CAPO XIII SOSTEGNO ALLA MATERNITA E ALLA
PATERNITA Art. 74 Assegno di
maternit di base
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
art. 49, comma 12; Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 80, commi 10 e 11) 1.
Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dellarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dellindennit di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, concesso un assegno di maternit pari a complessive lire
2.500.000. 2.
Ai trattamenti di maternit corrispondono anche i trattamenti
economici di maternit corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternit. 3.
L'assegno concesso dai comuni nella misura prevista alla data del
parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati. 4.
Lassegno di maternit di cui al comma 1, nonch l'integrazione di cui
al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. 5.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste. 6.
Qualora il trattamento della maternit corrisposto alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternit diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma
1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale. 7.
Limporto dell'assegno rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dallISTAT. 8.
L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarit concessiva
in capo ai comuni, erogato dallINPS sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalit da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma
9. 9.
Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo. 10.
Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali lassegno, se non
ancora concesso o erogato, pu essere corrisposto al padre o all'adottante
del minore. 11.
Per i procedimenti di concessione dellassegno di maternit relativi
ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per
i procedimenti di concessione dellassegno di maternit relativi ai figli
nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 12 dellarticolo 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Art. 75 Assegno di
maternit per lavori atipici e discontinui
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 80, comma 10) 1.
Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternit,
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non
beneficiano dellindennit di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva
in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti
casi: a) quando la donna lavoratrice ha
in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternit e possa
far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare; b) qualora il periodo
intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attivit lavorativa, cos come individuate con i decreti di cui al
comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti
altres definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche
volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora
la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai
diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita. 2.
Ai trattamenti di maternit corrispondono anche i trattamenti economici di
maternit corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternit. 3.
L'assegno di cui al comma 1 concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di
sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare. 4.
L'importo dell'assegno rivalutato al 1 gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 5.
Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali
lassegno, se non ancora concesso o erogato, pu essere corrisposto al padre
o all'adottante del minore. 6.
Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. |