SCHEDA
NUOVA DISCIPLINA SULLĠASILO: LE PREOCCUPAZIONI DEI COMUNI
La Commissione immigrazione dellĠANCI, riunitasi lo scorso 21
aprile, ha analizzato nello specifico la nuova disciplina sullĠasilo, entrata
in vigore lo scorso 21 aprile nellĠambito del regolamento attuativo della legge
30 luglio 2002 n. 189, nel quale vengono indicate anche le modalit di
funzionamento dei centri di identificazione e delle Commissioni territoriali,
nonch gli schemi di decreto del Ministro dellĠInterno di istituzione dei
centri di identificazione ex art. 5 D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303.
La Commissione giunta alle seguenti conclusioni:
- in riferimento alla
nomina dei rappresentanti degli enti locali in seno alle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, tanto il distacco
di personale gi impegnato in attivit ordinarie quanto il conferimento di
incarico ad hoc con gli ordinari stanziamenti di bilancio risultano
strade non percorribili alle attuali condizioni. La mancata nomina di propri
rappresentanti da parte dei Comuni nei cui territori verranno attivate le
Commissioni ha portato lĠANCI a dover indicare temporaneamente i nominativi
di proprio personale, gi impegnato per a tempo pieno in importanti attivit
inerenti lĠasilo, che non possono certo essere messe a repentaglio;
- nellĠesprimere la
perplessit degli enti locali rispetto allĠipotesi di attivare le predette
Commissioni territoriali presso i Centri di identificazione, i Comuni si
dichiarano fin da ora disponibili ad ospitare i lavori delle Commissioni presso
proprie strutture;
- rispetto
allĠattivazione dei Centri di identificazione, si esprime contrariet in merito
ai contenuti degli schemi di decreti del Ministero dellĠInterno, istitutivi dei
Centri stessi. Preoccupano in particolare la mancata concertazione con gli enti
locali, la sostanziale coincidenza spaziale, in alcune province, tra Centri di
identificazione e Centri di permanenza temporanea e assistenza e, pi in
generale, lĠapproccio ÒpolifunzionaleÓ che sottende la
logica complessiva degli schemi di decreti che, si ritiene, possa non garantire
il rispetto di diritti e standard minimi di accoglienza dei richiedenti asilo;
- in presenza di precise
garanzie in ordine al carattere non restrittivo dei centri e
ad un adeguato stanziamento di risorse che, si ritiene, sarebbero comunque
inferiori ai costi previsti per la creazione di nuove strutture, pu essere
valutata lĠopportunit di utilizzare a tale scopo alcuni dei centri di
accoglienza facenti parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, presenti sullĠintero territorio nazionale.
Roma, 11 maggio 2005