TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile

N. 861/05 R.G.

 

Il Giudice designato

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti,

sciogliendo la formulata riserva,

 

premesso che i precedenti del Tribunale di Bologna e di Lucca invocati dalle amministrazioni resistenti a sostegno del proprio assunto si riferiscono a fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, ove non si discute della legittimit del provvedimento di espulsione ma di quella del provvedimento di diniego del pemesso di soggiorno per motivi di famiglia e di quella del provvedimento presupposto di rifiuto della revoca dellespulsione;

 

considerato che il giudice ordinario conosce, ex art. 30 co. 6 dlgs. 286/98, di tutti i provvedimenti dellautorit amministrativa in materia di diritto allunit familiare;

 

ritenuto che il provvedimento della Prefettura di Pisa del 5.10.2004, col quale stata respinta listanza di revoca del provvedimento di espulsione emesso dalla stessa autorit in data 09.03.2002, illegittimo; che, invero, in presenza di unistanza di revoca dellespulsione presentata contestualmente alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e poi trasmessa dal Questore al Prefetto per competenza, lamministrazione non poteva limitarsi nel rifiutare la revoca ad osservare che la straniera destinataria di un provvedimento di espulsione adottato anteriormente al matrimonio contratto in data 12.06.2004, ma doveva procedere ad una nuova valutazione del caso, essendole richiesto proprio di verificare lattualit del provvedimento di espulsione alla luce del sopravvenuto matrimonio e del diritto al ricongiungimento familiare; che, sulla questione giuridica del se sia concedibile il permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero espulso dallItalia, questo Giudice ha gi statuito in precedenti pronunce che lesistenza di un precedente provvedimento di espulsione, salvo che ricorra lipotesi di cui allart. 13, co. 1 T.U. Immigrazione (espulsione per ragioni di ordine pubblico), non di ostacolo alla concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari, venendo in rilievo esigenze che dalla Carta Costituzionale, da Convenzioni Internazionali, e dalla stessa legge sullimmigrazione sono considerate di carattere prevalente; che, quanto a questultima, ci si ricava sia dallart. 19 co. 2 lett. c), che vieta lespulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana, sia dalla ratio della disciplina degli artt. 28 ss del T.U. Immigrati, che quella della tutela dellunit familiare e dei minori; che, inoltre, quando lo straniero, bench espulso si sia trattenuto sul territorio nazionale (magari per anni come nel caso di specie, in cui il provvedimento di espulsione risale al 2000) irragionevole la soluzione interpretativa proposta dalle resistenti secondo la quale lo straniero espulso, che si sia successivamente sposato con cittadino italiano, per avere diritto al permesso di soggiorno, deve prima uscire dal territorio italiano e poi richiedere un visto di ingresso per motivi familiari, perch essa realizza, sia pure temporaneamente, una frantumazione dellunit familiare che la legge vuole invece proteggere; che, pertanto, lamministrazione avrebbe dovuto unicamente accertare se, sulla scorta dellinformativa della Questura, il matrimonio era genuino e non ricorreva lipotesi di cui allart. 13 co. 1 T.U.; che, - non essendo contestato che la ricorrente coniugata con cittadino italiano dal 12. 6.2004 e che il matrimonio genuino, tanto che, nellambito dello stesso procedimento attivato a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e contestuale istanza di revoca dei provvedimenti di espulsione, la Prefettura di Firenze ha provveduto in data 20.9.2004 alla revoca dellespulsione pronunciata in data 15.3.2000, e non essendo dedotta lesistenza della situazione ostativa ex art. 13 co. 1 T.U. la ricorrente ha diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e di conseguenza alla revoca del decreto di espulsione;

 

considerato che la complessit della questione impone la compensazione delle spese di lite

 

P.Q.M.

 

ordina al Questore di Lucca di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Lucca, 14.05.2005                                                            Il Giudice designato

Dott. Carmine Capozzi