DECRETO LEGISLATIVO:
Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
Consiglio dei Ministri: 20/05/2005
Proponenti: Giustizia
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunit europee,
Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'allegato A;
VISTA la Direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Capo I - (ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)
Art. 1 (Finalit e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle
controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinch sia
assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per
controversie di natura commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi
amministrativi, contabili e tributari.
Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, per controversia
transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il
patrocinio domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno
Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o
in cui la sentenza deve essere eseguita.
2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte domiciliata determinato
conformemente all'articolo 59 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera
la data di presentazione della domanda, in conformit del presente decreto.
4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati
dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.
Art. 3 (Non discriminazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di paesi terzi
legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.
Capo II - (CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO)
Art. 4 (Condizioni di reddito) 1. Pu essere ammesso al patrocinio chi
titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non
superiore a euro 9.296,22.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di
reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalit, ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese
dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra
di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma2, a
causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o
della dimora abituale e quello del foro.
5. Il patrocinio non concesso al richiedente che pu, nella fattispecie,
disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese
processuali di cui all'articolo 3.
6. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002.
Art. 5 (Condizioni legate al merito della controversia) 1. La domanda di
patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente
infondata respinta.
2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni
alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o
quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attivit
autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso
specifico per il richiedente e la natura della causa.
Capo III - (EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO)
Art. 6 (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1. La persona fisica, che sia
parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese
dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformit
delle condizioni stabilite dal presente decreto.
2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una
soluzione prima di intentare un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonch
l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e
gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il
procedimento.
c) Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte
avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza
di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
parte.
4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 7 (Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia) 1.
Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti
spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:
a) spese di interpretazione;
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della
controversia richiesti dal giudice o dall'autorit competente e presentati dal
beneficiario;
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula
delle persone che debbono esporre il caso richiesta a norma di legge o dal
giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra
possibilit per sentire tali persone in modo appropriato.
Art. 8 (Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente domiciliato o
dimora abitualmente) 1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il
patrocinio domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio
necessario a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona
abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato
finch la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi
del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al
momento della presentazione della domanda alle autorit di tale Stato
dell'Unione europea.
Art. 9 (Continuit del patrocinio a spese dello Stato) 1. L'ammissione al
patrocinio valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella
fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito
da un difensore o da un consulente tecnico.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altres, quando il
beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia
eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.
Art. 10 (Procedimenti stragiudiziali) 1. Il patrocinio , altres, esteso ai
procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto,
qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero
qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.
Art. 11 (Atti autentici) 1. Il patrocinio concesso per l'esecuzione di atti
autentici alle condizioni definite nel presente decreto.
Capo IV - (PROCEDURA)
Art. 12 (Organo competente a decidere l'istanza) 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio accolta o respinta
dall'autorit competente dello Stato ove pende il processo.
2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale competente il consiglio
dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 13 (Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio) 1.
L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 pu
chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:
a) all'autorit competente dello Stato dell'Unione europea in cui il
richiedente domiciliato o soggiorna regolarmente (autorit di trasmissione);
oppure b) all'autorit competente dello Stato ove pende il processo o in cui la
decisione deve essere eseguita (autorit di ricezione).
3. L'autorit di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale il
Ministero della giustizia.
4. Il Ministero della giustizia, quale autorit preposta alla trasmissione, pu
decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una
domanda qualora sia manifesto:
a) che essa infondata, o b) che essa esula dal campo di applicazione del
presente decreto.
5. Copia dell'atto di cui al comma 4 trasmessa all'interessato. In tali casi,
la domanda pu essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto
domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello
competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della Giustizia a
cura dell'interessato.
6. Il Ministero della giustizia, quale autorit preposta alla trasmissione,
trasmette la domanda all'autorit di ricezione competente dell'altro Stato
dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di
ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al
comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in
una di tali lingue.
7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati
dall'autenticazione o da qualsiasi formalit equivalente.
8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte
dell'autorit competente ai sensi dell'articolo 12, il richiedente rimborsa le
spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorit
preposta alla trasmissione.
Art. 14 (Contenuto dell'istanza) 1. Le domande di ammissione al patrocinio
presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti
giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.
2. Il Ministero della giustizia, quale autorit preposta alla trasmissione,
assiste il richiedente provvedendo affinch la domanda sia corredata di tutti i
documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinch la
domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei
documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono
forniti a titolo gratuito.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15 (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio) 1. Nei dieci
giorni successivi a quello in cui pervenuta la domanda di ammissione al
patrocinio da parte dell'autorit di ricezione di cui all'articolo 14, il
consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni
di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e
provvisoria al patrocinio.
2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.
3. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n.115 del 2002.
Art. 16 (Formulario uniforme) 1. Le domande di ammissione al patrocinio e la
loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato
dalla Commissione delle Comunit europee.
Capo V - (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 17 (Norme applicabili) 1. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e
in relazione alle disposizioni in esso contenute, il presente decreto prevale
sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi
dagli Stati membri, compresi:
a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza
giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo
addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di
assistenza giudiziaria,firmato a Mosca nel 2001;
b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso
internazionale alla giustizia.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli I e IV,
della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.