Testo unico sulla maternit

 

CAPO XIII

SOSTEGNO ALLA MATERNITA E ALLA PATERNITA

 

Art. 74

Assegno di maternit di base

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1.     Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data,  alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dellindennit di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, concesso un assegno di maternit pari a complessive lire 2.500.000.

 

2.     Ai trattamenti di maternit corrispondono anche i trattamenti economici di maternit corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternit.

 

3.     L'assegno concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni  di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

 

4.     Lassegno di maternit di cui al comma 1, nonch l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

 

5.     Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

 

6.     Qualora il trattamento della maternit corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternit diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

 

7.     Limporto dell'assegno rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dallISTAT.

 

8.     L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarit concessiva in capo ai comuni, erogato dallINPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalit da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

 

9.     Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

 

10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali lassegno, se non ancora concesso o erogato, pu essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

 

11.  Per i procedimenti di concessione dellassegno di maternit relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dellassegno di maternit relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dellarticolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

 

Art. 75

Assegno di maternit per lavori atipici e discontinui

(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1.     Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternit, corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dellindennit di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale  o economica della maternit e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivit lavorativa, cos come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti altres definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

 

2.     Ai trattamenti di maternit corrispondono anche i trattamenti economici di maternit corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternit.

 

3.     L'assegno di cui al comma 1 concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

4.     L'importo dell'assegno rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

5.     Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali lassegno, se non ancora concesso o erogato, pu essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

 

6.     Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.