SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE DEL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, DEL 27 GENNAIO 2003, RECANTE NORME MINIME RELATIVE ALLACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dellUnione Europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche di seguito denominato testo unico;

Visto il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cos come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato decreto legge.

Visto il d.P.R. 16 settembre, 2004, n. 303 recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivit di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, delleconomia e delle finanze;

 

 

 

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

(Finalit)

 

1.   Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative allaccoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

2.   Il presente decreto non si applica nellipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a)   richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge del 24 luglio 1954, n. 722;

b)   straniero. il cittadino di Stati non appartenenti allUnione europea e lapolide;

c)   domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge del 24 luglio 1954, n. 722;

d)   Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

e)   "minore non accompagnato": lo straniero di et inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f)     familiare: i soggetti per i quali previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29 del testo unico, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

 

 

 

Articolo 3

(Informazione)

 

1.    La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del regolamento, provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, allinformazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna allinteressato dellopuscolo di cui allarticolo 2, comma 6, del medesimo regolamento.

 

Articolo 4

(Documentazione)

 

1.   Quando non disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dellarticolo 1-bis del decreto legge, la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualit di richiedente asilo nonch, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui allarticolo 11, comma 1, lett. a), del regolamento di attuazione del testo unico.

2.   Quando disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dellarticolo 1-bis del decreto legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualit di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 3, comma 2, del regolamento.

3.   Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano lidentit del richiedente asilo.

 

 

Articolo 5

(Misure di accoglienza)

 

1.   Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dellarticolo 1-bis del decreto - legge, ha accoglienza nelle strutture in cui ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2.   Il richiedente asilo, cui rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualit di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3.   La valutazione dellinsufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dellinterno, di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico

4.   Laccesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dallingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5.   Laccesso alle misure di accoglienza disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto 2 gennaio 1996, n. 233.

6.   Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dellarticolo 15, comma 3, del regolamento.

7.   Fatto salvo quanto previsto dallart.17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda dasilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso allaccoglienza solo per il periodo in cui non gli consentito il lavoro, ai sensi dellarticolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

 

 

Articolo 6

(Accesso allaccoglienza)

 

1.   Nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dellaccesso alle misure di accoglienza per s e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2.   La Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata linsufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dellarticolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalit stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libert civili e limmigrazione del Ministero dellinterno, la disponibilit di posti allinterno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui allarticolo 1-sexies del decreto legge.

3.   In caso dindisponibilit nelle strutture di cui al comma 2, laccoglienza disposta nei centri didentificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario allindividuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del regolamento.

4.   La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede allinvio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

5.   Laccoglienza disposta nella struttura individuata ed subordinata alleffettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che pu essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6.   Lindirizzo della struttura di accoglienza, comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura nonch alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato nonch alle procedure relative allaccoglienza, disciplinate dal presente decreto. E nella facolt del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7.   Nei casi dindisponibilit di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui allarticolo 1 sexies, comma 3, lettera c), del decreto legge. Lerogazione del contributo limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilit presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo che lo eroga.

8.   Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

 

Articolo 7

(Competenza delle Commissioni territoriali)

 

1.   Competente a conoscere delle domande dasilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dellarticolo 5, comma 2, la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale collocato il centro individuato per laccoglienza.

2.   La documentazione relativa alla domanda dasilo trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui questultima sia diversa da quella individuata secondo larticolo 12, comma 2, del regolamento.

 

 

Articolo 8

(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

 

1.   Laccoglienza effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato allesigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, del regolamento.

3.   Nellambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui allarticolo 1-sexies del decreto legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4.   Laccoglienza ai minori non accompagnati effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dellente locale. Nellambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui allarticolo 1-sexies del decreto legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dellasilo.

5.   Il Ministero dellinterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, sentito il Comitato per i minori, con lOrganizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per lattuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Lattuazione dei programmi svolta nel superiore interesse dei minori e con lobbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

 

 

Articolo 9

(Modalit relative alle condizioni materiali di accoglienza)

 

1.   Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilit di comunicare con i parenti, gli avvocati nonch con i rappresentanti dellAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato ACNUR, ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui allarticolo 11 del regolamento.

2.   La Prefettura Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio collocato il centro di accoglienza di cui allarticolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del Comune, i necessari controlli per accertare la qualit dei servizi erogati.

3.   Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette allobbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4.   Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dallarticolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui allarticolo 1-sexies del decreto - legge, gli avvocati, i rappresentanti dellACNUR e le associazioni o gli enti di cui allarticolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

 

Articolo 10

(Assistenza sanitaria e istruzione dei minori)

 

1.       Salvo quanto previsto dallarticolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui allarticolo 1-sexies del decreto legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dellarticolo 34, comma 1, del testo unico.

2.       Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti allobbligo scolastico, ai sensi dellarticolo 38 del testo unico.

 

 

Articolo 11

(Lavoro e formazione professionale)

 

1.    Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivit lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2.    Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non pu essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3.    Il ritardo attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a)   presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identit o nazionalit o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b)   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per laccertamento della sua identit o nazionalit;

c)   mancata presentazione del richiedente asilo allaudizione davanti lorgano di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4.    Il richiedente asilo, che svolge attivit lavorativa, ai sensi del comma 1, pu continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dellarticolo 1-sexies del decreto - legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina lentit e le modalit di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dellaccoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5.    I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui allarticolo 1-sexies del decreto - legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dellente locale dedicato allaccoglienza del richiedente asilo.

 

 

 

 

 

Articolo 12

(Revoca delle condizioni di accoglienza)

 

1.   Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui allarticolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure daccoglienza in caso di:

a)   mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente;

b)   mancata presentazione del richiedente asilo allaudizione davanti lorgano di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c)   presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d)   accertamento della disponibilit del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi lassistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

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2.   Nell ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o labbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dellordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, leventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino disposto soltanto se la mancata presentazione o labbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3.   Nellipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo alleventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4.   Il provvedimento di revoca delle condizioni di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dellarticolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5.   Nellipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto allaccoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

 

 

 

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   Per le esigenze dellaccoglienza di cui allarticolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo di cui allarticolo 1septies del decreto legge aumentata, per lanno 2005, di euro 8.865.500 ed a decorrere dal 2006 di euro 17.731.000.

2.   Per il trasporto di cui allarticolo 6, comma 4, autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per lanno 2005 e 124.800 euro a decorrere dal 2006.

3.   Allonere derivante dallattuazione del presente decreto, valutato in 8.927.900 milioni di euro per lanno 2005 e di 17.855.800 a decorrere dallanno 2006, si provvede :

- per gli anni 2005, 2006 e 2007 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per lattuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, per la quota destinata al processo normativo comunitario. I predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unit previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dellinterno;

- a decorrere dallanno 2008, si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.   Con decreto del Ministro dellinterno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alleventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui allarticolo 1- sexies, comma 3, lettera a), del decreto legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui allart. 8 del D.Leg.vo 28 agosto 1997 n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui allarticolo 5, comma 1 del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative allanno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dellasilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalit ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dellinterno, di cui al citato articolo 1-sexies del decreto- legge.

5.   Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, fissato, anche in deroga al limite dell80% previsto dallarticolo 1-sexies, comma 2, del decreto legge, entro un limite massimo individuato annualmente con riferimento al costo dellaccoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6.   Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

 

 

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1.   Le disposizioni di cui allarticolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo pendente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

2.   Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non applicabile larticolo 1-bis, comma 2 del decreto- legge, laccoglienza disposta, esclusivamente, nellambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui allarticolo 1-sexies del medesimo decreto legge e nei limiti della disponibilit gi finanziata prima dellentrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 15

(Norme finali)

 

1.   Fatto salvo quanto stabilito nellarticolo 13, comma 4, il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.