ESTREMI

CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11323

 

SINTESI

Pres. Morelli Est. Genovese P.M. De Augustinis (diff.)

Svolgimento del processo. - 1. Il signor Goto Fxx, cittadino giapponese, proveniente dal Giappone, entrava nel territorio italiano in data 3 settembre 2004 e, dopo alcuni giorni (l8 settembre successivo), si recava a Berlino, da dove faceva ritorno a Milano (aeroporto di Linate) l11 settembre, per recarsi poi, il 19 successivo, a Gorizia, al matrimonio di un amico. In tale occasione veniva fermato dalla Polizia, che gli contestava la mancanza di permesso di soggiorno e gli notificava lespulsione del Prefetto di Gorizia e lordine del Questore di lasciare lItalia entro cinque giorni.

2. Avverso il decreto espulsivo, il signor Fxx ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Gorizia, ai sensi del D.L. n. 241 del 2004, modificativo dellart. 8 D.Lgs. n. 286 del 1998, osservando che al momento del controllo, effettuato il 19 settembre 2004. non era ancora scaduto il termine per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per non essere trascorsi gli otto giorni lavorativi richiesti dallart. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Inoltre, la Questura non avrebbe richiesto la convalida dellordine di accompagnamento.

3. Il Giudice di Pace convalidava il decreto di espulsione, osservando che il periodo di allontanamento dello straniero dal territorio italiano non aveva interrotto il periodo di otto giorni per la richiesta del permesso di soggiorno, ma laveva solo sospeso. Sarebbe stato, perci, necessario sommare i due periodi di permanenza in Italia, anteriore e posteriore al soggiorno in Germania. Inoltre, il Giudice convalidava anche il decreto del Questore della Provincia di Gorizia.

4. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il signor Fxx, con tre mezzi, cui non resiste lintimata Prefettura.

Motivi della decisione. - 1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e/o falsa applicazione dellart. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe male applicato la disposizione di cui allart. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998, escludendo che la stessa fosse riferibile solo agli stranieri che, entrati regolarmente, fossero presenti continuativamente da almeno otto giorni lavorativi in Italia e includendo, nel novero dei suoi destinatari, anche quegli stranieri presenti sul territorio nazionale per periodi di soggiorno (dovuti a ragioni turistiche o di lavoro) pi brevi, inferiori cio agli otto giorni.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe errato poich, nel convalidare lordine di allontanamento del Questore, non avrebbe rispettato la disciplina degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. n. 241 del 2004, attraverso la comunicazione del provvedimento e la fissazione della camera di consiglio per la sua convalida. Nel merito, ove lintimazione non fosse impugnabile, vi sarebbe lesione dellart. 13 Costituzione, trattandosi di restrizione della libert personale non soggetta a controllo giudiziale.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si duole della omessa motivazione riguardo la convalida del provvedimento del Questore di Gorizia) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace non avrebbe motivato sulle ragioni della convalida dellintimazione del Questore, stabilendo il perch non sarebbe stato possibile provvedere allimmediato accompagnamento dello straniero alla frontiera o al suo trattenimento presso un Centro di permanenza.

2. Il ricorso pienamente fondato e merita accoglimento.

2.1. In particolare, si rivela fondato il primo motivo, avente ad oggetto i vizi del provvedimento espulsivo e del provvedimento del Giudice di pace che ha respinto il ricorso introduttivo, avverso di esso proposto, ai sensi dellart. 13, comma 8, T.U. del 1998 (e impropriamente denominato come convalida dellespulsione), restando assorbiti gli altri due mezzi che attengono, diversamente dal primo, alla convalida dellintimazione del Questore di abbandonare il territorio nazionale, provvedimento solo consequenziale rispetto allespulsione adottata dal Prefetto, e che quindi ne segue le sorti.

2.1.1. Il cittadino giapponese, signor Goto Fxx, entrato in Italia nellosservanza delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio (che adotta lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto allatto dellattraversamento delle frontiere e lelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) e cio in regime di esenzione di visto allatto dellattraversamento della frontiera comunitaria, documento obbligatorio solo per i cittadini dei paesi terzi di cui allelenco riportato nellallegato 1 al detto regolamento (nei quali non figura il Giappone).

Una volta entrato in Italia, egli - secondo i fatti accertati dal Giudice di Pace e non pi contestati -, dopo un soggiorno di soli cinque giorni, si allontanato alla volta della Germania, da dove ha fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale, venendo fermato - per controlli di polizia - lottavo giorno solare, conteggiato dal suo nuovo ingresso, ma prima di aver consumato il tempo prescritto dallart. 5 del T.U. (contenente le disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e le norme sulla condizione dello straniero) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale (comma 2) il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Pacifico il fatto che al momento del controllo non erano ancora decorsi gli otto giorni lavorativi per far richiesta del permesso di soggiorno, il Giudice di Pace ha, tuttavia, respinto il ricorso avverso lespulsione adottata dal Prefetto di Gorizia perch ha ritenuto superato quel termine, in ragione della sommatoria dei giorni trascorsi complessivamente nei due brevi periodi di tempo, rispettivamente quello anteriore e quello posteriore al breve soggiorno in Germania.

E, proprio contro questo ragionamento, si appunta il primo motivo di ricorso del signor Fxx.

2.1.2. Va osservato che il provvedimento di espulsione stato adottato dal Prefetto di Gorizia ai sensi dellart. 13, comma 2, lett. b) , del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, poich il medesimo si sarebbe trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto.

E va, altres notato che, a seguito delle modificazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportate dalla cd. legge Bossi-Fini (n. 189 del 2002) stato anche modificato, ad opera del d.P.R. n. 334 del 2004 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. n. 394 del 1999), il d.P.R. n. 394 del 1999 (contenente il Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare, lart. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari} del d.P.R. del 2004, ha aggiunto, allart. 10 del d.P.R. del 1999, il comma 1-bis , secondo il quale In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni

successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno. Decreto che, allo stato non risulta ancora essere stato approvato.

Va precisato, peraltro, che il d.P.R. n. 334, del 18 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 33 dal 10 febbraio 2005, non solo era inapplicabile al momento dei fatti ma, considerato che esso, allo stato, non risulta ancora integrato dal necessario Decreto del Ministro dellinterno, il quale dovr fissare le modalit e le procedure di attuazione di quel comma, ne consegue che la nuova fonte normativa non , tuttora, applicabile in parte qua.

Tuttavia, tale disposizione mostra, con ogni evidenza, la necessit volont dello Stato di fornire a coloro che - provenendo da paesi terzi - entrano nel territorio nazionale per fini di turismo, un pi agevole accesso alla richiesta del titolo di soggiorno, dotandoli di tale possibilit fin dal momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. Ossia di una agevolazione burocratica di non poco momento.

2.1.3. Nel caso di specie, il Giudice di pace, nel respingere il ricorso del signor Goto Fxx, ha interpretato lart. 5 del T.U. del 1998, senza porlo in connessione con le conseguenze sanzionatorie che ne discendono, ai sensi dellart. 13, comma 1, lett. b) e commi 13 e 14 dello stesso testo (ossia lesercizio della potest espulsiva da parte dello Stato e il conseguente divieto di reingresso nel territorio nazionale azionabile per un periodo temporale assai ampio, estensibile - come nel caso in esame - fino a dieci anni).

Una tale interpretazione, in malam partem, del dies a guo, dal quale bisogna operare il computo del temine, stabilito nellart. 5 del T.U. del 1998, non in armonia, innanzitutto, con linterpretazione letterale della norma, che impone il calcolo degli otto giorni lavorativi a partire dalla data del suo ingresso nel territorio dello Stato.

Tale ingresso, per sua struttura logico-temporale, episodio specifico e puntuale ed ricavabile, per i soggetti provenienti da paesi terzi, dal timbro apposto sul passaporto, mentre per i soggetti (che siano parimenti extracomunitari) provenienti dai paesi dellarea cd. Shengen, da altro tipo di documentazione (non importa, in questa sede stabilire se il relativo onere debba essere posto a carico dellAmministrazione oppure del soggetto privato).

Come questa Corte ha gi avuto modo di affermare (nella sent. n. 16514 del 2003) in caso di ingresso regolare nel territorio dello Stato, lart. 7 del regolamento di cui al d.P.R. n. 394 del 1999, di attuazione del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce (al comma 2) che Ǐ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro dingresso, con lindicazione della data (disposizione non modificata dal d.P.R. n. 334 del 2004), si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dellUE (come si esprime la Convenzione di applicazione dellAccordo di Shengen del 19 giugno 1990, ratificata con la legge n. 388 del 1993), non al passaggio di quelle interne. Infatti, mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi (art. 3 della Convenzione), quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

N il caso esaminato (quello riguardante lodierno ricorrente) pu essere accostato a quellaltro (di cui si occupato questa Corte, con la sentenza n. 14098 del 2004) e riguardante i cd. lavoratori frontalieri. Infatti, in tale ipotesi il principio enunciato, secondo il quale lobbligo per lo straniero di richiedere il permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 13, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato non viene meno in ipotesi di integrale e continuativa prestazione di lavoro in Italia presso la stessa impresa (nella specie, protrattasi per circa cinque mesi) nei soli giorni lavorativi, con reiterato e costante rientro nel proprio paese (nella specie, la Croazia) ogni venerd sera e reingresso in Italia il luned successivo, in quanto ci vale a configurare una situazione di effettiva domiciliazione nel territorio nazionale, rispetto alla quale luscita e il reingresso non hanno alcuna rilevanza interruttiva.

Nellipotesi dei migranti frontalieri, infatti, questa Corte ha equiparato il reiterato e costante rientro nel proprio paese frontista, con la costante cadenza del rimpatrio ogni venerd sera e il

reingresso in Italia il luned successivo, ad una situazione di effettiva domiciliazione nel territorio nazionale che dato palesemente opposto a quello delloccasionale uscita da un paese comunitario per un altro e il successivo rientro nel paese di partenza.

Nel primo caso, trova giustificazione la sommatoria dei periodi di permanenza sul territorio dello Stato, pena lelusione della regola giuridica posta dallart. 5 del T.U. del 1998, nel secondo caso no, atteso che nessun aggiramento viene posto in essere ma si tratta del caso, abbastanza frequente e di comune conoscenza, della circolazione personale nel territorio degli Stati dellUnione, per scopi turistici o ad esso assimilabili.

2.1.4. Linterpretazione in malam partem va, del pari, esclusa alla luce delle modifiche apportate dalla nuova normativa, di rango regolamentare, la quale tende con le modifiche ora introdotte - a facilitare la domanda di soggiorno per scopi turistici, quando questa sia contenuta nelle richieste di soggiorni non superiori ai trenta giorni, evitando allinteressato di dover produrre tutta la documentazione burocratica prevista dagli artt. 9 e 10 del regolamento del 1999 (e necessaria per operare controlli capillari sulla circolazione di persone provenienti da paesi terzi).

2.2. Il primo motivo di ricorso va, in conclusione, accolto, in applicazione del principio di diritto secondo cui il decorso del termine per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero, ai sensi degli artt. 5 e 13 del T.U. del 1998. va calcolato in via continuativa, senza aggiunte e sommatorie con altri periodi trascorsi sul territorio nazionale. Di conseguenza va cassato il decreto di convalida dellespulsione del Prefetto di Gorizia, adottato dal Giudice di Pace e in questa sede impugnato, rimanendo assorbiti i restanti motivi di ricorso proposti avverso la stessa convalida nella parte relativa al susseguente e collegato decreto del Questore.

La causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, pu essere decisa nel merito, ai sensi dellart. 384 del codice di rito.

In considerazione, della rilevata illegittimit, per le ragione sopra svolte, il provvedimento di espulsione, disposto dal Prefetto di Gorizia nei confronti del signor Goto Fxx, va conseguentemente annullato. Con lillegittimit dei provvedimenti, adottati dal Questore, da quellespulsione illegittima discendenti.

3. In conseguenza della decisione della causa nel merito, vanno anche liquidate - come da dispositivo - le spese dellintero giudizio, che sono poste a carico della Prefettura intimata, ma integralmente soccombente. (Omissis)