Udienza del 03.12.04

Compare per la ricorrente  lAvv. C. Tiziana Pedonese la quale, nel richiamare integralmente il contenuto del proprio atto introduttivo, intende con il presente replicare alle controdeduzioni depositate dalla Questura di Lucca nel corso della scorsa udienza.

1) Quanto alla presunta strumentalizzazione dellistituto del matrimonio a fronte dellinterruzione della convivenza nessun rilievo pu darsi alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunit europee (chiamata a pronunciarsi dallImmigration Appeal Tribunal del Regno Unito su una serie di questioni pregiudiziali) allegata dai resistenti, relativa al Sig. Akrich, cittadino marocchino ed al suo diritto di entrare e soggiornare nel Regio Unito in qualit di coniuge di cittadina britannica.

Questo perch nelle conclusioni presentate il 27 febbraio 2003 dallAvv. Generale L.A. Geelhoed relative alla sentenza anzidetta egli, richiamandosi alla Risoluzione del Consiglio 04/12/97 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi sottolinea come la presenza di uno solo dei fattori indicati al punto 2 di siffatta risoluzione possa essere considerato un indizio della patologia del matrimonio ma non una prova (nota n. 12 punto 44 conclusioni).

I fattori che consentono di presumere che un matrimonio sia fittizio sono in particolare:

-      il mancato mantenimento del rapporto di convivenza;

-      lassenza di un contributo adeguato alle responsabilit che derivano dal matrimonio;

-      il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio;

-      il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali, sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano;

-      il fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi;

-      il fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinch il matrimonio sia celebrato;

-      il fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti matrimoni fittizi o irregolarit in materia di soggiorno.

Linterruzione della convivenza denunciata dal marito della ricorrente, in questottica, potrebbe assumere un mero valore indiziario da supportare con ulteriori prove nelle quali non certamente da comprendere il verbale del 01.04.04 allegato dalla Questura..

Per inciso si fa presente a codesto giudicante che i verbali come quello in atti hanno spesso un contenuto ben pi circostanziato finendo per assumere  natura di vere e proprie confessioni di matrimoni fittizi unicamente finalizzati alla regolarizzazione da parte del coniuge italiano.

Il Sig. Franchi si limita a dichiarare la  partenza della moglie senza aggiungere nientaltro.

Se il mancato mantenimento del rapporto di convivenza, inoltre, fosse un parametro sufficiente per classificare come fittizio un matrimonio, ci  finirebbe per collidere con linterpretazione che la stessa Corte di Giustizia, nel procedimento 267/83, d del matrimonio nel rispetto del regolamento n. 1612/68 (il quale tra laltro statuisce il diritto di soggiorno a favore del coniuge e degli altri familiari del lavoratore migrante).

Nella sentenza del 13 febbraio 1985 emessa al termine del procedimento indicato, infatti, si avuto cura di specificare che, alla luce delle finalit dellart.10 del regolamento n. 1612/68 (diritto di soggiorno della moglie di un lavoratore migrante), la relazione coniugale non pu considerarsi dissolta sino a quando non intervenuta una pronuncia dellautorit competente e per il semplice fatto che la moglie viva separatamente.

In conclusione la Corte di Giustizia afferma che il coniuge, ai fini della libera circolazione, rimane tale sino a quando il matrimonio non stato sciolto a nulla rilevando leventuale interruzione della convivenza.

In tal senso anche le conclusioni presentate il 16 maggio 2001 dallAvv. Generale L.A. Geelhoed (nella causa C 413/99 Baumbast contro Governo del Regno Unito conclusasi con sentenza del 17 settembre 2002), il quale, al  punto n. 39 nellanalizzare lart. 10 del regolamento n. 1612/68,  d rilievo al fatto che la Corte interpreta il termine coniuge alla lettera. Essa ha deciso che una persona resta coniuge ai sensi del regolamento fino a che il matrimonio non sia stato sciolto in modo formale, anche se i coniugi restano separati di fatto.    

In tale ottica e considerata la valenza dei regolamenti comunitari (i quali ai sensi dellart. 249 del Trattato istitutivo della Comunit Europea, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; quindi costituiscono la forma pi completa di normativa comunitaria) la circostanza che la ricorrente se ne sia andata interrompendo la convivenza con il Sig. Franchi non fa venir meno il suo status di coniuge di cittadino italiano e conseguentemente i diritti e le facolt ad esso connesse ivi compreso quello al rilascio di un valido titolo di soggiorno.

2)  Quanto alla mancata comunicazione dellavvio di procedimento amministrativo appare alquanto singolare che la Questura sottolinei lirreperibilit della ricorrente quando poi in atti deposita lavvenuta notifica alla medesima del decreto di diniego di rilascio. Nel momento in cui lUfficio immigrazione notificava alla Sig.ra *** limpugnato decreto avrebbe potuto e dovuto comunicare preliminarmente lapertura di procedimento amministrativo teso al diniego. In tal modo, lo si ripete, avrebbe permesso alla Sig.ra *** di esercitare compiutamente il suo diritto di intervento, ai sensi dellart. 7 L. 241/90, dandole la concreta possibilit di evitare il pregiudizio poi arrecatole dal provvedimento de quo. La ricorrente, infatti, avrebbe potuto produrre copiosa documentazione attestante il suo rapporto di lavoro, invocando la conversione del suo permesso di soggiorno ai sensi dellart. 5 comma 9 D. L.vo 286/98 (T.U. nel prosieguo). LUfficio Immigrazione ha omesso di notificare per una dimenticanza come accaduto in altri casi personalmente riscontrati dal sottoscritto difensore.

3) Il riferimento allart. 30 comma 1 bis T.U.(revoca immediata qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole) inappropriato poich tale norma riguarda esclusivamente  i casi dellart. 30 comma 1 lett. b) T.U.ovvero stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con  cittadini italiani o di uno Stato membro dellUE ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

Inutile sottolineare che la Sig.ra *** non pu rientrare nella categoria anzidetta poich la sua situazione di pregressa regolarit non si protratta per un anno ma per pochi mesi durante i quali ha inizialmente fatto richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di turismo.

Nessun rilievo possono poi assumere le argomentazioni relative alla conversione prevista allart. 30 comma 5 T.U. proprio perch non cՏ nessun permesso da convertire come sottolineato dalla stessa resistente.

La norma da applicare al caso di specie , al contrario, quella di cui all art. 5 comma 9 T.U. laddove consente anche in sede di primo rilascio di ottenere un permesso diverso da quello richiesto ove ne ricorrano i requisiti: questi, purtroppo, lo si ripete ancora una volta, non sono mai stati presi in esame dalla Questura di Lucca a fronte della mancata comunicazione dellavvio di procedimento amministrativo.

La Sig.ra ***, come gi si evidenziato al punto 2), ai sensi dellart. 10 L. 241/90,  avrebbe potuto presentare memorie e produrre la documentazione attestante linizio dellattivit lavorativa in data antecedente rispetto al decreto impugnato facendo contestuale richiesta di conversione (si veda in tal senso la sentenza del Tribunale di Udine riportata alle pagine 7/8 del ricorso).

Irragionevole, per quanto si appena detto, pertanto il punto in cui parte resistente lamenta la mancata produzione di documentazione comprovante lattivit lavorativa.

Il fatto poi che non possa svolgere attivit lavorativa in quanto clandestina opinabile seguendo un semplice ragionamento:

a)    i centri per limpiego da tempo accettano ai fini dellassunzione la sola ricevuta;

b)   la Sig.ra ***, pertanto, al momento dellassunzione lo scorso 28 aprile, ha prodotto la sola ricevuta al datore di lavoro;

c)    questultimo ha legittimamente dato inizio ad un rapporto di lavoro con  la ricorrente;

d)   la pendenza del presente procedimento lascia immutata la situazione anzidetta poich solo in caso di rigetto del ricorso potr parlarsi di status di clandestinit;

e)    ad ogni buon conto si fa richiesta affinch sia sospesa lesecuzione del provvedimento impugnato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

4) Quanto alla precisazione circa la competenza territoriale della Questura di Verona al rilascio del permesso di soggiorno a fronte dellavvenuto trasferimento della Sig.ra ***, nulla quaestio; ad ogni buon conto nelle conclusioni del ricorso si richiesto che il Giudice ordinasse il rilascio alla Questura competente senza ulteriori indicazioni essendo appunto pacifica la competenza dellamministrazione di Verona.

5) Infine, per mero scrupolo difensivo si fa presente che tutte le sentenze della Corte di Giustizia citate si riferiscono al familiare di cittadino comunitario che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione.

Tuttavia, lart. 28 comma 2 T.U. nel richiamare lapplicazione del D.P.R. 54/02 (che d attuazione alla normativa europea in materia) fatte salve le norme pi favorevoli dello stesso T.U. (quale certamente non lart. 30 comma 1 bis),  opera unequiparazione tra familiare straniero di cittadino italiano e familiare straniero di comunitario circolante.

In tal modo, se il requisito della convivenza alla luce della giurisprudenza esaminata non pu essere preteso per il secondo, non potr richiedersi nemmeno al primo ai fini del mantenimento di un valido titolo di soggiorno.

Si conclude, pertanto, come in atti sollecitando una rapida definizione della presente procedura a fronte del richiamo agli artt. 737 e ss. c.p.c. operata dallart. 30 comma 6 T.U. e, conseguentemente, nel rispetto dellesigenza di semplificazione-accelerazione di cui espressione la scelta legislativa concretatasi con il ricorso allo schema camerale.

Compare altres lIspettore Martino Magaddino in sostituzione del Vice Commissario Roberto Scrignoli il quale