Nota del CIR sui Centri di Permanenza Temporanea (CPT)

 

Il CIR ha seguito con molta attenzione il recente dibattito sui CPT ed ha partecipato al Forum di Bari lo scorso 11 luglio.

 

Il CIR ritiene che il superamento della logica dei CPT, ribadito nellatto finale del Forum, sottoscritto dai Presidenti di 14 regioni, nonch da numerosi rappresentanti della societ civile, richieda un dibattito su proposte operative al quale il CIR intende partecipare con la presente nota.

 

I punti in comune tra i vari pronunciamenti sulla politica dellimmigrazione e sui CPT sono: la rilevanza del diritto dasilo e la necessit di avere in Italia una legge organica in materia; lo scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali della persona; la necessit di una politica di accoglienza e di inclusione. Valutiamo molto positivamente che il dibattito sui CPT abbia consentito di mettere a fuoco questi tre principi.

 

Quando latto finale di Bari e altri documenti sul tema parlano del superamento dei CPT si deduce la necessit di sviluppare proposte politiche e operative in grado di sostituire lattuale politica della privazione della libert personale, attraverso il trattenimento in CPT, con misure in grado di rendere superfluo o, per lo meno, di ridurre drasticamente la necessit di ricorrere ad azioni repressive.

 

Si pu concordare pienamente con la tesi che il superamento dei CPT dovrebbe partire da una diversa politica di ingressi per motivi di lavoro, famiglia, studio e protezione, nonch di una pi generosa politica di accoglienza con il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.

 

Probabilmente il tempo ormai limitato di questa legislatura non consente una tale revisione pi generale della politica dellimmigrazione. Appare quindi necessario impegnarsi per ladozione di misure che possono essere in parte attuate senza modificare la normativa vigente ed in parte realizzate attraverso un intervento legislativo di pi facile realizzazione almeno da un punto di vista tecnico-giuridico.

 

Il punto di partenza rappresentato dalla diverse categorie di persone trattenute nei CPT:

 

a.     ex detenuti dopo lespiazione della pena, di regola con provvedimento giudiziario di espulsione;

b.     cittadini stranieri trovati, nel corso di controlli da parte delle forze dellordine, in attivit illecite (ma non necessariamente di valenza penale), oppure considerate in situazioni di devianza sociale e comunque senza permesso di soggiorno. A questa categoria appartengono donne straniere che hanno svolto attivit di prostituzione, piccoli trafficanti di stupefacenti, persone impegnate in commercio irregolare ecc.

c.     cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, dopo lingresso irregolare nel territorio e di overstayers che non si sono allontanati a seguito dellintimazione di lasciare lItalia;

d.     richiedenti asilo con diniego da parte della Commissione e senza autorizzazione al soggiorno.

e.     giovani stranieri che per un lungo periodo hanno avuto la protezione in quanto minori e che non hanno pi legami con il paese di origine[1].

 

 

Appare importante pianificare interventi diversificati per le diverse categorie di persone, in particolare:

-       per la categoria a: identificazione della persona e rilascio del documento di viaggio per il rimpatrio durante la permanenza nellistituto penitenziario, quindi senza alcuna necessit di ricorrere ad alcun trattenimento in CPT  dopo lespiazione della pena. Questa modalit gi prevista dalla normativa attuale ma scarsamente attuata.

-       Per la categoria b; d ed e: verificare ad personam i presupposti per la protezione sociale ex articolo 18 e per la protezione umanitaria ex articolo 19 del Testo unico, anche in considerazione dellarticolo 11 comma 1c-ter del Regolamento alla legge Bossi/Fini D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334.

-       Per la categoria d: prevedere che un ricorso contro il diniego del diritto dasilo abbia effetto sospensivo in conformit con lordinamento costituzionale ed europeo, rilasciare conseguentemente il permesso di soggiorno in attesa della decisione giurisdizionale.

 

Per tutte le categorie di persone elencate dovr essere introdotto un sistema di ritorno concordato:

al cittadino straniero che non pu ottenere lautorizzazione a permanere sul territorio viene offerta lopzione del ritorno concordato che presuppone la piena collaborazione per stabilire la vera identit e per lottenimento di un documento di viaggio da parte del Consolato dello Stato di appartenenza. In mancanza di mezzi propri lo Stato paga le spese per il viaggio di ritorno annullando al momento dell effettivo imbarco leventuale provvedimento di espulsione. Allarrivo della persona nel paese di origine viene erogata unassistenza una tantum in denaro e offerte di inserimento in un programma di reintegrazione nella comunit di origine.

 

Questo meccanismo stato ampiamente sperimentato e attuato dallOIM in convenzione con vari Stati europei di immigrazione, in particolare in Germania, Olanda, Belgio e Spagna.

Si pu pensare anche al coinvolgimento dei paesi di origine, per esempio nel contesto degli accordi di riammissione.

 

Vantaggi per lo straniero: il viaggio di ritorno volontario senza scorta e senza consegna alle autorit del paese di origine. Non si applica il divieto del reingresso in Italia o altro Stato dellUnione Europea. La misura del ritorno concordato non viene registrata nel SIS. In alcuni casi si pu anche pensare al loro inserimento in quanto alle liste di prenotazione per lingresso per motivi di lavoro presso i Consolati italiani.

Un altro vantaggio consiste nel fatto di evitare o ridurre la vergogna, che secondo numerose testimonianze, la persona sente nei confronti della comunit di appartenenza per il fallimento del progetto migratorio.

 

Vantaggi per lo Stato: La misura del ritorno concordato decisamente molto meno onerosa rispetto alle spese connesse allespulsione forzata incluse le spese per il trattenimento in CPT, quelle per la scorta e quelle amministrative.[2] Attraverso il ritorno concordato si pu ridurre notevolmente  la recidivit, ovvero consecutivi tentativi di ingresso irregolare della stessa persona.

 

Modalit di attuazione di un programma di ritorno concordato

 

I vantaggi devono essere spiegati dettagliatamente al cittadino straniero preferibilmente da parte di operatori non istituzionali. Questo include un investimento in case working in cui loperatore valuta anche la possibilit (per es: ex articolo 18 e 19 del T.U.) di una permanenza regolare in Italia e permette un approfondimento della storia individuale e familiare del soggetto.

Nel caso auspicato della piena collaborazione del cittadino straniero e sulla base di accordi con i Paesi di origine, si pu ottenere la documentazione e organizzare il viaggio di ritorno in tempi veloci che non richiedono il trattenimento in strutture particolari di detenzione amministrativa.

 

In ogni modo, il CIR ritiene che in attesa di una modifica legislativa e della predisposizione di programmi di ritorno concordato le condizioni nei CPT debbano immediatamente e radicalmente essere migliorate nella piena attuazione del Carta dei diritti nei Centri (Decreto del Ministro dellInterno settembre 2000).

 

Nellinteresse di migliaia di cittadini stranieri trattenuti quotidianamente in questi centri il CIR ritiene che debbano crearsi subito condizioni di scrupoloso rispetto della dignit umana e per la fruizione dei diritti fondamentali anche attraverso la trasparenza della gestione e laccesso delle organizzazioni umanitarie e gli enti di tutela.

 

 

 

 



[1] Naturalmente alcune persone possono rientrare in pi di una delle categorie elencate

[2] Secondo un recentissimo rapporto della Corte dei Conti britannica lesecuzione delle espulsioni forzate costa 10 volte di pi rispetto al ritorno concordato