Nota del CIR sui Centri di Permanenza Temporanea (CPT)
Il CIR ha seguito con molta attenzione il recente dibattito sui CPT ed ha partecipato al Forum di Bari lo scorso 11 luglio.
Il CIR ritiene che il superamento della logica dei CPT, ribadito nellatto finale del Forum, sottoscritto dai Presidenti di 14 regioni, nonch da numerosi rappresentanti della societ civile, richieda un dibattito su proposte operative al quale il CIR intende partecipare con la presente nota.
I punti in comune tra i vari pronunciamenti sulla
politica dellimmigrazione e sui CPT sono: la rilevanza del diritto dasilo e
la necessit di avere in Italia una legge organica in materia; lo scrupoloso
rispetto dei diritti fondamentali della persona; la necessit di una politica
di accoglienza e di inclusione. Valutiamo molto positivamente che il dibattito
sui CPT abbia consentito di mettere a fuoco questi tre principi.
Quando latto finale di Bari e altri documenti sul
tema parlano del superamento dei CPT si deduce la necessit di sviluppare
proposte politiche e operative in grado di sostituire lattuale politica della
privazione della libert personale, attraverso il trattenimento in CPT, con
misure in grado di rendere superfluo o, per lo meno, di ridurre drasticamente
la necessit di ricorrere ad azioni repressive.
Si pu concordare pienamente con la tesi che il
superamento dei CPT dovrebbe partire da una diversa politica di ingressi per
motivi di lavoro, famiglia, studio e protezione, nonch di una pi generosa
politica di accoglienza con il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti
locali.
Probabilmente il tempo ormai limitato di questa
legislatura non consente una tale revisione pi generale della politica
dellimmigrazione. Appare quindi necessario impegnarsi per ladozione di misure
che possono essere in parte attuate senza modificare la normativa vigente ed in
parte realizzate attraverso un intervento legislativo di pi facile
realizzazione almeno da un punto di vista tecnico-giuridico.
Il punto di partenza rappresentato dalla diverse
categorie di persone trattenute nei CPT:
a.
ex detenuti dopo
lespiazione della pena, di regola con provvedimento giudiziario di espulsione;
b.
cittadini
stranieri trovati, nel corso di controlli da parte delle forze dellordine, in
attivit illecite (ma non necessariamente di valenza penale), oppure
considerate in situazioni di devianza sociale e comunque senza permesso di
soggiorno. A questa categoria appartengono donne straniere che hanno svolto
attivit di prostituzione, piccoli trafficanti di stupefacenti, persone
impegnate in commercio irregolare ecc.
c.
cittadini
stranieri privi di permesso di soggiorno, dopo lingresso irregolare nel
territorio e di overstayers che non si sono allontanati a seguito
dellintimazione di lasciare lItalia;
d.
richiedenti
asilo con diniego da parte della Commissione e senza autorizzazione al
soggiorno.
e.
giovani
stranieri che per un lungo periodo hanno avuto la protezione in quanto minori e
che non hanno pi legami con il paese di origine[1].
Appare importante pianificare interventi diversificati per le diverse categorie di persone, in particolare:
- per la categoria a: identificazione della persona e rilascio del documento di viaggio per il rimpatrio durante la permanenza nellistituto penitenziario, quindi senza alcuna necessit di ricorrere ad alcun trattenimento in CPT dopo lespiazione della pena. Questa modalit gi prevista dalla normativa attuale ma scarsamente attuata.
- Per la categoria b; d ed e: verificare ad personam i presupposti per la protezione sociale ex articolo 18 e per la protezione umanitaria ex articolo 19 del Testo unico, anche in considerazione dellarticolo 11 comma 1c-ter del Regolamento alla legge Bossi/Fini D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334.
- Per la categoria d: prevedere che un ricorso contro il diniego del diritto dasilo abbia effetto sospensivo in conformit con lordinamento costituzionale ed europeo, rilasciare conseguentemente il permesso di soggiorno in attesa della decisione giurisdizionale.
Per tutte le categorie di persone elencate dovr essere introdotto un sistema di ritorno concordato:
al cittadino straniero che non pu ottenere lautorizzazione a permanere sul territorio viene offerta lopzione del ritorno concordato che presuppone la piena collaborazione per stabilire la vera identit e per lottenimento di un documento di viaggio da parte del Consolato dello Stato di appartenenza. In mancanza di mezzi propri lo Stato paga le spese per il viaggio di ritorno annullando al momento dell effettivo imbarco leventuale provvedimento di espulsione. Allarrivo della persona nel paese di origine viene erogata unassistenza una tantum in denaro e offerte di inserimento in un programma di reintegrazione nella comunit di origine.
Questo meccanismo stato ampiamente sperimentato e
attuato dallOIM in convenzione con vari Stati europei di immigrazione, in
particolare in Germania, Olanda, Belgio e Spagna.
Si pu pensare anche al coinvolgimento dei paesi di
origine, per esempio nel contesto degli accordi di riammissione.
Vantaggi per lo straniero: il viaggio di ritorno volontario senza scorta e
senza consegna alle autorit del paese di origine. Non si applica il divieto
del reingresso in Italia o altro Stato dellUnione Europea. La misura del ritorno
concordato non viene
registrata nel SIS. In alcuni casi si pu anche pensare al loro inserimento in
quanto alle liste di prenotazione per lingresso per motivi di lavoro presso i
Consolati italiani.
Un altro vantaggio consiste nel fatto di evitare o
ridurre la vergogna, che secondo numerose testimonianze, la persona sente nei
confronti della comunit di appartenenza per il fallimento del progetto
migratorio.
Vantaggi per lo Stato: La misura del ritorno concordato decisamente molto
meno onerosa rispetto alle spese connesse allespulsione forzata incluse le
spese per il trattenimento in CPT, quelle per la scorta e quelle
amministrative.[2] Attraverso
il ritorno concordato si
pu ridurre notevolmente la
recidivit, ovvero consecutivi tentativi di ingresso irregolare della stessa
persona.
I vantaggi devono essere spiegati dettagliatamente al cittadino straniero preferibilmente da parte di operatori non istituzionali. Questo include un investimento in case working in cui loperatore valuta anche la possibilit (per es: ex articolo 18 e 19 del T.U.) di una permanenza regolare in Italia e permette un approfondimento della storia individuale e familiare del soggetto.
Nel caso auspicato della piena collaborazione del
cittadino straniero e sulla base di accordi con i Paesi di origine, si pu
ottenere la documentazione e organizzare il viaggio di ritorno in tempi veloci
che non richiedono il trattenimento in strutture particolari di detenzione
amministrativa.
In ogni modo, il CIR ritiene che in attesa di una
modifica legislativa e della predisposizione di programmi di ritorno
concordato le condizioni nei
CPT debbano immediatamente e radicalmente essere migliorate nella piena
attuazione del Carta dei diritti nei Centri (Decreto del Ministro
dellInterno settembre 2000).
Nellinteresse di migliaia di cittadini stranieri
trattenuti quotidianamente in questi centri il CIR ritiene che debbano crearsi
subito condizioni di scrupoloso rispetto della dignit umana e per la fruizione
dei diritti fondamentali anche attraverso la trasparenza della gestione e
laccesso delle organizzazioni umanitarie e gli enti di tutela.