale con un suo membro.

 

La Commissione territoriale integrata procede a nuova audizione se richiesto dallo straniero o dal membro della Commissione nazionale.

 

La Commissione decide con provvedimento motivato[10], comunicato allÕinteressato nelle 48 ore successive e contro cui eÕ ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Tribunale ordinario.

 

 

Art. 17

 

Il richiedente asilo che abbia presentato ricorso contro la decisione negativa in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato puoÕ chiedere al prefetto competente per il provvedimento di espulsione lÕautorizzazione a permanere sul territorio dello Stato fino a decisione sul ricorso. In attesa della decisione sulla richiesta, lo straniero eÕ trattenuto nel CPT.

 

La richiesta eÕ presentata per iscritto, sulla base di fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale che comportino gravi rischi per lÕincolumitaÕ o la libertaÕ personale ed a motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dellÕinteressato sul territorio dello Stato. La richiesta eÕ accolta se la motivazione eÕ valida e se non sussiste il pericolo che lo straniero si sottragga allÕeventuale successivo allontanamento.

 

Il prefetto decide entro 5 gg. con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente in lingua consentita. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalitaÕ di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

 

In caso di autorizzazione, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata < 60 gg., rinnovabile se il prefetto ritiene che persistano le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

 

 

Art. 18

 

La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le libertaÕ civili e lÕimmigrazione del Mininterno.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla nomina dei membri e allÕeventuale articolazione in sezioni, entro 30 gg. dallÕentrata in vigore del regolamento.

 

 

Art. 19

 

La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per lÕapplicazione dellÕart. 5, co. 6, T.U.), coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali, raccolta di dati statistici, monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre lÕistituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie), collaborazione con le altre istituzioni competenti, consulenza per lÕeventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

 

Art. 20

 

I casi di cessazione e revoca dello status di rifugiato sono istruiti dalle questure competenti per territorio ed esaminati dalla Commissione nazionale.

 

La convocazione per lÕeventuale audizione (se ritenuta necessaria) eÕ notificata tramite la questura competente per territorio. EÕ possibile un solo rinvio, su richiesta dellÕinteressato, per motivi di salute[11] o per altri motivi debitamente certificati e documentati. La Commissione nazionale decide entro 30 gg. dallÕaudizione.

 

In caso di mancata presentazione senza che sia stato chiesto il rinvio, la Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso

 

 

Art. 21

 

Le domande dÕasilo presentate prima della data di entrata in vigore del Regolamento sono esaminate, in base alla disciplina precedentemente vigente, da una sezione speciale della Commissione nazionale appositamente istituita.

 

Le disposizioni del regolamento hanno effetto a partire dal 120-esimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.. Entro 30 gg. dallÕentrata in vigore vengono nominati i componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale. Nei 30 gg. successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

 

Entro 90 gg. dallÕentrata in vigore del regolamento la Commissione Nazionale provvede allÕadozione delle linee-guida per la valutazione delle domande e per lÕapplicazione dellÕart. 5, co. 6, T.U.

 

 

 

 

 



[1] Ricorsi esclusi.

[2] Ricorsi esclusi.

[3] Non ammessa la visita di stranieri regolarmente soggiornanti!

[4] Garantiti spazi propri?

[5] Genitore e tutore hanno diritto di intervento?

[6] Dovrebbe essere il prefetto.

[7] Assurdo. Dovrebbe essere applicato piuttosto lÕinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini.

[8] La Legge 189/02 limita la possibilitaÕ di riesame al caso di decisione assunta in base alla procedura semplificata.

[9] Si assume che il trattenimento sia in corso Ð condizione non richiesta dalla Legge 189/02.

[10] La Legge 189/02 impone un termine di 10 gg. per la nuova decisione.

[11] In caso di gravi motivi di salute, non dovrebbe essere necessaria unÕesplicita richiesta.