Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari ex art.18, comma 6, T. U. Un importante strumento di tutela per
le persone straniere che scontano un pena
Il presente lavoro nasce dalla esigenza di colmare in parte la carenza di attenzione prestata sia dai giuristi che dallassociazionismo allistituto di cui al 6 comma dellart. 18, T.U.Imm.
Si tratta, infatti, di un importante strumento di supporto per migranti che hanno scontato (o stanno ancora espiando) una pena detentiva, che stato a lungo trascurato, trovando una scarsissima applicazione, a fronte di uno sviluppo sistematico dellanalogo strumento sancito nei commi precedenti della medesima disposizione.
Ci stupisce tanto pi se si pensa che la categoria protetta dalla norma giuridica composta da soggetti migranti, che stanno espiando una pena, presumibilmente di giovanissima et. Una situazione di straordinaria debolezza sociale resa ancora pi acuta dalla radicalizzazione dellintolleranza verso i migranti che hanno commesso degli illeciti penali.
Una spiegazione, come sempre, risiede nel principio per il quale tanto pi debole il soggetto sociale, tanto pi scarsa sar la sua capacit di pressione politica e dunque la possibilit di ottenere tutela.
Lart 18, comma 6 Testo Unico Immigrazione prevede il
rilascio (su iniziativa del procuratore, del magistrato di
sorveglianza del tribunale dei minori, dei servizi sociali competenti o di una
associazione accreditata) di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari (valido 6 mesi,
rinnovabile per un ulteriore anno e convertibile in motivi di lavoro o studio) a favore delle persone straniere
(maggiorenni o minorenni) che
durante la minore et hanno commesso un reato punito con pena detentiva e per
il quale sono state condannate (eventualmente anche con sospensione) a una detenzione, a una pena alternativa o
sostitutiva ovvero a una messa in prova (forse anche con perdono
giudiziario), finita di scontare
per la parte relativa alla eventuale detenzione in carcere, e che hanno intrapreso
positivamente un programma di assistenza e integrazione sociale
sostenuto dai servizi sociali competenti o da una associazione accreditata.
Schema:
1. Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari convertibile in motivi di lavoro (subordinato e autonomo)o in motivi di studio;
2. A favore di persone straniere maggiorenni e minorenni;
3. Requisiti: commissione di un reato durante la minore et, avvio di un programma di assistenza e integrazione socialee condanna penale (anche con pena alternativa, sostitutiva o messa alla prova);
4. Tempi: avvio del programma prima della fine della pena; rilascio del permesso non prima di aver terminato eventuale detenzione in carcere.
Lart.18, comma 6 recita testualmente:
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere
altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale dei minori, allo straniero che ha terminato lespiazione di una
pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore et e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale