Consiglio di Stato Sezione IV sentenza 25 maggio 2005

SullĠillegittimitˆ del diniego di permesso di soggiorno facendo riferimento a elementi non previsti dal d.lgs. n. 286/1998 ed in particolare a precedenti penali risalenti nel tempo

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11779/2001, proposto da:

- ___________, rappresentato e difeso dallĠavv. ____________ e dallĠavv. ____________ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in via _______________ n. ____, Roma;

c o n t r o

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro in carica, e la Provincia di Rovigo, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, entrambi rappresentati e difesi dallĠAvvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

- la Questura di Rovigo, in persona del Questore in carica, non costituita in giudizio;

per lĠannullamento

della sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione III, 18 giugno 2001 n. 1626, concernente il denegato permesso di soggiorno.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 1Ħ marzo 2005, il Consigliere ____________;

Uditi, per le parti, lĠavv. _____________________e lĠAvvocato dello Stato _____________________;                   

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

_________________, cittadino serbo di nazionalitˆ Rom, desiderando regolarizzare la sua lunga permanenza in Italia, chiedeva il necessario permesso di soggiorno, che gli veniva peraltro negato con provvedimento da lui impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto per: falsi presupposti (dovendo la pericolositˆ sociale essere valutata solo dal competente Prefetto, che non avrebbe mai decretato alcuna espulsione nei suoi riguardi), incompetenza (del Questore) e violazione dellĠart. 6, d.P.C.M. 16 ottobre 1998, degli artt. 2, comma 7 (per omessa informazione), e 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3, 7 ed 8 (vizio di motivazione e dĠistruttoria - trattandosi di lievi e lontane condanne - ed omesso preavviso procedimentale), legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 4, d.m. 2 febbraio 1993 n. 284, e della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

LĠAmministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva respinto (dopo averne peraltro accolto lĠistanza cautelare) con sentenza poi impugnata dal __________ (coniugato con una sua connazionale e padre di sei figli, ben inseriti anche nellĠambiente scolastico cittadino), che riprospettava sostanzialmente le medesime   doglianze  giˆ   dedotte  in  prima  istanza  ed  insisteva  nel dichiararsi in possesso dei tre requisiti necessari (presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; possesso di unĠattivitˆ lavorativa; disponibilitˆ di un congruo alloggio), dovendosi ritenere ininfluenti i suoi precedenti penali di modesta entitˆ e risalenti nel tempo.

Le Amministrazioni appellate si costituivano in giudizio e resistevano allĠappello.

AllĠesito dellĠudienza di discussione la vicenda passava in decisione, dopo il deposito di una memoria illustrativa da parte dellĠappellante, che poneva in luce come nessun effetto avesse sortito la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata disposta ad opera di questo Consesso con apposita ordinanza.

DIRITTO

Il ricorso in appello  fondato e va accolto, dovendosi riformare lĠimpugnata pronuncia per le ragioni che seguono.

Risultano, infatti, condivisibili i motivi dedotti con il presente gravame (ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di unĠunica doglianza sostanziale), poichŽ giˆ in sede cautelare (con ordinanza non ottemperata dalla p.a.) questo Consiglio di Stato ha fatto proprie le argomentazioni del __________, seguendo un orientamento dal quale non vi  motivo di discostarsi.

Deve, peraltro, porsi in rilievo come, nel decidere circa il rilascio del documento richiesto dallĠattuale appellante, nessun rilievo possa attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti amministrativi consequenziali (cfr. Cass., Sez. un. Civ., 16 giugno 2004 n. 11321) e tenendo conto della sostanziale inesistenza di significative sentenze di condanna a carico dellĠinteressato.

Correlativamente, nellĠapodittico provvedimento questorile impugnato non si doveva giungere ad immotivate conclusioni (non dissimili da quelle idonee ad integrare gli estremi di unĠespulsione, peraltro, di competenza prefettizia) palesemente contrastanti con la realtˆ effettuale riconducibile allĠinvocata normativa, che esclude dal possibile rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria solo chi sia giˆ risultato destinatario di pregressi provvedimenti di natura espulsiva.

Infatti, il ____________ non poteva essere considerato privo di unĠimminente occupazione lavorativa, requisito che lĠinteressato aveva documentalmente provato di possedere (oltre a quelli costituiti dallĠavvenuto ingresso in Italia prima del 27 marzo 1998 e dalla disponibilitˆ di un idoneo alloggio), al contrario di quanto esplicitato nellĠatto da lui gravato (ed emesso, tra lĠaltro, al termine di un procedimento illegittimamente avviato nei suoi confronti senza alcun preavviso ex artt. 7 ed 8, legge 7 agosto 1990 n. 241).

N alcuna pericolositˆ sociale poteva riconoscerglisi in rapporto a precedenti penali risalenti a prima dellĠanno 1992 e ritenuti dalla stessa Autoritˆ procedente non idonei a tale scopo, avendo la Questura ritenuto ostativa la sola mancanza delle attendibili prospettive di una regolare attivitˆ lavorativa, legata ad un ipotetico contratto sospensivamente condizionato (quanto allĠesecuzione) allĠottenimento di quel permesso di soggiorno che, nella specie, proprio in tale prospettiva era stato richiesto dallĠinteressato.

NellĠottica di cui sopra risulta, dunque, ondivaga ed irrazionale ogni argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato ed attinente a profili pi specificamente concernenti lĠesame della complessiva personalitˆ del richiedente quale possibile individuo indesiderabile, di competenza di altri uffici e ricollegabile a diversi presupposti.

Invero, nella sola prospettiva rilevante ai fini in discorso, posto che il _____________________ era risultato incontrovertibilmente in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia; disponibilitˆ abitativa; attivitˆ lavorativa) imposti dalla normativa di settore (richiamata nella narrativa in fatto), la Questura avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi rintracciabili nella fattispecie.

Tanto basta a determinare lĠaccoglimento del presente gravame, assorbendosi tutte le censure non esplicitamente esaminate, per la loro palese interdipendenza rispetto a quelle risultate condivisibili.

Conclusivamente, il ricorso va dunque accolto, con contestuale riforma dellĠimpugnata sentenza, accogliendosi il ricorso di prima istanza e correlativamente annullandosi gli atti con esso impugnati (fatti salvi  quelli  ulteriori  della  p.a., che  li  emanerˆ  nel  pieno rispetto dei principii di diritto qui enunciati), mentre le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,

- accoglie lĠappello;

- annulla lĠimpugnata sentenza;

- accoglie il ricorso di primo grado;

- annulla gli atti con esso impugnati;

- condanna in solido il Ministero dellĠInterno e la Provincia di Rovigo a rifondere a _____________________ le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre alle spese accessorie e generali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“  deciso  in  Roma,  il 1Ħ marzo  2005,  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

25 maggio 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente