DECRETO
LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n.76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e
l'articolo 7, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha
prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta
legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma
92, lettera b);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2,
7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza
unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3,
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura
a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita',
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche'
l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto
previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e
correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione,
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale diritto si
realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle
istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere,
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli
opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al
comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7.
La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel
sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente
articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola
primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui
al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo
ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della
scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono
iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e
formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento
del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di
frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione
di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni
del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie,
le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il
contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f),
del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione
della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di
ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il
trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che
contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali
della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle
Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento,
informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilita' dei
percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con
la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel
rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali
attivita' e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro
normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono
organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione
e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni
stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad
integrazione con altri sistemi.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni
di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani
tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art. 6. Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo
di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico
2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione,
come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi
dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n.
53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle
modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della
predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2
continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come
ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali
destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito
accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle
iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui
all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001,
n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il
monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire
dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i
risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche
con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione
professionale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti
ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per
l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con
quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005