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Data documento 19/04/2005 
 
Iscrizione anagrafica detenuto straniero 
Ministero dell'Interno - Nota prot. 200502093-15100/4208 del 19 Aprile 2005
 
 
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Prot. n. 200502093-15100/4208
Roma, 19 Aprile 2005


ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ASTI

(Risp. a foglio n.20040025651 Area II EE.LL. del 27.12.2004)

E, p.c. AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dell’ immigrazione e della Polizia delle frontiere


OGGETTO: Iscrizione anagrafica detenuto straniero.


La materia dell’ ingresso e del soggiorno in Italia degli stranieri è regolata dal D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal DPR 394/1999 di recente modificato dal DPR 334/2004.
In particolare, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono disciplinate dall’ art. 6, comma 7, del citato TU 286/98, in base al quale le stesse sono effettuate “ alle medesime condizioni dei cittadini italiani” con le modalità previste dal regolamento di attuazione 394/99.
L’ art. 15 di tale regolamento precisa che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate in base alla legge 1228/1954 e al Regolamento anagrafico 223/89.
In conseguenza di tanto, è ormai il DPR 223/89, con le modifiche apportate dal DPR 394/99, a disciplinare integralmente (in quanto già coordinato e modificato) le vicende anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante.
Tanto premesso, si rileva, in linea generale, che l’ iscrizione anagrafica dei detenuti può essere effettuata in base all’art. 5 del D.P.R. 223/89, che disciplina tra l’altro le convivenze anagrafiche per motivi di pena ovvero in base all’art. 8, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento, che si riferisce unicamente ai detenuti in attesa di giudizio.

Quanto all’ obbligatorietà dell’ iscrizione anagrafica si richiama in primo luogo l’art. 1 della citata legge 1228/1954, il quale prevede che nell’anagrafe sono registrate tra l’altro le posizioni relative alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza.
Lo stesso art. 2 della stessa legge n. 1228/1954, prevede che è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quale esercita la potestà o la tutela, l’iscrizione nel Comune di dimora abituale.
Inoltre gli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 223/89 impongono al responsabile della convivenza, il quale è colui che dirige la convivenza stessa, di provvedere alle dichiarazioni anagrafiche.
In mancanza, si dovrà procedere d’ ufficio agli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 5 della legge e dell’art. 15 del sopra richiamato regolamento.
Una diversa lettura delle norme, invero, renderebbe inapplicabili le disposizioni dettate in materia di accertamento e iscrizione anagrafica d’ ufficio, contrastando con la funzione anagrafica, che è quella di rilevare la presenza stabile sul territorio della popolazione, comunque situata.
In tal senso, peraltro, per un soggetto detenuto, si è già pronunciata la giurisprudenza, che ha ritenuto che gli spostamenti legati a contingenti motivi processuali (più o meno frequenti) non possono di certo influire sul luogo della iscrizione anagrafica del detenuto, né possono farlo ritenere senza fissa dimora (così da rendere applicabile il disposto dell’ art. 2 legge n. 1228/54, che prevede anche in tal caso l’ iscrizione nel comune di nascita), dimora che invece corrisponde a quella del luogo ove è ristretto per l’ espiazione della pena.
Nel caso di specie, si rende necessario verificare se con il provvedimento di condanna sia stata disposta l’ espulsione dal territorio quale misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (artt. 15 e 16 del TU 286/1998).
In mancanza, si ritiene che gli interessati, peraltro, già inseriti nei registri della popolazione residente, possano essere iscritti nell’ anagrafe del Comune ove ha sede l’istituto di pena, in quanto la loro permanenza in Italia è determinata dall’ esistenza di una sentenza che li obbliga a soggiornarvi.
Al termine del periodo di esecuzione della pena, gli interessati dovranno richiedere il nuovo titolo di soggiorno e, se concesso, dovranno esibirlo agli uffici anagrafici del Comune, che prenderanno nota della relativa scadenza, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione anagrafica.

Sull’ argomento, lo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cui si invia, per ogni opportuna valutazione, copia del quesito, con nota del 4.9.2001, ha precisato che “… nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’ A.G. in forza del quale l’ interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’ autorità di P.S.”.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)

 
Inserito il 12/05/2005 - Visite: 375 
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