Di seguito i due articoli citati nellĠordinanza del sindaco.

Ritengo che sia impugnabile il provvedimento specifico per una serie di ragioni:

1)    nel caso del burka o del velo islamico esiste un giustificato motivo di carattere religioso o quantomeno culturale

2)    Il fine delle due leggi citate  quello di prevenire lesioni allĠordine pubblico celando lĠidentitˆ alle forze dellĠordine. Ma nella fattispecie cioĠ non si verifica. Si tratta di un piccolo paese in cui tutti si conoscono. Chi ha contestato lĠinfrazione sicuramente conosceva chi Òsi celava dietro il veloÓ e quindi sapeva che da quella persona non potevano provenire lesioni dellĠordine pubblico. La persona eĠ stata anche identificata (non cĠ quindi pericolo di sostituzioni). Si tratta quindi di un evidente caso di sviamento di potere, ossia di uso della potestaĠ data da una norma per un fine diverso.

 


R.D. 18-6-1931 n. 773


Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

 

85. (art. 83 T.U. 1926). - é vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore  punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (63).

é vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autoritˆ locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera,  punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (63).

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L. 22-5-1975 n. 152


Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136.

 

 

5. é vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. é in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore  punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 800.000.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo  facoltativo l'arresto in flagranza.