PROPOSTA DI PROCEDURA

RELATIVA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

NELLA PROVINCIA DI TORINO

 

 

“Focus Minori Migranti”, Giugno 2005

 

 

 

1. Perché questa proposta?

 

La presente proposta nasce da un confronto all’interno del “Focus Minori Migranti”; un gruppo di associazioni e CTP che si sono ritrovate nei mesi di Aprile e Maggio presso il Gruppo Abele per affrontare le problematiche relative all’accoglienza e all’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

 

In particolare è emerso il grave problema del rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, determinato dalle prassi adottate in seguito all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini, D.P.R. 334/2004, e alla decisione del Comitato minori stranieri di non emettere più provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio”.

Attualmente, infatti, a causa di tali prassi, solo i minori che rispondono ai requisiti stabiliti dall’art. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98 hanno la prospettiva di poter restare regolarmente in Italia dopo il compimento della maggiore età: tutti i minori che non possono dimostrare di essere entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni e di aver partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile sanno che alla maggiore età diventeranno nuovamente irregolari.

 

Questo pone rilevantissimi problemi nell’impostare efficaci politiche di integrazione: sempre più ragazzi decideranno di restare nella clandestinità e di non seguire percorsi di integrazione legali, finendo emarginati o coinvolti in attività illegali, con gravi effetti sia sui minori sia sulla società d’accoglienza.

Inoltre, va considerato che la nuova prassi avrà un grave effetto perverso, in quanto i ragazzi saranno incentivati ad emigrare in Italia prima del compimento dei 15 anni, e quindi – come già si sta verificando in queste settimane – arriveranno bambini sempre più piccoli, cosa che pone rilevanti problemi sia in ordine alla tutela dei minori, sia rispetto ai costi dell’accoglienza.

 

Riteniamo tuttavia che nell’attuale quadro normativo vi siano gli estremi per adottare una diversa procedura, che consenta di superare tali problematiche.

 

Punto fondamentale su cui si fonda la presente proposta è la considerazione che il primo comma dell’art. 32 del T.U. 286/98 non è stato modificato dalla legge 189/2002 né sono state introdotte modifiche alla sua applicazione dal nuovo regolamento di attuazione; che tale disposizione richiede come unico requisito per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età l’affidamento ai sensi dell’art. 2 legge 184/83; e che tale requisito è alternativo e non concorrente ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter dell’art. 32.

Finora tale disposizione è stata applicata solo in presenza del provvedimento di “non luogo a procedere al rimpatrio”, secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001. Tuttavia, in seguito alla decisione del Comitato minori stranieri di non emettere più provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio”, tale circolare sembra doversi ritenere superata, posto che in caso contrario la norma di legge prevista dal primo comma dell’art. 32 non potrebbe mai essere applicata.

 

Purtroppo le disposizioni introdotte dal nuovo regolamento di attuazione, lungi dal rappresentare elementi di chiarimento in merito all’applicazione del Testo Unico, pongono ulteriori problemi di interpretazione. Lo stesso Comitato minori stranieri appare in difficoltà rispetto all’interpretazione del regolamento.

Quella che qui proponiamo è solo una proposta di interpretazione, che ci sembra la più sostenibile in base alla lettura del testo del regolamento: naturalmente tale procedura potrà essere applicata solo ove l’interpretazione proposta venga condivisa dai competenti organi a livello nazionale (in primis il Comitato minori stranieri).

 

Infine, posta la sostanziale inefficienza e inefficacia dimostrata fino ad oggi, appare necessario ridefinire il ruolo del Comitato minori stranieri riguardo alle indagini familiari e al rimpatrio assistito.

In questa proposta abbiamo ipotizzato che solo i minori che chiedono di essere rimpatriati e/o per i quali l’Ente Locale valuti che il rimpatrio sia nel loro superiore interesse, vengano segnalati al Comitato per l’espletamento delle indagini familiari (l’art. 5 del D.P.C.M. 535/99, infatti, prevede l’obbligo di segnalazione di ogni minore non accompagnato ai fini del censimento, non ai fini delle indagini familiari).

Questo consentirebbe al Comitato di avere un numero inferiore di casi per cui svolgere le indagini familiari, e quindi di abbreviare i tempi per la realizzazione di tali indagini e per l’emissione dei provvedimenti di rimpatrio.

Anche su tale proposta di procedura, sarà ovviamente necessario un confronto, a livello nazionale, con il Comitato minori stranieri.

 

L’obiettivo che ci poniamo non è di “fare restare tutti i minori che entrano clandestinamente in Italia ”.

In primo luogo, infatti, riteniamo che nei casi in cui sia nel superiore interesse del minore essere ricongiunto alla propria famiglia nel paese d’origine, debba essere disposto ed eseguito il rimpatrio assistito, con tutte le tutele previste dalla normativa (accurate indagini familiari ecc.) e con l’impostazione di efficaci progetti di reinserimento.

In secondo luogo, la Questura ha naturalmente discrezionalità nel decidere in quali casi rilasciare il permesso di soggiorno e condividiamo la necessità che vi sia una verifica sul percorso di integrazione del minore: i ragazzi che non seguono un percorso di integrazione legale devono sapere che al compimento dei 18 anni avranno difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno.

Dato che secondo la nuova prassi il Comitato minori stranieri non opera più tale verifica sul percorso di integrazione, ci sembra che essa non possa che avvenire a livello locale, da parte dei servizi sociali dell’Ente Locale, che hanno seguito il percorso di integrazione del minore, del Giudice Tutelare e della Questura.

 

In sintesi, dunque, in base alla presente proposta di procedura, potrebbero ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni:

a)     i minori che rispondono ai requisiti previsti dai c.1-bis e ter, art. 32 T.U. 286/98 (ingresso  da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni ecc.)

b)    i minori che sono affidati ai sensi dell’art. 2 legge 184/83 e hanno seguito positivamente un percorso di inserimento – ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98

c)     i minori che hanno ricevuto un permesso per motivi familiari – ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98.

 

Questa proposta di procedura, che si pone pienamente nei limiti posti dalla legge, consentirebbe di impostare efficaci politiche di integrazione e di tutelare i diritti dei minori stranieri non accompagnati in conformità alle previsioni della legislazione italiana e internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 


Torino, 6 Giugno 2005

 

A.S.A.I. (Associazione Salesiana di Animazione Interculturale)

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

Servizio Minori C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

Comitato “Oltre il razzismo”

Cooperativa Sanabil

Coordinamento Operatori Basse Soglie Piemonte

CTP Braccini

CTP Giulio

Gruppi di Volontariato Vincenziano

Gruppo Abele

Save the Children Italia

Ufficio Pastorale Migranti Diocesi di Torino



2. La proposta di procedura

 

1)    Segnalazione

I servizi sociali dell’Ente Locale segnalano il minore:

-       al Comitato minori stranieri, ai fini del censimento[1]

-       al Giudice Tutelare, ai fini dell’apertura della tutela[2]

-       alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (se il minore è in stato di abbandono)[3]

 

2)    Tutela

Il Giudice Tutelare apre la tutela e nomina tutore l’Ente Locale ovvero, dopo aver effettuato le opportune verifiche, un parente o altra persona idonea all’ufficio[4].

 

 

3)    Permesso di soggiorno per minore età

Il tutore presenta la domanda di permesso di soggiorno per il minore.

La Questura, ove non possa essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno, rilascia un permesso di soggiorno per minore età[5].

Se il minore si presenta direttamente in Questura per richiedere un permesso di soggiorno per minore età, la sua domanda viene ricevuta, ma lo si invita a recarsi presso i servizi sociali dell’Ente Locale territorialmente competenti e ad integrare al più presto la domanda presentando una dichiarazione di “presa in carico” (dato il carico di lavoro di alcuni servizi, ai fini del primo rilascio potrà essere sufficiente anche l’inserimento in lista d’attesa o la fissazione di appuntamento per un colloquio con l’assistente sociale).

 

 

4)    Rimpatrio assistito

Se il minore chiede di essere rimpatriato e/o l’Ente Locale valuta che è nel superiore interesse del minore essere rimpatriato, l’Ente Locale chiede al Comitato minori stranieri l’espletamento delle indagini familiari[6].

Negli altri casi non si fa luogo alla segnalazione al Comitato minori stranieri ai fini dell’espletamento delle indagini familiari (il minore viene quindi segnalato solo ai fini del censimento).

Se in base ai risultati delle indagini familiari e dopo che il minore è stato sentito, il Comitato valuta che è nell’interesse del minore essere rimpatriato, dispone il rimpatrio assistito[7].

Il Comitato deve sempre valutare il superiore interesse del minore caso per caso e in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo[8], e non può applicare criteri rigidi e generali (quali ad es. la data di ingresso in Italia).

 

 

5)    Affidamento

Se il minore viene inserito in una comunità o centro di accoglienza, i servizi sociali dell’Ente Locale dispongono l’affidamento alla comunità o centro di accoglienza, con il consenso del tutore, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 184/83. Il provvedimento di affidamento viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

 

Se il minore vive con un parente, i servizi sociali dell’Ente Locale valutano l’idoneità e la disponibilità del parente ad assumere l’affidamento e, nel caso in cui la valutazione sia positiva, affidano il minore al parente ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 184/83, con il consenso del tutore. Il provvedimento di affidamento viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

 

 

6)    Permesso di soggiorno per integrazione minore

Se il minore è entrato in Italia prima dei 15 anni e non ha ancora compiuto 16 anni (e può quindi  potenzialmente rientrare nei requisiti previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98), può essere inserito in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 394/99.

L’ente gestore del progetto richiede il parere al Comitato minori stranieri ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione minore.

 

Se il Comitato dà parere favorevole, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per integrazione minore ai sensi degli artt. 11 e 28 D.P.R. 394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004).

 

Il regolamento di attuazione non chiarisce i criteri su cui deve fondarsi il parere del Comitato. Tuttavia, posto che il permesso per integrazione minore evidentemente deve essere rilasciato durante la minore età e non al compimento dei 18 anni, sembra da escludersi che il parere debba essere emesso al termine del progetto di integrazione.

E’ quindi presumibile che il parere debba essere emesso all’inizio del progetto e riguardare esclusivamente a) i requisiti di età previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter; b) l’ente gestore del progetto di integrazione sociale e civile proposto; c) la validità del progetto di integrazione sociale e civile proposto.

 

 

7)    Iscrizione nel permesso di soggiorno dell’affidatario / Permesso di soggiorno per motivi familiari

Se il minore non ha ancora compiuto 14 anni ed è affidato a un parente o a una famiglia affidataria ai sensi dell’art. 4 legge 184/83, con cui convive, la Questura iscrive il minore sul permesso di soggiorno dell’affidatario, ai sensi dell’art. 31, c. 1 T.U. 286/98. Al compimento del quattordicesimo anno, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 31, c. 2 T.U. 286/98.

Ai minori ultraquattordicenni che si trovino nelle condizioni di cui sopra ma che non siano stati iscritti nel permesso dell’affidatario prima del compimento del quattordicesimo anno, in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 la Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore età. E’ tuttavia opportuno considerare che – come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale di Torino[9] – l’art. 31, c. 2 T.U. 286/98 può essere interpretato anche nel senso che in tali casi debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

 

8)    Minori che non possono ottenere un permesso per integrazione minore o motivi familiari

Se il minore non può ottenere né un permesso di soggiorno per integrazione minore, in quanto non rientra nei requisiti previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter (ad es. perché è entrato in Italia dopo il compimento dei 15 anni), né un permesso per motivi familiari, resta con un permesso per minore età.

Il minore viene comunque inserito in un percorso di inserimento (scuola, formazione professionale, borsa lavoro, contratti di apprendistato ecc.).

 

 

9)    Rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

Al compimento della maggiore età, il minore non accompagnato può ottenere un permesso di soggiorno nei seguenti casi:

 

9.1) Se il minore rientra nei requisiti previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter T.U. 286/98 (ingresso  da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni, disponibilità di un alloggio, frequenza di un corso di studio, contratto di lavoro o proposta di contratto), al compimento dei 18 anni la Questura può rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio ai sensi dell’art. 32 c.1-bis e ter.

L’ente gestore del progetto di integrazione sociale e civile deve dimostrare con idonea documentazione la sussistenza di tali requisiti.

 

9.2)    Se il minore ha ottenuto un permesso per motivi familiari ai sensi dell’art. 31, c. 2, al compimento dei 18 anni la Questura può rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio ai sensi dell’art. 32, c.1 T.U. 286/98.

 

9.3)    Se il minore non rientra nei requisiti previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter ma è affidato ai sensi dell’art. 2 legge 184/83, ha seguito positivamente il percorso di inserimento (scolastico, formativo ecc.) e non ha ricevuto un provvedimento di rimpatrio, al compimento dei 18 anni la Questura può rilasciare un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio sulla base dell’art. 32 c.1 T.U. 286/98.

 

La partecipazione del minore al percorso di inserimento viene valutata sulla base:

-       della relazione di chiusura tutela disposta dal Giudice Tutelare

-       della relazione presentata dai servizi sociali dell’Ente Locale, cui è allegata la documentazione che provi l’effettiva partecipazione del minore al percorso di inserimento (attestati scolastici e dei centri di formazione professionale, documentazione sui tirocini formativi, proposta di lavoro ecc.).

 

L’applicabilità dell’art. 32, c.1 in tali casi si fonda sulle seguenti considerazioni:

a)     L’art. 32, c. 1 richiede come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 legge 184/83[10], che comprende l’affidamento a una famiglia, o a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare o a un istituto di assistenza pubblico o privato, e non pone distinzioni tra l’affidamento consensuale disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare e l’affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni (si veda in proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003[11]).

 

b)    L’art 32, c. 1 non è stato modificato dalla legge 189/2002 e non sono state introdotte modifiche alla sua applicazione dal nuovo regolamento di attuazione, D.P.R. 334/2004, che disciplina l’attuazione dei c. 1-bis e ter ma non del primo comma.

 

c)     Come si evince dalla lettera della legge nonché dalla giurisprudenza (sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003, ordinanza del Consiglio di Stato n. 1002/2004, giurisprudenza del TAR Piemonte e di numerosi altri TAR[12]) e come affermato dallo stesso Comitato minori stranieri (Nota del 14.10.2002), i requisiti previsti dal  c. 1 e quelli previsti dai c. 1-bis e ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti.

 

d)    Non vi è alcuna norma né legislativa né regolamentare che stabilisca che al minore titolare di permesso di soggiorno per minore età non possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio o lavoro al compimento della maggiore età ai sensi dell’art. 32. A tale proposito, il TAR Piemonte ha affermato, con giurisprudenza costante dal 2001 ad oggi[13], che la Questura ha il dovere di valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, in capo al minore titolare di permesso per minore età che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o lavoro al compimento della maggiore età, e che l’art. 32 va applicato in via analogica a tutti i minori divenuti maggiorenni , atteso che “tale soluzione, oltre a comportare il superamento dei problemi di costituzionalità [...] con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza sostanziale, consente al minore, una volta raggiunta la maggiore età, di richiedere un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel contesto socio-economico italiano” (sent. n. 454/2003).

 

e)     In seguito all’adozione da parte del Comitato minori stranieri del nuovo orientamento in base a cui non disporrà più provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio”, non può più ritenersi applicabile la circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001 che aveva dato indicazioni alle Questure di applicare l’art. 32 c. 1 richiedendo oltre al provvedimento di affidamento anche il provvedimento di “non luogo a procedere al rimpatrio”. Sull’applicabilità dell’art. 32 c. 1 anche in assenza di un provvedimento del Comitato minori stranieri si è recentemente espresso anche il TAR Piemonte (sent. n. 2206/2004).

 

 

9.4) Negli altri casi – ovvero se il minore non rientra nei requisiti previsti dall’art. 32 c.1-bis e ter, non ha ottenuto un permesso per motivi familiari, non è affidato ai sensi dell’art. 2 legge 184/83  o pur essendo affidato non ha seguito positivamente il percorso di inserimento – non gli viene rilasciato alcun permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, ad eccezione dei casi in cui si applichino altre disposizioni di legge che prevedano il rilascio di un permesso di soggiorno (es. permesso per protezione sociale, per motivi umanitari ecc.).

 

 

 


3. Alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali

 

1) T.U. 286/98 (come modificato dalla l. 189/2002)

Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

 

Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4

 

 

2) Regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 (come modificato dal D.P.R. 334/2004)

Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

[...]

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

[...]

 

 

3) Legge 4 maggio 1983, n. 184

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del
minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

[...]

 

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

[…]

 

 

4) Circolari e giurisprudenza sull’alternatività dei requisiti di cui al c. 1 e ai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98 e sull’applicabilità dell’art. 32 c. 1

4.1) Nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002

“[...] si precisa che la normativa di cui all'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 integra e non modifica la norma precedente prevista dal Dlgs 286/98 e dal DPCM 535/99. [...] Restano salvi i diritti dei minori per i quali all'esito delle indagini familiari il Comitato non valuti realizzabile il rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia ad una età tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro. Infatti si verifica spesso l'ipotesi di un minore non accompagnato che fa ingresso in Italia a 17 anni e due mesi e dalle indagini famigliari espletate si accerti che le condizioni socio-familiari presentano problematiche tali da non consentire il suo rimpatrio assistito. In tal caso appare evidente che non si potrà avviare nei suoi confronti un progetto della durata di due anni ne tanto meno sarà dimostrabile la sua permanenza sul territorio da almeno tre anni. Dunque l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri che presentano requisiti di età e di durata del progetto così come previsti dalla stessa. Per i minori stranieri che non presentano le sopra esposte caratteristiche il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio nel quale viene indicato alla autorità giudiziaria minorile di affidare il minore ai sensi della L.184/83 e alle questure di rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento che al raggiungimento della maggiore età verrà modificato dalle questure in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro.”

 

4.2) Sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5.6.2003

“[...] l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]»” .

 

4.3) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1022 del 9.3.2004

“[...] Rilevato che secondo la sentenza impugnata le condizioni previste dai commi 1 bis e 1 ter art. 32 TU n. 286/1998 e succ. modificazioni si cumulano con quelle previste dal comma 1, richiedendosi in sostanza la permanenza triennale e la frequenza del progetto per tutti i minori non accompagnati titolari di permesso provvisorio;

Rilevato invece che, secondo l’interpretazione cui - sia pure incidentalmente - sembra aderire la Corte costituzionale (sentenza n. 198/2003), la fattispecie disciplinata dal comma 1 è diversa da quelle regolate dai commi successivi, richiedendosi in sostanza la permanenza triennale e la frequenza del progetto solo per i minori non accompagnati i quali non siano stati posti in affidamento o tutela;

[...] PQ.M. Accoglie l'istanza cautelare [...]”

 

 

4.4) Sentenza del TAR Piemonte n. 611 del 9.3.2002

“[...] Ritenuto che negli altri casi il minore presente sul territorio, al compimento della maggiore età, ancorchè non rientrante nella previsione di cui ai richiamati artt.31 e 32, d.lgs. 286/98, ha comunque la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno ai sensi delle norme applicabili in via generale a tutti i cittadini extracomunitari, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti, non potendo il rilascio di titolo per minore età, la cui ratio è esclusivamente la tutela del minorenne, di fatto tradursi, con il raggiungimento della maggiore età, in indiretto strumento di regolarizzazione di cittadini extracomunitari, privi, o che comunque non hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata, ovvero da quella concernente la sanatoria delle posizioni irregolari;

Ritenuto, pertanto, che sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione dell’Interno di valutare la sussistenza dei requisiti in capo all’istante, divenuto medio tempore maggiorenne, per l’ottenimento di altro titolo tra quelli previsti dal T.U. sulla condizione dello straniero, anche in considerazione della maggiore possibilità di inserimento nel tessuto socio-economico del cittadino extracomunitario che ha già soggiornato sul territorio;

Ritenuto, con riferimento al caso in esame, che la Questura di Torino correttamente ha ritenuto la posizione del ricorrente non riconducibile alle fattispecie contemplate dagli artt. 31 e 32, D.lgs. 286/98, ed ha conseguentemente ritenuto non rinnovabile il titolo di soggiorno rilasciato per minore età;

Ritenuto, peraltro, che illegittimamente la resistente Amministrazione ha arrestato le proprie valutazioni alle rilevate circostanze, senza considerare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il richiesto soggiorno ad altro titolo, in specie per attesa occupazione, non essendo previsti automatismi dalla normativa di settore nemmeno nel senso opposto a quello sopra indicato; [...]”

 

 

4.5) Sentenza del TAR Piemonte n. 454 del 24.3.2003

“[...] Tuttavia, il regolamento si è preoccupato di risolvere, anche per tali casi, soltanto il problema dell’individuazione di un idoneo titolo di soggiorno per il minore (costituito dal permesso per minore età), senza disciplinare le vicende successive al raggiungimento della maggiore età. A questo punto, attesa la mancanza di una regolamentazione espressa, per tali casi si possono prospettare due distinte soluzioni interpretative: la prima consiste nel ritenere applicabile direttamente l’art. 5 del D.Lgs. n.. 286/98, considerando il minore divenuto maggiorenne come un qualsiasi cittadino extracomunitario che giunge in Italia e deve richiedere il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla disciplina ordinaria: siffatta soluzione, tuttavia, presenta l’inconveniente di equiparare due situazioni tra loro profondamente differenti, atteso che rischia di dimenticare come il minore divenuto maggiorenne possa presentare una più marcata propensione all’inserimento nel contesto economico e sociale italiano - in cui ha comunque già vissuto - rispetto a chi vi accede per la prima volta. Sembra preferibile, pertanto, la seconda opzione che consiste nell’applicare in via analogica a tutti i minori divenuti maggiorenni la norma di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98; tale soluzione, oltre a comportare il superamento dei problemi di costituzionalità prospettati nel ricorso con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza sostanziale, consente al minore, una volta raggiunta la maggiore età, di richiedere un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel contesto socio-economico italiano. Inoltre, l’applicazione tout court dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/98 comporterebbe che il minore, titolare di permesso di soggiorno per minore età, a causa della improrogabilità del suo titolo, dovrebbe senz’altro lasciare l’Italia per poi rientrarvi come adulto e richiedere il permesso di soggiorno nelle forme e modi ordinari, laddove l’applicazione dell’art. 32 a tutti i minori consente loro di poter proseguire la propria permanenza senza dover previamente e necessariamente allontanarsi dal Territorio Nazionale. [...]”

 

 

4.6) Sentenza del TAR Piemonte n. 1218 del 4.10.2003

“[...] Ne consegue, per quanto appena affermato che, anche a prescindere dalla questione se il ricorrente possa dirsi o meno affidato al proprio fratello Adrian Egert secondo le procedure previste dalla l. n. 184/1983, il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno onde impedirne l’obbligo di espulsione, comporta che, al compimento della maggiore età l’interessato, ove non sussistano motivi ostativi diversi, nella fattispecie non presenti, abbia diritto a vedersi rilasciato una nuova autorizzazione al soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce di quanto previsto dall’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha modificato l’art. 32 del T.U. introducendo ulteriori condizioni non applicabili al caso in esame. Tale lettura delle disposizioni normative sopra rassegnate trova del resto conferma nell’interpretazione datane dal Giudice delle leggi. Infatti la Corte costituzionale, chiamata pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 286/98, ne ha riaffermato la conformità al dettato costituzionale – art. 3 Cost. – in quanto una diversa interpretazione condurrebbe “ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione” ed in forza del precetto più volte affermato dalla stessa Corte secondo cui il principio di supremazia costituzionale impone all’interprete di adottare, fra più soluzioni astrattamente possibili quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (Corte cost., 5 giugno 2003, n. 198). [...]

 

4.7) Sentenza del TAR Piemonte n. 2206 del 11.10.2004

“[...] Le ragioni del diniego dell’Amministrazione si fondano sul fatto che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per minore età, risulterebbe affidato in via di mero fatto alla famiglia della sorella, “non essendo intervenuto alcun provvedimento del Giudice Tutelare a ratifica di quanto segnalato dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale e da questo ufficio al momento dell'acquisizione delle informazioni concernenti la condizione del minore non accompagnato dai genitori”, nonché sulla circostanza che il ricorrente non rientrerebbe in alcuna delle categorie previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, né in quella di minore accompagnato di cui al comma 1 dell’articolo in esame, né in quella, di cui ai commi 1 bis ed 1 ter del citato art. 32, di minore straniero non accompagnato che sia stato ammesso “per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale ecc. ...”, sempre che il minore si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, atteso che il Dine, all’atto del raggiungimento della maggiore età risultava aver maturato un periodo di soggiorno in Italia inferiore ai tre anni prescritti dalla disposizione ora richiamata.

[...]

Ritenuto, altresì, che nessun rilievo può assumere l'argomentazione secondo la quale il Comitato per i minori stranieri di Roma non avrebbe adottato alcun provvedimento volto ad autorizzare la permanenza in Italia del minore, atteso che l'omessa pronuncia del Comitato non costituisce di per sé causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32 del decreto legislativo n. 286/98, in quanto la norma citata, utilizzando, nella fattispecie contemplata dal comma 1 bis, la locuzione “sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33”, vuole significare che solo una espressa decisione in senso negativo può essere ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ed in questo senso si esprime anche il provvedimento del Tribunale dei minori, che prevede la semplice possibilità di una eventuale diversa decisione del Giudice Tutelare o del Comitato per i minori stranieri; sicché il citato provvedimento del tribunale dei Minori rimane pienamente efficace fino a che non intervenga tale eventuale contraria decisione, che, nella fattispecie all’esame, non risulta intervenuta, avendo il Comitato deciso di archiviare il caso concernente lo straniero in argomento (provv. n. 10559/03 del 30 aprile 2003).

Ritenuta altresì, per le medesime argomentazioni svolte, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che il ricorrente rientra nella previsione di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 286/98; peraltro, secondo l’orientamento di questo Tribunale (cfr. sez. II, 24 marzo 2003, n. 454), l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 citato è applicabile a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, atteso che “tale soluzione ... consente al minore, una volta raggiunta la maggiore età, di richiedere un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel contesto socio-economico italiano” (cfr. sentenza citata), e pertanto la norma citata troverebbe applicazione anche nel caso di affidamento in via di mero fatto. [...]”

 

 

4.8) Sentenza del TAR Piemonte n. 464 del 1.3.2005

“[...] L’impugnato diniego si fonda sulla circostanza che il ricorrente“…all’atto del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un periodo di soggiorno regolare di circa un anno e sei mesi e non risulta essere destinatario di alcun progetto di integrazione sociale e civile gestito da un qualsivoglia ente”.

[...]

Ritenuta la fondatezza del ricorso sotto il lamentato profilo della illogicità e carenza della motivazione, atteso che il provvedimento impugnato fa riferimento esclusivamente alla situazione dei minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, prevista dal comma 1 bis dell’art. 32 del D.lvo n. 286/98, senza considerare, nel caso di specie, la situazione di affidamento di fatto in cui versa il minore, situazione che, anche sulla base della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sez. II, 30 novembre 2001, n. 2259; id., 24 marzo 2003, n. 454; id., 11 ottobre 2004, n. 2206), legittima l’applicazione dell’art. 32 citato a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, atteso che “tale soluzione … consente al minore, una volta raggiunta la maggiore età, di richiedere un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel contesto socio-economico italiano” (cfr. n. 454/2003 citata), con la conseguenza che la norma citata trova applicazione anche nel caso di affidamento del minore in via di mero fatto, come nel caso in esame.”

 

 

4.9) Sentenza del TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, n. 2334 del 5.11.2003

“[la Corte Costituzionale nella sentenza 198/2003] qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter [...] come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Due elementi, uno formale e l’altro sostanziale, inducono a tale conclusione:

- sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che <il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato">, laddove l’avverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare l’anzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;

- sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela, prefigurando così la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima - indipendentemente dall’altra - la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: 1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale [...]”

 

 

 

5) Giurisprudenza in materia di rilascio del permesso per motivi familiari a minori affidati

Tribunale di Torino, Ord. 26/3/2004 proc. n. 44/04

"ritenuto:

- che nel caso di specie il minore si trovava in taluna delle situazioni sostanziali previste dall'art.31 comma II dlgs. 286/98 in quanto in affidamento familiare ai nonni materni;

- che la sua situazione è certamente equiparabile  ai soggetti infraquattordicenni per cui a tale situazione si accompagni l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario

[...] dichiara illegittimo il rilascio, in favore del richiedente di un permesso di soggiorno "per minore" in luogo di un permesso di soggiorno "per motivi familiari"".

 

 

 



[1] D.P.C.M. 535/99, art. 5

[2] Codice Civile, art. 343

[3] Legge 184/83, art. 9, c. 1; D.P.R. 394/99, art. 28

[4] Codice Civile, artt. 346, 348, 354

[5] D.P.R. 394/99, art. 28; Circolari del Ministero dell'Interno del 23.12.1999 e del 13.11.2000

[6] D.P.C.M. 535/99, art. 2, c.2; Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001

[7] T.U.  286/98, art. 33; D.P.C.M 535/99, artt. 2 e 7; Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001

[8] T.U. 286/98, art. 28, c. 3 e art. 33, c. 2; D.P.C.M. 535/99, art. 2, c. 1

[9] Si vedano in tal senso: Ord. 26/3/2004 proc. n. 44/04; Ord. 31/5/2001 proc. n. 1164/01, Ord. 11/8/2001 proc. n. 1615/01; Ord. 19/7/2001 proc. n. 1460/01.

[10] “[...] ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura.” (art. 32, c.1)

[11] Per completezza, è utile ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 include, oltre all’affidamento consensuale o amministrativo e all’affidamento giudiziale, anche l’affidamento “di fatto” a parenti entro il quarto grado ai sensi dell’art. 9 legge 184/83.

[12] Si veda in proposito la giurisprudenza del TAR Piemonte (sent. n. 1218/2003; n. 2206/2004; n. 3860/2004; n. 13/2005; n. 464/2005), del TAR Emilia Romagna (sentenze n. 1104/2003; n. 2143/2003; n. 2334/2003; n. 544/2004; n. 793/2004; n. 807/2004 ecc.), del TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 226/2005), del TAR Marche (sent. n. 115/2004), del TAR Toscana (sent. n. 2180/2005), del TRGA Trentino Alto Adige (sent. n. 397/2004; sent. n. 131/2005), del TAR Veneto (sent. n. 2166/2005).

[13] TAR Piemonte, sentenze n. 2259/2001; n. 611/2002; n. 273/2002; n. 723/2002; n. 454/2003; n. 1140/2003; n. 1186/2003; n. 1187/2003; n. 1218/2003; n. 1499/2003; n. 2206/2004; n. 3860/2004; n. 13/2005; n. 464/2005.