REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente

Sent. n. 706

Anno 2004

R.g. n. 444

Anno 2004

 

SENTENZA

in forma semplificata,

ex art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205,

sul ricorso n. 444/2004, proposto da RASTEANU Claudiu Catalin, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Trucco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82,

contro

- il Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

- la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore,

per lannullamento, previa sospensiva,

del provvedimento adottato in data 3.11.2003, notificato in data 9.1.2004, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto il rigetto dellistanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal ricorrente, nonch di tutti gli atti connessi, antecedenti e susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione dellInterno;

Visti i documenti depositati dallAmministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dr.ssa Giuseppa Leggio;

Uditi, alludienza camerale del 3 novembre 2004, lavv. Donatella Bava, su delega dellavv. Trucco, per il ricorrente e lavv. Guido Carotenuto per lavvocatura dello Stato;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto lart. 9, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto di poter definire direttamente il giudizio nella presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi della norma sopra citata, e sentite sul punto le parti costituite, come risulta dal verbale dellodierna camera di consiglio.

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Torino ha rigettato listanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base della seguente motivazione: TENUTO CONTO che, come si evince dal permesso di soggiorno, lo stesso (il ricorrente) ha fatto ingresso in Italia il 9.8.2002, con regolare visto per lavoro stagionale rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana a Bucarest (Romania); CONSIDERATO che lautorizzazione al lavoro rilasciata corrisponde ampiamente alla durata del rapporto di lavoro stagionale richiesto.

Constatato che avverso tale diniego il ricorrente solleva censure di violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, lamentando, in particolare, che il permesso di soggiorno rilasciatogli in data 11 settembre 2002, alla voce motivo del soggiorno recava la dicitura LAV. DIPENDENTE, rendendo quindi non conoscibile da parte sua il fatto che tale permesso non era rinnovabile, in palese violazione della normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, tanto pi che il carattere della stagionalit di tale permesso non sarebbe desumibile in nessuna parte dello stesso documento e sostenendo, comunque, che linstaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Isotetto s.a.s. di Cambiano, sarebbe circostanza idonea a dimostrare il suo inserimento lavorativo e sociale, disponendo egli altres di un alloggio presso il quale convive con la moglie, cittadina rumena.

Ritenuta la fondatezza della censura con la quale il ricorrente evidenzia che linstaurazione di un rapporto di lavoro con la ditta ISOTETTO s.a.s. di Torino circostanza idonea a dimostrare il suo inserimento lavorativo, consentendogli, pertanto, di richiedere il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Ritenuto, in particolare, di richiamare, a sostegno di tale conclusione, proprio la normativa in base alla quale lAmministrazione ha adottato il provvedimento impugnato: ed infatti lart. 5 del D.lvo n. 286/1998, ai commi 4 e 5, obbliga lAutorit competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno a tener conto, in sede di verifica delle condizioni previste dal T.U., di nuovi elementi sopravvenuti che ne consentano il rilascio; lart. 6, comma 5, del medesimo T.U. si preoccupa, a sua volta, che sia comprovata la disponibilit di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente per il sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi.

Ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, lo svolgimento di una regolare attivit lavorativa, che non contestata dalla Questura, integra sicuramente gli elementi richiesti dalle citate norme del T.U. immigrazione.

Ritenuto, ancora, che lart. 24 del T.U. immigrazione, anchesso richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e tra tali condizioni senzaltro meritevole di considerazione la circostanza che lo straniero svolga attivit lavorativa e sia socialmente inserito.

Ritenuto pertanto che le argomentazioni della Questura di Torino, secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria dei permessi non rinnovabili alla scadenza, e il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale per poi farvi rientro successivamente, confliggono con le norme soprarichiamate e con la ratio del T.U. n. 286/98, che allart. 24, comma 4, prevede due diverse fattispecie, ponendo comunque in entrambe una disciplina di favore nei confronti dei lavoratori stagionali stranieri, atteso che consente, da un lato, al lavoratore stagionale straniero che abbia concluso il periodo lavorativo per il quale era stato autorizzato e che abbia dovuto fare rientro nello stato di provenienza, un diritto di precedenza rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari ai fini del rientro in Italia nellanno successivo per motivi di lavoro stagionale, mentre, dallaltro lato, prevede la possibilit che il lavoratore stagionale straniero, avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato possa convertire il suo permesso di soggiorno.

Ritenuto, conseguentemente, che questultima previsione, nella ratio della legge, prevista come possibilit ulteriore (inoltre) e distinta rispetto a quella di godere di una priorit nel rientro, come del resto appare confermato anche dalla previsione dellart. 22, comma 11, dello stesso T.U., laddove il legislatore esclude per il lavoratore extracomunitario stagionale la possibilit di iscriversi nelle liste di collocamento in caso di perdita del posto di lavoro, volendo con ci significare che lo straniero o in condizioni di convertire il suo permesso di soggiorno perch ha instaurato uno stabile rapporto di lavoro in Italia ovvero, finito il periodo autorizzato, deve lasciare il territorio nazionale.

Ritenuto, pertanto, alla stregua delle disposizioni appena rassegnate, che il ricorrente aveva titolo a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, pur se quello originario era stato rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Ritenuto altres, sotto tale ultimo profilo, che dal permesso di soggiorno dell11.09.2002, ora venuto a scadenza, non risulta in alcun modo la stagionalit del titolo di soggiorno, essendo indicato quale motivo del visto lavoro subordinato e motivo del soggiorno Lav. Dipendente, come correttamente evidenziato dal ricorrente.

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba dunque essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - Sezione 2^ -, pronunciandosi ai sensi dellart. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

Cos deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente

Ivo CORREALE Referendario

Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore

Il Presidente LEstensore

f.to Calvo  f.to Leggio

Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi

f.to Ruggiero di Legge il 30 marzo 2005

      Il Direttore della Sezione

      f.to Ruggiero