Consiglio di Stato Sezione IV sentenza 25 maggio 2005
SullĠillegittimit del diniego di permesso
di soggiorno facendo riferimento a elementi non previsti dal d.lgs. n. 286/1998
ed in particolare a precedenti penali risalenti nel tempo
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11779/2001, proposto da:
- ___________, rappresentato e difeso dallĠavv. ____________ e
dallĠavv. ____________ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo,
in via _______________ n. ____, Roma;
c o n t r o
- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro in carica, e la
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente della Giunta provinciale in
carica, entrambi rappresentati e difesi dallĠAvvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
- la Questura di Rovigo, in persona del Questore in carica, non
costituita in giudizio;
per lĠannullamento
della sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione III, 18 giugno 2001
n. 1626, concernente il denegato permesso di soggiorno.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 1Ħ marzo 2005, il Consigliere ____________;
Uditi, per le parti, lĠavv. _____________________e lĠAvvocato dello
Stato _____________________;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
_________________, cittadino serbo di nazionalit
Rom, desiderando regolarizzare la sua lunga permanenza in Italia, chiedeva il
necessario permesso di soggiorno, che gli veniva peraltro negato con
provvedimento da lui impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto per: falsi
presupposti (dovendo la pericolosit sociale essere valutata solo dal
competente Prefetto, che non avrebbe mai decretato alcuna espulsione nei suoi
riguardi), incompetenza (del Questore) e violazione dellĠart. 6, d.P.C.M. 16
ottobre 1998, degli artt. 2, comma 7 (per omessa informazione), e 13, commi 2 e
3, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3, 7 ed 8 (vizio di motivazione e
dĠistruttoria - trattandosi di lievi e lontane condanne - ed omesso preavviso
procedimentale), legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 4, d.m. 2 febbraio 1993 n.
284, e della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
LĠAmministrazione intimata si costituiva in giudizio
e resisteva al gravame, che veniva respinto (dopo averne peraltro accolto lĠistanza cautelare) con sentenza poi
impugnata dal __________ (coniugato con una sua connazionale e padre di sei
figli, ben inseriti anche nellĠambiente scolastico cittadino), che
riprospettava sostanzialmente le medesime doglianze
gi dedotte in prima
istanza ed insisteva nel dichiararsi in possesso dei tre requisiti necessari
(presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998; possesso di unĠattivit lavorativa; disponibilit di un
congruo alloggio), dovendosi ritenere ininfluenti i suoi precedenti penali di
modesta entit e risalenti nel tempo.
Le Amministrazioni appellate si costituivano in
giudizio e resistevano allĠappello.
AllĠesito dellĠudienza di discussione la vicenda
passava in decisione, dopo il deposito di una memoria illustrativa da parte
dellĠappellante, che poneva in luce come nessun effetto avesse sortito la sospensione
cautelare degli effetti
della sentenza impugnata disposta ad opera di questo Consesso con apposita
ordinanza.
DIRITTO
Il ricorso in appello fondato e va accolto, dovendosi riformare lĠimpugnata pronuncia per le ragioni che seguono.
Risultano, infatti, condivisibili i motivi dedotti con il presente gravame
(ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di unĠunica
doglianza sostanziale), poich gi in sede cautelare (con ordinanza non
ottemperata dalla p.a.)
questo Consiglio di Stato ha fatto proprie le argomentazioni del __________,
seguendo un orientamento dal quale non vi motivo di discostarsi.
Deve, peraltro, porsi in rilievo come, nel decidere
circa il rilascio del documento richiesto dallĠattuale appellante, nessun
rilievo possa attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la
p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i
provvedimenti amministrativi consequenziali (cfr. Cass., Sez. un. Civ., 16
giugno 2004 n. 11321) e tenendo conto della sostanziale inesistenza di significative sentenze di condanna a carico
dellĠinteressato.
Correlativamente, nellĠapodittico provvedimento
questorile impugnato non si doveva giungere ad immotivate conclusioni (non
dissimili da quelle idonee ad integrare gli estremi di unĠespulsione, peraltro,
di competenza prefettizia) palesemente contrastanti con la realt effettuale
riconducibile allĠinvocata normativa, che esclude dal possibile rilascio del
permesso di soggiorno in sanatoria solo chi sia gi risultato destinatario
di pregressi provvedimenti di natura espulsiva.
Infatti, il ____________ non poteva essere
considerato privo di unĠimminente occupazione lavorativa, requisito che
lĠinteressato aveva documentalmente provato di possedere (oltre a quelli costituiti
dallĠavvenuto ingresso in Italia prima del 27 marzo 1998 e dalla disponibilit
di un idoneo alloggio), al contrario di quanto esplicitato nellĠatto da lui
gravato (ed emesso, tra lĠaltro, al termine di un procedimento illegittimamente avviato nei suoi confronti senza alcun
preavviso ex artt. 7 ed
8, legge 7 agosto 1990 n. 241).
N alcuna pericolosit sociale poteva
riconoscerglisi in rapporto a precedenti penali risalenti a prima dellĠanno
1992 e ritenuti dalla stessa Autorit procedente non idonei a tale scopo,
avendo la Questura ritenuto ostativa la sola mancanza delle attendibili
prospettive di una regolare attivit lavorativa, legata ad un ipotetico
contratto sospensivamente condizionato (quanto allĠesecuzione) allĠottenimento
di quel permesso di soggiorno che, nella specie, proprio in tale prospettiva
era stato richiesto dallĠinteressato.
NellĠottica di cui sopra risulta, dunque, ondivaga
ed irrazionale ogni argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato ed
attinente a profili pi specificamente concernenti lĠesame della complessiva
personalit del richiedente quale possibile individuo indesiderabile, di competenza di altri uffici e
ricollegabile a diversi presupposti.
Invero, nella sola prospettiva rilevante ai fini in
discorso, posto che il _____________________ era risultato
incontrovertibilmente in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in
Italia; disponibilit abitativa; attivit lavorativa) imposti dalla normativa di settore (richiamata
nella narrativa in fatto), la Questura avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare
dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a
sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi
rintracciabili nella fattispecie.
Tanto basta a determinare lĠaccoglimento del
presente gravame, assorbendosi tutte le censure non esplicitamente esaminate, per la loro palese
interdipendenza rispetto a quelle risultate condivisibili.
Conclusivamente, il ricorso va dunque accolto, con contestuale riforma dellĠimpugnata sentenza, accogliendosi il ricorso di prima istanza e
correlativamente annullandosi gli atti con esso impugnati (fatti salvi quelli
ulteriori della p.a., che li emaner nel pieno rispetto dei principii di diritto qui enunciati), mentre
le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione IV,
- accoglie lĠappello;
- annulla lĠimpugnata sentenza;
- accoglie il ricorso di primo grado;
- annulla gli atti con esso impugnati;
- condanna in solido il Ministero dellĠInterno e la Provincia di
Rovigo a rifondere a _____________________ le spese del doppio grado di
giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre alle spese accessorie
e generali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos
deciso in Roma, il 1Ħ marzo
2005, dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con
l'intervento dei signori:
25
maggio 2005
(art.
55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente