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Il permesso di soggiorno

Le richieste di rilascio di permesso di soggiorno superiore a 90 giorni, del suo rinnovo, nonché il rilascio della carta di soggiorno e di aggiornamento dei dati devono essere presentate presso il Commissariato competente per residenza, oppure presso l'ufficio immigrazione della Questura,nel caso non sia presente alcun Commissariato.

Le richieste di aggiornamento del permesso di soggiorno per l'inserimento di figli minori nati in Italia, di duplicato, di permesso di soggiorno di durata fino a 90 giorni, per cure mediche, gravidanza e le carte di soggiorno per cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea si presentano presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno va inoltrata entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve in ogni caso presentare:

Il modulo di richiesta, il passaporto, o altro documento equivalente in corso di validità con apposto il relativo visto di ingresso, overichiesto, più una fotocopia dello stesso documento;

4 foto formato tessera, identiche e recenti, una marca da bollo da 14,62 euro e la documentazione richiesta in base alla tipologia del permesso di soggiorno.

Per i casi non contemplati, rivolgersi all'ufficio immigrazione della Questura competente.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

E' necessario presentare:

  • Impegnativa di lavoro con firma autenticata del datore di lavoro;
  • Stato di servizio o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS;
  • 4 foto formato tessera, marca da bollo da € 14,62, passaporto e relative fotocopie;
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

E' necessario presentare:

  • Partita IVA;
  • Iscrizione al Registro Esercenti Commercio;
  • Licenza comunale per le attività se prevista;
  • 4 foto formato tessera, marca da bollo da € 14,62, passaporto e relative fotocopie;

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

E' necessario presentare:

  • Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico del centro dell'impiego;
  • 4 foto formato tessera , marca da bollo da € 14,62, passaporto e relative fotocopie;

Permesso di soggiorno per studio

Per presentare la richiesta è necessario allegare:
  • Documentazione relativa al corso di studi, seguito o da seguire;
  • Polizza assicurativa, italiana o straniera, valida sul territorio nazionale per la copertura delle spese sanitarie;
  • 4 foto formato tessera , marca da bollo da € 14,62, passaporto e relative fotocopie

Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Per presentare la richiesta è necessario allegare:

  • Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato presso la Rappresentanza Consolare Italiana all' estero, se la certificazione proviene da Paese non appartenente all'Unione Europea;
  • Dichiarazione di presa a carico del coniuge

Permesso di soggiorno per turismo

Per presentare la richiesta, è necessario allegare :

  • La documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi per il rientro nel paese di provenienza e ai mezzi di sussistenza commisurati alla durata del soggiorno.

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

  • A seguito della modifica apportata all'art. 14 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n.394/99, dal D.P.R. n. 334/04, tale permesso di soggiorno consente l'esercizio di attività lavorativa e può essere convertito in quello per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma per tali tipologia di permesso di soggiorno.

Procedure di emersione

  • L'estensione delle norme dell'art. 33 della legge n.189/02 e della legge n. 222/02 ai lavoratori autonomi non risulta possibile, se non a seguito di modifica legislativa. Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge n.241/04 questo Dipartimento ha proposto un emendamento, approvato in sede parlamentare, art. 1 quater della legge n.271/04,che estende la disciplina fissata dal testo unico in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro, anche ai permessi di soggiorno rilasciati a seguito di regolarizzazione (possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quello autonomo, possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro anche in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore ad un anno); in ordine alle domande di regolarizzazione conclusesi con un provvedimento di rifiuto, perché relative a rapporti di lavoro risultati inesistenti all'epoca della regolarizzazione, non si intravede la possibilità di alcuna attività discrezionale da parte dell'amministrazione, fino alla definizione dei relativi procedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o penale; mentre ipermessi di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, rilasciati a seguito dell'apertura di una vertenza legale nei confronti del datore di lavoro che non aveva provveduto alla presentazione della richiesta di emersione, non possono che essere rinnovati secondo la disciplina generale del testo unico immigrazione, quindi solo a fronte dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n.78 del 10 febbraio 2005, ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma7, lett.c) della legge n. 189/02 e dell'art. 1, comma 8, lett.c) del decreto legge n.195/02, convertito con la legge n.222/02, nella parte in cui fa derivare, automaticamente, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dalla presenza didenuncie per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Per tali ipotesi, i relativi procedimenti, nonché quelli che hanno formato oggetto di contenzioso, non ancora definito, saranno esaminati alla luce della citata sentenza.





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