Con riferimento alle Direttive dei Ministri dellInterno e del Lavoro e
delle Politiche sociali, emanate ai sensi dellart. 24 del D.P.R. n. 334/2004,
in data 13 maggio 2005, e alla circolare congiunta in pari data, riguardante
gli Sportelli Unici per lImmigrazione, si forniscono le seguenti indicazioni
circa la prima fase operativa di detti organismi, concordate anche con
il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, nonch con il suddetto Ministero.
Si precisa, inoltre, che le istanze da presentare allo Sportello - in
attesa dellapprovazione
dellapposita modulistica anche informatizzata, prevista dal Regolamento in
oggetto - dovranno essere redatte dagli interessati sulla modulistica
provvisoria reperibile sul sito www.interno.it e sul sito www.welfare.gov.it
.
Sulla rete intranet del Ministero dellInterno sono, altres,
disponibili, per gli operatori, i moduli relativi ai provvedimenti di
competenza degli Sportelli, che sono stati trasmessi anche via e-mail.
Detta modulistica potr
essere adottata, con le opportune modifiche, anche dagli Uffici competenti a
svolgere le funzioni degli Sportelli Unici nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano in attesa dellemanazione delle
apposite norme attuative previste dallart. 30 del D.P.R. 394/99. I predetti
Uffici potranno altres seguire, con gli opportuni adattamenti, le
modalit illustrate nella presente
circolare per lo svolgimento delle procedure attribuite agli Sportelli.
Ci
premesso, si rammenta che i procedimenti di competenza dello Sportello Unico
riguardano:
1.
Lassunzione
dei lavoratori stranieri.
2.
Il
ricongiungimento familiare degli stranieri.
ASSUNZIONE LAVORATORI
STRANIERI
Presso lo Sportello Unico, possono
essere presentate le istanze per:
A. Rilascio nulla osta per
linstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato,
indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente
allestero (art. 30 bis Reg.).
B. Rilascio nulla osta per
linstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero
residente allestero, per le particolari categorie di lavoro previste
dallart.27, comma 1, del T.U. sullimmigrazione, che non rientrano nella
programmazione dei flussi dingresso (art.40 Reg.).
C. Stipula
contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o
si aggiunge al precedente (art.36 bis Reg.).
D. Stipula contratto di soggiorno, relativamente ad un rapporto di lavoro
instaurato in vigenza della precedente normativa (art. 8 bis, Reg.).
E. Instaurazione rapporto di lavoro, nel caso di conversione
del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato (art.14, comma 5 e 6 Reg.).
F. Rilascio certificazione attestante i requisiti previsti per
lavoro autonomo, nel caso di
conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di
soggiorno per motivi di studio o
di formazione professionale (art. 39, comma 9 Reg.).
G. Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori
subordinati neocomunitari.
Si
precisa che le istanze relative ai decreti di programmazione transitoria dei
flussi dingresso degli stranieri per lanno 2005 continuano ad essere trattate
dagli Uffici provinciali del lavoro in conformit a quanto stabilito con
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 9 dell8 marzo 2005. Agli stessi Uffici rimane altres affidata la
trattazione delle istanze relative alla quota di 20.000 lavoratori stranieri
stagionali di cui alla circolare dello stesso Ministero n. 16 del 22 aprile
2005
Si soggiunge, inoltre, che tutte le istanze eventualmente
presentate alle Prefetture delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
dovranno essere trasmesse agli
Uffici regionali competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici fino allemanazione
delle norme attuative previste dallart. 30 del D.P.R. 394/99.
Per
ciascuna delle ipotesi sopra elencate, si illustrano le procedure da seguire
nella prima fase operativa senza lutilizzo del sistema informatico.
Sono fatte salve
le modalit particolari che i
Prefetti vorranno stabilire nel rispetto della legge ritenute maggiormente funzionali
in relazione alle diverse situazioni locali.
A
- Rilascio nulla osta al lavoro subordinato
La procedura riguardante il rilascio del
nulla osta per linstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con
cittadini stranieri residenti allestero (art. 30 bis Reg.) effettuata nella
prima fase operativa secondo le seguenti modalit.
1. Il datore di lavoro che
intende assumere un lavoratore straniero, a tempo determinato o indeterminato, inoltra la
richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, per posta ordinaria
(raccomandata a.r.), utilizzando lapposita modulistica (mod. A, B, C).
Listanza pu essere presentata, ai sensi
dellart. 30 bis, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di
residenza del datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede
legale limpresa o a quello della provincia ove avr luogo la prestazione
dellattivit lavorativa. Lo Sportello
Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro , comunque,
quello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa; pertanto, lo
Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello
competente, dandone comunicazione al datore di lavoro (art. 30 bis, comma 7,
Reg.).
2. Acquisite le istanze,
loperatore dello Sportello Unico verifica la regolarit formale e la completezza delle stesse (art. 30
bis, comma 8, Reg.).
3. La richiesta viene trasmessa alla Questura che effettua la verifica sulla sussistenza di
motivi ostativi di cui all art. 31, comma 1, Reg. e comunica allo Sportello il
proprio parere circa il rilascio del nulla osta .
4. In caso di parere negativo, la procedura si arresta e
listanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del
motivato provvedimento di rigetto allinteressato (art. 31, comma 2, Reg.).
5. Nellipotesi di parere positivo della Questura, lo Sportello
Unico inoltra la richiesta del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del
Lavoro, la quale provvede ad accertare la
disponibilit quantitativa e qualitativa delle quote di ingresso, losservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al contratto
proposto dal datore di lavoro, la congruit del numero delle richieste
presentate dallo stesso in relazione alla sua capacit economica e alle
esigenze dellimpresa, e comunica il proprio parere allo Sportello Unico (Art.
31, comma 3, Reg.).
6. Se la menzionata verifica della
Direzione Provinciale del Lavoro ostativa al rilascio del nulla osta al
lavoro, listanza viene respinta dallo Sportello Unico, con provvedimento
motivato da notificare allinteressato (art. 31, comma 3, Reg.).
7. Nellipotesi di parere positivo della Direzione Provinciale
del Lavoro, lo Sportello Unico richiede allAgenzia delle Entrate lattribuzione di un codice fiscale
provvisorio o la verifica delleventuale esistenza del codice fiscale (art. 31,
comma 5, Reg.).
8. In presenza di parere positivo della
Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico trasmette al Centro per
lImpiego competente le
richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, via fax, utilizzando
i numeri di fax reperibili presso la rete intranet del Ministero dellInterno.
Questultimo
Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilit di
altri lavoratori italiani o stranieri, iscritti nelle liste di collocamento, e
ne comunica lesito allo Sportello e al datore di lavoro (art. 30-quinquies,
Reg.).
9. Nellipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di
disponibilit allimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al
lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro
comunica per posta allo Sportello
Unico e, per conoscenza, al Centro per lImpiego, se intende confermare
listanza. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione
del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta e listanza viene
archiviata (art. 30-sexies, Reg.).
10. Ove, di converso, vi sia la prescritta
certificazione negativa del Centro per lImpiego o lespressa conferma della
richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o,comunque, decorsi 20
giorni senza alcun riscontro del Centro per lImpiego, lo Sportello convoca il
datore di lavoro (per via telefonica, e-mail o per posta ordinaria) per la consegna
del nulla osta - redatto sullapposita modulistica (mod. A bis, B bis, C bis) -
e la sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P). Al datore di lavoro
viene, altres, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore al
quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo
Sportello Unico dopo il rilascio del visto dingresso (art. 31, comma 4, Reg.).
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto trattenuto
presso lo Sportello Unico, in attesa che venga perfezionato
con la sottoscrizione del lavoratore straniero.
11. Qualora il datore di lavoro ne abbia fatto espressa
richiesta - barrando lapposita casella nel relativo modulo - lo Sportello
Unico trasmette, via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche
italiane sul sito internet www.esteri.it,
alla sezione Rappresentanze
diplomatiche), il nulla osta, nonch la restante documentazione prescritta
dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa
figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente (art. 31, comma 6, Reg.). Altrimenti, sar lo stesso datore di lavoro a
provvedere al suddetto invio.
12. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato
allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito
la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei
presupposti di legge, gli rilascia lapposito visto di ingresso, dandone comunicazione, via fax o
via e-mail, allo Sportello Unico.
Allatto del rilascio del visto, lo straniero
viene, altres, avvertito dellobbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dallingresso in
Italia (Art. 31, comma 8, Reg.).
13. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente
fornito - provvede, quindi, a richiedere lappuntamento, presso lo stesso
Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di
soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione deve essere
confermata dallo Sportello, con una comunicazione allinteressato, trasmessa
per posta ordinaria, fax o e-mail, nella quale viene, altres, elencata la
documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia
integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca
da bollo da 11 euro).
14. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo
straniero provvede a sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello
Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando
lapposito modulo fornito dalla Questura, dopo aver ricevuto il certificato di
attribuzione del codice fiscale. La richiesta di permesso di soggiorno, munita
del timbro dello Sportello Unico attestante lavvenuta stipula del contratto,
trasmessa dallo Sportello alla Questura competente.
Oltre alla ricevuta
della presentazione dellistanza di permesso di soggiorno, viene rilasciata al
lavoratore duplice copia del contratto, di cui una dovr essere consegnata, da
parte di questultimo, al proprio datore di lavoro. Copia del contratto di soggiorno deve, inoltre,
essere trasmessa, a cura dello Sportello Unico, al Centro per lImpiego, nonch
allAutorit consolare (art. 35 Reg.).
15.
Su indicazioni della Questura,
infine, lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero
circa la data in cui dovr
essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e sulla data in cui potr ritirare il permesso di soggiorno.
B
- Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsti dallart. 27, I comma del
T.U.
La
procedura per il rilascio del nulla osta allaccesso al lavoro nei casi
particolari previsti dallart. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r)
e r-bis) del T.U. sullimmigrazione, analoga a quella sopra descritta.
Listanza deve essere compilata sugli appositi modelli D, E, F, G, H, I, L, M,
N ed O. Il nulla osta redatto sulla relativa modulistica (mod. D bis, E bis,
F bis, G bis, H bis, I bis, L bis, M bis, N bis ed O bis).
Per i casi previsti dalle lettere l) ,m)
,n) e o) dellart. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti allestero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti
musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni
culturali o folcloristiche] le istanze anzich allo Sportello - vanno
presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro Ufficio per il
collocamento nazionale lavoratori
dello spettacolo e allUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo per la Sicilia (art. 40, comma 14, Reg.), competenti al
rilascio del relativo nulla osta.
Per gli stranieri destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive
italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal
CONI (art. 40,comma 16, Reg.).
I predetti nulla osta e dichiarazioni
debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo
Sportello Unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i
lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale
limpresa; per gli sportivi, a
quello della provincia ove ha sede la societ destinataria delle prestazioni
sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello competente solo per le fasi
finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P) e al
rilascio del permesso di soggiorno.
Non ,
invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett.
h) e q), nonch per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia
(art. 40,comma 12 e comma 19, Reg.). In tali ipotesi, pertanto, non viene
svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.
C-D
- Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti
Riguardo alla stipula di un
nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente
soggiornante ed un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo e
nei casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di
lavoro instaurati prima dellentrata in vigore della legge n. 189/02 e del
D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla citata circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell8 marzo 2005.
Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere
autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sullapposita modulistica
(mod. Q e R), che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo
Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno,
timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dellUfficio,
il quale potr effettuare gli accertamenti del caso, a campione, come stabilito
dalla legge.
Allatto del
rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero presenter
la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della
suddetta raccomandata, debitamente
timbrata dallo Sportello.
E
- Instaurazione rapporto di lavoro
in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
1. Lo straniero, titolare di un
permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di
validit, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per
posta ordinaria (raccomandata a. r.) la domanda di verifica della sussistenza
di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto
sottoscritto dal solo datore di lavoro, entrambi redatti sullapposita
modulistica (mod. V e P).
2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale
del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilit delle quote di
ingresso e ne comunica lesito allo Sportello.
3. Nellipotesi in cui non vi sia disponibilit di quote, lo
Sportello Unico ne d comunicazione
allo straniero con
raccomandata a.r.
4. In caso di sussistenza
della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico (per via
telefonica, e-mail o per posta), provvede a sottoscrivere il contratto di
soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, utilizzando lapposito modulo fornito dalla Questura.
5. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro
dello Sportello Unico attestante lavvenuta stipula del contratto, trasmessa
dallo Sportello alla Questura competente (art.14, comma 6 Reg.). Su indicazioni
della Questura, lo Sportello Unico fornisce, quindi, informazioni allo
straniero circa la data in cui
potr ritirare il permesso di soggiorno presso lo Sportello.
La verifica della disponibilit delle quote per lavoro
subordinato relative allanno in corso, non va effettuata nel caso di
conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et,
nonch dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di
laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in
Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi
di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato andr decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi
dellanno successivo (art. 14, comma 5, Reg.).
F - Rilascio certificazione attestante requisiti
per lavoro autonomo, in caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio
1. Lo straniero, titolare di un permesso
di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validit,
che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno
per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta
ordinaria (raccomandata a.r.) la domanda, redatta sullapposita modulistica
(mod. Z), per il rilascio della certificazione prevista dallart. 6, comma 1,
del T.U. sullimmigrazione. La domanda deve essere corredata della
documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di
lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale
del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilit delle quote di
ingresso per lavoro autonomo e ne comunica lesito allo Sportello.
3. Nellipotesi in cui non vi sia disponibilit di quote o non
sussistano i requisiti previsti dallart. 26 del T.U. sullimmigrazione per
lesercizio di attivit di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne d
comunicazione allo straniero con raccomandata a.r.
4. In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico
convoca lo straniero (per via telefonica, e-mail o per posta) per il rilascio
della certificazione (redatta sul mod. Z bis) attestante la sussistenza di
requisiti previsti dallart.26 del T.U. sullimmigrazione e provvede a far
sottoscrivere allinteressato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, redatta sullapposito modulo fornito dalla Questura, e a trasmetterla a questultimo Ufficio.
5. Su indicazioni della Questura,
lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa la data in cui potr ritirare il permesso di soggiorno presso lo
stesso Sportello.
G - Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori
subordinati neocomunitari
Fermo
restando quanto indicato nella richiamata circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in relazione ai flussi di ingresso previsti per lanno
2005, si precisa che il datore di lavoro che intende assumere un cittadino dei
Paesi di nuova adesione alla UE deve trasmettere istanza di nulla osta al
lavoro, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), redatta sullapposita
modulistica (reperibile sul sito www.welfare.gov.it del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali), allo Sportello Unico, il quale invia la
richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, per verificare la
disponibilit delle quote di ingresso destinate ai lavoratori subordinati
neocomunitari, e ne comunica lesito allo Sportello.
Nellipotesi
in cui non vi sia disponibilit di quote, lo Sportello Unico ne d comunicazione
allinteressato con raccomandata a.r.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico, rilascia il
nulla osta al lavoro, trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria.
Detto documento consente al cittadino neocomunitario di richiedere la carta di
soggiorno alla Questura competente.
In
tutte le procedure sopra illustrate, in cui non specificata la modalit di
trasmissione degli atti fra gli
Uffici, la stessa potr essere effettuata via fax, via e-mail, per posta
ordinaria o apposito corriere.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI
STRANIERI
Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di
soggiorno, in corso di validit, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un
anno, pu avanzare istanza per
il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti
congiunti (art. 6 Reg.):
coniuge non
legalmente separato;
figli minori a
carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);
figli
maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al
proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidit
totale;
genitori a
carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine o di provenienza
ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in
grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute.
Procedura per il rilascio del nulla osta
al ricongiungimento familiare
La procedura riguardante il rilascio del nulla osta per il
ricongiungimento familiare effettuata - nella prima fase operativa - secondo
le seguenti modalit, senza lutilizzo del sistema informatico.
Sono
fatte salve le modalit particolari che i Prefetti vorranno stabilire nel
rispetto della legge - ritenute
maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.
1. La richiesta di nulla osta inoltrata allo Sportello
Unico, competente per il luogo di
dimora del richiedente, per
posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando lapposita modulistica (mod.
S).
2. Acquisita listanza, loperatore dello Sportello Unico verifica la regolarit formale e la
completezza delle stessa.
3. Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero, per
telefono, per e-mail o per posta ordinaria, affinch consegni la documentazione prevista dallart. 6, comma 1, del D.P.R. n.
394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, a corredo dellistanza.
Detta documentazione deve essere presentata in
duplice copia al fine di restituirne una,
debitamente timbrata, allinteressato, a norma del comma 4 del citato
art. 6.
Si ricorda che, ai sensi dellart.
6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, la
documentazione da presentare allo Sportello deve attestare:
la
disponibilit di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et
inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dellalloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;
la
disponibilit di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
allimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un
solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o pi familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
i rapporti di
parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla
rappresentanza diplomatica. La rappresentanza diplomatica italiana deve,
comunque, procedere alla legalizzazione della documentazione estera. Per
agevolare la verifica di tali documenti, nel caso in cui sussistano accordi internazionali
che non ammettano la legalizzazione, la rappresentanza diplomatica italiana
provvede alla validazione della documentazione.
4. La richiesta
viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, la quale
effettua gli accertamenti che di
competenza e comunica, tempestivamente, allo
Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta.
5. Acquisito il
parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al
ricongiungimento familiare (redatto sul mod.U) e richiede allAgenzia delle Entrate lattribuzione di un codice fiscale provvisorio o la
verifica dellesistenza del codice fiscale.
6. Lo straniero convocato presso lo Sportello, per via
telefonica, e-mail o per posta
ordinaria, per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare
o, in presenza di motivi
ostativi al rilascio, per la notifica del motivato provvedimento di diniego
(art. 6, comma 4, Reg.). Al predetto viene, altres, fornito il numero
telefonico - da comunicare al familiare -
al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto
presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto dingresso.
7. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta, via
fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul sito internet
www.esteri.it, alla sezione Rappresentanze
diplomatiche) alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente.
8. Questultima,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso
al familiare del richiedente, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo
Sportello Unico.
Allatto del
rilascio del visto, lo straniero viene, altres, avvertito dellobbligo di
presentarsi allo Sportello entro otto
giorni dallingresso in Italia.
9. Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede,
quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente fornito -
lappuntamento, presso lo stesso Sportello,
per la richiesta del permesso di
soggiorno da parte dello straniero da ricongiungere (art. 6, comma 5, Reg.). La
data di convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una
comunicazione allinteressato, trasmessa per posta ordinaria, fax o e-mail
nella quale viene, altres, elencata la documentazione da allegare alla
richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il
visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro).
10. Presentatosi presso lo
Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo aver ricevuto il certificato
di attribuzione del codice fiscale, provvede a richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno utilizzando lapposito modulo fornito dalla Questura.
11. Su indicazione della
Questura, infine, lo Sportello Unico, fornisce informazioni allo straniero
circa la data in cui dovr essere sottoposto ai prescritti rilievi
fotodattiloscopici e sulla data in cui potr ritirare il permesso di soggiorno.
In
tutti i casi suindicati, in cui non specificata la modalit di trasmissione
degli atti fra gli Uffici, la stessa potr essere effettuata via fax, via
e-mail, per posta ordinaria o
apposito corriere.
Familiari al seguito dello
straniero
Lart. 29, comma
4, del T.U. sullImmigrazione, consente, inoltre, lingresso, nel territorio
nazionale, dei familiari al seguito dello straniero, titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali possibile
attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra
indicati circa la disponibilit di alloggio e di reddito.
La procedura per
il rilascio del relativo nulla osta analoga alla procedura sopra descritta
per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare anche per quanto
concerne gli accertamenti di competenza della Questura. Listanza deve essere
redatta sullapposita modulistica (mod. T) ed il relativo nulla osta secondo il
medesimo modello previsto per il nulla osta al ricongiungimento familiare
(mod.U)
Per detta
fattispecie, per, lart. 6, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato
dal D.P.R. n. 334/2004, consente allo straniero, ai fini della presentazione
della domanda e della relativa documentazione, di avvalersi di un procuratore
speciale.
In questultima ipotesi,
pertanto, la documentazione gi prevista per il ricongiungimento familiare, da
inoltrarsi allo Sportello unico, deve essere integrata da:
delega a favore
di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
presentare listanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo
straniero che ha
gi ottenuto il visto per i motivi sopra
specificati, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico consolare
italiana allestero;
fotocopia di un
documento personale del delegato.
Si precisa che le istanze di
ricongiungimento e coesione familiare pervenute alle Prefetture e alle
Questure, dal 25 febbraio 2005 in attesa dellattivazione degli Sportelli
Unici, potranno essere trattate anche se la documentazione relativa al rapporto
di parentela priva della vidimazione della rappresentanza diplomatica competente,
prevista dallart. 6, comma 2 del Regolamento, atteso che le Autorit consolari
italiane non hanno ancora provveduto allapplicazione della nuova procedura.
Tutte le istanze
eventualmente presentate alle
Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano, dovranno essere
trasmesse alle Questure, competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli
Unici fino allemanazione delle norme attuative previste dallart. 30 del
D.P.R. 394/99.
Si soggiunge,
inoltre, che le domande presentate alle Questure prima dellentrata in vigore del Regolamento in
oggetto continuano ad
essere trattate ai sensi
della normativa vigente
alla data della loro presentazione.
Si rammenta, infine, che
i provvedimenti adottati dallo Sportello Unico hanno carattere definitivo e,
pertanto: gli atti riguardanti lassunzione per lavoro subordinato sono
impugnabili con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli atti riguardanti il ricongiungimento familiare sono
impugnabili, a norma dellart. 30, comma 6, del T.U. sullImmigrazione, innanzi
al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede linteressato.
Firmato
DAscenzo